AS 2009 5931
Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili
Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis)
Modifica del 4 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 novembre 20031 concernente la concezione di una rete di tra- sporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 1 1 L’accesso alle infrastrutture e ai veicoli dei trasporti pubblici dev’essere garantito alle sedie a rotelle con o senza motore elettrico di una lunghezza massima di
120 cm, una larghezza massima di 70 cm e un peso complessivo non superiore a
300 kg nonché ai deambulatori.
Art. 6 cpv. 2 2 Gli elementi dell’arredo e le porte nelle fermate devono essere facilmente ricono- scibili. Le pensiline e le sale d’aspetto devono essere facilmente accessibili e indivi- duabili da parte dei disabili.
Art. 7 cpv. 2 2 I servizi igienici devono essere conformi alle esigenze delle persone con limita- zioni dovute all’età e degli ipovedenti. Devono inoltre essere accessibili, in numero sufficiente, ai disabili su sedia a rotelle.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2010.
4 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 151.34
2009-1500 5931
Concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili RU 2009