AS 2009 5929
Ordinanza che istituisce il divieto d'entrata e di transito in territorio svizzero nei confronti di talune categorie di cittadini libici
Ordinanza che istituisce il divieto d’entrata e di transito in territorio svizzero nei confronti di talune categorie di cittadini libici
del 18 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale1, ordina:
Art. 1 Divieto d’entrata e di transito in territorio svizzero 1 Sono vietati l’entrata e il transito in Svizzera alle persone menzionate nell’alle- gato2. 2 D’intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può autorizzare eccezioni, segnatamente se l’interessato è in viaggio per assistere a riunioni di organizzazioni internazionali o se si reca in Svizzera per risolvere la controversia tra la Svizzera e la Libia.
Art. 2 Modifica dell’elenco Il DFAE può modificare l’elenco delle persone menzionate nell’allegato.
Art. 3 Esecuzione tecnica Il DFGP incarica l’Ufficio federale di polizia di iscrivere il divieto nel Sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) e nel Sistema d’informazione Schengen (SIS).
Art. 4 Entrata in vigore e validità La presente ordinanza entra in vigore il 18 novembre 2009.3 La sua validità è limi- tata a un anno.
18 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
RS 142.298 1 RS 101
2 L’allegato non è pubblicato nella RU.
3 La presente ordinanza è stata pubblicata in via straordinaria il 18 nov. 2009 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
2009-2922 5929
Divieto d’entrata e di transito in territorio svizzero RU 2009 nei confronti di talune categorie di cittadini libici
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