AS 2009 5597
Legge federale sulla Riforma delle ferrovie 2
Legge federale sulla Riforma delle ferrovie 2 (Revisione della disciplina sui trasporti pubblici)
del 20 marzo 2009
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20051 e il messaggio aggiuntivo del 9 marzo 20072, decreta:
I Sono emanate le seguenti leggi:
1. legge federale del 20 marzo 20093 sul trasporto di viaggiatori nella versione
secondo l’allegato 1;
2. legge federale del 20 marzo 20094 sull’accesso alle professioni di trasporta-
tore su strada nella versione secondo l’allegato 2.
II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 14 marzo 19585 sulla responsabilità
Art. 19 cpv. 2 2 Gli articoli 13 e seguenti sono applicabili per analogia nel caso di responsabilità penale. Non si applicano tuttavia alla responsabilità penale degli impiegati e incari- cati delle imprese di trasporto titolari di una concessione.
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2. Codice delle obbligazioni6
Art. 671 cpv. 5 Abrogato
3. Legge federale del 28 marzo 19057 sulla responsabilità delle imprese
di strade ferrate e di piroscafi, e della Posta svizzera
Art. 24, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e n. 3 La presente legge si applica per analogia:
3. alle funivie.
4. Legge del 3 ottobre 20038 sulla fusione
Art. 100 cpv. 1, ultimo periodo 1 … Si applicano tuttavia in ogni caso gli articoli 99–101, tranne che alle imprese di trasporto e d’infrastruttura titolari di una concessione, nella misura in cui il diritto pubblico preveda una regolamentazione derogatoria.
5. Codice penale9
Art. 285 n. 1
1. Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un’autorità, a un
membro di un’autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 195710 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 200911 sul trasporto di viaggiatori, della legge del
6 RS 220 7 RS 221.112.742. Con l’entrata in vigore della cifra II della LF del 19 dic. 2008 concernente modifiche del diritto dei trasporti (FF 2009 219), la presente mod. diventa priva di oggetto. 8 RS 221.301 9 RS 311.0 10 RS 742.101 11 RS 745.1; RU 2009 5631
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19 dicembre 200812 sul trasporto di merci e della legge federale del 18 febbraio 187813 sulla polizia delle strade ferrate.
Art. 286 Impedimento di Chiunque impedisce a un’autorità, a un membro di un’autorità o a un atti dell’autorità funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, è punito con una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere. Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 195714 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 200915 sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 200816 sul trasporto di merci e della legge federale del 18 febbraio 187817 sulla polizia delle strade ferrate.
6. Legge del 9 ottobre 199218 sulla statistica federale
Art. 2 cpv. 2 2 Il Consiglio federale stabilisce quali disposizioni della legge sono applicabili ai lavori statistici del settore dei PF, della Posta svizzera e dell’azienda delle telecomu- nicazioni della Confederazione.
7. Legge militare del 3 febbraio 199519
Art. 18 cpv. 1 lett. h 1 Sono esentati dall’obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro fun- zioni o il loro impiego: h. il personale dei servizi postali, delle imprese di trasporto titolari di una con- cessione federale, nonché dell’amministrazione, che in situazioni straordina- rie è indispensabile alla cooperazione nazionale in materia di sicurezza;
12 RS 742.41; FF 2009 227 13 RS 742.147.1. Il progetto di legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporti pubblici è stato respinto in votazione finale il 20 mar. 2009; rettifica della Commissione di redazione dell’AF. 14 RS 742.101 15 RS 745.1; RU 2009 5631 16 RS 742.41; FF 2009 227 17 RS 742.147.1. Il progetto di legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporti pubblici è stato respinto in votazione finale il 20 mar. 2009; rettifica della Commissione di redazione dell’AF. 18 RS 431.01 19 RS 510.10
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8. Legge federale del 7 ottobre 200520 sulle finanze della Confederazione
Art. 60 cpv. 1 1 L’AFF gestisce la tesoreria centrale delle istituzioni e unità amministrative sog- gette alla presente legge e provvede alla solvibilità permanente.
9. Legge federale del 27 giugno 197321 sulle tasse di bollo
Art. 3 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 6 cpv. 1 lett. c
1 Non soggiacciono alla tassa:
c. i diritti di partecipazione a imprese di trasporto costituiti o aumentati in favore dei poteri pubblici in ragione dei loro contributi d’investimento;
10. Legge federale del 14 dicembre 199022 sull’imposta federale diretta
Art. 56 lett. d Sono esenti dall’imposta: d. le imprese di trasporto e d’infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono un’indennità per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un’impresa annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti dall’attività concessiona- ria; sono tuttavia eccettuati dall’esenzione dall’imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l’attività conces- sionaria;
20 RS 611.0 21 RS 641.10 22 RS 642.11
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11. Legge federale del 14 dicembre 199023 sull’armonizzazione
delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 23 cpv. 1 lett. j e 2
1 Sono esenti dall’imposta unicamente:
j. le imprese di trasporto e d’infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono un’indennità per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un’impresa annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti dall’attività concessiona- ria; sono tuttavia eccettuati dall’esenzione dall’imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l’attività conces- sionaria.
2 Abrogato
12. Legge federale del 19 dicembre 195824 sulla circolazione stradale
Art. 25 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. f
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni circa:
f. gli speciali segnalatori riservati ai veicoli del servizio antin- cendio, del servizio sanitario, della polizia e delle dogane, se vengono utilizzati per compiti di polizia, come anche i segna- latori dei veicoli delle imprese di trasporto concessionarie sulle strade postali di montagna;
Art. 27 cpv. 2, primo periodo Concerne soltanto il testo francese.
Art. 30 cpv. 4
4 Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio fede-
rale emana prescrizioni sul trasporto degli animali e di materie e oggetti pericolosi, nocivi o ripugnanti. Il Consiglio federale può delegare l’approvazione, l’ammissione o l’esame dei contenitori per merci pericolose ad aziende o organizzazioni idonee, o attribuire questa competenza di delega al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.
23 RS 642.14 24 RS 741.01
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Art. 55 cpv. 6 e 6bis
6 Mediante ordinanza l’Assemblea federale fissa il tasso alcolemico a
contare dal quale si ammette l’inattitudine alla guida secondo la pre- sente legge (ebrietà), indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità all’alcol, e definisce a partire da quale livello la concentrazione di alcol nel sangue è da considerare quali- ficata. 6bis Il Consiglio federale può fissare, per le persone che effettuano tra- sporti stradali di viaggiatori nel settore sottoposto a concessione federale o nel settore del trasporto internazionale (art. 6 e 8 della L del
20 mar. 200925 sul trasporto di viaggiatori), un tasso alcolemico
inferiore a quello fissato nell’ordinanza di cui al capoverso 6.
13. Legge federale del 20 dicembre 195726 sulle ferrovie
Titoli marginali In tutta la legge i titoli marginali sono trasformati in rubriche centrali. I numeri e le lettere non sono ripresi.
Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo tedesco.
Titolo prima dell’art. 1 Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente legge disciplina la costruzione e l’esercizio delle ferrovie da parte delle imprese ferroviarie e i rapporti di queste ultime con le altre imprese di trasporti pubblici, le amministrazioni pubbliche e i terzi. 2 Sono imprese ferroviarie secondo la presente legge le imprese che costruiscono ed esercitano l’infrastruttura ferroviaria o assicurano il trasporto ferroviario, che, con- formemente al loro scopo, possono essere usate da ognuno per trasportare persone e merci e i cui veicoli sono a guida vincolata. 3 Il Consiglio federale decide dell’applicazione della presente legge agli impianti ferroviari.
25 RS 745.1; RU 2009 5631 26 RS 742.101
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Art. 2 Abrogato
Art. 3 Espropriazione 1 Le imprese ferroviarie titolari di una concessione d’infrastruttura secondo l’arti- colo 5 possono esercitare il diritto di espropriazione conformemente alla legislazione federale se, al momento del rilascio della concessione, è confermato l’interesse pubblico secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a. 2 La procedura di espropriazione è applicabile soltanto se sono falliti i tentativi di acquisire i diritti necessari mediante trattative private o mediante ricomposizione particellare. 3 I diritti sui fondi appartenenti alle ferrovie non possono essere acquisiti per usuca- pione.
Titoli prima dell’art. 5
Capitolo 2: Imprese ferroviarie Sezione 1: Gestori dell’infrastruttura
Art. 5, rubrica e cpv. 1 e 4 Concessione d’infrastruttura 1 Chi intende costruire ed esercitare un’infrastruttura ferroviaria deve disporre di una concessione d’infrastruttura (concessione). 4 L’impresa ferroviaria concessionaria ha inoltre il diritto, senza autorizzazione con- formemente all’articolo 9, di trasportare persone e merci sulla propria infrastruttura. È fatto salvo il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale, conferito in virtù degli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 200927 sul trasporto di viaggiatori.
Art. 6 Rilascio, modifica e rinnovo della concessione
1 Il Consiglio federale rilascia la concessione se:
a. sussiste un interesse pubblico alla costruzione e all’esercizio dell’infrastrut- tura; o b. ci si può attendere un esercizio finanziato con mezzi propri.
2 Per il rilascio della concessione il presupposto è inoltre che:
a. non vi si oppongano interessi pubblici essenziali, in particolare in materia di pianificazione del territorio, protezione dell’ambiente, protezione della natura e del paesaggio o cooperazione nazionale in materia di sicurezza;
27 RS 745.1; RU 2009 5631
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b. l’esercizio di una ferrovia senza funzione di collegamento adempia le condi- zioni secondo l’articolo 11 della legge del 20 marzo 200928 sul trasporto di viaggiatori; e c. l’impresa sia iscritta nel registro di commercio. 3 Prima di rilasciare la concessione il Consiglio federale sente i Cantoni interessati.
4 Per le tranvie deve essere stata concessa o garantita l’autorizzazione prevista dal diritto cantonale per l’uso della strada pubblica. 5 La concessione è accordata per 50 anni al massimo. Può essere modificata e rinno- vata.
Art. 7 Trasferimento 1 Su richiesta del titolare della concessione, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può trasferire la conces- sione a un’altra impresa. I Cantoni interessati devono essere previamente consultati. 2 Se sono trasferiti solo taluni diritti o obblighi legali o derivanti dalla concessione, il titolare della concessione sottopone all’Ufficio federale dei trasporti (UFT), per conoscenza, i contratti d’esercizio conclusi a tale scopo. Il titolare della concessione continua a rispondere, di fronte alla Confederazione, dell’adempimento degli obbli- ghi legali o derivanti dalla concessione.
Art. 8 cpv. 2 lett. d
2 La concessione si estingue:
d. se, nella liquidazione forzata, l’impresa ferroviaria non può essere aggiudi- cata al miglior offerente nemmeno al secondo incanto.
Titolo prima dell’art. 9 Sezione 2: Accesso alla rete
Titolo prima dell’art. 10 Capitolo 3: Vigilanza
Art. 10 cpv. 1 1 La costruzione e l’esercizio delle ferrovie sottostanno alla vigilanza del Consiglio federale. Esso può adeguatamente limitarla per le ferrovie che servono prevalente- mente il traffico locale o che si trovano in condizioni particolarmente semplici e non sono tecnicamente congiunte ad altre ferrovie.
28 RS 745.1; RU 2009 5631
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Art. 12, rubrica Competenze speciali dell’UFT
Art. 14 Abrogato
Art. 16 Trattamento di dati da parte dell’UFT 1 Nell’ambito della sua attività di vigilanza l’UFT è autorizzato a rilevare i dati necessari presso le imprese ferroviarie e a elaborarli. 2 L’UFT può rilevare dati che servono per allestire una licenza presso le persone interessate e elaborarli. 3 Ai fini della pianificazione dei trasporti, l’UFT può chiedere alle imprese ferrovia- rie di rilevare e trasmettergli dati relativi alle tratte. Può divulgarli nella misura necessaria per conseguire gli obiettivi prefissati e se sussiste un interesse pubblico preponderante.
4 Dopo aver valutato la proporzionalità del provvedimento, l’UFT può pubblicare
dati degni di particolare protezione se essi consentono di trarre conclusioni sul rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza da parte dell’impresa ferroviaria. Può in particolare pubblicare informazioni concernenti: a. il ritiro o la revoca di concessioni e autorizzazioni; b. violazioni delle disposizioni concernenti la protezione del lavoro o le condi- zioni di lavoro. 5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la forma della pubblica- zione.
Art. 16a Trattamento di dati da parte del titolare della concessione 1 Per le attività che rientrano nella concessione, il titolare della stessa sottostà agli articoli 16–25bis della legge federale del 19 giugno 199229 sulla protezione dei dati (LPD). Se agisce secondo il diritto privato, sottostà invece agli articoli 12–15 LPD. 2 Il titolare della concessione può trattare dati personali degni di particolare prote- zione e profili della personalità se è necessario per la sicurezza dell’infrastruttura, in particolare per la costruzione e l’esercizio della medesima. Questo vale anche per terzi che svolgono compiti per il titolare della concessione. Il titolare della conces- sione rimane responsabile del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.
3 La vigilanza è retta dall’articolo 27 LPD.
29 RS 235.1
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Art. 16b Videosorveglianza 1 A tutela dell’infrastruttura, il titolare della concessione può installare una video- sorveglianza. 2 Il titolare della concessione può affidare la videosorveglianza a terzi ai quali ha affidato compiti di sicurezza. È responsabile del rispetto delle disposizioni sulla pro- tezione dei dati. 3 I segnali video possono essere registrati. Di principio devono essere analizzati al più tardi il giorno feriale successivo alla registrazione.
4 Dopo l’analisi i segnali video devono essere conservati in un luogo a prova di
furto. I segnali video conservati devono essere protetti dagli abusi e distrutti al più tardi entro 100 giorni.
5 Le registrazioni possono essere comunicate solo alle autorità di perseguimento
penale o alle autorità presso le quali le imprese presentano una denuncia o fanno valere pretese legali. 6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente il modo in cui i segnali video devono essere conservati e protetti dagli abusi.
Titoli prima dell’art. 17 Capitolo 4: Piani, costruzione ed esercizio Sezione 1: Principi
Art. 17, rubrica e cpv. 3 e 4 Esigenze del traffico, dell’ambiente e della sicurezza
3 L’UFT emana prescrizioni relative al servizio ferroviario.
4 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 17b Valutazione degli aspetti rilevanti per la sicurezza 1 Nella procedura di autorizzazione l’UFT valuta in funzione dei rischi gli aspetti rilevanti per la sicurezza, sulla scorta di perizie o procedendo per saggi. 2 L’UFT precisa quali perizie il richiedente deve produrre in materia di sicurezza.
Titolo prima dell’art. 18 Sezione 2: Procedura di approvazione dei piani
Art. 18b, rubrica Introduzione della procedura
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Art. 18g, rubrica Eliminazione delle divergenze
Art. 18h, rubrica Durata di validità
Titolo prima dell’art. 18n Sezione 3: Zone riservate
Art. 18n, rubrica Determinazione
Titolo prima dell’art. 18q Sezione 4: Allineamenti
Art. 18q, rubrica Determinazione
Titolo prima dell’art. 18u Sezione 5: Indennità per restrizioni della proprietà
Art. 18u, rubrica Abrogata
Titolo prima dell’art. 18v Sezione 6: Ricomposizione particellare
Art. 18v, rubrica Abrogata
Titolo prima dell’art. 18w Sezione 7: Sicurezza
Art. 18w Autorizzazione d’esercizio 1 Per gli impianti ferroviari e i veicoli è necessaria un’autorizzazione d’esercizio. L’UFT può prevedere deroghe.
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2 L’UFT rilascia l’autorizzazione d’esercizio se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e il progetto corrisponde alle prescrizioni determinanti. 3 L’UFT può procedere ad altre verifiche. L’impresa ferroviaria mette gratuitamente a disposizione il personale e il materiale necessari a tale scopo, nonché i documenti occorrenti; fornisce inoltre tutte le informazioni necessarie.
Art. 18x Omologazione di tipo L’UFT rilascia un’omologazione di tipo per i veicoli, gli elementi dei veicoli e gli elementi degli impianti ferroviari che devono essere utilizzati allo stesso modo e nella stessa funzione, se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e il progetto corrisponde alle prescrizioni determinanti.
Art. 23 Prescrizioni sull’uso Per garantire un esercizio regolare, l’impresa ferroviaria può emanare prescrizioni sull’uso dell’area della stazione.
Titolo prima dell’art. 24 Sezione 8: Incroci tra strade pubbliche e ferrovie
Art. 24, rubrica Approvazione
Art. 25, rubrica Spese
Art. 26, rubrica e cpv. 1 Modifiche di incroci esistenti 1 Se un passaggio a livello deve essere sostituito con un sotto o soprappassaggio, oppure deve essere soppresso a causa dello spostamento della strada, le spese cagio- nate da tutti i cambiamenti agli impianti ferroviari o stradali sono a carico: a. dell’impresa ferroviaria se la modifica è richiesta soprattutto dalle esigenze del traffico ferroviario; b. dei proprietari della strada se la modifica è richiesta soprattutto dalle esi- genze del traffico stradale.
Art. 28, rubrica Nuove strade private
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Titolo prima dell’art. 33 Sezione 9: Collaborazione tra le ferrovie
Art. 33 Stazioni nodali 1 Se le infrastrutture di diverse imprese ferroviarie con uguale scartamento e con standard tecnici uguali si incrociano, le imprese ferroviarie concordano chi realizza ed esercita il nodo. 2 Il confine di proprietà e d’esercizio tra le infrastrutture delle due imprese si situa di regola fuori del nodo vero e proprio. Le imprese interessate lo fissano in modo che sia possibile una chiara delimitazione della responsabilità. 3 Nella costruzione e nell’esercizio del nodo, il traffico da e verso l’infrastruttura altrui non deve essere svantaggiato rispetto al traffico da e verso la propria infra- struttura. 4 Le imprese disciplinano per scritto in una convenzione le prestazioni reciproche nell’esercizio del nodo e delle tratte collegate.
Art. 34 Raccordo dal profilo tecnico e dell’esercizio 1 Ogni impresa ferroviaria è tenuta a concedere il raccordo dal profilo tecnico e dal profilo dell’esercizio a un’altra ferrovia in modo che: a. i viaggiatori possano passare senza difficoltà dai treni di una linea ferroviaria a quelli dell’altra linea ferroviaria; b. il materiale rotabile di uguale scartamento possa passare senza difficoltà da una linea ferroviaria all’altra; c. in caso di scartamento diverso sia possibile il raccordo a impianti di tra- sbordo o a fosse per carrelli trasportatori. 2 Le imprese disciplinano per scritto in una convenzione l’utilizzazione in comune di costruzioni, impianti e installazioni e le prestazioni reciproche, per quanto esse non facciano parte dell’accesso alla rete.
Art. 35 Raccordo con altre imprese di trasporti pubblici L’articolo 34 capoverso 1 lettera a e capoverso 2 si applica per analogia al raccordo tra ferrovie e altre imprese di trasporti pubblici.
Art. 36 Assunzione di compiti preminenti 1 L’impresa che assume compiti preminenti di esercizio o sviluppo dell’infrastruttura disciplina per scritto con tutte le altre imprese interessate che esercitano un’infra- struttura ferroviaria i compiti, la consultazione reciproca e la ripartizione dei costi. Se le imprese non giungono a un accordo, decide l’UFT.
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2 Se per i lavori di sviluppo, inclusa la determinazione di standard, è necessario coinvolgere imprese di trasporto ferroviarie, tutte le imprese interessate devono essere coinvolte senza discriminazione.
Titolo prima dell’art. 38 Sezione 10: Interruzione dell’esercizio
Art. 38, rubrica Abrogata
Titolo prima dell’art. 39 Sezione 11: Servizi accessori
Art. 39 1 L’impresa ferroviaria che esercita l’infrastruttura è autorizzata a istituire nelle aree delle stazioni servizi accessori a scopi commerciali, purché tali servizi corrispon- dano alle esigenze degli utenti della ferrovia. 2 L’impresa ferroviaria che effettua il trasporto è autorizzata a istituire sui treni servizi accessori a scopi commerciali. 3 Ai servizi definiti accessori dalle imprese ferroviarie non si applicano le prescri- zioni cantonali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura. Tali servizi soggiacciono tuttavia alle ulteriori prescrizioni di polizia commerciale, sanitaria ed economica e alle regolamentazioni del rapporto di lavoro dichiarate vincolanti dalle autorità competenti.
Titolo prima dell’art. 40
Sezione 12: Controversie
Art. 40, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva e lett. d, nonché cpv. 2 Competenza dell’UFT
1 Sentiti gli interessati, l’UFT decide sulle controversie concernenti:
d. il rifiuto di prestarsi al raccordo o le pretese eccessive per prestarvisi (art. 33–35); 2 L’UFT giudica anche le controversie relative all’applicazione delle disposizioni del presente capitolo concernenti le spese e la loro ripartizione nonché le indennità (art. 19 cpv. 2, 21 cpv. 2 e 25–35).
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Titolo prima dell’art. 40b Sezione 13: Responsabilità
Art. 40b cpv. 2 lett. a e 3
2 Il titolare dell’impresa ferroviaria risponde dei danni causati:
a. agli oggetti che si trovano sotto la custodia del viaggiatore, esclusivamente in virtù della legge del 20 marzo 200930 sul trasporto di viaggiatori; 3 Per quanto la responsabilità nei casi di cui al capoverso 2 non sia disciplinata dalla legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori o dalla legge del 19 dicembre 200831 sul trasporto di merci, si applicano esclusivamente le disposizioni del Codice delle obbligazioni32 relative ai contratti.
Titolo prima dell’art. 41 Capitolo 5: Prestazioni particolari a favore di amministrazioni pubbliche
Art. 42, rubrica e cpv. 2 Difesa nazionale
2 La Confederazione assume le spese cagionate dalle misure richieste a tal fine.
Titolo prima dell’art. 49 Capitolo 6: Finanziamento dell’infrastruttura
Art. 49 cpv. 1–3 1 Confederazione e Cantoni finanziano congiuntamente l’infrastruttura ferroviaria.
2 Le tratte che servono esclusivamente per il traffico locale o per le escursioni sono escluse dalle prestazioni federali.
3 La sola Confederazione finanzia le tratte di importanza nazionale.
Art. 50 Condizioni
1 Hanno diritto all’indennità le imprese:
a. la cui presentazione dei conti soddisfa le esigenze del capitolo 9; b. la cui contabilità è suddivisa in settori e attesta i costi non coperti di ogni set- tore; e
30 RS 745.1; RU 2009 5631 31 RS 742.41; FF 2009 227 32 RS 220
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c. che gestiscono come settori distinti almeno il trasporto regionale di viaggia- tori e l’eventuale infrastruttura ferroviaria.
2 La Confederazione può accordare agevolazioni alle imprese straniere con poche
linee in Svizzera.
Art. 51 Offerta di prestazioni e procedura di ordinazione 1 L’offerta di prestazioni e le indennità previste nel settore dell’infrastruttura sono convenute anticipatamente per scritto e in modo vincolante dalla Confederazione, dai Cantoni partecipanti e dalle imprese ferroviarie, sulla scorta dei conti di previ- sione delle imprese. 2 Le indennità servono in primo luogo a mantenere l’infrastruttura in buono stato e ad adeguarla alle esigenze del traffico e allo stato della tecnica. Inoltre si conside- rano in particolare: a. collegamenti basilari adeguati; b. gli imperativi della politica regionale, in particolare i bisogni inerenti allo sviluppo economico delle regioni sfavorite; c. gli imperativi della politica di assetto del territorio; d. gli imperativi della protezione dell’ambiente; e. le esigenze dei disabili. 3 La conclusione della convenzione conferisce alle imprese ferroviarie partecipanti un diritto a sé stante all’indennità nei confronti di ogni committente (Confedera- zione, Cantoni, terzi). 4 Se le autorità federali, i Cantoni e le imprese ferroviarie non riescono ad accordarsi su una convenzione relativa all’indennità giusta l’articolo 49 capoverso 1 o sulla sua applicazione, l’UFT decide tenendo conto dei principi di cui al capoverso 2.
5 Le decisioni dell’UFT possono essere impugnate mediante ricorso secondo le
disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
6 Il ricorrente può far valere:
a. la violazione del diritto federale, compresi l’eccesso o l’abuso del potere d’apprezzamento; b. l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.
Art. 53 Abrogato
Titolo prima dell’art. 56 Abrogato
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Art. 57 Ripartizione finanziaria
1 La quota di partecipazione della Confederazione alle indennità e ai mutui del-
l’offerta di prestazioni nel settore dell’infrastruttura, ordinata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, ammonta al 55 per cento. 2 Il Consiglio federale stabilisce almeno ogni quattro anni le quote di partecipazione della Confederazione e dei singoli Cantoni alle indennità e ai mutui dell’offerta di prestazioni nel settore dell’infrastruttura, ordinata congiuntamente dalla Confedera- zione e dai Cantoni. Consulta previamente i Cantoni e tiene conto delle loro condi- zioni strutturali. 3 Salvo accordo contrario, se più Cantoni partecipano a una linea le loro quote sono calcolate in funzione del numero delle stazioni e della lunghezza della tratta esercita- ta sul loro territorio. 4 I Cantoni stabiliscono se i Comuni o altre collettività partecipano alle indennità.
5 Se la proprietà o l’esercizio di una tratta sono trasferiti a un’altra impresa, le quote di Confederazione e Cantoni rimangono invariate.
Titolo prima dell’art. 59 Capitolo 7: Aiuto in caso di gravi danni causati dalle forze della natura
Art. 59 La Confederazione può concedere alle imprese ferroviarie che hanno subìto gravi danni causati dalle forze della natura aiuti finanziari per il ripristino o la sostituzione di impianti danneggiati o distrutti e per i lavori di sgombero.
Art. 60, 61 e 61a Abrogati
Titolo prima dell’art. 62 Capitolo 8: Separazione dei trasporti e dell’infrastruttura
Art. 62 Estensione dell’infrastruttura 1 L’infrastruttura comprende tutte le costruzioni, tutti gli impianti e tutte le installa- zioni che devono essere utilizzati in comune nell’ambito dell’accesso alla rete, in particolare: a. la via di corsa; b. gli impianti di alimentazione elettrica, segnatamente le sottostazioni e i rad- drizzatori; c. gli impianti di sicurezza; d. le installazioni per il pubblico;
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e. gli impianti di carico pubblici; f. le stazioni di smistamento, compresi i locomotori di smistamento; g. gli edifici di servizio e i locali necessari per la manutenzione e l’esercizio dell’infrastruttura secondo le lettere a–f. 2 Possono inoltre far parte dell’infrastruttura le costruzioni, gli impianti e le installa- zioni che sono legati all’esercizio dell’infrastruttura, ma non sono oggetto dell’ac- cesso alla rete. Vi rientrano in particolare: a. gli impianti per la manutenzione giornaliera del materiale rotabile; b. le centrali elettriche e gli elettrodotti; c. le installazioni di vendita; d. i locali per servizi accessori; e. i locali di servizio per le imprese di trasporto ferroviarie; f. gli alloggi di servizio; g. i locomotori di smistamento fuori dalle stazioni di smistamento. 3 Non rientra nell’infrastruttura la fornitura di prestazioni di trasporto nel traffico merci e viaggiatori.
Titolo prima dell’art. 63 Abrogato
Art. 63 Esercizio dell’infrastruttura Rientrano nell’infrastruttura anche l’esercizio e la manutenzione delle costruzioni, degli impianti e delle installazioni di cui all’articolo 62.
Art. 64 Organizzazione 1 L’impresa ferroviaria deve separare a livello organizzativo il settore dell’infrastrut- tura dagli altri settori aziendali, rendendolo indipendente. L’UFT può dispensare da quest’obbligo le ferrovie a scartamento ridotto e le imprese ferroviarie minori. 2 L’infrastruttura ai sensi dell’articolo 62 capoverso 2 e le relative prestazioni di servizio possono essere separate dal settore dell’infrastruttura a livello organizza- tivo. I loro costi devono essere fatturati integralmente ai beneficiari delle prestazioni.
Art. 65 Esenzione fiscale L’infrastruttura ai sensi dell’articolo 62 capoversi 1 e 2 è esente dalle imposte can- tonali e comunali sui beni immobili.
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Titolo prima dell’art. 66 Capitolo 9: Contabilità
Art. 66 Principi 1 La contabilità delle imprese ferroviarie è retta dalla sezione 7 della legge del 20 marzo 200933 sul trasporto di viaggiatori, fatte salve le disposizioni della presente legge. 2 Nel bilancio e nel conto investimenti, l’impresa ferroviaria deve separare il settore dell’infrastruttura dagli altri settori. 3 Nel conto economico l’impresa ferroviaria tiene un conto settoriale per l’infrastrut- tura.
Art. 67 Impiego dell’utile e rimunerazione del capitale proprio Non sono ammesse le ripartizioni dell’utile e la rimunerazione del capitale proprio a carico del conto settoriale dell’infrastruttura. L’utile deve sempre essere attribuito completamente alla riserva speciale per i futuri disavanzi del settore dell’infra- struttura.
Art. 70–72 e 74 Abrogati
Titolo prima dell’art. 75
Capitolo 10: Diritto di compera degli enti pubblici
Art. 75 Diritto di compera nell’interesse del Paese 1 Se l’interesse del Paese lo esige, la Confederazione può acquistare al valore conta- bile l’infrastruttura oggetto di una concessione di qualsiasi impresa ferroviaria. I mutui che la Confederazione avesse concesso all’impresa sono computati nel prezzo d’acquisto. 2 Il diritto di compera di cui al capoverso 1 spetta anche ai Cantoni e ai Comuni cui la concessione conferisce tale facoltà. Se Cantoni o Comuni hanno acquistato un’infrastruttura ferroviaria, la Confederazione può esigere che la stessa le sia ceduta alle condizioni stabilite nella presente legge.
Art. 76–78 Abrogati
33 RS 745.1; RU 2009 5631
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Titolo prima dell’art. 80 Capitolo 11: Attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario
Art. 80 Esame di capacità Il Consiglio federale può prescrivere che: a. le persone che svolgono un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario debbano sostenere un esame di capacità teorico e pratico; può prevedere la consegna di una licenza se l’esame viene superato; b. le persone che intendono seguire una formazione per svolgere un’attività secondo la lettera a necessitano di una tessera d’allievo rilasciata dall’UFT; c. le persone che svolgono un’attività secondo la lettera a o che intendono seguire una formazione a tal fine devono soddisfare determinati requisiti personali e tecnici; il Consiglio federale può prevedere anche esami psicolo- gici e medici volti ad accertare i requisiti personali.
Art. 81 Inidoneità a prestare servizio Chi sotto l’influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti o per altri motivi non dispone della necessaria capacità fisica e mentale è inidoneo a prestare servizio e nel periodo in questione non può svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.
Art. 82 Accertamento dell’inidoneità a prestare servizio 1 Le persone che svolgono un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferrovia- rio possono essere sottoposte a un’analisi alcolemica dell’alito. 2 Se palesa indizi di inidoneità a prestare servizio che non vanno o non vanno uni- camente ricondotti all’influsso dell’alcol, la persona interessata può essere sotto- posta ad altri esami preliminari, in particolare all’esame dell’urina, della saliva, del sudore, dei capelli e delle unghie.
3 È ordinata una prova del sangue se:
a. vi sono indizi di inidoneità a prestare servizio; o b. la persona interessata si oppone o si sottrae all’esecuzione dell’analisi alco- lemica dell’alito o elude lo scopo di questa misura. 4 Per motivi gravi la prova del sangue può essere effettuata anche senza il consenso della persona sospettata di non essere idonea a prestare servizio. Sono fatti salvi altri mezzi di prova.
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Art. 83 Revoca della licenza 1 Se una persona che svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferrovia- rio si trova in uno stato che esclude l’esercizio sicuro di tale attività, gliene deve essere vietato l’esercizio fintanto che è necessario; deve inoltre esserle ritirata la licenza. 2 Le licenze ritirate devono essere trasmesse immediatamente all’autorità che le ha rilasciate; questa decide immediatamente sulla revoca. Fino a tale decisione, il ritiro della licenza ha l’effetto di una revoca.
Art. 84 Competenze L’ordine e l’esecuzione di misure secondo gli articoli 82 e 83 competono: a. alle persone o unità aziendali designate dalle imprese ferroviarie; b. alle autorità dichiarate competenti dai Cantoni; c all’UFT; d. alla polizia dei trasporti, se ne è incaricata dagli organi competenti secondo le lettere a–c.
Art. 85 Disposizioni di esecuzione
1 Il Consiglio federale:
a. fissa il tasso alcolemico a contare dal quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità dell’alcol, si ammette l’inido- neità a prestare servizio ai sensi dell’articolo 81 (stato di ebrietà) e stabilisce quale alcolemia è considerata qualificata; b. può fissare, per altre sostanze che diminuiscono l’idoneità a prestare servi- zio, la concentrazione nel sangue a contare dalla quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità, si ammette l’inido- neità a prestare servizio ai sensi dell’articolo 81; c emana prescrizioni concernenti gli esami preliminari (art. 82 cpv. 2), la pro- cedura per l’analisi alcolemica dell’alito e la prova del sangue, la valuta- zione di queste analisi e l’ulteriore visita medica della persona sospettata di non essere idonea a prestare servizio; d. può prescrivere che per l’accertamento di una dipendenza che riduce l’ido- neità a prestare servizio siano valutati gli esami effettuati secondo l’arti- colo 82 capoversi 2 e 3; e. stabilisce le esigenze in materia di personale, tecniche e organizzative con- cernenti le persone e le unità aziendali designate secondo l’articolo 84 let- tera a. 2 Il Consiglio federale definisce le attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferro- viario.
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Titolo prima dell’art. 86 Capitolo 12: Disposizioni penali e misure amministrative
Art. 86 Contravvenzioni Chiunque intenzionalmente entra o attraversa senza permesso le aree connesse con l’esercizio ferroviario o le pregiudica in altro modo oppure viola le prescrizioni sull’utilizzazione dell’area della stazione è punito su querela con la multa fino a
10 000 franchi.
Art. 86a Infrazioni contro prescrizioni inerenti alla costruzione e all’esercizio È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente o per negligenza: a. esegue o fa eseguire un progetto di costruzione senza l’approvazione dei piani necessaria secondo l’articolo 18 o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni risultanti dalla procedura di approvazione dei piani; b. mette o fa mettere in servizio un impianto senza disporre dell’autorizzazione d’esercizio necessaria secondo l’articolo 18w o senza osservare le condi- zioni, gli oneri o le prescrizioni dell’autorizzazione d’esercizio; c. contravviene a una concessione rilasciata in virtù della presente legge; d. contravviene a una decisione fondata sulla presente legge o su una disposi- zione di esecuzione e notificatagli con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo; e. contravviene a una disposizione di esecuzione, la cui infrazione è stata dichiarata punibile dal Consiglio federale; f. registra, conserva, utilizza o comunica segnali video violando l’articolo 16b.
Art. 87 Svolgimento di un’attività rilevante per la sicurezza in uno stato non idoneo a prestare servizio 1 Chiunque in stato di ebrietà svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario è punito con la multa. È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria se si riscontra un’alcolemia qualificata. 2 Chiunque a causa dell’influsso di stupefacenti o di medicamenti o per altri motivi non è idoneo a prestare servizio ai sensi dell’articolo 81 e in questo stato svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. 3 Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi dei capoversi 1 o 2 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.
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Art. 87a Elusione di misure per accertare l’inidoneità a prestare servizio 1 Chiunque svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario e intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un’analisi alcole- mica dell’alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, misure queste formalmente ordinate o su cui bisognava contare, oppure si oppone o si sottrae a un altro esame medico oppure vanifica lo scopo di queste misure, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi del capoverso 1 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.
Titolo prima dell’art. 88 Abrogato
Art. 88 Perseguimento d’ufficio I reati previsti dal Codice penale34 sono perseguiti d’ufficio se sono commessi contro le seguenti persone durante il loro servizio: a. gli impiegati delle imprese ferroviarie titolari di una concessione secondo l’articolo 5 della presente legge o di una concessione o autorizzazione secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 200935 sul trasporto di viaggiatori; b. le persone incaricate di un compito in luogo degli impiegati di cui alla let- tera a.
Art. 88a Competenza 1 Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolo competono ai Cantoni. 2 Le sentenze e i decreti di abbandono emessi sono trasmessi senza indugio, gratui- tamente e in copia integrale, al Ministero pubblico della Confederazione all’atten- zione dell’UFT.
Art. 89 Misure amministrative 1 L’UFT può ritirare provvisoriamente o definitivamente autorizzazioni, permessi e licenze o limitarne il campo di applicazione se: a. si contravviene alla presente legge o alle sue disposizioni di esecuzione; b. non ci si attiene alle limitazioni o agli oneri connessi al rilascio. 2 L’UFT ritira autorizzazioni, permessi e licenze qualora le condizioni legali per il rilascio non siano più adempiute.
34 RS 311.0 35 RS 745.1; RU 2009 5631
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3 Su richiesta dell’UFT, gli impiegati, gli incaricati o i membri degli organi di un’impresa ferroviaria titolare di una concessione secondo l’articolo 5 della presente legge o di una concessione o autorizzazione secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 200936 sul trasporto di viaggiatori che nell’esercizio delle loro funzioni hanno ripetutamente dato adito a reclami fondati devono essere destituiti da tali funzioni.
4 Le misure di cui ai capoversi 1–3 possono essere prese indipendentemente dal-
l’avvio e dall’esito di un procedimento penale.
Art. 89a Obbligo di notifica Le autorità di polizia e penali notificano all’autorità competente tutte le infrazioni passibili di misure secondo l’articolo 89.
Titolo prima dell’art. 91
Capitolo 13: Disposizioni finali
Art. 91, rubrica e cpv. 3–4 Validità delle vecchie concessioni 3 Se non stabiliscono altrimenti, le concessioni rilasciate prima del 1999 sono valide fino alla loro scadenza sia come concessioni per la costruzione e l’esercizio dell’infrastruttura sia come concessioni per il trasporto regolare di viaggiatori ai sensi dell’articolo 6 della legge del 20 marzo 200937 sul trasporto di viaggiatori. 4 Per le concessioni dell’infrastruttura rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, l’interesse pubblico secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a della presente legge è presunto se per l’infrastruttura sono versati contributi d’inden- nità.
Art. 93 cpv. 1 1 Se la concessione è revocata in virtù dell’articolo 8 della presente legge, la liqui- dazione forzata dell’impresa ferroviaria è disciplinata dalla legge federale del- l’11 aprile 188938 sull’esecuzione e sul fallimento. I beni costituiti in pegno confor- memente all’articolo 9 della legge federale del 25 settembre 191739 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquida- zione forzata di queste imprese sono invece realizzati e ripartiti secondo detta legge. Per il rimanente è applicabile il suo articolo 15.
36 RS 745.1; RU 2009 5631 37 RS 745.1; RU 2009 5631 38 RS 281.1 39 RS 742.211
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Art. 94 Abrogato
Art. 95 Applicazione della legislazione sulle ferrovie ad altre imprese Se appare opportuno per ottenere basi giuridiche unitarie per diversi tipi di imprese di trasporto, il Consiglio federale è autorizzato a estendere l’applicazione delle disposizioni della presente e di altre leggi sulle ferrovie ai servizi di trasporto eserci- tati a complemento o in luogo della ferrovia dalla ferrovia stessa o da altre imprese.
Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 1995 Abrogate
Disposizioni finali della modifica del 20 marzo 1998 Abrogate
Disposizione transitoria della modifica del 20 marzo 2009 L’infrastruttura ferroviaria delle FFS già esistente all’entrata in vigore del numero 13 della legge federale del 20 marzo 200940 sulla Riforma delle ferrovie 2 è considerata concessionaria sino al 31 dicembre 2020. Le modifiche e i rinnovi sono retti dalle disposizioni della presente legge.
14. Legge del 18 marzo 200541 sul raccordo RAV
Art. 8 lett. a La Confederazione, mediante il Fondo per i grandi progetti ferroviari, mette a dispo- sizione come segue i mezzi stanziati: a. per il finanziamento dei provvedimenti in Svizzera sono concessi mutui rim- borsabili condizionalmente, a interesse variabile, e contributi a fondo perso;
40 RU 2009 5602 41 RS 742.140.3
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15. Legge federale del 25 settembre 191742 concernente la costituzione
di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese
Art. 9
1 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.
2 Il pegno comprende il corpo della ferrovia e le parcelle di terreno che ne dipen- dono, compresi le stazioni principali e secondarie, le tettoie da merci, le officine, le rimesse, le case di cantoniere e tutti gli altri edifizi che sono sulla linea e sulle sue dipendenze, incluso il materiale adibito alla manutenzione della linea costituita in pegno.
Art. 27 cpv. 2 2 Se è costituita in pegno soltanto una parte della rete di un’impresa ferroviaria oppure se vi sono pegni anteriori sull’una o sull’altra linea, i periti determinano anzitutto la parte del materiale adibito alla manutenzione che deve essere attribuito a quella o a quelle linee (art. 9 cpv. 2) in ragione della lunghezza chilometrica e del movimento. Il Tribunale federale fissa questa ripartizione in un tanto per cento; le diverse linee col rispettivo materiale loro attribuito sono valutate a parte.
16. Legge federale del 5 ottobre 199043 sui binari di raccordo
ferroviario
Art. 2 lett. ebis Ai sensi della presente legge si intende per: ebis. impresa ferroviaria: l’impresa ferroviaria che dispone di una concessione o di un’autorizzazione ai sensi degli articoli 6–8 della legge del 20 marzo
200944 sul trasporto di viaggiatori o di un’autorizzazione ai sensi dell’arti-
colo 9 Lferr;
17. Legge federale del 20 marzo 199845 sulle Ferrovie federali svizzere
Art. 2 cpv. 3 3 Le FFS sono un’impresa ferroviaria ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 195746 sulle ferrovie.
42 RS 742.211 43 RS 742.141.5 44 RS 745.1; RU 2009 5631 45 RS 742.31 46 RS 742.101
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Art. 4 e 5 Abrogati
Introdurre nella Sezione 3
Art. 7a Obiettivi strategici Sulla base della convenzione sulle prestazioni, il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi strategici quadriennali delle FFS.
Art. 17–19 Abrogati
Art. 21, rubrica e cpv. 1 Esenzione assicurativa
1 Abrogato
Art. 22 1 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alle FFS si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni47 sulla società anonima e la legge del 3 ottobre 200348 sulle fusioni, eccettuati gli articoli 99–101. 2 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS.
18. Legge del 23 giugno 200649 sugli impianti a fune
Sostituzione di un’espressione In tutta la legge, l’espressione «Ufficio federale», laddove designa l’Ufficio federale dei trasporti, è sostituita da «UFT».
Art. 18a Diritto applicabile Per l’esercizio di attività rilevanti ai fini della sicurezza del personale, per il finan- ziamento dell’infrastruttura e per l’inchiesta indipendente in caso di incidenti si applicano per analogia le relative prescrizioni della legge federale del 20 dicembre
195750 sulle ferrovie.
47 RS 220 48 RS 221.301 49 RS 743.01 50 RS 742.101
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Art. 25 cpv. 2 Abrogato
19. Legge federale del 29 marzo 195051 sulle imprese filoviarie
Titolo Concerne soltanto il testo tedesco
Introduzione di un titolo abbreviato e di un’abbreviazione (Legge sulle imprese filoviarie, LIF)
Sostituzione di espressioni Concerne solo il testo tedesco
Art. 3 cpv. 2
2 Il pegno comprende i fondi, gli edifici e gli impianti elettrici adibiti
all’esercizio elettrico.
Art. 4 Il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale è conferito secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 200952 sul trasporto di viaggiatori.
Art. 5 e 6 Abrogati
Art.7, titolo marginale Abrogato
Art. 8 Abrogato
51 RS 744.21 52 RS 745.1; RU 2009 5631
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Art. 11a cpv. 1
1 Le disposizioni applicabili alle ferrovie sono parimenti applicabili
alle imprese filoviarie per quanto concerne: a. la notificazione di infortuni; b. la durata del lavoro e del riposo del personale.
Art. 18 cpv. 2
2 Si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del
20 dicembre 195753 sulle ferrovie, in particolare le disposizioni penali, concernenti l’inidoneità a prestare servizio.
Art. 18a
3. Tasse Il Consiglio federale fissa le tasse da riscuotere per l’applicazione
della presente legge.
20. Legge federale del 3 ottobre 197554 sulla navigazione interna
Art. 1 cpv. 4 4 Alla navigazione interna in concessione si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 195755 sulle ferrovie concernenti l’espro- priazione, la vigilanza, l’inchiesta indipendente sugli incidenti, le limitazioni nel- l’interesse della sicurezza della ferrovia, la costruzione di impianti di segnalazione e di telecomunicazione, i servizi accessori, le controversie, le prestazioni particolari a favore di amministrazioni pubbliche e la riscossione delle tasse, nonché le disposi- zioni penali e le misure amministrative.
Art. 7 Concessione e autorizzazione Il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale è conferito secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 200956 sul trasporto di viaggiatori.
53 RS 742.101 54 RS 747.201 55 RS 742.101 56 RS 745.1; RU 2009 5631
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Art. 41, rubrica e cpv. 3 Condotta in stato di inidoneità al servizio 3 Alle imprese di navigazione titolari di una concessione federale si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 195757 sulle ferrovie, in particolare le disposizioni penali, concernenti l’inidoneità a prestare servizio.
Art. 56, rubrica Abrogata
Art. 57 Abrogato
21. Legge dell’8 ottobre 197158 sulla durata del lavoro
Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. b, c, f nonché cpv. 1bis
1 Sottostanno alla legge:
b. le imprese ferroviarie e filoviarie in concessione; c. le imprese d’autoservizi in concessione; f. le imprese che eseguono corse regolarmente e a titolo professionale su inca- rico di una delle imprese indicate nelle lettere a–e. 1bis Sono considerate in concessione le imprese ferroviarie titolari di una concessione secondo l’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 195759 sulle ferrovie oppure di una concessione o autorizzazione secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 200960 sul trasporto di viaggiatori. Sono equiparate alle imprese ferro- viarie in concessione le imprese che circolano sull’infrastruttura di un’impresa ferroviaria in concessione avvalendosi dell’accesso alla rete o su base esclusiva- mente contrattuale.
Art. 2 cpv. 2 e 3 2 La legge è applicabile agli imprenditori postali e ad altri incaricati dei trasporti, nonché ai titolari di imprese di trasporto in concessione per quanto eseguano essi stessi le corse soggette a concessione. 3 L’applicabilità della legge ai lavoratori occupati solo in misura esigua da un’im- presa di cui all’articolo 1 e ai lavoratori occupati dalle agenzie postali è disciplinata mediante ordinanza.
57 RS 742.101 58 RS 822.21 59 RS 742.101 60 RS 745.1; RU 2009 5631
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Art. 4 cpv. 1 1 La durata giornaliera del lavoro è, nella media annuale, di sette ore al massimo.
Art. 11 cpv. 2 2 Mediante ordinanza possono essere emanate, nell’ambito della legislazione fede- rale sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali dei veicoli a motore, disposizioni particolari per i conducenti di veicoli a motore che, oltre ai trasporti in concessione, eseguono altri trasporti.
Art. 16 Giovani Ai giovani si applicano le disposizioni di protezione speciale della legge del 13 marzo 196461 sul lavoro.
Art. 17 Altri gruppi di lavoratori 1 La tutela della salute, l’occupazione, il lavoro compensativo e il pagamento conti- nuato del salario durante la maternità sono disciplinati dalle disposizioni della legge del 13 marzo 196462 sul lavoro. 2 Il Consiglio federale può, per ragioni sanitarie, vietare l’occupazione delle donne incinte o di altri gruppi di lavoratori in determinati lavori oppure subordinarla a condizioni speciali.
22. Legge del 10 ottobre 199763 sul riciclaggio di denaro
Art. 24 cpv. 2 2 Gli organismi di autodisciplina dell’impresa «La Posta Svizzera» ai sensi della legge del 30 aprile 199764 sulle poste e delle imprese di trasporto titolari di una concessione secondo la legge del 20 marzo 200965 sul trasporto di viaggiatori devono essere indipendenti dalla direzione.
61 RS 822.11 62 RS 822.11 63 RS 955.0 64 RS 783.1 65 RS 745.1; RU 2009 5631
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23. Legge del 19 dicembre 200866 sul trasporto di merci
Art. 1 cpv. 1 lett. b
1 La presente legge si applica ai trasporti di merci effettuati:
b. dalle imprese ferroviarie, di trasporto a fune e di navigazione titolari di una concessione o di un’autorizzazione ai sensi degli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 200967 sul trasporto di viaggiatori e dalle imprese di navigazione titolari di un’attestazione ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 28 settembre 192368 sul registro del naviglio.
Art. 4 cpv. 4 4 Le disposizioni della legge del 20 marzo 200969 sul trasporto di viaggiatori concer- nenti la presentazione dei conti si applicano per analogia per quanto il Consiglio federale le dichiari applicabili.
III La legge federale del 4 ottobre 198570 sul trasporto pubblico è abrogata.
IV
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 20 marzo 2009 Consiglio degli Stati, 20 marzo 2009 La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il presidente: Alain Berset Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
66 RS 742.41; FF 2009 227 67 RS 745.1; RU 2009 5631 68 RS 747.11 69 RS 745.1; RU 2009 5631 70 RU 1986 1974, 1994 2290, 1995 3517 4093, 1998 2856
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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 luglio 2009.71 2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.
3 L’articolo 29 capoverso 1 lettera d della legge federale del 20 marzo 2009 sul
trasporto di viaggiatori (allegato 1) entra in vigore il 1° gennaio 2012.
4 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
71 FF 2009 1701
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