AS 2009 5813
Ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria
Ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF)
Modifica del 4 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 novembre 19981 concernente l’accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:
Art. 19 lett. e Il prezzo minimo per tutti i tipi di trasporto corrisponde ai costi marginali standard. L’Ufficio federale li determina sulla base delle indicazioni del gestore dell’infra- struttura, in virtù dei seguenti principi: e. oneri di disposizione supplementari per treni con profilo superiore che devono circolare su tratte solo parzialmente adeguate a questo scopo.
Art. 20 Contributo di copertura 1 Nel traffico viaggiatori non concessionario, il contributo di copertura è fissato a 0,0027 franchi per chilometro dell’offerta, fatta eccezione per le corse a vuoto. 2 Nel traffico viaggiatori concessionario, il contributo di copertura è fissato dal- l’autorità di concessione nel modo seguente: a. per il traffico commissionato, ogni volta 18 mesi prima dell’inizio dell’anno d’orario, dopo aver consultato i gestori dell’infrastruttura, gli utenti della rete e i committenti interessati; b. per gli altri tipi di traffico, all’atto del rilascio della concessione in base alla domanda e alla proposta dei gestori dell’infrastruttura interessati; se la con- cessione è rilasciata per più di cinque anni, occorre prevedere un riesame periodico e una rideterminazione del contributo di copertura. 3 I contributi di copertura nel traffico viaggiatori concessionario devono essere pub- blicati (art. 10).
4 Nel traffico merci non si riscuote alcun contributo di copertura.
1 RS 742.122
2009-0881 5813
Ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria RU 2009
Art. 20a Buono insonorizzazione 1 Per le corse effettuate con veicoli dotati di freni a disco, a tamburo o ceppi frenanti in materiale sintetico l’utente della rete ha diritto, su domanda, a un buono insono- rizzazione di: a. 0,5 centesimi per chilometro/asse per le corse del traffico viaggiatori; b. 1 centesimo per chilometro/asse per le altre corse. 2 La domanda, concernente le corse effettuate sull’arco di un anno civile, va inoltrata all’UFT nell’anno civile successivo.
3 La domanda deve comprendere:
a. un elenco dei veicoli per cui il buono viene richiesto; b. dati sul dispositivo di frenaggio di tali veicoli; c. la distanza percorsa dai veicoli in chilometri/asse. 4 Una volta approvata dall’UFT, la domanda va presentata ai gestori dell’infrastrut- tura interessati.
5 Il buono insonorizzazione è versato dal gestore dell’infrastruttura.
Art. 22 cpv. 2 2 I prezzi di cui al capoverso 1 lettere a, b, c ed f sono fissati secondo l’ubicazione in funzione della domanda e del valore dell’investimento. Gli altri prezzi sono fissati per analogia secondo i principi di cui nell’articolo 19. Inoltre, è possibile far valere proporzionalmente i costi del capitale e di ammortamento relativi a impianti utiliz- zati prevalentemente per la fornitura delle prestazioni supplementari.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
4 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione,Corina Casanova
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