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AS 2009 5953

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia (OPTM)

del 4 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 38 della legge federale del 22 marzo 19851 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin); visto l’articolo 9 della legge del 19 dicembre 20082 sul trasferimento del traffico merci; visto l’articolo 17 della legge del 19 dicembre 20083 sul trasporto di merci, ordina:

Sezione 1: In generale

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina il promovimento del traffico combinato, del traffico a carro completo isolato e del trasporto di autoveicoli accompagnati.

Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza, si intende per: a. traffico combinato: il trasporto per ferrovia di container, autocarri accompa- gnati o non accompagnati, autotreni, autoarticolati, rimorchi, semirimorchi, strutture amovibili (casse mobili), il trasbordo di merci da veicoli stradali o da natanti sul Reno alla ferrovia o viceversa, purché esso avvenga senza cambiamento di contenitore e sia agevolato da costruzioni, installazioni e impianti speciali; b. traffico a carro completo isolato: trasporto di merci in carri ferroviari isolati o in piccoli gruppi di vagoni con almeno un movimento di manovra. c. trasporto di autoveicoli accompagnati: il trasporto di veicoli a motore e dei loro autisti mediante ferrovia.

RS 740.12

2009-1186 5953

Promovimento del trasporto di merci per ferrovia RU 2009

Sezione 2: Contributi d’investimento a favore del traffico combinato

Art. 3 Principi

1 La Confederazione può concedere alle imprese ferroviarie e a terzi contributi

d’investimento per promuovere il traffico combinato. 2I contributi d’investimento a favore del traffico combinato sono attribuiti nell’ambito di un programma pluriennale.

3 D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, il Dipartimento federale

dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni fissa il programma pluriennale in base ai bisogni d’investimento rilevati dall’Ufficio federale dei tra- sporti (UFT) e tenendo conto delle priorità in termini di politica dei trasporti e dell’ambiente.

Art. 4 Condizioni 1 I contributi d’investimento a favore del traffico combinato possono essere versati per: a. la costruzione, l’acquisto, il rinnovo e l’ampliamento di costruzioni, impianti e attrezzature per il trasbordo tra i diversi mezzi di trasporto; b. l’ampliamento degli impianti ferroviari per il traffico combinato; c. l’acquisto di veicoli ferroviari per il traffico combinato; d. gli altri investimenti che contribuiscono in modo determinante a facilitare e a promuovere il traffico combinato. 2 Se può servire gli interessi della Svizzera in materia di politica dei trasporti e dell’ambiente, possono essere accordati anche contributi per la costruzione di impianti ubicati all’estero.

3 I contributi d’investimento sono accordati solo se il richiedente:

a. partecipa all’investimento con mezzi propri; b. accorda a tutti gli utenti un accesso senza discriminazioni.

Art. 5 Costi computabili 1 Sono computabili i costi di progettazione e di preparazione, i costi di costruzione, accessori o meno, e le spese per equipaggiamenti ferroviari fissi. Se i costi globali o talune parti di essi superano l’importo usuale per progetti analoghi, i costi computa- bili possono essere decurtati conseguentemente.

2 Non sono computabili:

a. i costi del capitale e le indennità versate alle autorità e alle commissioni; b. i costi per gli elementi che non servono direttamente al trasporto ferroviario o al trasbordo tra i diversi mezzi di trasporto.

3 L’UFT determina in ciascun caso i costi computabili.

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Art. 6 Calcolo dei contributi 1 Per calcolare i contributi, l’UFT tiene conto dell’interesse che il progetto presenta in termini di politica dei trasporti e dell’ambiente, come pure del grado di autonomia finanziaria. 2 Se l’autonomia finanziaria non può essere determinata, l’UFT considera l’ammon- tare dei costi computabili e il volume di trasporto prevedibile. 3 I contributi inferiori a 30 000 franchi non sono versati (art. 6 cpv. 2 LUMin).

Art. 7 Domanda

1 La domanda di contributi è presentata all’UFT in duplice esemplare.

2 La domanda contiene:

a. nel caso di costruzioni: il progetto e il preventivo dei costi; b. nel caso di acquisti: le offerte con i documenti usuali; c. un calcolo di redditività unitamente a un piano pluriennale.

3 Se necessario, l’UFT può esigere ulteriori documenti.

Art. 8 Contributi e mutui 1 Per costruzioni, impianti e attrezzature possono essere concessi contributi a fondo perso o mutui rimborsabili a interesse di favore. Per l’acquisto di veicoli ferroviari sono concessi mutui rimborsabili a interesse di favore. 2 Il beneficiario deve garantire i mutui per le costruzioni, gli impianti e le relative attrezzature con un pegno immobiliare o una garanzia bancaria. Esso deve rimune- rare i mutui se i risultati d’esercizio lo permettono. 3 L’UFT determina di caso in caso la suddivisione in contributi a fondo perso e in mutui secondo criteri di politica dei trasporti e dell’ambiente, nonché in base alla redditività.

4 Dopo aver esaminato la domanda, l’UFT assegna i contributi o mutui mediante

decisione. Se l’aiuto finanziario supera i tre milioni di franchi, l’UFT decide d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.

Art. 9 Elenco L’UFT tiene un elenco dei contributi e dei mutui assegnati. In tale elenco attesta in particolare gli impegni finanziari e le scadenze tenendo conto del rincaro presumi- bile.

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Art. 10 Versamento

1 L’UFT ordina il versamento dell’aiuto finanziario dopo aver esaminato il conto

finale. 2 Nel caso di progetti di più lunga durata, la decisione di assegnazione può prevedere che l’aiuto finanziario venga versato, per una quota non superiore all’80 per cento del contributo globale, in funzione dello stato d’avanzamento dei lavori.

Art. 11 Rimborso

1 Di norma i mutui sono rimborsati entro 20 anni.

2 Siesige la restituzione dei contributi e dei mutui qualora le costruzioni, gli

impianti, le attrezzature e i veicoli ferroviari: a. abbiano mutato destinazione o non siano più utilizzati; b. all’estero, sfuggano al controllo svizzero. 3 L’importo rimborsabile dei contributi è ridotto tenendo conto degli anni d’esercizio e del volume di trasbordo raggiunto. 4 I rimborsi sono assegnati alle esigenze della circolazione stradale secondo l’arti- colo 3 LUMin.

Sezione 3: Contributi d’esercizio per il traffico combinato e il traffico a carro completo isolato

Art. 12 Principi 1 La Confederazione indennizza le imprese ferroviarie e i terzi per i costi non coperti relativi alle prestazioni effettivamente fornite che essa ha ordinato per il traffico combinato e il traffico a carro completo isolato.

2 Non sussiste alcun diritto all’attribuzione di un’ordinazione.

Art. 13 Procedura di ordinazione 1 L’UFT determina le scadenze delle singole fasi della procedura di ordinazione e le aliquote massime dell’indennità e le comunica alle imprese ferroviarie e ai terzi. 2 Per la procedura di ordinazione relativa al trasporto di autocarri accompagnati l’UFT può stabilire un periodo di più anni.

Art. 14 Offerte 1 Le imprese ferroviarie e i terzi che rivendicano il diritto a un’indennità per i costi non coperti e pianificati del traffico combinato e del traffico a carro completo iso- lato, presentano ogni anno un’offerta all’UFT.

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2 L’offerta contiene in particolare indicazioni sul numero di treni, vagoni e spedi- zioni, sui sussidi di terzi, come pure sul conto di previsione e il piano delle presta- zioni. Il piano delle prestazioni comprende il tipo di trasporto, la frequenza e indica- zioni sulla qualità quali la puntualità e la durata di trasporto.

3 L’UFT può richiedere altri dati.

4 L’offerta deve designare in modo particolare i trasporti commissionati anche dal Cantone. Occorre indicare il corrispondente importo del sussidio del Cantone.

Art. 15 Bando pubblico per il trasporto di autocarri accompagnati 1 L’UFT può indire un bando pubblico per determinate prestazioni nel trasporto di autocarri accompagnati se sono previste importanti modifiche o nessuna offerta adempie le condizioni. 2 La procedura di bando pubblico è retta per analogia dall’ordinanza dell’11 novem- bre 20094 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori.

Art. 16 Convenzione 1 Se la Confederazione accetta un’offerta, conclude una convenzione con il fornitore di prestazioni. La convenzione stabilisce in particolare l’offerta ordinata, l’indennità, il piano delle prestazioni e l’eventuale riduzione dell’indennità in caso di ripetuta inosservanza della qualità convenuta.

2 L’UFT è il servizio federale competente per la convenzione.

Art. 17 Contabilità e comunicazione dei dati 1 Il fornitore di prestazioni tiene un conto settoriale per il traffico merci che dà diritto all’indennità. Del rimanente alla presentazione dei conti si applica l’ordinanza emanata dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni in virtù dell’articolo 35 della legge del 20 marzo 20095 sul trasporto di viaggiatori, per quanto la convenzione la dichiari applicabile.

2 Il fornitore di prestazioni comunica all’UFT i dati necessari per il calcolo

dell’indennità relativi alla fornitura e alla qualità delle prestazioni.

4 RS 745.12; RU 2009 6061 5 RS 745.1; RU 2009 5631

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Sezione 4: Contributi d’investimento e d’esercizio per il trasporto di autoveicoli accompagnati

Art. 18 1 La Confederazione versa contributi d’investimento o d’esercizio per promuovere il trasporto di autoveicoli accompagnati. 2 La procedura di ordinazione e di indennizzo è retta per analogia dall’ordinanza dell’11 novembre 20096 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione

1 L’ordinanza del 29 giugno 19887 sul traffico combinato è abrogata.

2 L’ordinanza del DATEC del 16 febbraio 20008 concernente il calcolo della ridu-

zione dei prezzi dei tracciati nel trasporto combinato è abrogata.

Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

6 RS 745.12; RU 2009 6061 7 RU 1988 1216, 1999 694, 2000 211 8 RU 2000 1043, 2002 227

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