AS 2009 5805
Ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali
Ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)
Modifica del 14 ottobre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali è modificata come segue:
Art. 3a, frase introduttiva Per i veicoli viene rilasciata una scheda tecnica invece di un’approvazione del tipo se il tipo del veicolo dà tutte le garanzie di sicurezza e se:
Art. 26 cpv. 1 e 2
1 L’Ufficio federale può in ogni tempo ordinare esami della conformità.
2 L’esame della conformità è eseguito dall’Ufficio federale sulla base dei giustifica- tivi e dei documenti o in collaborazione con i servizi d’esame competenti.
Art. 27 cpv. 1 1 L’Ufficio federale sceglie a caso il modello da esaminare tra un numero di oggetti del tipo interessato oppure incarica il servizio d’esame di effettuare questa scelta.
Art. 28 cpv. 1 1 Se in occasione del primo sondaggio per campione è rilevato che l’oggetto esami- nato non corrisponde al tipo approvato, il titolare dell’approvazione del tipo deve comunicare entro 30 giorni all’Ufficio federale se: a. riconosce l’esito dell’esame e si impegna ad attuare un’azione di richiamo, controllo e rimessa in stato giusta l’articolo 31b; oppure b. chiede un controllo per campione definitivo ai sensi dell’articolo 30.
Art. 29 Abrogato
1 RS 741.511
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Art. 30 cpv. 2 2 Se l’esito del sondaggio definitivo per campione è negativo, si applica l’arti- colo 31b.
Titolo prima dell’art. 31 Capitolo 3a: Misure
Art. 31 cpv. 3 e 3bis 3 Se al titolare è revocata l’approvazione del tipo, gli oggetti di questo tipo non possono più essere messi in circolazione. L’Ufficio federale lo comunica per scritto alle autorità d’ammissione. 3bis In casi gravi l’Ufficio federale può disporre il ritiro dalla circolazione degli oggetti interessati.
Art. 31a, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva Divieto di vendita 1 L’Ufficio federale può decidere che i veicoli, le parti staccate di veicoli, gli acces- sori d’equipaggiamento e i dispositivi di protezione non possano essere messi in circolazione se:
Art. 31b Richiamo 1 L’Ufficio federale può ordinare un richiamo sulla base di un esame della confor- mità o di un’altra constatazione secondo cui un oggetto non corrisponde o non corrisponde più al tipo approvato. 2 Una volta ricevuto l’ordine, il titolare dell’approvazione del tipo deve avviare l’azione di richiamo. Egli è tenuto a richiamare, controllare e riassettare tutti gli oggetti dello stesso tipo messi in circolazione o pronti alla vendita. 3 L’azione di controllo e riassetto va effettuata entro 12 mesi dall’ordine ricevuto. L’Ufficio federale è tenuto costantemente al corrente sullo stato dei lavori. 4 L’Ufficio federale può rinunciare a ordinare tale misura ove l’oggetto che diverge dal tipo approvato soddisfi le prescrizioni svizzere.
Art. 31c Garanzie di sicurezza insufficienti Se l’Ufficio federale constata che un tipo approvato non dà tutte le garanzie di sicurezza, può ordinare un richiamo o, in casi gravi, un divieto di vendita.
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II
1 Le appendici 1 e 3 sono modificate secondo la versione qui annessa.
2 L’appendice 2 è sostituita dalla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2010.
14 ottobre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Appendice 1 (art. 3)
N. 2.3
Veicoli e oggetti che sottostanno all’approvazione del tipo
2 Sistemi di veicoli, parti staccate di veicoli, accessori d’equipaggiamento
e dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli (art. 4 cpv. 7)
2.3 Altri sistemi di veicolo, parti staccate di veicolo, accessori d’equipaggia-
mento nonché dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli: – carta da stampa per l’odocronografo digitale; – dischi per odocronografi; – silenziatori di ricambio (silenziatori di sostituzione) che non sono già stati approvati con il tipo di veicolo; – catalizzatori di ricambio (catalizzatori di sostituzione) che non sono già stati approvati con il tipo di veicolo; – odocronografi giusta l’articolo 100 e apparecchi per la registrazione dei dati giusta l’articolo 102 OETV; – carte per odocronografi digitali; – serbatoi del gas, incluse valvole, dispositivi di sicurezza e ancoraggi per il funzionamento del veicolo; – dispositivi antisdrucciolevoli riconosciuti come catene per la neve; – dispositivi di sicurezza per fanciulli giusta l’articolo 3a capoverso 4 ONC; – limitatori di velocità obbligatori; – caschi di protezione per conducenti di motoveicoli e ciclomotori; – cinture di sicurezza degli autoveicoli; – cabine di sicurezza, telai di sicurezza e archi di sicurezza (dispositivi antiribaltamento) su veicoli a motore agricoli; – ancoraggi per le cinture di sicurezza; – estintori prescritti; – impianti di radiocomunicazione; – componenti elettroniche che influiscono sulle caratteristiche concernen- ti i gas di scarico, il livello sonoro o le prestazioni del veicolo e che non corrispondono al modello approvato per il tipo di veicolo.
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Appendice 2 (art. 17, 18 e 21)
N. 2
2. Servizi d’esame
Servizio d’esame Competente per:
Dynamic Test Center (DTC) Veicoli, telai, sistemi e parti staccate di veicoli,
2537 Vauffelin accessori d’equipaggiamento e dispositivi di
protezione per gli utenti dei veicoli, giusta l’appendice 1, nella misura in cui non siano esaminati da un altro servizio menzionato qui di seguito, nonché misurazioni del fumo ed esami giusta l’articolo 41 capoversi 4 e 5 OETV2 Ufficio federale di metrologia Luci, catarifrangenti, dispositivi di segnalazio- (METAS) ne nonché limitatori di velocità, odocronografi, Lindenweg 50 registratori di fine percorso e controlli di fun-
3084 Wabern zionamento di dischi per odocronografi, carte e
carta da stampa per odocronografi digitali nonché trasmissione luminosa e riflessione dei vetri dei veicoli Ispettorato federale delle merci Contenitori del gas incluse valvole, dispositivi pericolose (EGI) oppure Associa- di sicurezza e ancoraggi per il funzionamento zione svizzera ispezioni tecniche del veicolo (ASIT) Richtistrasse 15
8304 Wallisellen
Berner Fachhochschule, Misurazione della potenza dei motori, esame Hochschule für Technik delle emissioni dei gas di scarico e del fumo, und Informatik Biel misurazioni del consumo di carburante Automobiltechnische Abteilung Abgasprüfstelle Gwerdtstrasse 5
2560 Nidau
ECO SWISS Attrezzi di fortuna per veicoli che trasportano Geschäftsstelle und Inspektorat liquidi pericolosi in cisterne Spanweidstrasse 3
8006 Zurigo
2 RS 741.41
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Servizio d’esame Competente per:
Stazione di ricerca Agroscope di Cabine di protezione, archetti di protezione, Reckenholz-Tänikon (ART) telai di protezione (dispositivi di protezione in Tänikon caso di ribaltamento) nonché esami di potenza
8356 Ettenhausen dei motori e delle emissioni dei gas di scarico e
del fumo per veicoli a motore agricoli Verein zur Förderung der Attrezzi di fortuna per veicoli che trasportano Wasser- und Lufthygiene (VFWL) liquidi pericolosi in cisterne Spanweidstrasse 3
8006 Zurigo
Società Svizzera dell’Industria del Installazione del gas di veicoli con trazione a gas e delle Acque (SSIGA) oppure gas naturale, eccettuati il serbatoio del gas, le Technisches Inspektorat schweizeri- sue valvole e dispositivi di sicurezza nonché gli scher Gaswerke (TISG) elementi di ancoraggio Grütlistrasse 44
8002 Zurigo
Associazione svizzera per la tecnica Installazione del gas di veicoli con trazione a della saldatura (ASTS) gas liquido, eccettuati il serbatoio del gas, le St. Alban-Rheinweg 222 sue valvole e dispositivi di sicurezza nonché gli
4052 Basilea elementi di ancoraggio
Electrosuisse (ex Associazione Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a svizzera degli elettrotecnici ASE) energia solare, ibridi, ecc.. Luppmenstrasse 1
8320 Fehraltorf
montena emc sa Impianti di radiocomunicazione nonché esame Rte Montena 75 elettrotecnico di veicoli elettrici, a energia
1728 Rossens solare, ibridi, ecc.
Quinel Esame elettrotecnico di veicoli elettrici, a Grundstrasse 2 energia solare, ibridi, ecc.
6343 Rotkreuz
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Appendice 3 (art. 32)
N. 3.3, 4.3, 6, 8.2, 8.3 e 8.5
Emolumenti
3 Emolumenti suppletivi per l’approvazione del tipo di veicoli
e telai L’emolumento suppletivo ammonta per ogni veicolo immatrico- lato: … Fr.
3.3 Ciclomotori e veicoli equiparati ai ciclomotori 1.50
Come prova dell’avvenuto pagamento dell’emolumento supple- tivo per veicoli a motore e rimorchi serve una marca di controllo che il titolare dell’approvazione del tipo (secondo l’appendice 1 n. 1.1) deve incollare sul rapporto d’esame per veicoli. Rapporti d’esame senza marca di controllo sono respinti. Per approvazioni del tipo eseguite volontariamente, non è necessario incollare la marca di controllo sul rapporto d’esame. L’emolumento suppletivo per ciclomotori e per i veicoli equipa- rati ai ciclomotori è riscosso dal servizio di omologazione presso il titolare dell’approvazione del tipo sulla base di apposite liste (art. 92 cpv. 4 OAC). L’Ufficio federale può consultare la dichia- razione doganale.
4 Emolumenti per le approvazioni del tipo di parti staccate di
veicoli, sistemi di veicoli, accessori d’equipaggiamento e dispositivi di protezione L’emolumento ammonta a: …
4.3 Elaborazione di un set dati di silenziatori di sostituzione e cata-
lizzatori di sostituzione con una valutazione della conformità o una certificazione della conformità oppure con un’approvazione equivalente secondo la legislazione svizzera al fine di registrarlo sull’approvazione del tipo Per approvazione del tipo elaborata 50.–
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6 Emolumenti per l’esame della conformità
L’emolumento ammonta a: Fr.
6.1 Forfait per esami della conformità della durata fino a 4 ore 500.–
6.2 Per ogni ulteriore ora iniziata 100.–
…
8 Altri emolumenti
L’emolumento ammonta a: Fr. …
8.2 Consegna di dati d’emissione e di consumo di
carburante su lista o supporto informatico Per lista o supporto di dati, in funzione del loro da 20.– a 100.– volume
8.3 CD-ROM dei dati relativi all’approvazione del tipo
Emolumento di base per l’allestimento di una banca In funzione del dati specifica del cliente tempo impiegato Emolumento di base per CD (inclusi al massimo tre da 120.– a 180.– moduli di banche dati), in funzione del volume dei dati Per ogni ulteriore modulo di banca dati, in funzione da 40.– a 60.– del volume dei dati …
8.5 Elaborazioni speciali su liste o supporti di dati In funzione del
tempo impiegato
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