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AS 2009 5933

Ordinanza sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale

Ordinanza sull’Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza IUFFP)

Modifica dell’11 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza IUFFP del 14 settembre 20051 è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2

2 L’autorità di nomina può, per ragioni gravi, revocare in qualsiasi momento un

organo o singoli membri.

Art. 11 Consiglio dello IUFFP

1 Il Consiglio dello IUFFP si compone di nove membri competenti.

2 Il Consiglio federale nomina i membri per un mandato di quattro anni. Il mandato può essere rinnovato due volte.

3 Il Consiglio federale nomina il presidente e il vicepresidente.

4 Il Consiglio dello IUFFP tutela gli interessi dell’Istituto universitario. I membri si ricusano se essi stessi o una persona a loro vicina hanno un interesse personale a una decisione. In caso di conflitti d’interesse permanenti si dimettono dalla loro carica. 5 All’atto della nomina dei membri il Consiglio federale fissa la retribuzione di base nonché le indennità giornaliere e le indennità per spese.

6 Il Consiglio dello IUFFP:

a. determina le strategie dell’Istituto universitario nel quadro del mandato del Consiglio federale; b. rappresenta l’Istituto universitario nei confronti del Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) e delle autorità della Confederazione; c. definisce gli obiettivi strategici, allestisce il rapporto annuale sul raggiungi- mento degli obiettivi strategici e redige il rendiconto annuale; d. redige il rendiconto annuale e il rapporto di gestione e li pubblica dopo approvazione del Consiglio federale;

1 RS 412.106.1

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e emana il regolamento interno; f. disciplina in un regolamento l’organizzazione dell’Istituto universitario non- ché la composizione e i compiti della direzione dell’Istituto; g. emana le disposizioni d’esecuzione sulla contabilità, fatta salva l’approva- zione del Consiglio federale; h. nomina il direttore, fatta salva l’approvazione del Consiglio federale; i. nomina gli altri membri della direzione dell’Istituto universitario su proposta del direttore; j. adempie altri compiti conformemente al regolamento interno. 7 Per il rimanente il Consiglio dello IUFFT adempie i compiti di cui agli articoli 9, 15, 16, 18a, 21, 26, 33 e 34.

Art. 12 cpv. 1bis 1bis Il direttore tutela gli interessi dell’Istituto universitario. Si ricusa se se egli stesso o una persona a lui vicina ha un interesse personale a una decisione.

Art. 13 Organo di revisione

1 Il Consiglio federale nomina l’organo di revisione. Può revocarlo.

2 L’organo di revisione presenta al Consiglio dello IUFFP e al Consiglio federale un rapporto sul risultato delle sue verifiche. 3 Il Consiglio federale può incaricare l’organo di revisione di accertare determinati fatti.

4 Per il rimanente si applicano per analogia:

a. per quanto riguarda i compiti dell’organo di revisione e la sua indipendenza, le disposizioni del diritto in materia di società anonime relative alla revisione ordinaria; b. per quanto riguarda i requisiti degli organi di revisione, le disposizioni del diritto in materia di società anonime previste per le società con azioni quo- tate in borsa.

Art. 24 Vigilanza 1 L’Istituto universitario è sottoposto alla vigilanza del Consiglio federale. Comu- nica con il Consiglio federale per il tramite del Dipartimento. 2 Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza e controllo in particolare tramite: a. la nomina dei membri del Consiglio dello IUFFP e del suo presidente; b. l’approvazione della nomina del direttore; c. la nomina dell’organo di revisione; d. l’approvazione del rapporto di gestione e del rendiconto annuale;

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e. la verifica annuale riguardo al raggiungimento degli obiettivi strategici; f. lo sgravio del Consiglio dello IUFFP.

Art. 25 Obiettivi strategici 1 Il Consiglio federale prescrive al Consiglio dello IUFFP gli obiettivi strategici che l’Istituto universitario deve perseguire mediante le sue prestazioni e attraverso la gestione, in considerazione delle condizioni quadro della politica di formazione. Questi obiettivi stabiliscono i metodi e i criteri in base ai quali verificare il raggiun- gimento degli obiettivi. 2 Gli obiettivi strategici sono conformi al limite di spesa della Confederazione tanto nei tempi quanto nei contenuti.

Art. 26 Resoconto 1 Entro sei mesi dalla fine dell’anno d’esercizio, il Consiglio dello IUFFP sottopone al Consiglio federale i seguenti documenti: a. il suo rapporto intermedio sul raggiungimento degli obiettivi strategici; b. il suo rapporto di gestione; c. il rapporto di verifica dell’organo di revisione; d. il rapporto del Controllo federale delle finanze, nella misura in cui esso abbia effettuato una revisione presso l’Istituto universitario durante l’anno d’esercizio.

2 Il rapporto di gestione è redatto conformemente agli articoli 662–670 CO2, il

rapporto di revisione conformemente all’articolo 728b CO.

3 Nell’ultimo anno del periodo di prestazione, il Consiglio dello IUFFP redige

inoltre un rapporto esaustivo sul raggiungimento degli obiettivi strategici da presen- tare al Consiglio federale in vista del rinnovo degli obiettivi strategici.

4 Il Dipartimento trasmette detti documenti e detti rapporti alla Commissione

federale della formazione professionale per conoscenza. Questa redige un parere all’attenzione del Consiglio federale.

Art. 30 cpv. 2 2 L’Istituto universitario investe le eccedenze presso la Confederazione. Il denaro che non proviene dal contributo finanziario della Confederazione viene retribuito ai tassi d’interesse abituali sul mercato.

2 RS 220

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Art. 32 Utile e riserve 1 Il Consiglio federale decide di anno in anno, nell’ambito dell’approvazione del consuntivo, riguardo all’impiego di un eventuale utile.

2 Il Consiglio federale può assegnare gli utili alle riserve.

3 Le riserve vengono utilizzate per compensare perdite e per finanziare progetti e investimenti programmati. 4 Se, durante il periodo di validità del limite di spesa, le riserve superano un livello appropriato per l’Istituto universitario oppure se viene meno la necessità di finan- ziare progetti e investimenti programmati, le riserve vengono tenute in considera- zione nella determinazione del contributo finanziario della Confederazione.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

11 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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