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AS 2009 5883

Ordinanza concernente l'estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, OOCOP)

Ordinanza concernente l’estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, OOCOP)

Modifica del 18 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato 2 dell’ordinanza del 30 ottobre 20021 sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2009.

18 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 919.117.72

2009-1880 5883

Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2009

Allegato 2 (art. 11)

Lett. D n. 1

1. Importo dei contributi

1.1. I produttori non membri devono versare a Emmentaler Switzerland (ES), quale

organizzazione di categoria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1, un contributo di

55 centesimi per chilogrammo di Emmentaler fabbricato.

1.2. Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Emmentaler, si considera un coefficiente di rendimento pari a 8,15.

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