AS 2009 5883
Ordinanza concernente l'estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, OOCOP)
Ordinanza concernente l’estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, OOCOP)
Modifica del 18 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 2 dell’ordinanza del 30 ottobre 20021 sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2009.
18 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 919.117.72
2009-1880 5883
Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2009
Allegato 2 (art. 11)
Lett. D n. 1
1. Importo dei contributi
1.1. I produttori non membri devono versare a Emmentaler Switzerland (ES), quale
organizzazione di categoria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1, un contributo di
55 centesimi per chilogrammo di Emmentaler fabbricato.
1.2. Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Emmentaler, si considera un coefficiente di rendimento pari a 8,15.