AS 2009 5557
Ordinanza del DDPS concernente l'amministrazione dell'esercito
Ordinanza del DDPS concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE-DDPS)
Modifica del 30 ottobre 2009
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, con l’approvazione del Dipartimento federale delle finanze, ordina:
I L’ordinanza del DDPS del 12 dicembre 19951 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:
Art. 23 Indennità chilometrica (art. 146 OAE)
Per l’uso di veicoli privati in servizio, l’indennità chilometrica è di: a. 70 centesimi per le autovetture; b. 30 centesimi per le motociclette e le motorette.
II L’allegato 2 dell’ordinanza del DDPS dell’11 dicembre 20032 sulle commissioni di tiro è modificato come segue:
N. 5.3 Per l’uso di veicoli privati in servizio, l’indennità chilometrica è di: a. 70 centesimi per le autovetture; b. 30 centesimi per le motociclette e le motorette.