AS 2009 5701
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)
Modifica del 14 ottobre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modi- ficata come segue:
Art. 3a cpv. 1 e 4 1 Nei veicoli provvisti di cinture di sicurezza il conducente e i passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza. I conducenti devono accer- tarsi che i fanciulli al di sotto dei 12 anni siano assicurati correttamente. 4 Nei posti provvisti di cintura di sicurezza, i fanciulli al di sotto dei 12 anni la cui altezza è inferiore a 150 cm devono essere assicurati con un dispositivo di sicurezza per fanciulli (ad es. seggiolino) omologato in base al regolamento ECE n. 44 di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV); l’impiego di tali dispositivi non è obbligatorio per i fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su sedili appositamente previsti per fanciulli o su autobus.
Art. 3b cpv. 1 1 I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di qua- dricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote devono, durante la corsa, portare un casco di protezione omologato conformemente alle disposizioni del regolamento ECE n. 223. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore a 12 anni che viaggiano con loro portino un tale casco di protezione.
Art. 5 cpv. 2 lett. a 2 Sulle autostrade e semiautostrade la velocità massima è limitata a 100 km/h per:
a. autobus, esclusi gli autobus snodati nonché gli autobus del servizio di linea in concessione con posti in piedi autorizzati;
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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale RU 2009
Art. 61 cpv. 2 e 3 2 Sui seguenti veicoli, i fanciulli fino a 7 anni devono essere sorvegliati da un pas- seggero di età superiore a 14 anni oppure viaggiare in un seggiolino per fanciulli sicuro: a. sui veicoli a motore agricoli e i loro rimorchi; b. sui trattori industriali con una velocità massima di 40 km/h, sui carri con motore e sui carri di lavoro come anche i loro rimorchi, nella misura in cui sono utilizzati per trasporti agricoli. 3 Sui veicoli di cui al capoverso 2 possono essere trasportate per brevi tratti persone nel quadro dell’articolo 86 capoverso 1 lettera c anche sul ponte di carico e sul carico, quando è garantita un’adeguata protezione e i posti autorizzati non sono sufficienti.
Art. 67 cpv. 8 8 I carichi per asse autorizzati ai sensi dei capoversi 2, 3, 6 e 7 possono essere supe- rati al massimo del 2 per cento, se è rispettato il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli ai sensi dei capoversi 1 e 3.
Art. 73 cpv. 5 5 Carichi e parti di carichi che possono essere facilmente spostati dal vento, devono essere trasportati in veicoli o contenitori chiusi oppure essere ricoperti adeguata- mente; quanto precede non si applica ai veicoli con una velocità massima, per tipo di costruzione, di 40 km/h.
Art. 80 cpv. 1 lett. c
1 Eccezioni alle dimensioni e ai pesi massimi legali (art. 64–67) sono ammesse
soltanto: c. per il trasporto di componenti delle gru, segnatamente contrappesi, da e ver- so il luogo di lavoro della gru.
Art. 85 cpv. 3 Concerne soltanto il testo francese.
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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale RU 2009
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2010.
14 ottobre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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