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AS 2009 5841

Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione

Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC)

Modifica del 4 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 13a capoverso 3, 22 capoverso 3, 24 capoversi 1bis e 2,

26 capoverso 2, 32a, 34 capoverso 1ter, 59 capoverso 3, 62 e 64 capoverso 2

della legge federale del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni (LTC); visti gli articoli 54 capoverso 4 e 103 della legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione (LRTV),

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 3 capoverso 3, 12 capoverso 1, 43 capoversi 1-3, 44, 45 e 46 l’es- pressione, «Regolamento del 17 novembre 1995 delle radiocomunicazioni inter- nazionali» è sostituita da «Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 1995».

Art. 3 cpv. 4

4 Il piano è regolarmente adeguato e pubblicato su Internet4. Le modifiche sono

segnalate nel Foglio federale.

Art. 8 cpv. 1 lett. f

1 Sono esentate dall’obbligo di concessione le utilizzazioni di frequenze:

f. con impianti terminali di telecomunicazione utilizzati nell’ambito dei servizi di telecomunicazione.

4 http://www.ufcom.admin.ch

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Gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione RU 2009

Art. 11 cpv. 2 e 3 2 Il concessionario può utilizzare l’impianto di radiocomunicazione soltanto per uso proprio e deve evitare che persone non autorizzate l’utilizzino. L’uso proprio di un impianto di radiocomunicazione fisso è equiparato alla coutenza da parte di più concessionari senza relazioni con la clientela nel settore delle telecomunicazioni.

3 L’impianto del concessionario può essere utilizzato anche da:

a. i suoi dipendenti e incaricati; b. le persone che costituiscono con lui una società semplice; c. le persone che vivono con lui nella stessa economia domestica; d. i suoi ospiti.

Art. 14 Obbligo di notifica per i radiofari d’emergenza personali I radiofari d’emergenza personali (personal location beacon, PLB) che trasmettono nella gamma dei 406,0-406,1 MHz vanno notificati all’UFCOM. Quest’ultimo registra i dati necessari presso il Servizio nazionale di ricerca e salvataggio.

Art. 28a Disposizioni particolari per l’utilizzazione digitale di frequenze OUC 1 A condizione che vi sia disponibilità di frequenze, l’emittente titolare di una con- cessione per la diffusione di un programma radiofonico (art. 38–43 LRTV) può trasmettere il programma diffuso in analogico su onde OUC anche in digitale, man- tenendolo invariato e con i servizi abbinati.

2 Se usufruisce di tale possibilità, può utilizzare le frequenze anche per:

a. diffondere in digitale altri programmi radiofonici propri con i servizi abbi- nati inerenti al contenuto; b. diffondere in digitale al massimo un programma radiofonico di terzi con i servizi abbinati inerenti al contenuto; c. offrire un volume massimo di dati o servizi di telecomunicazione pari al dieci per cento della capacità di trasmissione digitale. 3 La diffusione digitale non deve compromettere né la qualità di ricezione dei pro- grammi trasmessi in analogico nella stessa zona di copertura né altre utilizzazioni legali dello spettro delle frequenze.

4 Non sussiste alcun diritto all’attribuzione di frequenze OUC per la diffusione

digitale di programmi e servizi di telecomunicazione. 5 L’autorità concedente disciplina i dettagli per l’utilizzazione delle frequenze OUC in digitale nella concessione di radiocomunicazione.

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II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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