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AS 2009 6137

Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)

Modifica del 27 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammi- nistrazione è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 24, 43, 47 e 57g capoverso 1 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),

Art. 8e cpv. 2 lett. b e j

2 La decisione istitutiva deve in particolare:

b. citare i nomi dei membri della commissione e degli eventuali membri sup- plenti indicando i dati di cui agli articoli 8f e 8k capoverso 2; j. attribuire la commissione all’autorità competente (dipartimento o Cancel- leria federale) e designare il servizio amministrativo che assume il lavoro di segreteria per la commissione;

Titolo prima dell’art. 8l

Sezione 1d: Indennizzo dei membri delle commissioni extraparlamentari

Art. 8l Aventi diritto Ha diritto a un indennizzo conformemente alla presente sezione chi è stato nominato membro o membro supplente di una commissione extraparlamentare.

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Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. O RU 2009

Art. 8m Commissioni politico-sociali e commissioni di vigilanza sul mercato Per quanto concerne l’indennizzo dei loro membri, le commissioni consultive e le commissioni decisionali sono suddivise in due gruppi: a. le commissioni politico-sociali, ossia le commissioni che sostengono l’Assemblea federale, il Consiglio federale e l’Amministrazione federale e trattano principalmente questioni politico-sociali; b. le commissioni di vigilanza sul mercato, ossia le commissioni che vigilano sul funzionamento di un mercato o lo sostengono in modo determinante.

Art. 8n Categorie di commissioni politico-sociali 1 Per quanto concerne l’indennizzo dei loro membri, le commissioni politico-sociali sono suddivise nelle seguenti categorie in base alle conoscenze richieste ai loro membri e ai compiti da esse svolti: a. categoria S3: le commissioni la cui attività richiede elevate conoscenze spe- cialistiche specifiche, segnatamente i cui membri devono essere autorità riconosciute nel settore di competenza della commissione e possedere cono- scenze che non possono essere acquisite in tempo breve; b. categoria S2: le commissioni la cui attività richiede elevate conoscenze spe- cialistiche generali e che dispongono di poteri decisionali sovrani; c. categoria S1: le commissioni la cui attività richiede elevate conoscenze spe- cialistiche generali e che hanno compiti consultivi. 2 Il Consiglio federale decide in merito all’attribuzione delle commissioni politico- sociali alle categorie di indennizzo e designa l’autorità competente per le singole commissioni. Le commissioni e la loro attribuzione sono elencate nell’allegato 2.

Art. 8o Indennizzo dei membri delle commissioni politico-sociali 1 I membri e i membri supplenti delle commissioni politico-sociali hanno diritto a una diaria per l’attività svolta in seno alla commissione. 2 Gli importi sono riportati nell’allegato 2. Essi si applicano per il vicepresidente e per gli altri membri. 3 La diaria del presidente è maggiorata del 25 per cento. In casi eccezionali motivati, l’autorità competente può accordare al presidente al massimo una diaria doppia.

4 L’autoritàcompetente può accordare al massimo una diaria supplementare al

membro che, al di fuori delle sedute e delle ispezioni, risulta impegnato considere- volmente nello studio di atti o rapporti o nella preparazione di relazioni. 5 L’autorità competente accorda, per il giorno di viaggio, una mezza diaria al mem- bro di una commissione che deve lasciare il domicilio già la vigilia della seduta oppure che può farvi ritorno soltanto l’indomani. 6 Nessuno può percepire più di una diaria per lo stesso giorno, anche se ha svolto compiti diversi o da conteggiare separatamente.

7 Gli importi non sono adattati al rincaro.

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Art. 8p Categorie di commissioni di vigilanza sul mercato 1 Per quanto concerne l’indennizzo dei loro membri, le commissioni di vigilanza sul mercato sono suddivise nelle seguenti categorie in base alla portata dei loro lavori: a. categoria M3: commissioni i cui lavori hanno un influsso sull’intera eco- nomia; b. categoria M2/A: commissioni i cui lavori hanno un influsso su un intero set- tore; c. categoria M2/B: commissioni i cui lavori hanno un influsso su un intero set- tore e che sostengono il funzionamento di un mercato, ma non si occupano della sua vigilanza; d. categoria M1: commissioni i cui lavori hanno un influsso su una parte di un settore o che esercitano funzioni d’arbitrato. 2 Il Consiglio federale decide in merito all’attribuzione delle commissioni di vigi- lanza sul mercato alle categorie di indennizzo e designa l’autorità competente per le singole commissioni. Le commissioni e la loro attribuzione sono elencate nell’alle- gato 3.

Art. 8q Indennizzo dei membri delle commissioni di vigilanza sul mercato 1 I membri delle commissioni di vigilanza sul mercato hanno diritto a un’indennità forfetaria per l’attività svolta in seno alla commissione.

2 Gli importi sono riportati nell’allegato 3.

3 Gli importi comprendono tutte le spese, eccetto quelle rimborsate.

4 Gli importi sono calcolati per un posto a tempo pieno, sulla base di 220 giorni lavorativi all’anno.

5 Gli importi non sono adattati al rincaro.

Art. 8r Rimborso delle spese Il rimborso delle spese sostenute dai membri e dai membri supplenti delle commis- sioni extraparlamentari è disciplinato dalle corrispondenti disposizioni applicabili al personale federale.

Art. 8s Membri di una commissione al servizio della Confederazione 1I membri e i membri supplenti delle commissioni extraparlamentari impiegati presso l’Amministrazione federale centrale o decentralizzata non hanno diritto a un indennizzo.

2 Eccezioni sono ammesse con l’accordo dell’autorità competente se la qualità di

membro della commissione non è in rapporto con l’impiego presso l’Ammini- strazione federale centrale o decentralizzata. 3 Le indennità per i viaggi di servizio, i pasti e i pernottamenti sono disciplinate dalle disposizioni applicabili al personale federale.

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Art. 8t Esclusione del doppio indennizzo I membri delle commissioni extraparlamentari possono essere indennizzati soltanto in base agli importi applicabili alla loro commissione. Un ulteriore indennizzo per le attività svolte in relazione con il mandato della commissione è escluso.

II Sono abrogate:

1. l’ordinanza del 3 giugno 19963 sulle commissioni extraparlamentari, nonché

gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione;

2. l’ordinanza del 12 dicembre 19964 sulle diarie e indennità dei membri delle

commissioni extraparlamentari.

III

Disposizione transitoria concernente la modifica del 27 novembre 2009 Le indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari sono adeguate quanto prima alle disposizioni della modifica del 27 novembre 2009 della presente ordinan- za, ma al più tardi per l’inizio del prossimo mandato.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

27 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RU 1996 1651, 2000 1157, 2008 5949 4 RU 1997 167

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Allegato 2 (art. 8n cpv. 2 e 8o cpv. 2)

Commissioni extraparlamentari politico-sociali: categoria di indennizzo, importo della diaria e autorità competente

Categoria Dipartimento Nome della commissione competente

S3 DFI Commissione federale di esperti per il segreto Diaria professionale nella ricerca medica

400 fr. Commissione federale dei monumenti storici

Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività Commissione di esperti per gli esami genetici sull’essere umano Commissione nazionale d’etica in materia di medi- cina umana Commissione tecnica per i radiofarmaci Commissione delle professioni mediche Consiglio svizzero di accreditamento Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia

DFF Commissione federale dei prodotti da costruzione

DFE Commissione di sorveglianza per il fondo di com- pensazione dell’assicurazione contro la disoccupa- zione Commissione di formazione del servizio veterinario Consiglio per l’assetto del territorio

DATEC Commissione federale per la ricerca energetica Commissione federale per la sicurezza biologica Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio Commissione federale per la sicurezza nucleare Commissione di esperti in ecotossicologia Commissione della gestione delle scorie radioattive Commissione per le condizioni di raccordo delle energie rinnovabili

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Categoria Dipartimento Nome della commissione competente

DDPS Commissione federale di geologia Commissione federale per la protezione NBC Commissione federale per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofi Comitato svizzero della protezione dei beni culturali

S2 DFI Comitato direttivo per gli esami federali di chimico Diaria delle derrate alimentari

300 fr. Comitato direttivo per gli esami federali di ispettore

delle derrate alimentari Commissione d’esame per gli esami di chimico delle derrate alimentari Commissione d’esame per gli esami di ispettore delle derrate alimentari

DFF Commissione degli esami federali dei saggiatori giurati

DATEC Commissione federale del Parco nazionale Fondo svizzero per la prevenzione degli infortuni stradali (Fondo di sicurezza stradale)

DDPS Commissione federale di vigilanza sull’istruzione aeronautica preparatoria Commissione federale degli ingegneri geometri

S1 DFAE Commissione consultiva per la cooperazione interna- Diaria zionale allo sviluppo

200 fr. Commissione svizzera per l’UNESCO

DFI Gruppo di lavoro Influenza Commissione di sorveglianza della Collezione Oskar Reinhart Am Römerholz a Winterthur Commissione federale dei medicamenti Commissione federale del design Commissione federale per l’alimentazione Commissione federale del cinema Commissione federale della fondazione Gottfried Keller Commissione federale per i problemi dell’AIDS Commissione federale per i problemi inerenti all’alcool

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Categoria Dipartimento Nome della commissione competente

Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Commissione federale della previdenza professionale Commissione federale per le questioni relative alla droga Commissione federale per le questioni femminili Commissione federale per le vaccinazioni Commissione federale per l’infanzia e la gioventù Commissione federale per la prevenzione del tabagismo Commissione federale per le questioni spaziali Commissione federale contro il razzismo Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari Commissione federale delle belle arti Commissione federale delle borse per studenti stranieri Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo Commissione di esperti per la promozione cinemato- grafica Commissione della Biblioteca nazionale svizzera Commissione della statistica federale Commissione per il promovimento dell’istruzione dei giovani Svizzeri all’estero Commissione delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni Comitato nazionale svizzero del Codex Alimentarius

DFF Commissione per l’armonizzazione delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni Commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi

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Categoria Dipartimento Nome della commissione competente

DFGP Commissione federale di metrologia Commissione federale della migrazione Commissione federale degli esperti del registro di commercio Commissione incaricata di esaminare le domande di sussidio per progetti sperimentali Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento

DFE Commissione consultiva per l’agricoltura Commissione federale tripartita inerente alle attività dell’OIL Commissione federale del lavoro Commissione federale della formazione professio- nale Commissione federale delle scuole universitarie professionali Commissione federale del consumo Commissione federale dell’abitazione Commissione federale di accreditamento Commissione federale di maturità professionale Ufficio federale di conciliazione per i conflitti collettivi di lavoro Commissione federale per i responsabili della forma- zione professionale Commissione federale per le scuole specializzate superiori Commissione federale per gli esperimenti sugli animali Commissione federale per gli affari riguardanti la Convenzione sulla protezione delle specie (CITES) Forum PMI Commissione per gli impianti di stabulazione Commissione federale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche Commissione per la politica economica Commissione degli appalti pubblici Confederazione- Cantoni Consiglio della ricerca agronomica

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Categoria Dipartimento Nome della commissione competente

Comitato svizzero per la FAO Commissione tripartita federale per le misure accom- pagnatorie alla libera circolazione delle persone Commissione di periti doganali

DATEC Commissione federale della legge sulla durata del lavoro Commissione federale d’igiene dell’aria Commissione federale per la lotta contro il rumore Commissione per la tassa d’incentivazione sui COV Commissione per la ricerca nel settore stradale Piattaforma nazionale «Pericoli naturali»

DDPS Commissione telematica Commissione federale di tiro Commissione federale dello sport Commissione federale delle inchieste presso i giovani e le reclute (ch-x) Commissione per gli impieghi militari della Svizzera per il promovimento internazionale della pace Commissione dell’armamento Commissione del servizio militare non armato per motivi di coscienza

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Allegato 3 (art. 8p cpv. 2 e 8q cpv. 2)

Commissioni extraparlamentari di vigilanza sul mercato: categoria di indennizzo, importo forfetario e autorità competente

Categoria Presidente Vicepresidente Membro Dipartimento Nome della commissione (100 %) (100 %) (100 %) competente

M3 280 000 200 000 180 000 DFE Commissione della concorrenza M2/A 250 000 180 000 150 000 DATEC Commissione federale delle comunicazioni DATEC Commissione federale dell’energia elettrica M2/B 225 000 160 000 135 000 DFE Commissione per la tecnologia e l’innovazione M1 200 000 140 000 120 000 DFGP Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini DFGP Commissione federale delle case da gioco DATEC Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria DATEC Commissione Uffici postali DATEC Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

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