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AS 2009 5561

Legge federale sull'imposizione del tabacco

Legge federale sull’imposizione del tabacco (Legge sull’imposizione del tabacco, LImT)

Modifica del 19 dicembre 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 20071, decreta:

I La legge federale del 21 marzo 19692 sull’imposizione del tabacco è modificata come segue:

Stralcio di espressioni 1 In tutto il testo, l’espressione «carta da sigarette» è stralciata, con i necessari adeguamenti grammaticali. 2 Nell’articolo 14 capoverso 1 lettera b, l’espressione «e di carta da sigarette, in foglietti o in tubetti,» è stralciata.

Titolo prima dell’art. 1 Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 2, primo periodo Per quanto concerne le tasse gravanti sui tabacchi manufatti (imposta sul tabacco, dazi, imposta sul valore aggiunto), la Direzione generale delle dogane emana le istruzioni e prende le decisioni che non sono espressamente riservate ad un’altra autorità. …

Titolo precedente l’art. 4 Sezione 2: Oggetto dell’imposta e obbligo di pagarla

Art. 4 cpv. 1 lett. b e 2 Abrogati

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Art. 6, titolo marginale Concerne soltanto il testo francese.

Titolo prima dell’art. 9 Sezione 3: Inizio dell’obbligo di pagare l’imposta e calcolo della stessa

Art. 9 cpv. 1 lett. b e c

1 L’imposta è dovuta:

b. concerne soltanto il testo francese. c. per i tabacchi manufatti posti in depositi fiscali autorizzati, al momento in cui lasciano il deposito o vi sono utilizzati.

Art. 10 cpv. 1

1 L’imposta è stabilita:

a. per le sigarette, i sigari e i cigarillos, per pezzo e in per cento del prezzo al minuto; b. per il tabacco trinciato fine, per chilogrammo e in per cento del prezzo al minuto; c. per il tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e per gli altri tabacchi manufatti, come pure per il tabacco da masti- care e da fiuto, in per cento del prezzo al minuto.

Art. 11 cpv. 1 e 2

1 L’imposta sui tabacchi manufatti si calcola secondo le tariffe che

figurano negli allegati I–IV.

2 Per cofinanziare i contributi della Confederazione all’assicurazione

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e alle prestazioni comple- mentari della medesima e in vista dell’adeguamento alle aliquote d’imposta in vigore nella Comunità europea, il Consiglio federale può: a. aumentare dell’80 per cento al massimo le aliquote d’imposta sulle sigarette, applicabili all’entrata in vigore della modifica del 21 marzo 20033 della presente legge; b. aumentare del 300 per cento al massimo le aliquote d’imposta sui sigari e i cigarillos, applicabili all’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 della presente legge;

3 RU 2003 2460

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c. aumentare dell’80 per cento al massimo le aliquote d’imposta sul tabacco trinciato fine, applicabili all’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 della presente legge; d. aumentare del 100 per cento al massimo le aliquote d’imposta sul tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e sugli altri tabacchi manufatti, come pure sul tabacco da masticare e da fiuto, applicabili all’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 della presente legge.

Titolo prima dell’art. 13 Sezione 4: Riscossione e restituzione dell’imposta

Art. 15 cpv. 1, primo periodo

1 I fabbricanti di tabacchi manufatti, i gestori di depositi fiscali auto-

rizzati, come anche gli importatori e i negozianti di materiale greggio devono tenere un registro di controllo completo che menzioni anche le scorte di magazzino e le loro mutazioni, secondo le istruzioni della Direzione generale delle dogane. …

Art. 16 cpv. 1, 1bis e 3

1 I tabacchi manufatti pronti al consumo, confezionati in Svizzera,

possono uscire di fabbrica solo in imballaggi per la vendita al minuto. I manufatti di tabacco possono essere importati solo in imballaggi per la vendita al minuto. Questi devono recare le indicazioni seguenti: a. il prezzo di vendita al minuto, in valuta svizzera; b. il numero dell’impegno di garanzia o la ragione sociale del fabbricante in Svizzera o dell’importatore; c. il peso del contenuto, per il trinciato, il filato, il tabacco da masticare e da fiuto, le spuntature di sigari (cimette). 1bis Le indicazioni di cui alle lettere a e b non sono necessarie sugli imballaggi per la vendita al minuto di tabacchi manufatti destinati all’esportazione sotto vigilanza doganale o posti in un deposito fiscale autorizzato.

3 Abrogato

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Art. 17, titolo marginale II. Determinazio- ne e pagamento dell’imposta

1. Aliquota

su sigari e sigarette

Art. 18, titolo marginale e cpv. 1 2. Ammontare 1 L’imposta sui tabacchi manufatti, fabbricati in Svizzera o immessi in consumo all’uscita di un deposito fiscale autorizzato, è stabilita secondo la dichiarazione fiscale presentata mensilmente dal fabbri- cante o dal gestore del deposito fiscale autorizzato alla Direzione generale delle dogane.

Art. 19, titolo marginale e cpv. 1 3. Esigibilità 1 L’imposta è esigibile al momento in cui sorge il credito fiscale. Per gli assoggettati all’imposta che hanno prestato garanzia secondo gli articoli 21 capoverso 1 o 26c, il termine di pagamento scade l’ultimo giorno del secondo mese successivo al giorno dell’esigibilità. L’Amministrazione delle dogane può eccezionalmente prorogare il termine di pagamento.

Art. 20 IIbis. Interessi 1 In caso di ritardo nel pagamento dell’imposta è dovuto un interesse di mora a contare dalla sua esigibilità.

2 L’Amministrazione delle dogane deve versare un interesse remune-

rativo a partire dal momento in cui, a torto, ha riscosso un importo o non lo ha rimborsato.

3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per la riscossione

dell’interesse di mora.

4 Il Dipartimento federale delle finanze fissa i tassi d’interesse.

Art. 21 cpv. 1, primo e secondo periodo

1 I fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti iscritti nel regi-

stro di cui all’articolo 13 devono prestare garanzia secondo le forme previste nell’articolo 76 LD4. La garanzia assicura tutti i crediti che l’Amministrazione delle dogane ha verso il fabbricante e l’importatore per il loro obbligo di pagare l’imposta sul tabacco, i diritti doganali e l’imposta sul valore aggiunto. …

4 RS 631.0

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Art. 23 cpv. 1 e 5

1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni, a contare dall’anno

civile in cui è sorto.

5 Il credito fiscale si prescrive in ogni caso in quindici anni, a contare

dall’anno civile in cui è sorto.

Art. 24, titolo marginale e cpv. 1 VI. Rimborso e 1 L’imposta sui tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e sui tabacchi condono

1. Rimborso manufatti importati è rimborsata all’assoggettato se:

a. la merce è esportata in territorio doganale estero, sotto vigi- lanza doganale, per il tramite degli uffici doganali designati dall’Amministrazione delle dogane; b. la merce è rimasta presso il fabbricante o l’importatore oppure il fabbricante, l’importatore o il gestore di un deposito fiscale autorizzato l’hanno ritirata dal mercato, a condizione che, entro due anni dal pagamento dell’imposta, venga presentata, in imballaggi intatti per la vendita al minuto, alla Direzione generale delle dogane e, sotto il controllo di questa, venga resa inutilizzabile o trattata in modo da poter essere reimpiegata nella fabbricazione; c. è provato che la merce è stata distrutta o resa inutilizzabile, accidentalmente o per forza maggiore, nell’azienda del fabbri- cante o dell’importatore.

Art. 25 2. Condono 1 L’imposta sui tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e sui tabacchi manufatti importati è condonata all’assoggettato se: a. è provato che la merce è stata distrutta o resa inutilizzabile, accidentalmente o per forza maggiore, in un deposito fiscale autorizzato; b. sulla merce esiste un diritto al condono dei tributi doganali secondo l’articolo 86 capoverso 1 lettera a LD5.

2 Il Consiglio federale disciplina la procedura.

5 RS 631.0

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Titolo prima dell’art. 26

Sezione 5: Depositi fiscali autorizzati

Art. 26 I. Fabbricazione, 1 Il fabbricante e gli importatori di tabacchi manufatti che offrono le trattamento, gestione garanzie richieste sono autorizzati a fabbricare, trattare e gestire tabac- chi manufatti in sospensione d’imposta in un deposito fiscale autoriz- zato.

2 Per gestione si intende in particolare l’immagazzinamento, la rice-

zione e la preparazione in vista della spedizione.

Art. 26a II. Autorizzazione 1 Possono essere autorizzati come depositi fiscali:

a. aziende di fabbricazione; b. depositi franchi.

2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per l’istituzione e per la

gestione di depositi fiscali autorizzati; l’Amministrazione delle dogane rilascia l’autorizzazione.

3 L’autorizzazione è ritirata se:

a. le condizioni di rilascio non sono più adempiute; o b. il gestore del deposito fiscale autorizzato non osserva gli impegni previsti dalla presente legge.

Art. 26b III. Vigilanza I depositi fiscali autorizzati sottostanno alla vigilanza dell’Ammini- strazione delle dogane.

Art. 26c IV. Garanzie I gestori di depositi fiscali autorizzati prestano garanzia secondo l’arti- colo 21 capoverso 1 per l’imposta e gli altri tributi.

Art. 26d V. Controlli I gestori di depositi fiscali autorizzati sottostanno alle misure di con- trollo di cui all’articolo 15.

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Art. 26e VI. Trasporto 1 Per i tabacchi manufatti importati, non ancora imposti, trasportati dalla frontiera a un deposito fiscale autorizzato, gli importatori assu- mono gli obblighi derivanti dalla presente legge; devono prestare garanzia per l’imposta e gli altri tributi.

2 Per i tabacchi manufatti non ancora imposti trasportati da un deposi-

to fiscale autorizzato a un altro o, se si tratta di tabacchi manufatti destinati all’esportazione, da un deposito fiscale autorizzato alla frontiera, i gestori di depositi fiscali autorizzati che effettuano la spedizione assumono gli obblighi derivanti dalla presente legge; devono prestare garanzia per l’imposta e gli altri tributi.

3 La garanzia termina quando:

a. i tabacchi manufatti arrivano al deposito fiscale autorizzato e la loro entrata è registrata nella dovuta forma; o b. l’esportazione dei tabacchi manufatti è attestata dalla dogana.

4 Il gestore del deposito fiscale autorizzato annuncia all’Amministra-

zione delle dogane ogni spedizione di tabacchi manufatti non ancora imposti.

Titolo prima dell’art. 27 Sezione 6: Tabacco indigeno

Art. 28, titolo marginale, cpv. 2 lett. b e c, nonché cpv. 3 e 4 II. Assunzione 2 Il Consiglio federale può: da parte dei fabbricanti di b. obbligare i fabbricanti e gli importatori di sigarette e di tabacchi manu- fatti; fondo di tabacco trinciato fine a versare 0,13 centesimi al massimo per finanziamento del tabacco sigaretta o 1,73 franchi per chilogrammo di tabacco trinciato indigeno e fondo fine al fondo istituito per cofinanziare il tabacco indigeno; di prevenzione del tabagismo c. obbligare i fabbricanti e gli importatori di sigarette e di tabacco trinciato fine a versare una tassa di pari importi in un fondo di prevenzione del tabagismo.

3 Il fondo di finanziamento di cui al capoverso 2 lettera b è gestito

dalla Società cooperativa per l’acquisto del tabacco e sottostà alla vigilanza della Direzione generale delle dogane.

4 Il fondo di prevenzione del tabagismo di cui al capoverso 2 lettera c

è gestito da un’organizzazione di prevenzione e sottostà alla vigilanza dell’Ufficio federale della sanità pubblica in collaborazione con l’Ufficio federale dello sport.

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Titolo prima dell’art. 30

Sezione 7: Restituzione di un importo rimborsato o condonato a torto

Art. 30

1 Se l’imposta è stata rimborsata o condonata a torto, l’Amministra-

zione delle dogane ne chiede la restituzione.

2 Il diritto alla restituzione si prescrive in cinque anni a contare dal

momento in cui l’Amministrazione delle dogane ne ha avuto notizia, ma al più tardi in dieci anni a contare dal giorno in cui è sorto.

3 La prescrizione è interrotta da qualsiasi azione ufficiale per far

valere la restituzione; essa è sospesa fintanto che l’assoggettato non può essere escusso in Svizzera.

Titolo prima dell’art. 31 Sezione 8: Rimedi giuridici

Titolo prima dell’art. 34

Sezione 9: Disposizioni penali

Art. 34 Abrogato

Art. 35 2. Sottrazione 1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo: a. sottrae alla Confederazione le imposte sui tabacchi manufatti; b. consegna a persone o ditte non iscritte nel registro oppure fa altrimenti uscire dall’azienda di produzione tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera, non imballati per la vendita al minuto; c. ottiene a torto un rimborso o un condono d’imposta oppure un altro vantaggio fiscale indebito, è punito con la multa fino a 30 000 franchi o fino al quintuplo dell’imposta sottratta o dell’indebito profitto, se tale quintuplo supera

30 000 franchi.

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2 È fatto salvo l’articolo 14 della legge federale del 22 marzo 19746 sul

diritto penale amministrativo (DPA).

3 In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa è

aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena deten- tiva fino a un anno.

Art. 36

3. Messa 1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette l’appli-

in pericolo dell’imposta cazione legale dell’imposta sui tabacchi manufatti: a. non assolvendo l’obbligo d’annunciarsi come fabbricante, importatore, gestore di un deposito fiscale autorizzato o nego- ziante, di presentare una dichiarazione fiscale o doganale e rapporti, di fornire informazioni, di lasciar consultare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi; b. fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in un annuncio, una dichiarazione fiscale o doganale o un rapporto, oppure in una domanda di rimborso o di condono dell’imposta, o presen- tando in tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti; c. fornendo indicazioni inesatte come contribuente o terza persona tenuta a dare informazioni; d. contravvenendo all’obbligo di tenere regolarmente e di con- servare i libri di commercio, i registri e i documenti giustifica- tivi; e. aggravando, impedendo o impossibilitando l’esecuzione nor- male di una verifica contabile, d’un altro controllo ufficiale o di un’ispezione locale; f. consegnando materiale greggio, per la fabbricazione di tabac- chi manufatti, a persone o ditte non iscritte nel registro; g. cedendo o impiegando, senza autorizzazione della Direzione generale delle dogane, materiale greggio a scopi diversi dalla fabbricazione di tabacchi manufatti; h. vendendo tabacchi manufatti ad un prezzo superiore a quello indicato sul pacchetto di vendita al dettaglio, è punito con la multa fino a 20 000 franchi.

2 Sono fatti salvi gli articoli 14–16 DPA7.

6 RS 313.0 7 RS 313.0

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Legge sull’imposizione del tabacco RU 2009

3 In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa è

aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena deten- tiva fino a un anno. 4È fatta salva l’azione penale conformemente all’articolo 285 del Codice penale8 se si tratta di un’infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera e.

Art. 38

5. Tentativo Il tentativo di infrazione fiscale è punibile.

Art. 38a 5bis. Circostanze Sono circostanze aggravanti: aggravanti a. l’incitamento di una o più persone a commettere un’infrazione fiscale; b. la commissione di infrazioni fiscali per mestiere o per abitu- dine.

Art. 40 6bis. Infrazioni Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e se la determina- commesse nell’azienda zione delle persone punibili secondo l’articolo 6 DPA9 esige provve- dimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, si può pre- scindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l’azienda (art. 7 DPA) al pagamento della multa.

Art. 42 7. Concorso di Se un atto costituisce contemporaneamente una sottrazione o messa in reati pericolo dell’imposta o una frode fiscale e un’infrazione doganale, la pena applicabile è quella prevista per l’infrazione più grave; essa può essere aumentata adeguatamente.

Art. 43 II. Diritto 1 Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla presen- applicabile te legge e alla DPA10.

2 L’autorità incaricata del procedimento e del giudizio è l’Amministra-

zione delle dogane.

8 RS 311.0 9 RS 313.0 10 RS 313.0

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Art. 43a IIbis. Prescrizione La prescrizione dell’azione penale conformemente all’articolo 11 dell’azione penale capoverso 2 DPA11 si applica a tutte le infrazioni fiscali.

Titolo prima dell’art. 45

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 45 I. Tariffa dei dazi La tariffa dei dazi sui tabacchi è prevista al capitolo 24 della tariffa sui tabacchi generale allegata alla legge del 9 ottobre 198612 sulla tariffa delle dogane (LTD).

II

1 Gli allegati I–IV sono sostituiti dalla versione qui annessa.

2 L’allegato V è abrogato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008 Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008 La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il presidente: Alain Berset Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

11 RS 313.0 12 RS 632.10; giusta l’art. 5 cpv. 1 della L sulle pubblicazioni ufficiali del 18 giu. 2004 (RS 170.512), la tariffa generale e le sue modifiche non sono pubblicate nella RU. Il testo di queste modifiche può essere consultato presso la Direzione generale delle dogane, 3003 Berna. Inoltre le modifiche sono riprese nella tariffa generale pubblicata su Internet all’indirizzo www.dogana.admin.ch.

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Legge sull’imposizione del tabacco RU 2009

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 16 aprile 2009.13

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

14 ottobre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

13 FF 2009 199

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Allegato I (art. 11 cpv. 1)

Tariffa d’imposta per le sigarette

L’imposta14 ammonta a 9,923 centesimi il pezzo e al 25 per cento del prezzo al minuto, ma almeno a 17,298 centesimi il pezzo.

Osservazioni 1. La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l’articolo 11 capo- verso 2 lettera a di aumentare dell’80 per cento le aliquote d’imposta si rife- risce all’imposta stabilita per pezzo e all’imposta minima per pezzo, ma non alla parte d’imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.

2. L’aliquota d’imposta globale per 1000 pezzi risultante dall’elemento speci-

fico relativo al numero di pezzi e dall’elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev’essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.

14 Conformemente all’art. 11 cpv. 2, il Consiglio federale ha modificato questa tariffa d’imposta mediante l’O del 26 nov. 2008 (RU 2008 5733); cfr. RS 641.31, allegato IV nel testo del 26 nov. 2008.

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Legge sull’imposizione del tabacco RU 2009

Allegato II (art. 11 cpv. 1)

Tariffa d’imposta per i sigari e i cigarillos

L’imposta ammonta a 0,36 centesimi il pezzo e all’1 per cento del prezzo al minuto.

Osservazioni 1. La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l’articolo 11 capo- verso 2 lettera b di aumentare del 300 per cento le aliquote d’imposta si rife- risce all’imposta stabilita per pezzo, ma non alla parte d’imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.

2. L’aliquota d’imposta globale per 1000 pezzi risultante dall’elemento speci-

fico relativo al numero di pezzi e dall’elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev’essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.

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Legge sull’imposizione del tabacco RU 2009

Allegato III (art. 11 cpv. 1)

Tariffa d’imposta per il tabacco trinciato fine

L’imposta ammonta a 30 franchi il chilogrammo e al 25 per cento del prezzo al minuto, ma almeno a 50 franchi il chilogrammo.

Osservazioni 1. La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l’articolo 11 capo- verso 2 lettera c di aumentare dell’80 per cento le aliquote d’imposta si rife- risce all’imposta stabilita per chilogrammo e all’imposta minima per chilo- grammo, ma non alla parte d’imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.

2. L’aliquota d’imposta globale per chilogrammo risultante dall’elemento spe-

cifico relativo al peso in chilogrammi e dall’elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev’essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.

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Legge sull’imposizione del tabacco RU 2009

Allegato IV (art. 11 cpv. 1)

Tariffa d’imposta per il tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e per gli altri tabacchi manufatti (tabacco in rotoli, spuntature di sigari e altro) e per il tabacco da masticare e da fiuto

L’imposta ammonta a: – per il tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e per gli altri tabac- chi manufatti (tabacco in rotoli, spuntature di sigari e altro):

10 per cento del prezzo al minuto;

– per il tabacco da masticare e da fiuto:

5 per cento del prezzo al minuto.

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