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AS 2009 5937

Ordinanza sull'impiego e i compiti delle imprese di trasporto concessionarie in situazioni particolari e straordinarie

Ordinanza sull’impiego e i compiti delle imprese di trasporto concessionarie in situazioni particolari e straordinarie

del 4 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 della legge del 19 dicembre 20081 sul trasporto di merci; visto l’articolo 41 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori; visto l’articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie; visto l’articolo 22 della legge dell’8 ottobre 19824 sull’approvvigionamento del Paese, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’impiego e i compiti delle imprese di trasporto concessionarie in situazioni particolari e straordinarie nell’ambito della coopera- zione nazionale per la sicurezza e i relativi provvedimenti preparatori.

Art. 2 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica alle imprese titolari di: a. una concessione per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori o di merci mediante ferrovia, filovia, impianti di trasporto a fune, imbarcazioni o veicoli a motore; o b. un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge federale del 20 dicem- bre 1957 sulle ferrovie.

Art. 3 Provvedimenti preparatori in vista di situazioni particolari e straordinarie 1 Le imprese di trasporto di cui all’articolo 2 devono prendere provvedimenti prepa- ratori al fine di assicurare, in situazioni particolari e straordinarie e con i mezzi a disposizione, l’esecuzione prioritaria dei trasporti nell’ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza e, nella misura del possibile, l’effettuazione degli altri servizi di trasporto. 2I provvedimenti preparatori devono essere idonei ad assicurare il trasporto di persone e di merci 24 ore su 24.

RS 531.40

2009-1719 5937

Impiego e compiti delle imprese di trasporto concessionarie RU 2009 in situazioni particolari e straordinarie

3 In particolare, i provvedimenti preparatori hanno lo scopo di:

a. garantire la disponibilità del personale necessario all’esercizio; b. mettere a disposizione i mezzi necessari all’esercizio. 4 Le imprese di trasporto notificano all’Ufficio federale dei trasporti i provvedimenti preparatori previsti o adottati.

Art. 4 Trasporti nell’ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza 1 Ai fini della cooperazione nazionale per la sicurezza sono considerati prioritari i trasporti ordinati dalle autorità competenti in materia (trasporti ufficiali), i trasporti effettuati nell’ambito dell’approvvigionamento economico del Paese, quelli effet- tuati nell’ambito della protezione civile e quelli militari.

2 Sono trasporti ufficiali i trasporti di:

a. rifugiati; b. persone interessate da sfollamenti ed evacuazioni; c. persone e beni necessari per far fronte a situazioni particolari e straordinarie; d. persone e beni dislocati su ordine degli organi della cooperazione nazionale per la sicurezza. 3 Sono trasporti effettuati nell’ambito dell’approvvigionamento economico del Paese i trasporti di: a. organi dell’approvvigionamento economico del Paese; b. persone impiegate nell’approvvigionamento economico del Paese; c. beni e animali dislocati su ordine degli organi dell’approvvigionamento eco- nomico del Paese.

4 Sono trasporti effettuati nell’ambito della protezione civile i trasporti di:

a. membri della protezione civile; b. beni della protezione civile della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni; c. persone e beni dislocati su ordine degli organi della protezione civile.

5 Sono trasporti militari i trasporti di:

a. membri dell’esercito e delle formazioni complete; b. prigionieri di guerra e internati; c. beni dell’esercito e dell’amministrazione militare; d. animali dell’esercito. 6 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni può esonerare temporaneamente singole imprese dall’obbligo di effettuare i trasporti nell’ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza in caso di diffi- coltà di esercizio particolari.

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Art. 5 Coordinamento Le Ferrovie federali svizzere coordinano l’esecuzione dei trasporti della coopera- zione nazionale per la sicurezza con le imprese di trasporto, segnatamente per quanto concerne la direzione dei trasporti e gli orari.

Art. 6 Determinazione delle priorità in materia di trasporti Se i trasporti ordinati nell’ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza non possono più essere attuati, il presidente dell’organo direttivo per il coordinamento dei trasporti in caso di sinistro fissa le priorità, dopo aver consultato le parti della cooperazione nazionale per la sicurezza.

Art. 7 Vigilanza sui provvedimenti preparatori I provvedimenti preparatori sottostanno alla vigilanza dell’Ufficio federale dei trasporti. In particolare, esso può esigere adeguamenti e modifiche.

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 29 novembre 19955 concernente il coordinamento e l’esercizio delle aziende pubbliche di trasporto e delle aziende di trasporto con concessione federale in situazioni straordinarie è abrogata.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 RU 1995 5362, 1997 2779

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