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AS 2009 6077

AS 2009 6077

Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)

Modifica dell’11 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 gennaio 19721 concernente la legge sulla durata del lavoro è modificata come segue:

5bis Per le imprese di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c nonché f della legge la durata massima del lavoro giornaliero di cui all’articolo 4 capoverso 3 della legge può, nel caso di giorni di formazione e di perfezionamento ordinati, essere prolun- gata del tempo di viaggio senza prestazione lavorativa, ma al massimo di 2 ore.

4 La durata ininterrotta del lavoro non può superare le 5 ore. È fatto salvo l’articolo 7 capoverso 4 della legge. La durata massima di lavoro ininterrotta tra 2 giorni di congedo può essere prolungata una volta di 10 minuti al massimo. In casi di forza maggiore o di disturbi d’esercizio la durata di lavoro ininterrotta può superare le

5 ore.

4bis Per le imprese di navigazione la durata massima del lavoro ininterrotta di 5 ore può, con il consenso del dipendente interessato o del suo rappresentante, essere prolungata di al massimo 30 minuti. 7 È considerato luogo di servizio ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 della legge quello che l’impresa attribuisce al lavoratore. Se vi sono diversi servizi discosti l’uno dall’altro, l’impresa deve designare fra questi un luogo di servizio. Per le imprese le cui condizioni d’assunzione sono regolate con un contratto collettivo di lavoro o secondo il diritto pubblico, l’impresa e i rappresentanti dei lavoratori pos- sono convenire che il luogo di servizio comprende più servizi.

1 RS 822.211

2009-1684 6077

Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro RU 2009

Art. 14 cpv. 6–8 6 In caso d’assenza del lavoratore per malattia, infortunio, servizio militare, servizio civile, servizio di protezione civile, congedo non pagato o sospensione dal servizio, il diritto ai giorni di riposo è ridotto come segue: a. 7 giorni d’assenza contano per un giorno di riposo e ogni periodo di 72 giorni d’assenza per anno civile conta per 2 giorni di riposo suppletivi, oppure b. le domeniche comprese nell’interruzione del servizio, come anche i giorni festivi che, secondo l’articolo 10 capoverso 1 della legge, sono parificati alle domeniche, sono considerate giorni di riposo goduti. 7 La riduzione del diritto ai giorni di riposo in virtù del capoverso 6 lettera a o b dev’essere convenuta tra l’impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti. 8 Per le imprese le cui condizioni d’assunzione sono regolate con un contratto collet- tivo di lavoro o secondo il diritto pubblico, le imprese e i rappresentanti dei lavora- tori possono convenire altre soluzioni, purché esse siano equivalenti alle disposizioni del capoverso 6.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

11 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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