Lexipedia

AS 2009 6017

Ordinanza sulla videosorveglianza nei trasporti pubblici

Ordinanza sulla videosorveglianza nei trasporti pubblici (Ordinanza sulla videosorveglianza TP, OVsor-TP)

del 4 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 16b capoverso 6 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie; visto l’articolo 55 capoverso 6 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori (LTV), ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la sorveglianza mediante videocamere dei veicoli (art. 2 cpv. 2 lett. b LTV) nonché delle costruzioni, degli impianti e delle installa- zioni (infrastruttura) delle imprese di trasporti pubblici.

Art. 2 Scopo della videosorveglianza 1 La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere i viaggiatori, l’esercizio e l’infra- struttura.

2 La videosorveglianza è intesa segnatamente a:

a. proteggere il personale, i viaggiatori, i clienti e i visitatori dalle aggressioni e dalle molestie; b. garantire la sicurezza degli oggetti di valore; c. prevenire i danneggiamenti; d. permettere il rilevamento dei viaggiatori per scopi inerenti alla sicurezza dell’esercizio.

Art. 3 Impiego 1 La decisione di impiegare apparecchi video compete alle imprese. La sfera segreta delle persone non può essere sorvegliata (art. 179quater del Codice penale3.

2 La videosorveglianza dev’essere segnalata.

RS 742.147.2

2009-1711 6017

Ordinanza sulla videosorveglianza TP RU 2009

Art. 4 Elaborazione delle registrazioni 1 Le registrazioni che contengono dati personali sono esaminate al più tardi il giorno feriale successivo alla registrazione. Se per motivi legati all’esercizio o per motivi tecnici non è possibile rispettare tale termine, le registrazioni sono esaminate al più tardi il terzo giorno feriale successivo alla registrazione. 2 Per quanto tecnicamente possibile le registrazioni sono conservate durante almeno

72 ore.

3 Fatto salvo l’articolo 5, le registrazioni sono distrutte al più tardi dopo 100 giorni.

Art. 5 Comunicazione di registrazioni

1 Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:

a. autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale; b. autorità alle quali le imprese presentano una denuncia o presso cui fanno valere pretese. 2 La comunicazione è ammessa soltanto nella misura in cui sia necessaria allo svol- gimento del procedimento. 3 In caso di comunicazione di registrazioni, le stesse possono essere conservate fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato.

Art. 6 Protezione e sicurezza dei dati 1 Le imprese prendono le misure necessarie per impedire l’accesso ai dati personali a terzi non autorizzati. Esse disciplinano il diritto d’accesso ai dati. 2 Per il resto si applicano le disposizioni della legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati, in particolare gli articoli 16–25bis.

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 5 dicembre 20035 sulla videosorveglianza FFS è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RS 235.1 5 RU 2003 4751

6018

Ordinanza sulla videosorveglianza nei trasporti pubblici | Lexipedia | Lexipedia