AS 2009 5441
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell'Uzbekistan
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell’Uzbekistan
Abrogazione del 4 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
Articolo unico L’ordinanza del 18 gennaio 20061 che istituisce provvedimenti nei confronti del- l’Uzbekistan è abrogata con effetto dal 5 novembre 20092.
4 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RU 2006 189, 2007 5191 5435, 2009 1555
2 La presente abrogazione è stata pubblicata dapprima in via straordinaria
il 4 nov. 2009 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
2009-2745 5441
Provvedimenti nei confronti dell’Uzbekistan RU 2009
5442