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AS 2009 5445

Legge federale sulla Commissione per la prevenzione della tortura

Legge federale sulla Commissione per la prevenzione della tortura

del 20 marzo 2009

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1; in esecuzione del Protocollo facoltativo del 18 dicembre 20022 alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 20063, decreta:

Art. 1 Oggetto

1 La Confederazione istituisce una Commissione per la prevenzione della tortura

(Commissione). 2 La Commissione vigila sul rispetto degli obblighi che incombono alla Svizzera in virtù della Convenzione del 10 dicembre 19844 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Art. 2 Compiti La Commissione ha i seguenti compiti: a. esamina periodicamente la situazione delle persone private della libertà e ispeziona periodicamente tutti i luoghi in cui queste si trovano o potrebbero trovarsi; b. rivolge raccomandazioni alle competenti autorità al fine di:

1. migliorare il trattamento e la situazione delle persone private della

libertà,

2. prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-

danti; c. presenta proposte e osservazioni riguardo ad atti normativi vigenti o in ela- borazione; d. presenta un rapporto annuale sulla propria attività; tale rapporto è accessibile al pubblico; e. intrattiene contatti con il Sottocomitato per la prevenzione e con il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, trasmette loro informazioni e coor- dina le proprie attività con le loro.

RS 150.1

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Commissione per la prevenzione della tortura RU 2009

Art. 3 Privazione della libertà Ai sensi della presente legge, per privazione della libertà s’intende qualsiasi forma di detenzione o incarcerazione oppure il collocamento di una persona in uno sta- bilimento pubblico o privato dal quale essa non è autorizzata a uscire liberamente, ordinati da un’autorità, su sua sollecitazione o con il suo consenso.

Art. 4 Statuto

1 La Commissione adempie i suoi compiti in piena indipendenza.

2 I suoi membri esercitano il loro mandato a titolo personale.

Art. 5 Composizione

1 La Commissione consta di dodici membri.

2 Essa è composta di specialisti provvisti delle necessarie competenze e conoscenze professionali e personali, segnatamente in campo medico, psichiatrico, giuridico o interculturale oppure nel campo della privazione della libertà o delle visite ai luoghi di privazione della libertà.

3 I due sessi e le regioni linguistiche vi sono equamente rappresentati.

Art. 6 Proposta, nomina e durata del mandato

1 Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione su proposta del Dipar-

timento federale di giustizia e polizia e del Dipartimento federale degli affari esteri.

2 Le organizzazioni non governative possono proporre candidati al Dipartimento

federale di giustizia e polizia e al Dipartimento federale degli affari esteri. 3 I membri della Commissione restano in carica quattro anni. Sono rieleggibili due volte al massimo.

Art. 7 Costituzione e funzionamento

1 La Commissione si costituisce da sé.

2 Essa definisce la sua organizzazione e i suoi metodi di lavoro in un regolamento interno.

3 Nei limiti del suo preventivo, può far capo a periti o interpreti.

4 Può disporre di una segreteria permanente.

Art. 8 Attribuzioni

1 La Commissione ha accesso alle informazioni di cui necessita per l’adempimento

dei suoi compiti, segnatamente a informazioni su: a. il numero, l’identità e il luogo in cui si trovano le persone private della libertà; b. il numero e l’ubicazione dei luoghi di privazione della libertà;

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Commissione per la prevenzione della tortura

c. il trattamento delle persone private della libertà e le relative condizioni di privazione della libertà; 2 Ha accesso a tutti i luoghi di privazione della libertà e alle relative installazioni e attrezzature. Può visitare questi luoghi senza preavviso. 3 Può intrattenersi, senza testimoni, direttamente o se necessario per il tramite di un interprete, con ogni persona privata della libertà e con qualsiasi altra persona che possa fornire informazioni utili.

Art. 9 Incombenze delle autorità

1 Il Consiglio federale provvede a pubblicare e a diffondere il rapporto annuale

d’attività della Commissione.

2 Le autorità competenti esaminano le raccomandazioni loro rivolte dalla Commis-

sione e si pronunciano sulla loro eventuale attuazione.

Art. 10 Protezione dei dati 1 La Commissione è autorizzata a trattare dati personali degni di particolare prote- zione e altri dati personali conformemente alla legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati, a condizione che ciò sia necessario all’adempimento dei suoi compiti e tali dati riguardino la situazione di persone private della libertà. 2 Nessun dato personale può essere comunicato senza il consenso esplicito dell’in- teressato.

Art. 11 Segreto d’ufficio e segreto professionale

1 I membri della Commissione e le persone cui essa fa capo sono vincolati dal

segreto d’ufficio di cui all’articolo 320 del Codice penale6.

2 La Commissione può sciogliere i suoi membri e le persone cui essa fa capo dal

segreto d’ufficio o, se del caso, dal segreto professionale di cui all’articolo 321 del Codice penale, per quanto attiene ai segreti loro confidati o da loro appresi nel- l’adempimento delle loro funzioni. In casi urgenti, decide il presidente della Com- missione.

Art. 12 Finanziamento 1 La Confederazione mette a disposizione le risorse di cui la Commissione necessita per svolgere il suo lavoro.

2 I membri della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute.

3 Il Consiglio federale disciplina il diritto all’indennità.

5 RS 235.1 6 RS 311.0

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Commissione per la prevenzione della tortura RU 2009

Art. 13 Disposizione transitoria Il Consiglio federale designa il primo presidente della Commissione.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20107

7 DCF del 21 ott. 2009 (RU 2009 5443).

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