AS 2009 5795
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1)
Modifica del 14 ottobre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per gli autovei- coli di trasporto e i loro rimorchi è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Nei titoli delle colonne delle tabelle dal n. 2.4 al n. 2.14, l’espressione «Direttiva di base CE» è sostituita con l’espressione «Atto legislativo di base CE/CEE».
N. 1.1.2.5, 1.1.2.5.1 e 1.1.2.5.2
1.1 Campo d’applicazione
1.1.2.5 I veicoli con un’approvazione nazionale del tipo per piccole serie e i
veicoli di fine serie, i veicoli speciali e i veicoli di lavoro, i veicoli che si spostano su rotaie, i veicoli agricoli come anche i veicoli aventi, per tipo di costruzione, una velocità massima per costruzione di 25 km/h. 1.1.2.5.1 I veicoli con un’approvazione nazionale del tipo per piccole serie sono veicoli giusta l’articolo 23 della direttiva 2007/46/CE. 1.1.2.5.2 I veicoli di fine serie sono veicoli giusta l’articolo 27 della diret- tiva 2007/46/CE.
1 RS 741.412
2009-1550 5795
Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi RU 2009
N. 1.2.1.1
1.2 Esigenze generali
1.2.1.1 Le esigenze tecniche giusta il numero 1.2.1 sono adempiute se è presentata un’approvazione generale CE o un certificato di conformità della CE secondo la direttiva 2007/46/CE. Deve emergere chiaramente che non sussiste alcun rischio rilevante per la sicurezza stradale e che l’ambiente e la salute pubblica non sono messi in pericolo. In subordine, la conformità alle esigenze tecniche può essere provata presentando approvazioni parziali CE, approvazioni internazionali equivalenti o dichiarazioni di conformità oppure la conferma di un servizio d’esame riconosciuto dall’USTRA.
N. 2.5.3
2.5 Propulsione/Gas di scarico/Livello sonoro
Atto legislativo Applicabile alle classi di veicoli Reg. ECE n. di base CE/CEE
M1 M2 M3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4
2.5.3 Emissioni 88/77/CEE x x x x x x ECE-R 49
Diesel 2.5.3a 2005/55/CE x x x x x x ECE-R 49 2.5.3b 595/2009/CE x x x x x x
II La presente modifica entra in vigore 1° aprile 2010.
14 ottobre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelleria della Confederazione, Corina Casanova
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