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AS 2009 5449

Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

Traduzione1

Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

Concluso a New York il 18 dicembre 2002 Approvato dall'Assemblea federale il 20 marzo 20092 Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 24 settembre 2009 Entrato in vigore per la Svizzera il 24 ottobre 2009

Preambolo

Gli Stati Parte al presente Protocollo, ribadendo che la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono vietati e costituiscono violazioni gravi dei diritti dell’uomo; persuasi della necessità di adottare ulteriori provvedimenti per raggiungere gli obiettivi della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti3 (in seguito: Convenzione) e di rafforzare la protezione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti delle persone private della libertà; richiamando gli articoli 2 e 16 della Convenzione, che obbligano ogni Stato Parte a prendere provvedimenti efficaci per impedire che atti di tortura e altre pene o tratta- menti crudeli, inumani o degradanti siano compiuti in ogni territorio sotto la sua giurisdizione; coscienti del fatto che incombe in primo luogo agli Stati applicare tali articoli, che il rafforzamento della protezione delle persone private della libertà e il pieno rispetto dei loro diritti umani sono una responsabilità comune a tutti e che gli organi inter- nazionali incaricati di vigilare sull’applicazione di tali principi completano e raffor- zano i provvedimenti presi a livello nazionale; ricordando che la prevenzione efficace della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti richiede un programma di educazione e una serie di provvedimenti, legislativi, amministrativi, giudiziari e di altra natura; ricordando parimenti che la Conferenza mondiale sui diritti dell’uomo ha dichiarato con fermezza che gli sforzi intesi a eliminare la tortura dovrebbero essere incentrati soprattutto sulla prevenzione e ha lanciato un appello per l’adozione di un protocollo facoltativo alla Convenzione, finalizzato a istituire un sistema preventivo di visite periodiche nei luoghi di detenzione;

RS 0.105.1

1 Dal testo originale francese (RO 2009 5449).

2 RU 2009 5443 3 RS 0.105

2006-0831 5449

Tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. RU 2009

persuasi che la protezione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inu- mani o degradanti delle persone private della libertà può essere rafforzata mediante strumenti non giudiziari a carattere preventivo, fondati su visite periodiche nei luoghi di detenzione, hanno convenuto quanto segue:

Parte I Principi generali

Art. 1 Il presente Protocollo si prefigge di istituire un sistema di visite periodiche, effet- tuate da organismi indipendenti internazionali e nazionali, nei luoghi in cui si trovano persone private della libertà, allo scopo di prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Art. 2 1. In seno al Comitato contro la tortura è costituito un Sottocomitato per la preven- zione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (in seguito: Sottocomitato per la prevenzione), che esercita le funzioni definite nel presente Protocollo. 2. Il Sottocomitato per la prevenzione svolge i suoi lavori nel quadro dello Statuto delle Nazioni Unite4, ispirandosi agli obiettivi e ai principi in esso enunciati, nonché alle norme dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inerenti al trattamento delle persone private della libertà. 3. Il Sottocomitato per la prevenzione s’ispira parimenti ai principi di riservatezza, imparzialità, non selettività, universalità e obiettività. 4. Il Sottocomitato per la prevenzione e gli Stati Parte cooperano ai fini dell’appli- cazione del presente Protocollo.

Art. 3 Ogni Stato Parte istituisce, designa o gestisce, a livello nazionale, uno o più organi di visita incaricati di prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (in seguito: meccanismo nazionale per la prevenzione).

4 RS 0.120

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Art. 4 1. Ogni Stato Parte autorizza i meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 a effettuare visite, conformemente al presente Protocollo, in qualsiasi luogo posto sotto la sua giurisdizione o il suo controllo in cui si trovano o potrebbero trovarsi persone private della libertà per ordine di un’autorità, su istigazione della stessa o con il suo consen- so esplicito o tacito (in seguito: luoghi di detenzione). Le visite sono effettuate allo scopo di rafforzare, se necessario, la protezione di tali persone contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. 2. Ai sensi del presente Protocollo, per privazione della libertà s’intende sia qual- siasi forma di detenzione o d’incarcerazione, sia il collocamento di una persona in uno stabilimento di sorveglianza pubblico o privato dal quale essa non è autorizzata a uscire liberamente, ordinato da un’autorità giudiziaria o amministrativa o da qual- siasi altra autorità pubblica.

Parte II Sottocomitato per la prevenzione

Art. 5

1. Il Sottocomitato per la prevenzione si compone di dieci membri. Il numero dei

membri sarà portato a venticinque quando sarà stato raggiunto il numero di cin- quanta ratifiche o adesioni al presente Protocollo.

2. I membri del Sottocomitato per la prevenzione sono scelti fra personalità di

elevata moralità e di riconosciuta esperienza professionale nel campo dell’ammini- strazione della giustizia, in particolare in materia di diritto penale e d’ammini- strazione penitenziaria o della polizia, o nei diversi settori legati al trattamento delle persone private della libertà. 3. Nella composizione del Sottocomitato per la prevenzione, va tenuto debito conto della necessità di assicurare un’equa ripartizione geografica e la rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei diversi sistemi giuridici degli Stati Parte.

4. Nella composizione del Sottocomitato per la prevenzione, va parimenti tenuto

debito conto della necessità di assicurare un’equa rappresentanza dei sessi, sulla base dei principi d’uguaglianza e di non discriminazione. 5. Il Sottocomitato per la prevenzione non può essere composto da più di un citta- dino di un medesimo Stato.

6. I membri del Sottocomitato per la prevenzione partecipano a titolo personale,

agiscono in piena indipendenza e imparzialità e devono essere disponibili a eserci- tare efficacemente le loro funzioni nell’ambito del Sottocomitato per la prevenzione.

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Art. 6 1. Ogni Stato Parte può designare, in conformità con il paragrafo 2, due candidati al massimo che possiedano le qualifiche e soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, allegando informazioni dettagliate sulle qualifiche dei candidati. 2. a) Tali candidati devono essere cittadini di uno Stato Parte al presente Proto- collo; b) almeno uno dei due candidati deve essere cittadino dello Stato Parte autore della designazione; c) come candidati possono essere designati al massimo due cittadini di uno stesso Stato Parte; d) ogni Stato Parte, prima di designare come candidato un cittadino di un altro Stato Parte, deve chiedere e ottenere il consenso di tale Stato Parte. 3. Almeno cinque mesi prima della data della riunione degli Stati Parte nel corso della quale avrà luogo l’elezione, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite invia una lettera agli Stati Parte, invitandoli a presentare i loro can- didati entro un termine di tre mesi. Il Segretario generale compila una lista, in ordine alfabetico, di tutti i candidati così designati, indicando gli Stati Parte che li hanno presentati.

Art. 7

1. I membri del Sottocomitato per la prevenzione sono eletti secondo la seguente

procedura: a) in primo luogo si tiene conto del fatto che i requisiti e i criteri di cui all’articolo 5 del presente Protocollo siano adempiuti; b) la prima elezione ha luogo entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Protocollo; c) i membri del Sottocomitato per la prevenzione sono eletti dagli Stati Parte a scrutinio segreto; d) i membri del Sottocomitato per la prevenzione sono eletti nel corso di riu- nioni biennali degli Stati Parte, convocate dal Segretario generale dell’Orga- nizzazione delle Nazioni Unite. In tali riunioni, in cui il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parte, sono eletti membri del Sottocomitato per la prevenzione i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parte presenti e votanti. 2. Se nel corso dell’elezione risulta che due cittadini di uno Stato Parte adempiono i requisiti per essere membri del Sottocomitato per la prevenzione, è eletto il can- didato che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti, la procedura è la seguente: a) se uno solo dei due candidati è stato designato dallo Stato Parte di cui è cit- tadino, questi è eletto membro del Sottocomitato per la prevenzione;

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b) se entrambi i candidati sono stati designati dallo Stato Parte di cui sono cit- tadini, si procede a una votazione separata a scrutinio segreto per determi- nare quale dei due è eletto; c) se nessuno dei due candidati è stato designato dallo Stato Parte di cui è citta- dino, si procede a una votazione separata a scrutinio segreto per determinare quale dei due è eletto.

Art. 8 Se un membro del Sottocomitato per la prevenzione decede, si dimette o non è più in grado, per una ragione o per l’altra, di svolgere i suoi compiti nell’ambito del Sotto- comitato per la prevenzione, lo Stato Parte che lo ha designato propone, tenendo conto della necessità di assicurare un equilibrio adeguato tra i diversi settori di competenza, un altro candidato che possieda le qualifiche e soddisfi i requisiti di cui all’articolo 5, il quale siede nel Sottocomitato per la prevenzione, previa approva- zione della maggioranza degli Stati Parte, sino alla loro riunione successiva. Tale approvazione è considerata acquisita salvo che la metà o più degli Stati Parte non pronunci un’opinione sfavorevole entro un termine di sei settimane a contare dal momento in cui il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite li ha informati della nomina proposta.

Art. 9 I membri del Sottocomitato per la prevenzione sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili una volta, se nuovamente designati come candidati. Il mandato della metà dei membri eletti alla prima elezione termina dopo due anni; immediatamente dopo la prima elezione, il Presidente della riunione di cui all’articolo 7 paragrafo 1 lettera d procede all’estrazione a sorte del nome di tali membri.

Art. 10 1. Il Sottocomitato per la prevenzione elegge il proprio Ufficio per un periodo di due anni. I membri dell’Ufficio sono rieleggibili. 2. Il Sottocomitato per la prevenzione stabilisce il proprio regolamento interno che deve contenere segnatamente le seguenti disposizioni: a) il quorum è pari alla metà dei membri più uno; b) le decisioni del Sottocomitato per la prevenzione sono prese alla maggio- ranza dei membri presenti; c) il Sottocomitato per la prevenzione si riunisce a porte chiuse. 3. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite convoca la prima riunione del Sottocomitato per la prevenzione. In seguito, il Sottocomitato per la prevenzione si riunisce nelle occasioni previste dal suo regolamento interno. Almeno una volta l’anno, le sessioni del Sottocomitato per la prevenzione e del Comitato contro la tortura hanno luogo simultaneamente.

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Parte III Mandato del Sottocomitato per la prevenzione

Art. 11 Il Sottocomitato per la prevenzione: a) effettua le visite di cui all’articolo 4 e rivolge agli Stati Parte raccomanda- zioni concernenti la protezione delle persone private della libertà contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; b) per quanto riguarda i meccanismi nazionali per la prevenzione: i) se necessario, consiglia e assiste gli Stati Parte ai fini dell’istituzione di tali meccanismi, ii) intrattiene con tali meccanismi contatti diretti, se necessario confiden- ziali, e offre loro formazione e assistenza tecnica ai fini del rafforza- mento delle loro capacità, iii) offre loro consulenza e assistenza ai fini della valutazione dei bisogni e dei mezzi necessari per rafforzare la protezione delle persone private della libertà contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, iv) rivolge raccomandazioni e osservazioni agli Stati Parte intese a raffor- zare le capacità e il mandato dei meccanismi nazionali per la preven- zione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; c) coopera, ai fini della prevenzione della tortura in generale, con gli organi e meccanismi competenti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, così come con le organizzazioni od organismi internazionali, regionali e nazionali che operano in favore del rafforzamento della protezione di tutte le persone con- tro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Art. 12 Affinché il Sottocomitato per la prevenzione possa adempiere il mandato definito all’articolo 11, gli Stati Parte s’impegnano a: a) ricevere il Sottocomitato per la prevenzione sul loro territorio e a garantirgli l’accesso ai luoghi di detenzione di cui all’articolo 4 del presente Protocollo; b) trasmettere al Sottocomitato per la prevenzione tutte le informazioni perti- nenti che esso potrebbe chiedere per valutare i bisogni nonché i provve- dimenti da adottare ai fini di rafforzare la protezione delle persone private della libertà contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; c) promuovere e facilitare i contatti tra il Sottocomitato per la prevenzione e i meccanismi nazionali per la prevenzione;

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d) esaminare le raccomandazioni del Sottocomitato per la prevenzione e a instaurare un dialogo con esso in merito ai possibili provvedimenti per attuarle.

Art. 13 1. Il Sottocomitato per la prevenzione stabilisce, dapprima per sorteggio, un pro- gramma di visite periodiche negli Stati Parte allo scopo di adempiere il suo mandato così come definito nell’articolo 11. 2. Dopo aver proceduto a consultazioni, il Sottocomitato per la prevenzione comu- nica il suo programma agli Stati Parte affinché possano prendere senza indugi le disposizioni d’ordine pratico necessarie allo svolgimento delle visite. 3. Le visite sono effettuate da almeno due membri del Sottocomitato per la preven- zione. Questi possono essere accompagnati, se necessario, da esperti con esperienza e conoscenze professionali riconosciute nei settori inerenti al presente Protocollo, scelti da una lista di esperti allestita in base alle proposte degli Stati Parte, dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo e del Centro delle Nazioni Unite per la prevenzione internazionale del crimine. Per allestire la lista di esperti, gli Stati Parte interessati propongono al massimo cinque esperti nazionali. Lo Stato Parte interessato può opporsi all’iscrizione di un determinato esperto nella lista, nel qual caso il Sottocomitato per la prevenzione propone un altro esperto. 4. Il Sottocomitato per la prevenzione può proporre, se lo ritiene necessario, una breve visita di verifica da effettuarsi dopo la visita periodica.

Art. 14 1. Per consentire al Sottocomitato per la prevenzione di adempiere il suo mandato, gli Stati Parte s’impegnano ad accordargli: a) l’accesso illimitato a tutte le informazioni concernenti il numero delle per- sone private della libertà che si trovano nei luoghi di detenzione di cui all’articolo 4 così come il numero dei luoghi di detenzione e la loro ubi- cazione; b) l’accesso illimitato a tutte le informazioni concernenti il trattamento di tali persone e le relative condizioni di detenzione; c) fatto salvo il paragrafo 2 qui appresso, l’accesso illimitato a tutti i luoghi di detenzione e alle relative installazioni e attrezzature; d) la possibilità di intrattenersi in privato e senza testimoni, se necessario per il tramite di un interprete, con le persone private della libertà e con qualsiasi altra persona che il Sottocomitato per la prevenzione ritiene possa fornirgli informazioni pertinenti; e) la libertà di scegliere i luoghi da visitare e le persone da incontrare.

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2. Un’obiezione alla visita di un determinato luogo di detenzione è possibile unica- mente per motivi urgenti e di forza maggiore inerenti alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, a catastrofi naturali o a gravi disordini nel luogo da visitare, che impediscano provvisoriamente la visita. Uno Stato Parte non può invocare l’esi- stenza di uno stato d’emergenza come motivo per opporsi a una visita.

Art. 15 Nessuna autorità e nessun funzionario può ordinare, applicare, autorizzare o tollerare sanzioni nei confronti di una persona o di un’organizzazione per aver comunicato informazioni, vere o false, al Sottocomitato per la prevenzione o ai suoi membri; tale persona od organizzazione non dovrà in alcun caso subire pregiudizi d’altro genere.

Art. 16

1. Il Sottocomitato per la prevenzione comunica, a titolo confidenziale, le sue

raccomandazioni e le sue osservazioni allo Stato Parte e, se del caso, al meccanismo nazionale per la prevenzione. 2. Il Sottocomitato per la prevenzione pubblica il suo rapporto insieme a eventuali osservazioni dello Stato Parte interessato, se quest’ultimo lo chiede. Se lo Stato Parte rende pubblica una parte del rapporto, il Sottocomitato per la prevenzione può pubblicarlo per intero o in parte. Tuttavia, nessun dato personale è pubblicato senza il consenso esplicito dell’interessato.

3. Il Sottocomitato per la prevenzione presenta ogni anno al Comitato contro la

tortura un rapporto pubblico sulle proprie attività.

4. Se uno Stato Parte rifiuta di cooperare conformemente alle disposizioni degli

articoli 12 e 14 con il Sottocomitato per la prevenzione o di prendere conformemen- te alle raccomandazioni del Sottocomitato per la prevenzione provvedimenti volti a migliorare la situazione, su domanda del Sottocomitato per la prevenzione il Comi- tato contro la tortura può decidere, alla maggioranza dei suoi membri e sentito lo Stato Parte interessato, di fare una dichiarazione pubblica in proposito o di pubbli- care il rapporto del Sottocomitato per la prevenzione.

Parte IV Meccanismi nazionali per la prevenzione

Art. 17 Ogni Stato Parte mantiene, designa o istituisce, al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore o la ratifica del presente Protocollo o la sua adesione allo stesso, uno o più meccanismi nazionali per la prevenzione indipendenti, destinati a prevenire la tortu- ra a livello nazionale. I meccanismi istituiti da entità decentralizzate possono essere designati come meccanismi nazionali per la prevenzione ai sensi del presente Pro- tocollo se sono conformi alle disposizioni di quest’ultimo.

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Art. 18

1. Gli Stati Parte garantiscono l’indipendenza dei meccanismi nazionali per la

prevenzione nell’esercizio delle loro funzioni e l’indipendenza del loro personale. 2. Gli Stati Parte prendono i provvedimenti necessari per assicurare che gli esperti del meccanismo nazionale per la prevenzione possiedano le competenze e le cono- scenze professionali richieste. S’impegnano ad assicurare l’equilibrio fra i sessi e una rappresentanza adeguata dei gruppi etnici e minoritari del Paese.

3. Gli Stati Parte s’impegnano a mettere a disposizione le risorse necessarie al

funzionamento dei meccanismi nazionali per la prevenzione. 4. Nell’istituire i meccanismi nazionali per la prevenzione, gli Stati Parte tengono debitamente conto dei Principi relativi allo statuto delle istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Art. 19 I meccanismi nazionali per la prevenzione hanno almeno le seguenti attribuzioni: a) esaminare regolarmente la situazione delle persone private della libertà che si trovano nei luoghi di detenzione di cui all’articolo 4, al fine di rafforzare, se necessario, la loro protezione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti; b) rivolgere raccomandazioni alle autorità competenti ai fini di migliorare il trattamento e la situazione delle persone private della libertà e di prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti, tenendo conto delle norme pertinenti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; c) presentare proposte e osservazioni in merito alla legislazione vigente o a progetti di legge in materia.

Art. 20 Per consentire ai meccanismi nazionali per la prevenzione di adempiere il loro man- dato, gli Stati Parte s’impegnano ad accordare loro: a) l’accesso a tutte le informazioni concernenti il numero delle persone private della libertà che si trovano nei luoghi di detenzione di cui all’articolo 4 così come il numero dei luoghi di detenzione e la loro ubicazione; b) l’accesso a tutte le informazioni concernenti il trattamento di tali persone e le relative condizioni di detenzione; c) l’accesso a tutti i luoghi di detenzione e alle relative installazioni e attrezza- ture; d) la possibilità di intrattenersi in privato e senza testimoni, se necessario per il tramite di un interprete, con le persone private della libertà e con qualsiasi altra persona che il meccanismo nazionale per la prevenzione ritiene possa fornirgli informazioni pertinenti;

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e) la libertà di scegliere i luoghi da visitare e le persone da incontrare; f) il diritto di avere contatti con il Sottocomitato per la prevenzione, di trasmet- tergli informazioni e d’incontrarlo.

Art. 21

1. Nessuna autorità e nessun funzionario può ordinare, applicare, autorizzare o

tollerare sanzioni nei confronti di una persona o di un’organizzazione per aver comunicato informazioni, vere o false, al meccanismo nazionale per la prevenzione; tale persona od organizzazione non dovrà in alcun caso subire pregiudizi d’altro genere. 2. Le informazioni confidenziali raccolte dal meccanismo nazionale per la preven- zione vanno protette. Nessun dato personale è pubblicato senza il consenso esplicito dell’interessato.

Art. 22 Le autorità competenti dello Stato Parte interessato esaminano le raccomandazioni del meccanismo nazionale per la prevenzione e instaurano con esso un dialogo in merito ai possibili provvedimenti di attuazione.

Art. 23 Gli Stati Parte al presente Protocollo s’impegnano a pubblicare e a divulgare i rap- porti annuali dei meccanismi nazionali per la prevenzione.

Parte V Dichiarazione

Art. 24 1. Al momento della ratifica, gli Stati Parte possono fare una dichiarazione secondo la quale differiscono l’esecuzione degli obblighi che incombono loro in virtù della Parte terza o quarta del presente Protocollo.

2. La durata massima del differimento è di tre anni. Dopo che lo Stato Parte ha

debitamente illustrato le proprie motivazioni, il Comitato contro la tortura, sentito il Sottocomitato per la prevenzione, può prorogare tale periodo di altri due anni.

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Parte VI Disposizioni finanziarie

Art. 25 1. Le spese risultanti dai lavori del Sottocomitato per la prevenzione istituito in virtù del presente Protocollo sono sostenute dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposi- zione del Sottocomitato per la prevenzione il personale e gli impianti necessari affinché possa adempiere efficacemente le funzioni attribuitegli in virtù del presente Protocollo.

Art. 26 1. È costituito, conformemente alle procedure pertinenti dell’Assemblea generale, un Fondo speciale, amministrato secondo il regolamento finanziario e le regole di gestione finanziaria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, destinato a sostenere finanziariamente sia l’applicazione delle raccomandazioni che il Sottocomitato per la prevenzione rivolge a uno Stato Parte in seguito a una visita, sia i programmi d’educazione dei meccanismi nazionali per la prevenzione.

2. Il Fondo speciale può essere alimentato mediante contributi volontari dei

Governi, delle organizzazioni intergovernative e non governative e di altri enti privati o pubblici.

Parte VII Disposizioni finali

Art. 27 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati firmatari della Conven- zione. 2. Il presente Protocollo sottostà alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato la Convenzione o vi abbia aderito. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Il presente Protocollo è aperto all’adesione di ogni Stato che abbia ratificato la Convenzione o vi abbia aderito.

4. L’adesione avviene mediante il deposito di uno strumento d’adesione presso il

Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informa gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito del deposito di ciascuno strumento di ratifica o di adesione.

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Art. 28 1. Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretario gene- rale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. Per ogni Stato che lo ratifichi o vi aderisca dopo il deposito del ventesimo stru- mento di ratifica o di adesione, il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui tale Stato ha depositato lo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 29 Le disposizioni del presente Protocollo si applicano, senza eccezione o limitazione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

Art. 30 Non è ammessa alcuna riserva al presente Protocollo.

Art. 31 Le disposizioni del presente Protocollo non hanno alcun effetto sugli obblighi assunti dagli Stati Parte in virtù di una convenzione regionale che istituisce un sistema di visita dei luoghi di detenzione. Il Sottocomitato per la prevenzione e gli organi costituiti in virtù di siffatte convenzioni regionali sono invitati a consultarsi e a cooperare al fine di evitare doppioni e promuovere efficacemente la realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo.

Art. 32 Le disposizioni del presente Protocollo non hanno alcun effetto né sugli obblighi che incombono agli Stati Parte in virtù delle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19495 e dei relativi Protocolli aggiuntivi dell’8 giugno 19776, né sulla possibilità di ciascuno Stato Parte di autorizzare il Comitato internazionale della Croce Rossa a recarsi nei luoghi di detenzione in casi non previsti dal diritto inter- nazionale umanitario.

Art. 33

1. Ogni Stato Parte può denunciare il presente Protocollo in qualsiasi momento,

mediante notifica scritta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa gli altri Stati Parte al Protocollo e alla Convenzione. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica.

5 RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 6 RS 0.518.521, 0.518.522

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2. Tale denuncia non svincola lo Stato Parte dagli obblighi che gli incombono in

virtù del presente Protocollo per quanto concerne qualsiasi atto o situazione che si sia prodotta anteriormente alla data in cui la denuncia ha effetto o qualsiasi provve- dimento che il Sottocomitato per la prevenzione abbia deciso o possa decidere di adottare nei confronti di tale Stato Parte; essa non pregiudica in alcun modo il pro- seguimento dell’esame di qualsiasi questione di cui il Sottocomitato per la preven- zione sia già investito alla data in cui la denuncia ha effetto. 3. Il Sottocomitato per la prevenzione non procede all’esame di alcuna nuova que- stione concernente uno Stato Parte la cui denuncia sia già divenuta effettiva.

Art. 34

1. Ogni Stato Parte al presente Protocollo può proporre un emendamento e deposi-

tare la propria proposta presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Questi comunicherà tale proposta agli Stati Parte e domanderà loro di pronunciarsi sull’opportunità di organizzare una conferenza degli Stati Parte per esaminare e mettere ai voti la proposta. Qualora, durante i quattro mesi seguenti la data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte si sia pronunciato in favore di tale conferenza, il Segretario generale la organizza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale sottopone all’accet- tazione di tutti gli Stati Parte ogni emendamento adottato alla maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti alla conferenza. 2. Un emendamento adottato in conformità con il paragrafo 1 entra in vigore quan- do i due terzi degli Stati Parte l’abbiano accettato conformemente alla procedura prevista dalle loro rispettive costituzioni. 3. Una volta entrati in vigore, gli emendamenti hanno forza vincolante per gli Stati Parte che li hanno accettati; gli altri Stati Parte rimangono vincolati dalle disposi- zioni del presente Protocollo e da tutti i precedenti emendamenti da loro accettati.

Art. 35 I membri del Sottocomitato per la prevenzione e quelli dei meccanismi nazionali per la prevenzione beneficiano dei privilegi e delle immunità necessari per poter eserci- tare in piena indipendenza le loro funzioni. I membri del Sottocomitato per la pre- venzione beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti nella sezione 22 della Convenzione del 13 febbraio 19467 sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, fatte salve le disposizioni della sezione 23 di tale Convenzione.

Art. 36 Quando si recano in uno Stato Parte, i membri del Sottocomitato per la prevenzione, senza pregiudizio né delle disposizioni e degli obiettivi del presente Protocollo né dei privilegi e delle immunità di cui possono beneficiare, devono:

7 RS 0.192.120.1

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a) rispettare le leggi e i regolamenti in vigore in tale Stato Parte; b) astenersi da qualsiasi azione o attività incompatibile con il carattere impar- ziale e internazionale delle loro funzioni.

Art. 37 1. Il presente Protocollo, i cui testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spa- gnolo, fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ne trasmetterà una copia certificata conforme a tutti gli Stati.

(Seguono le firme)

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Tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. RU 2009

Campo d’applicazione il 15 ottobre 2009 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Albania 1° ottobre 2003 A 22 giugno 2006 Argentina 15 novembre 2004 22 giugno 2006 Armenia 14 settembre 2006 A 14 ottobre 2006 Azerbaigian* 28 gennaio 2009 27 febbraio 2009 Benin 20 settembre 2006 20 ottobre 2006 Bolivia 23 maggio 2006 22 giugno 2006 Bosnia ed Erzegovina 24 ottobre 2008 23 novembre 2008 Brasile 12 gennaio 2007 11 febbraio 2007 Cambogia 30 marzo 2007 29 aprile 2007 Ceca, Repubblica 10 luglio 2006 9 agosto 2006 Cile 12 dicembre 2008 11 gennaio 2009 Cipro 29 aprile 2009 29 maggio 2009 Costa Rica 1° dicembre 2005 22 giugno 2006 Croazia 25 aprile 2005 22 giugno 2006 Danimarca 25 giugno 2004 22 giugno 2006 Estonia 18 dicembre 2006 17 gennaio 2007 Francia* 11 novembre 2008 11 dicembre 2008 Georgia 9 agosto 2005 A 22 giugno 2006 Germania* 4 dicembre 2008 3 gennaio 2009 Guatemala 9 giugno 2008 9 luglio 2008 Honduras 23 maggio 2006 22 giugno 2006 Kazakistan 22 ottobre 2008 21 novembre 2008 Kirghizistan 29 dicembre 2008 A 28 gennaio 2009 Libano 22 dicembre 2008 A 21 gennaio 2009 Liberia 22 settembre 2004 A 22 giugno 2006 Liechtenstein 3 novembre 2006 3 dicembre 2006 Macedonia 13 febbraio 2009 15 marzo 2009 Maldive 15 febbraio 2006 22 giugno 2006 Mali 12 maggio 2005 22 giugno 2006 Malta 24 settembre 2003 22 giugno 2006 Maurizio 21 giugno 2005 A 22 giugno 2006 Messico 11 aprile 2005 22 giugno 2006 Moldova 24 luglio 2006 23 agosto 2006 Montenegro* 6 marzo 2009 5 aprile 2009 Nicaragua 25 febbraio 2009 27 marzo 2009 Nigeria 27 luglio 2009 A 26 agosto 2009 Nuova Zelandaa 14 marzo 2007 13 aprile 2007 Paraguay 2 dicembre 2005 22 giugno 2006 Perù 14 settembre 2006 A 14 ottobre 2006 Polonia 14 settembre 2005 22 giugno 2006 Regno Unito 10 dicembre 2003 22 giugno 2006 Romania* 2 luglio 2009 1° agosto 2009

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Tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. RU 2009

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Senegal 18 ottobre 2006 17 novembre 2006 Serbia 26 settembre 2006 26 ottobre 2006 Slovenia 23 gennaio 2007 A 22 febbraio 2007 Spagna 4 aprile 2006 22 giugno 2006 Svezia 14 settembre 2005 22 giugno 2006 Svizzera 24 settembre 2009 24 ottobre 2009 Ucraina 19 settembre 2006 19 ottobre 2006 Uruguay 8 dicembre 2005 22 giugno 2006 * Riserve e dichiarazioni Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pub- blico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Il protocollo non vale per Tokelau.

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