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AS 2009 605

Decisione n. 4/2007 del Consiglio concernente l'emendamento dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (Coordinamento dei regimi di sicurezza sociale)

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) Decisione n. 4/2007 del Consiglio concernente l’emendamento dell’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione (Coordinamento dei regimi di sicurezza sociale)

Adottata il 27 novembre 2007 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2008

Traduzione1

Il Consiglio, visti gli sforzi intrapresi dagli Stati membri per aggiornare regolarmente la Conven- zione in modo da adeguarla all’evoluzione dell’Accordo sullo Spazio economico europeo2 e dell’Accordo bilaterale del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Sviz- zera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, visto l’articolo 53 paragrafo 3 della Convenzione4, che autorizza il Consiglio a emendare le appendici dell’allegato K della Convenzione, vista la raccomandazione del Comitato sulla circolazione delle persone, nel suo rapporto al Consiglio, di emendare l’appendice 2 dell’allegato K (libera circolazione delle persone) della Convenzione, decide:

1. L’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione è modificata come segue:

(1) Sezione A (Atti ai quali è fatto riferimento) (a) Il punto 1 (regolamento del Consiglio (CEE) n. 1408/71) è modificato come segue: i. È aggiunto il seguente trattino: «– 32004 R 0631: Regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamen- to europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (GU L 100, 6.4.2004, pag. 1) che modifica il regolamento del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicu- rezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento del Consiglio (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamenti (CEE) n. 1408/71, in

1 Dal testo originale inglese.

2 FF 1992 VI 1

3 RS 0.142.112.681; 0.172.052.68; 0.740.72; 0.748.127.192.68; 0.916.026.81 e

0.946.526.81. 4 RS 0.632.31

2008-3141 605

Istituzione dell’Associazione europea di libero scambio. RU 2009 Dec. n. 4/2007 del Consiglio

relazione al coordinamento dei diritti e alla semplificazione delle procedure.» ii. Nell’adeguamento 12, alla voce «110 Liechtenstein–Svizzera», è soppresso il secondo paragrafo della lettera a). (b) Il punto 2 (regolamento del Consiglio (CEE) n. 574/72) è modificato come segue: i. Sono aggiunti i seguenti trattini: «– 32003 R 1851: Regolamento della Commissione (CE) n. 1851/2003 del 17 ottobre 2003 (GU L 271, 22.10.2003, pag. 3) che modifica il regolamento del Consiglio (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d’applicazione del rego- lamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità. – 32004 R 0631: Regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamen- to europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (GU L 100, 6.4.2004, pag. 1) che modifica il regolamento del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicu- rezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento del Consiglio (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in relazione al coordinamento dei diritti e alla semplificazione delle procedure.» ii. L’adeguamento 2 (allegato 2), alla voce «Q. Liechtenstein», è modificato come segue: – ai punti 1 (Malattia e maternità) e 4 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), l’espressione «Amt für Volkswirt- schaft (Ufficio dell’economia)» è sostituita da «Amt für Gesundheit (Ufficio della sanità)»; – al punto 5 (Disoccupazione), l’espressione «Ufficio dell’eco- nomia» è sostituita da «Ufficio degli affari economici». iii. Gli adeguamenti 3 (allegato 3) e 4 (allegato 4), alla voce «Q. Liechtenstein», sono modificati come segue: – al punto 1 (Malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, disoccupazione), l’espressione «Amt für Vol- kswirtschaft (Ufficio dell’economia)» è sostituita da «Amt für Gesundheit (Ufficio della sanità)»; – ai punti 2(b) e 3(b), l’espressione «Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell’economia)» è sostituita da «FMA Finanzmarkt- aufsicht Liechtenstein (Autorità per il mercato finanziario del Liechtenstein)» – dopo il punto 4 è introdotto un nuovo punto: «5. Disoccupazione:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio degli affari economici).»

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iv. L’adeguamento 10 (allegato 10), alla voce «Q. Liechtenstein» è modificato come segue: – punti 1(b), 2(b), 5, 6 e 7, l’espressione «Amt für Volkswirt- schaft (Ufficio dell’economia)» è sostituita da «Amt für Gesundheit (Ufficio della sanità)»; – al punto 3, le espressioni «Amt für Volkswirtschaft» e «Uffi- cio dell’economia» sono sostituite, rispettivamente, da «Amt für Gesundheit» e «Ufficio della sanità». (2) Sezione B (Atti che gli Stati membri prendono in considerazione) (a) I punti 4.19 (Decisione n. 118), 4.32 (Decisione n. 141), 4.48 (Deci- sione n. 163) e 4.68 (Decisione n. 183) sono soppressi. (b) Al punto 4.38 (Decisione n. 151), alla voce «15. Liechtenstein», l’espressione «Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell’economia)» è sostituita da «Amt für Gesundheit (Ufficio della sanità)». (c) Il punto 4.57 (Decisione n. 172) è completato come segue (dopo la parentesi contenente il riferimento alla Gazzetta ufficiale): «, con rettifica pubblicata nella GU L 159, 25.6.1999, pag. 67.» (d) Dopo il punto 4.68 (soppresso con la decisione n. 183), sono aggiunti i seguenti punti: «4.69 32002 D 0864: Decisione n. 184 del 10 dicembre 2001 relativa ai modelli di formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 201-E 207, E 210, E 213 e E 215) (GU L 304, 6.11.2002, pag. 1), con rettifica pubblicata nella GU L 315, 19.11.2002, pag. 22.

4.70 32003 D 0148: Decisione n. 185 del 27 giugno 2002 (GU L 55,

1.3.2003, pag. 74), con rettifica pubblicata nella GU L 173, 11.7.2003, pag. 44.

4.71 32003 D 0149: Decisione n. 186 del 27 giugno 2002 relativa ai

modelli di formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 101) (GU L 55, 1.3.2003, pag. 80).

4.72 32003 D 0251: Decisione n. 187 del 27 giugno 2002 relativa ai

modelli di formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 111 e

4.73 32003 D 0306: Decisione n. 188 del 10 dicembre 2002 relativa ai

modelli di formulari necessari per l’applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 210 e E 211) (GU L 112, 6.5.2003, pag. 12).

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4.74 32003 D 0751: Decisione n. 189 del 18 giugno 2003 relativa alla

sostituzione mediante la carta europea di assicurazione malattia dei formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio per quanto riguarda l’accesso ai servizi sanitari durante un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso da quello competente o da quello di residenza (GU L 276, 27.10.2003, pag. 1).

4.75 32003 D 0752: Decisione n. 190 del 18 giugno 2003 relativa alle

caratteristiche tecniche della carta europea di assicurazione malattia (GU L 276, 27.10.2003, pag. 4). Ai fini della presente Convenzione la decisione si intende adattata come in appresso: Conformemente al punto 3.3.2 dell’allegato alla decisione, sulle tessere europee di assicurazione malattia rilasciate negli Stati membri dello SEE o dell’AELS non figureranno le stelle euro- pee. Gli Stati membri dello SEE o dell’AELS dovrebbero tuttavia avere la possibilità di introdurle, se necessario, in una fase suc- cessiva.

4.76 32003 D 0753: Decisione n. 191 del 18 giugno 2003 relativa alla

sostituzione dei formulari E 111 e E 111 B con la tessera europea d’assicurazione malattia (GU L 276, 27.10.2003, pag. 19).

4.77 32004 D 0324: Decisione n. 192 del 29 ottobre 2003 relativa alle

condizioni di applicazione dell’articolo 50 paragrafo 1 punto b del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (GU L 104, 8.4.2004, pag. 114). Ai fini della presente Convenzione la decisione si intende adattata come in appresso: Al punto 2.4 è aggiunto quanto segue: «Islanda Tryggingastofnun ríkisins (Istituto nazionale di sicurezza sociale), Reykjavik. Liechtenstein: Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden- versicherung, Vaduz. Norvegia: Arbeids- og velferdsdirektoratet (Ufficio del lavoro e degli affari sociali), Oslo.

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Svizzera: Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensation, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.».

4.78 32004 D 0325: Decisione n. 193 del 29 ottobre 2003 relativa al

trattamento delle domande di pensione (GU L 104, 8.4.2004, pag. 123).

4.79 32004 D 0327: Decisione n. 194 del 17 dicembre 2003 relativa

all’applicazione uniforme dell’articolo 22 paragrafo 1 lettere a) ed i) del regolamento (CEE) n. 1408/71 nello Stato membro di soggiorno (GU L 104, 8.4.2004, pag. 127).

4.80 32004 D 0481: Decisione n. 195 del 23 marzo 2004 relativa

all’applicazione uniforme dell’articolo 22 paragrafo 1 lettere a) ed i) del regolamento (CEE) n. 1408/71 per quanto riguarda le prestazioni relative alla gravidanza e alla maternità (GU L 160, 30.4.2004, pag. 134), con rettifica pubblicata nella GU L 212, 12.6.2004, pag. 82.

4.81 32004 D 0482: Decisione n. 196 del 23 marzo 2004 in

applicazione dell’articolo 22 paragrafo 1 a del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 160, 30.4.2004, pag. 136), con rettifica pubblicata nella GU L 212, 12.6.2004, pag. 83.

4.82 32004 D 0777: Decisione n. 197 del 23 marzo 2004 relativa ai

periodi transitori per l’introduzione della carta europea di assicurazione malattia in conformità all’articolo 5 della decisione n. 191 (GU L 343, 19.11.2004, pag. 28)

4.83 32004 D 0562: Decisione n. 198 del 23 marzo 2004 relativa alla

sostituzione e soppressione dei modelli di formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72 del (3) Nella sezione C (Atti di cui le parti contraenti prendono atto), dopo il punto

6.4 è aggiunto il punto seguente (L/90/87/pag. 39):

«6.5 32003 H 0023: raccomandazione n. 23 del 29 ottobre 2003 relativa al trattamento delle domande di pensione (GU L 104, 8.4.2004, pag.125).» (4) Alle voci «P. Islanda», «Q. Liechtenstein», «R. Norvegia» e «S. Svizzera» le lettere «P.», «Q.», «R.» e «S.» sono sostituite in tutta l’appendice dalle let- tere «ZA.», «ZB.», «ZC.» e «ZD.» (5) L’espressione «Istituto nazionale di sicurezza sociale» è sostituita in tutta l’appendice da «Amministrazione nazionale delle assicurazioni sociali».

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2. La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2008.

3. Il Segretario generale dell’Associazione europea di libero scambio è incaricato di depositare il testo della presente decisione presso il Depositario.

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