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AS 2009 621

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone. Modificato dal protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità. Nella versione dell’Allegato II all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone Modificato dal protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2006

Visto l’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repub- blica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati del 16 aprile 2003 sui quali si fonda l’Unione europea, nella versione del Protocollo1 all’Accordo2 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca, successiva- mente alla loro adesione all’Unione europea, il regolamento (CEE) n. 574/723 è modificato come segue:

a) L’allegato 1 «Autorità competenti (art. 1 lett. l) del regolamento e art. 4, par. 1 e art. 122 del regolamento di applicazione)» è modificato come segue: i) dopo l’ultima voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce:

«B. Repubblica Ceca 1. Ministerstvo práce a sociálních vĕcí (Ministero del lavoro e degli affari sociali), Praha.

2. Ministerstvo zdravotnictví (Ministero della sanità), Praha.

3. Ministerstvo obrany (Ministero della difesa), Praha.

4. Ministerstvo vnitra (Ministero dell’interno), Praha.

1 RU 2006 995 2 RS 0.142.112.681 3 RS 0.831.109.268.11

2008-2417 621

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE n. 574/72 RU 2009

5. Ministerstvo spravedlnosti (Ministero della giustizia), Praha.

6. Ministerstvo financí (Ministero delle finanze), Praha.»;

ii) l’ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modificato e diventa «C. Danimarca», «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussem- burgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Finlan- dia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»; iii) dopo la voce della rubrica «D. Germania» si inserisce:

«E. Estonia Sotsiaalministeerium (Ministero degli affari sociali), Tallinn.»; iv) dopo l’ultima voce della rubrica «J. Italia» si inserisce:

«K. Cipro

1. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministro del lavoro e delle

assicurazioni sociali), Λευκωσία.

2. Υπουργός Υγείας (Ministro della sanità), Λευκωσία.

L. Lettonia Labklājības ministrija (Ministero delle politiche sociali), Rīga.

M. Lituania 1. Socialinės apsaugos ir darbo ministras (Ministro della sicurezza sociale e del lavoro), Vilnius.

2. Sveikatos apsaugos ministras (Ministro della sanità), Vilnius.»;

v) dopo l’ultima voce della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce:

«O. Ungheria

1. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (Ministero degli affari

sociali e della famiglia), Budapest.

2. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Ministero della politica

dell’occupazione e del lavoro), Budapest.

3. Pénzügyminisztérium (Ministero delle finanze), Budapest.

P. Malta

1. Ministru għall-Politika Soċjali (Ministro delle politiche sociali), Valletta.

2. Ministru tas-Saħħa (Ministro della sanità), Valletta.»;

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE n. 574/72 RU 2009

vi) dopo l’ultima voce della rubrica «R. Austria» si inserisce:

«S. Polonia

1. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ministro dell’economia, del

lavoro e delle politiche sociali), Warszawa.

2. Minister Zdrowia (Ministro della sanità), Warszawa.»;

vii) dopo l’ultima voce della rubrica «T. Portogallo» si inserisce:

«U. Slovenia 1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministero del lavoro, della fami- glia e degli affari sociali), Liubljana.

2. Ministrstvo za zdravje (Ministero della sanità), Liubljana.

V. Slovacchia 1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministero del lavoro, degli affari sociali e della famiglia della Repubblica slovacca), Bratislava.

2. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministero della sanità della

Repubblica slovacca), Bratislava.»;

b) L’allegato 2 «Istituzioni competenti (art. 1 lett. o) del regolamento e art. 4 par. 2 del regolamento di applicazione)» è modificato come segue: i) dopo l’ultima voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce:

«B. Repubblica Ceca

1. Malattia e maternità:

a) prestazioni in natura: l’impresa di assicurazione malattia presso la quale la persona è assicurata; b) prestazioni in denaro: i) in generale: Česká správa sociálního zabezpečení (Amministrazione ceca della sicurezza sociale) Praha, e relative unità regionali, ii) per gli appartenenti alle forze armate: – militari di carriera: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero della difesa – appartenenti alle forze di polizia: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero dell’interno – appartenenti alla polizia penitenziaria: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero della giustizia – appartenenti all’amministrazione doganale: Agenzia della sicurez- za sociale del Ministero delle finanze.

2. Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni):

a) in generale: Česká správa sociálního zabezpečení (Amministrazione ceca della sicurezza sociale), Praha;

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE n. 574/72 RU 2009

b) per gli appartenenti alle forze armate: – militari di carriera: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero della difesa, – appartenenti alle forze di polizia: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero dell’interno, – appartenenti alla polizia penitenziaria: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero della giustizia, – appartenenti all’amministrazione doganale: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero delle finanze.

3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

a) prestazioni in natura: l’impresa di assicurazione malattia presso la quale la persona è assicurata; b) prestazioni in denaro: i) in generale: – indennità per infortuni sul lavoro e malattie professionali: il datore di lavoro o l’assicuratore che ne fa le veci; Česká pojišt’ovna a.s. (Compagnia ceca di assicurazioni); Kooperativa pojišt’ovna, a.s. (Compagnia di assicurazioni Kooperativa), – pensioni: Česká správa sociálního zabezpečení (Amministrazione ceca della sicurezza sociale), Praha, – prestazioni a breve termine: Česká správa sociálního zabezpečení (Amministrazione ceca della sicurezza sociale) Praha, e relative unità regionali; ii) per gli appartenenti alle forze armate: – militari di carriera: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero della difesa, Praha, – appartenenti alle forze di polizia: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero dell’interno, Praha, – appartenenti alla polizia penitenziaria: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero della giustizia, Praha, – appartenenti all’amministrazione doganale: Agenzia della sicurez- za sociale del Ministero delle finanze, Praha. 4. Assegni in caso di morte: autorità comunale secondo la residenza (dimora) di una persona. 5. Prestazioni di disoccupazione: uffici per l’impiego secondo la residenza (dimora) di una persona.

6. Prestazioni familiari: autorità comunale secondo la residenza (dimora) di una

persona.»; ii) l’ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modificato e diventa «C. Danimarca », «D. Germania», «F. Grecia»,

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE n. 574/72 RU 2009

«G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussem- burgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Finlan- dia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»; iii) dopo l’ultima voce della rubrica «D. Germania» si inserisce:

«E. Estonia 1. Malattia e maternità: Eesti Haigekassa (Fondo estone di assicurazione malattia), Tallinn. 2. Pensioni di invalidità, vecchiaia, reversibilità: Sotsiaalkindlustusamet (Comitato delle assicurazioni sociali), Tallinn.

3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

a) indennità corrisposte a norma del codice civile: datori di lavoro; b) pensioni: Sotsiaalkindlustusamet (Comitato delle assicurazioni sociali), Tal- linn. 4. Assegni in caso di morte: Sotsiaalkindlustusamet (Comitato delle assicurazioni sociali), Tallinn.

5. Disoccupazione: Tööturuamet (Consiglio del mercato del lavoro), Tallinn.

6. Prestazioni familiari: Sotsiaalkindlustusamet (Comitato delle assicurazioni

sociali), Tallinn.

7. Questioni relative al pagamento dei contributi sociali (imposta sociale):

Maksuamet (Ufficio tributario), Tallinn.»; iv) dopo l’ultima voce della rubrica «J. Italia» si inserisce:

«K. Cipro

1. Prestazioni in natura: Υπουργείο Υγείας (Ministero della sanità), Λευκωσία.

2. Prestazioni in denaro: Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Dipartimento delle assicurazioni sociali, Ministero del lavoro e delle assicurazioni sociali), Λευκωσία.

L. Lettonia La competenza delle istituzioni è regolata dalle disposizioni della legislazione letto- ne, a meno che non sia diversamente indicato in appresso. 1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di assistenza sanitaria in natura: Valsts sociālās apdrošinā- šanas aģentūra (Agenzia statale delle assicurazioni socia- li), Rīga. 2. Prestazioni di assistenza sanitaria in natura: Valsts obligātās veselības apdrošinā- šanas aģentūra (Agenzia statale per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie), Rīga.

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M. Lituania

1. Malattia e maternità:

a) malattia: i) prestazioni in natura: Valstybinė ligoniu˛ kasa (Fondo statale per i pazienti), Vilnius, ii) prestazioni in denaro: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali); b) maternità: i) prestazioni in natura: Valstybinė ligoniu˛ kasa (Fondo statale per i pazienti), Vilnius, ii) prestazioni in denaro: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Vilnius.

2. Invalidità: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo

statale per le assicurazioni sociali), Vilnius.

3. Vecchiaia, morte (pensioni): Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

(Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Vilnius.

4. Infortuni sul lavoro, malattie professionali:

a) prestazioni in natura: Valstybinė ligoniu˛ kasa (Fondo statale per i pazienti), Vilnius; b) prestazioni in denaro: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Vilnius. 5. Assegni in caso di morte: Savivaldybių socialinės paramos skyriai (Dipartimenti municipali di assistenza sociale).

6. Disoccupazione: Respublikinė darbo birža (Ufficio nazionale del lavoro), Vil-

nius.

7. Prestazioni familiari: Savivaldybių socialinės paramos skyriai (Dipartimenti

municipali di assistenza sociale).»; v) dopo l’ultima voce della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce:

«O. Ungheria

1. Malattia e maternità: prestazioni in natura e prestazioni in denaro: Országos

Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest.

2. Invalidità:

a) prestazioni in natura: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo naziona- le di assicurazione malattia), Budapest; b) prestazioni in denaro: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ammini- strazione centrale dell’assicurazione pensionistica nazionale), Budapest.

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE n. 574/72 RU 2009

3. Vecchiaia, morte (pensioni):

a) pensione di vecchiaia – pilastro dell’assicurazione sociale: Országos Nyu- gdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell’assicurazione pensionistica nazionale), Budapest; b) pensione di vecchiaia – pilastro privato: Pénzügyi Szervezetek Állami Felü- gyelete (Autorità statale di vigilanza finanziaria), Budapest; c) pensioni di reversibilità: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell’assicurazione pensionistica nazionale), Budapest; d) indennità di vecchiaia a carattere non contributivo: Illetékes helyi önkor- mányzat (ente locale competente).

4. Infortuni sul lavoro, malattie professionali:

a) prestazioni in natura: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo naziona- le di assicurazione malattia), Budapest; b) prestazioni in denaro – infortuni sul lavoro: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest; c) altre prestazioni in denaro: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell’assicurazione pensionistica nazionale), Budapest.

5. Disoccupazione: prestazioni in denaro: Foglalkoztatási Hivatal (Ufficio per

l’impiego), Budapest.

6. Prestazioni familiari:

prestazioni in denaro: – Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (ufficio per il pagamento del sostegno alle famiglie, se esiste detto ufficio presso il datore di lavoro), – Államháztartási Hivatal (Ufficio delle finanze pubbliche), – Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia).

P. Malta 1. Prestazioni in denaro: Dipartiment tas-Sigurta’ Soċjali (Dipartimento della sicu- rezza sociale), Valletta.

2. Prestazioni in natura: Diviżjoni tas-Saħħa (Divisione sanità), Valletta.»;

vi) dopo l’ultima voce della rubrica «R. Austria» si inserisce:

«S. Polonia

1. Malattia e maternità:

a) prestazioni in natura: kasa chorych (fondo malattia) al quale la persona è as- sicurata;

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE n. 574/72 RU 2009

b) prestazioni in denaro: i) datori di lavoro responsabili del pagamento delle prestazioni, ii) uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assi- curazioni sociali – ZUS) aventi competenza territoriale sulla sede uffi- ciale del datore di lavoro dell’assicurato o del lavoratore autonomo durante il periodo di assicurazione, e uffici locali dello Zakład Ube- zpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali – ZUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza dell’assicurato, dopo la scadenza dell’assicurazione, iii) uffici regionali del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fon- do delle assicurazioni sociali per gli agricoltori – KRUS) aventi compe- tenza territoriale sul luogo di assicurazione dell’agricoltore.

2. Invalidità, vecchiaia, morte (pensioni):

a) per i lavoratori subordinati e autonomi, ad eccezione degli agricoltori auto- nomi: unità organizzative dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali – ZUS) preposte alla cooperazione con le istitu- zioni competenti di specifici Stati membri; b) per gli agricoltori autonomi: uffici regionali del Kasa Rolniczego Ubezpiec- zenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori – KRUS) preposti alla cooperazione con le istituzioni competenti di specifici Stati membri; c) per i militari di carriera, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999: enti specializzati del Ministero della difesa nazionale; d) per gli operatori di polizia, gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, le guardie di frontiera, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza inter- na e dei servizi segreti, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza governativa, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999: enti spe- cializzati del Ministero degli affari interni e dell’amministrazione; e) per gli appartenenti alla polizia penitenziaria, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999: enti specializzati del Ministero della giustizia; f) per i giudici e i pubblici ministeri: enti specializzati del Ministero della giu- stizia.

3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

a) prestazioni in natura: kasa chorych (fondo malattia) al quale la persona è assicurata; b) prestazioni in denaro: i) in caso di malattia: – datori di lavoro responsabili del pagamento delle prestazioni, – uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali – ZUS) aventi competenza territoriale sulla sede ufficiale del datore di lavoro dell’assicurato o del lavoratore autonomo durante il periodo di assicurazione, e uffici locali dello

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE n. 574/72 RU 2009

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali – ZUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residen- za o dimora dell’assicurato, dopo la scadenza dell’assicurazione, – sedi regionali del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori – KRUS) aventi competenza territoriale sul luogo di assicurazione dell’agri- coltore; ii) invalidità o morte della persona il cui lavoro costituisce la principale fonte di reddito della famiglia: – per i lavoratori subordinati e autonomi (ad eccezione degli agricol- tori autonomi) e per i laureati disoccupati che effettuano una for- mazione o un tirocinio: unità organizzative dello Zakład Ube- zpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali – ZUS) preposte alla cooperazione con le istituzioni competenti di specifi- ci Stati membri, – per gli agricoltori autonomi: uffici regionali del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori – KRUS) preposti alla cooperazione con le istituzio- ni competenti di specifici Stati membri, – per i militari di carriera, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999: enti specializzati del Ministero della difesa nazionale, – per gli operatori di polizia, gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, le guardie di frontiera, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza interna e dei servizi segreti, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza governativa, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999: enti specializzati del Ministero degli affari interni e dell’amministrazione, – per gli appartenenti alla polizia penitenziaria, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999: enti specializzati del Ministero della giustizia, – per i giudici e i pubblici ministeri: enti specializzati del Ministero della giustizia.

4. Indennità per spese funebri:

a) per i lavoratori subordinati e autonomi (ad eccezione degli agricoltori auto- nomi) e per i disoccupati aventi diritto alle prestazioni di disoccupazione: uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicura- zioni sociali – ZUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza; b) per gli agricoltori autonomi: uffici regionali del Kasa Rolniczego Ubezpiec- zenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori – KRUS) aventi competenza territoriale sul luogo di assicurazione dell’agri- coltore; c) per i militari di carriera, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999: enti specializzati del Ministero della difesa nazionale;

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d) per gli operatori di polizia, gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, le guardie di frontiera, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza inter- na e dei servizi segreti, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza governativa, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999: enti spe- cializzati del Ministero degli affari interni e dell’amministrazione; e) per gli appartenenti alla polizia penitenziaria, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999: enti specializzati del Ministero della giustizia; f) per i giudici e i pubblici ministeri: enti specializzati del Ministero della giu- stizia; g) per i pensionati: – unità organizzative dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali – ZUS) preposte alla cooperazione con le isti- tuzioni competenti di specifici Stati membri, – uffici regionali del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fon- do delle assicurazioni sociali per gli agricoltori – KRUS) preposti alla cooperazione con le istituzioni competenti di specifici Stati membri, – enti specializzati del Ministero della difesa nazionale (ex militari di car- riera, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999), – enti specializzati del Ministero degli affari interni e dell’amministra- zione (ex operatori di polizia, ex appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, ex guardie di frontiera, ex funzionari dell’Ufficio per la protezione dello Stato, del Servizio per la sicurezza interna e del Servi- zio d’informazione esterna ed ex funzionari dell’Ufficio per la sicurez- za governativa, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999), – enti specializzati del Ministero della giustizia (ex appartenenti alla poli- zia penitenziaria, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999), – enti specializzati del Ministero della giustizia (ex giudici e pubblici ministeri); h) per persone che percepiscono prestazioni e indennità di pensionamento anti- cipato: wojewódzkie urze˛dy pracy (uffici del lavoro dei voivodati) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora.

5. Disoccupazione:

a) prestazioni in natura: kasa chorych (fondo malattia) al quale la persona è assicurata; b) prestazioni in denaro: wojewódzkie urzędy pracy (uffici del lavoro dei voi- vodati) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora.

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6. Prestazioni familiari:

a) per i lavoratori subordinati e autonomi, ad eccezione degli agricoltori auto- nomi: – datori di lavoro responsabili del pagamento delle prestazioni, – uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assi- curazioni sociali – ZUS) aventi competenza territoriale sulla sede uffi- ciale del datore di lavoro dell’assicurato o del lavoratore autonomo; b) per gli agricoltori autonomi: uffici regionali del Kasa Rolniczego Ubezpiec- zenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori – KRUS) aventi competenza territoriale sul luogo di assicurazione dell’agri- coltore; c) per i pensionati: – unità organizzative dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali – ZUS) preposte alla cooperazione con le isti- tuzioni competenti di specifici Stati membri, – uffici regionali del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fon- do delle assicurazioni sociali per gli agricoltori – KRUS) preposti alla cooperazione con le istituzioni competenti di specifici Stati membri, – enti specializzati del Ministero della difesa nazionale (ex militari di carriera, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999), – enti specializzati del Ministero degli affari interni e dell’amministra- zione (ex operatori di polizia, ex appartenenti al corpo nazionale dei vi- gili del fuoco, ex guardie di frontiera, ex funzionari dell’Ufficio per la protezione sicurezza dello Stato, del Servizio per la sicurezza interna e del Servizio d’informazione esterna ed ex funzionari dell’Ufficio per la sicurezza governativa, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999), – enti specializzati del Ministero della giustizia (ex appartenenti alla poli- zia penitenziaria, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999), – enti specializzati del Ministero della giustizia (ex giudici e pubblici ministeri); d) per i disoccupati: wojewódzkie urze˛dy pracy (uffici del lavoro dei voivoda- ti) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora; e) per altre categorie di persone: – ośrodki pomocy społecznej (centri comunali di assistenza sociale) aven- ti competenza territoriale nel comune di residenza, – powiatowe centra pomocy rodzinie (centri distrettuali di assistenza familiare) aventi competenza territoriale nel comune di residenza;»

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vii) dopo l’ultima voce della rubrica «T. Portogallo» si inserisce:

«U. Slovenia

1. Prestazioni in denaro:

a) Malattia e assegni in caso di morte: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo- venije (Istituto di assicurazione malattia della Slovenia); b) Vecchiaia, invalidità e morte: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavaro- vanje Slovenije (Istituto per l’assicurazione pensionistica e di invalidità della Slovenia); c) Disoccupazione: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Servizio per l’impiego della Slovenia); d) Prestazioni familiari e per maternità: Center za socialno delo – centralna enota Bežigrad (Centro per il lavoro sociale – Unità centrale di Bežigrad).

2. Prestazioni in natura:

Malattia e maternità: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Istituto di assicu- razione malattia della Slovenia).

V. Slovacchia

1. Malattia e maternità:

A. Prestazioni in denaro: a) in generale: Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Brati- slava; b) per i militari di carriera dell’Esercito della Repubblica slovacca e della poli- zia ferroviaria: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ufficio della sicu- rezza sociale delle forze armate), Bratislava; c) per i militari di carriera delle truppe del Ministero dell’interno della Repub- blica slovacca: Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organizzazioni di bilancio delle truppe del Ministero dell’interno nel quadro del Ministero dell’interno della Repubblica slovacca); d) per gli appartenenti alla Forza di polizia: Rozpočtové a príspevkové organi- zácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organizzazioni di bilancio e contributive della Forza di polizia nel quadro del Ministero dell’interno della Repubblica slovacca); e) per gli appartenenti alla Polizia ferroviaria: Generálne riaditel’stvo Žele- zničnej polície (Direzione generale della Polizia ferroviaria), Bratislava; f) per gli appartenenti al Servizio informazioni slovacco: Slovenská informač- ná služba (Servizio informazioni slovacco), Bratislava; g) per gli appartenenti ai Corpi di polizia giudiziaria e di polizia penitenziaria: Generálne riaditel’stvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Direzione genera- le dei Corpi di polizia giudiziaria e di polizia penitenziaria), Bratislava;

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h) per gli appartenenti all’amministrazione doganale: Colné riaditel’stvo Slo- venskej republiky (Direzione delle dogane della Repubblica slovacca), Bra- tislava. B. Prestazioni in natura: imprese di assicurazione malattia.

2. Invalidità:

a) in generale: Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Brati- slava; b) per i militari di carriera dell’Esercito della Repubblica slovacca e della poli- zia ferroviaria: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ufficio della sicu- rezza sociale delle forze armate), Bratislava; c) per gli appartenenti alla Forza di polizia e per i militari di carriera delle trup- pe del Ministero dell’interno della Repubblica slovacca: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministero dell’interno della Repubblica slovacca), Bratislava; d) per gli appartenenti alla Polizia ferroviaria: Generálne riaditel’stvo Ž ele- zničnej polície (Direzione generale della Polizia ferroviaria), Bratislava; e) per gli appartenenti al Servizio informazioni slovacco: Slovenská informač- ná služba (Servizio informazioni slovacco), Bratislava; f) per gli appartenenti ai Corpi di polizia giudiziaria e di polizia penitenziaria: Generálne riaditel’stvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Direzione genera- le dei Corpi di polizia giudiziaria e di polizia penitenziaria), Bratislava; g) per gli appartenenti all’amministrazione doganale: Colné riaditel’stvo Slo- venskej republiky (Direzione delle dogane della Repubblica slovacca), Bra- tislava.

3. Prestazioni di vecchiaia:

a) in generale: Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Brati- slava; b) per i militari di carriera dell’Esercito della Repubblica slovacca e della poli- zia ferroviaria: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ufficio della sicu- rezza sociale delle forze armate), Bratislava; c) per gli appartenenti alla Forza di polizia e per i militari di carriera delle trup- pe del Ministero dell’interno della Repubblica slovacca: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministero dell’interno della Repubblica slovacca), Bratislava; d) per gli appartenenti alla Polizia ferroviaria: Generálne riaditel’stvo Ž ele- zničnej polície (Direzione generale della Polizia ferroviaria), Bratislava; e) per gli appartenenti al Servizio informazioni slovacco: Slovenská informač- ná služba (Servizio informazioni slovacco), Bratislava; f) per gli appartenenti ai Corpi di polizia giudiziaria e di polizia penitenziaria: Generálne riaditel’stvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Direzione genera- le dei Corpi di polizia giudiziaria e di polizia penitenziaria), Bratislava;

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g) per gli appartenenti all’amministrazione doganale: Colné riaditel’stvo Slo- venskej republiky (Direzione delle dogane della Repubblica slovacca), Bra- tislava.

4. Prestazioni ai superstiti:

a) in generale: Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Brati- slava; b) per i militari di carriera dell’Esercito della Repubblica slovacca e della poli- zia ferroviaria: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ufficio della sicu- rezza sociale delle forze armate), Bratislava; c) per i militari di carriera delle truppe del Ministero dell’interno della Repub- blica slovacca: Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organizzazioni di bilancio delle truppe del Ministero dell’interno nel quadro del Ministero dell’interno della Repubblica slovacca); d) per gli appartenenti alla Polizia ferroviaria: Generálne riaditel’stvo Žele- zničnej polície (Direzione generale della Polizia ferroviaria), Bratislava; e) per gli appartenenti al Servizio informazioni slovacco: Slovenská informač- ná služba (Servizio informazioni slovacco), Bratislava; f) per gli appartenenti ai Corpi di polizia giudiziaria e di polizia penitenziaria: Generálne riaditel’stvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Direzione genera- le dei Corpi di polizia giudiziaria e di polizia penitenziaria), Bratislava; g) per gli appartenenti all’amministrazione doganale: Colné riaditel’stvo Slo- venskej republiky (Direzione delle dogane della Repubblica slovacca), Bra- tislava.

5. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

A. Prestazioni in denaro: a) in generale: Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Brati- slava; b) per i militari di carriera dell’Esercito della Repubblica slovacca e della poli- zia ferroviaria: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ufficio della sicu- rezza sociale delle forze armate), Bratislava; c) per i militari di carriera delle truppe del Ministero dell’interno della Repub- blica slovacca: Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organizzazioni di bilancio delle truppe del Ministero dell’interno nel quadro del Ministero dell’interno della Repubblica slovacca); d) per gli appartenenti alla Forza di polizia: Rozpočtové a príspevkové organi- zácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organizzazioni di bilancio e contributive della Forza di polizia nel quadro del Ministero dell’interno della Repubblica slovacca);

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e) per gli appartenenti alla Polizia ferroviaria: Generálne riaditel’stvo Žele- zničnej polície (Direzione generale della Polizia ferroviaria), Bratislava; f) per gli appartenenti al Servizio informazioni slovacco: Slovenská informač- ná služba (Servizio informazioni slovacco), Bratislava; g) per gli appartenenti ai Corpi di polizia giudiziaria e di polizia penitenziaria: Generálne riaditel’stvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Direzione genera- le dei Corpi di polizia giudiziaria e di polizia penitenziaria), Bratislava. B. Prestazioni in natura: imprese di assicurazione malattia.

6. Assegni in caso di morte:

a) indennità per spese funebri in generale: Uffici distrettuali; b) per i militari di carriera dell’Esercito della Repubblica slovacca e della poli- zia ferroviaria: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ufficio della sicu- rezza sociale delle forze armate), Bratislava; c) per gli appartenenti alla Forza di polizia e per i militari di carriera delle trup- pe del Ministero dell’interno della Repubblica slovacca: Rozpočtové a prí- spevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organizzazioni di bilancio e contributive nel quadro del Ministero del- l’interno della Repubblica slovacca). 7. Disoccupazione: Národný úrad práce (Ufficio nazionale del lavoro), Bratislava.

8. Prestazioni familiari:

a) per i lavoratori subordinati: datori di lavoro; b) per i lavoratori autonomi e i pensionati: Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava; c) per le altre categorie: Uffici distrettuali.»;

c) L’allegato 3 «Istituzioni del luogo di residenza ed istituzioni del luogo di dimora (art. 1 lett. p) del regolamento e art. 4 par. 3 del regolamento di applicazione)» è modificato come segue: i) dopo l’ultima voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce:

«B. Repubblica Ceca

1. Prestazioni in natura: l’impresa di assicurazione malattia (a scelta).

2. Prestazioni in denaro:

a) malattia e maternità: Česká správa sociálního zabezpečení (Amministrazione ceca della sicurezza sociale, sede principale e uffici regionali), Praha; b) invalidità, vecchiaia, morte (pensioni): Česká správa sociálního zabezpečení (Amministrazione ceca della sicurezza sociale), Praga e relativi uffici regio- nali;

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c) infortuni sul lavoro e malattie professionali: Česká správa sociálního zabe- zpečení (Amministrazione ceca della sicurezza sociale), Praga e relativi uffi- ci regionali; d) disoccupazione: uffici per l’impiego secondo il luogo di residenza (dimora) di una persona; e) prestazioni familiari e altre prestazioni: autorità comunali secondo il luogo di residenza (dimora) di una persona.»; ii) l’ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modificato e diventa «C. Danimarca », «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussem- burgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Finlan- dia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»; iii) dopo l’ultima voce della rubrica «D. Germania» si inserisce:

«E. Estonia 1. Malattia e maternità: Eesti Haigekassa (Fondo estone di assicurazione malattia); 2. Pensioni di invalidità, vecchiaia e reversibilità, assegni in caso di morte e presta- zioni familiari: Sotsiaalkindlustusamet (Comitato delle assicurazioni sociali);

3. Disoccupazione: l’ufficio locale per l’impiego.»;

iv) dopo l’ultima voce della rubrica «J. Italia» si inserisce:

«K. Cipro

1. Prestazioni in natura: Υπουργείο Υγείας (Ministero della sanità), Λευκωσία.

2. Prestazioni in denaro: Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Dipartimento delle assicurazioni sociali, Ministero del lavoro e delle assicurazioni sociali), Λευκωσία.

L. Lettonia 1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di assistenza sanitaria in natura: Valsts sociālās apdrošinā-šanas aģentūra (Agenzia statale delle assicurazioni socia- li), Rīga. 2. Prestazioni di assistenza sanitaria in natura: Valsts obligātās veselības apdrošinā- šanas aģentūra (Agenzia statale per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie), Rīga.

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M. Lituania

1. Malattia e maternità:

a) malattia: i) prestazioni in natura: Teritorinės ligoniu˛ kasos (Fondi territoriali per i pazienti), ii) prestazioni in denaro: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali); b) maternità: i) prestazioni in natura: Teritorinės ligoniu˛ kasos (Fondi territoriali per i pazienti), ii) prestazioni in denaro: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Vilnius.

2. Invalidità: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo

statale per le assicurazioni sociali), Vilnius.

3. Vecchiaia, morte (pensioni): Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

(Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Vilnius.

4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

a) prestazioni in natura: Teritorinės ligoniu˛ kasos (Fondi territoriali per i pazienti); b) prestazioni in denaro: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Vilnius. 5. Assegni in caso di morte: Savivaldybių socialinės paramos skyriai (Dipartimenti municipali di assistenza sociale).

6. Disoccupazione: Respublikinė darbo birža (Ufficio nazionale del lavoro), Vil-

nius.

7. Prestazioni familiari: Savivaldybių socialinės paramos skyriai (Dipartimenti

municipali di assistenza sociale).»; v) dopo l’ultima voce della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce:

«O. Ungheria I. Istituzioni del luogo di residenza

1. Malattia e maternità:

Prestazioni in natura e prestazioni in denaro: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Ufficio regionale del Fondo nazionale di assicurazione malattia).

2. Invalidità:

a) Prestazioni in natura: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Ufficio regionale del Fondo nazionale di assicurazione malattia); b) Prestazioni in denaro: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ammini- strazione centrale dell’assicurazione pensionistica nazionale).

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3. Vecchiaia, morte (pensioni):

a) pensione di vecchiaia – pilastro dell’assicurazione sociale: Országos Nyu- gdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell’assicurazione pensionistica nazionale); b) pensione di vecchiaia – pilastro privato: Pénzügyi Szervezetek Állami Felü- gyelete (Autorità statale di vigilanza finanziaria), Budapest; c) pensioni di reversibilità: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell’assicurazione pensionistica nazionale); d) indennità di vecchiaia a carattere non contributivo: Illetékes helyi önkor- mányzat (ente locale competente).

4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

a) prestazioni in natura: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Ufficio distrettuale del Fondo nazionale di assicurazione malattia); b) prestazioni in denaro – infortuni sul lavoro: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest; c) altre prestazioni in denaro: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell’assicurazione pensionistica nazionale).

5. Disoccupazione:

prestazioni in denaro: Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja (Ufficio distrettuale dell’Ufficio per l’impiego).

6. Prestazioni familiari:

prestazioni in denaro: – Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (Ufficio per il pagamento del sostegno alle famiglie, se esiste detto ufficio presso il datore di lavoro), – Területi Államháztartás – i Hivatal (Ufficio regionale delle finanze pubbli- che), – Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest. II. Istituzioni del luogo di dimora

1. Malattia e maternità:

prestazioni in natura e prestazioni in denaro: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Ufficio distrettuale del Fondo nazionale di assicurazione malattia).

2. Invalidità:

a) prestazioni in natura: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Ufficio distrettuale del Fondo nazionale di assicurazione malattia); b) prestazioni in denaro: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ammini- strazione centrale dell’assicurazione pensionistica nazionale).

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3. Vecchiaia, morte (pensioni):

a) pensione di vecchiaia – pilastro dell’assicurazione sociale: Országos Nyu- gdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell’assicurazione pensionistica nazionale); b) pensione di vecchiaia – pilastro privato: Pénzügyi Szervezetek Állami Felü- gyelete (Autorità statale di vigilanza finanziaria), Budapest; c) pensioni di reversibilità: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell’assicurazione pensionistica nazionale); d) indennità di vecchiaia a carattere non contributivo: Illetékes helyi önkor- mányzat (ente locale competente).

4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

a) prestazioni in natura: Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Ufficio distrettuale del Fondo nazionale di assicurazione malattia); b) prestazioni in denaro – indennità di infortunio: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest; c) altre prestazioni in denaro: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell’assicurazione pensionistica nazionale).

5. Disoccupazione:

prestazioni in denaro: Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja (Ufficio distrettuale dell’Ufficio per l’impiego).

6. Prestazioni familiari:

prestazioni in denaro: – Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (Ufficio per il pagamento del sostegno alle famiglie, se esiste detto ufficio presso il datore di lavoro), – Területi Államháztartási Hivatal (Ufficio regionale delle finanze pubbliche), – Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest.

P. Malta 1. Prestazioni in denaro: Dipartiment tas-Sigurta’ Soċjali (Dipartimento della sicu- rezza sociale), Valletta.

2. Prestazioni in natura: Diviżjoni tas-Saħħa (Divisione sanità), Valletta.»;

vi) dopo l’ultima voce della rubrica «R. Austria» si inserisce:

«S. Polonia

1. Malattia e maternità:

a) prestazioni in natura: kasa chorych (fondo malattia) al quale la persona è assicurata o iscritta;

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b) prestazioni in denaro: i) per i lavoratori subordinati e autonomi, ad eccezione degli agricoltori autonomi: uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali – ZUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora, ii) per gli agricoltori autonomi: dipendenze regionali del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori – KRUS) aventi competenza territoriale sul luogo di resi- denza o dimora.

2. Invalidità, vecchiaia, morte (pensioni):

a) per i lavoratori subordinati e autonomi, ad eccezione degli agricoltori auto- nomi: unità organizzative dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali – ZUS) preposte alla cooperazione con le istitu- zioni competenti di specifici Stati membri; b) per gli agricoltori autonomi: uffici regionali del Kasa Rolniczego Ubezpiec- zenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori – KRUS) preposti alla cooperazione con le istituzioni competenti di specifici Stati membri; c) per i militari di carriera, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999: enti specializzati del Ministero della difesa nazionale; d) per gli operatori di polizia, gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, le guardie di frontiera, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza inter- na e dei servizi segreti e dell’Ufficio per la sicurezza governativa, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999: enti specializzati del Ministero degli affari interni e dell’amministrazione; e) per gli appartenenti alla polizia penitenziaria, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999: enti specializzati del Ministero della giustizia; f) per i giudici e i pubblici ministeri: enti specializzati del Ministero della giu- stizia.

3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

a) prestazioni in natura: kasa chorych (fondo malattia) al quale la persona è assicurata o iscritta; b) prestazioni in denaro: i) in caso di malattia: – uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali – ZUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora, – dipendenze regionali del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społec- znego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori – KRUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora;

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ii) invalidità o morte della persona il cui lavoro costituisce la principale fonte di reddito della famiglia: – per i lavoratori subordinati e autonomi (ad eccezione degli agricol- tori autonomi) e per i laureati disoccupati che effettuano una for- mazione o un tirocinio: unità organizzative dello Zakład Ube- zpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali – ZUS) preposte alla cooperazione con le istituzioni competenti di specifi- ci Stati membri, – per gli agricoltori autonomi: dipendenze regionali del Kasa Rol- niczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori – KRUS) preposti alla cooperazione con le istituzioni competenti di specifici Stati membri, – per i militari di carriera, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999: enti specializzati del Ministero della dife- sa nazionale, – per gli operatori di polizia, gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, le guardie di frontiera, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza interna e dei servizi segreti e dell’Ufficio per la sicurezza governativa, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999: enti specializzati del Ministero degli affa- ri interni e dell’amministrazione, – per gli appartenenti alla polizia penitenziaria, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999: enti specializzati del Ministero della giustizia, – per i giudici e i pubblici ministeri: enti specializzati del Ministero della giustizia.

4. Indennità per spese funebri:

a) per i lavoratori subordinati e autonomi (ad eccezione degli agricoltori auto- nomi) e per i disoccupati aventi diritto alle prestazioni di disoccupazione: uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicura- zioni sociali – ZUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza; b) per gli agricoltori autonomi: uffici regionali del Kasa Rolniczego Ubezpiec- zenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori – KRUS) aventi competenza territoriale sul luogo di assicurazione del- l’agricoltore; c) per i militari di carriera, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999: enti specializzati del Ministero della difesa nazionale; d) per gli operatori di polizia, gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, le guardie di frontiera, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza inter- na e dei servizi segreti e dell’Ufficio per la sicurezza governativa, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999: enti specializzati del Ministero degli affari interni e dell’amministrazione; e) per gli appartenenti alla polizia penitenziaria, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999: enti specializzati del Ministero della giustizia;

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f) per i giudici e i pubblici ministeri: enti specializzati del Ministero della giu- stizia; g) per i pensionati: – unità organizzative dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali – ZUS) preposte alla cooperazione con le isti- tuzioni competenti di specifici Stati membri, – uffici regionali del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fon- do delle assicurazioni sociali per gli agricoltori – KRUS) preposti alla cooperazione con le istituzioni competenti di specifici Stati membri, – enti specializzati del Ministero della difesa nazionale (ex militari di car- riera, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999), – enti specializzati del Ministero degli affari interni e dell’ amministra- zione (ex operatori di polizia, ex appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, ex guardie di frontiera, ex funzionari dell’Ufficio per la protezione sicurezza dello Stato, del Servizio per la sicurezza interna e del Servizio d’informazione esterna ed ex funzionari dell’Ufficio per la sicurezza governativa, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999), – enti specializzati del Ministero della giustizia (ex appartenenti alla poli- zia penitenziaria, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999), – enti specializzati del Ministero della giustizia (giudici e pubblici mini- steri in pensione); h) per persone che percepiscono prestazioni e indennità di pensionamento anti- cipato: wojewódzkie urze˛dy pracy (uffici del lavoro dei voivodati) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora.

5. Disoccupazione:

a) prestazioni in natura: kasa chorych (fondo malattia) al quale la persona è assicurata o iscritta; b) prestazioni in denaro: wojewódzkie urze˛dy pracy (uffici del lavoro dei voi- vodati) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora.

6. Prestazioni familiari:

a) per i lavoratori subordinati e autonomi, ad eccezione degli agricoltori auto- nomi: uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali – ZUS) aventi competenza territoriale sul luogo di resi- denza o dimora; b) per gli agricoltori autonomi: uffici regionali del Kasa Rolniczego Ubezpiec- zenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori – KRUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora;

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE n. 574/72 RU 2009

c) per i pensionati: – unità organizzative dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali – ZUS) preposte alla cooperazione con le isti- tuzioni competenti di specifici Stati membri, – uffici regionali del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fon- do delle assicurazioni sociali per gli agricoltori – KRUS) preposti alla cooperazione con le istituzioni competenti di specifici Stati membri, – enti specializzati del Ministero della difesa nazionale (ex militari di car- riera, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999), – enti specializzati del Ministero degli affari interni e dell’amministra- zione (ex operatori di polizia, ex appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, ex guardie di frontiera, ex funzionari dell’Ufficio per la protezione sicurezza dello Stato, del Servizio per la sicurezza interna e del Servizio d’informazione esterna ed ex funzionari dell’Ufficio per la sicurezza governativa, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999), – enti specializzati del Ministero della giustizia (ex appartenenti alla poli- zia penitenziaria, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999), – enti specializzati del Ministero della giustizia (ex giudici e pubblici ministeri); d) per i disoccupati: wojewódzkie urze˛dy pracy (uffici del lavoro dei voivoda- ti) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora; e) per altre categorie di persone: – ośrodki pomocy społecznej (centri comunali di assistenza sociale) aven- ti competenza territoriale nel comune di residenza, – powiatowe centra pomocy rodzinie (centri distrettuali di assistenza familiare) aventi competenza territoriale nel comune di residenza;» vii) dopo l’ultima voce della rubrica «T. Portogallo» si inserisce:

«U. Slovenia

1. Prestazioni in denaro:

a) malattia e assegni in caso di morte: Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Ufficio regionale dell’Istituto di assicurazione malat- tia della Slovenia); b) vecchiaia, invalidità e morte: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavaro- vanje Slovenije (Istituto per l’assicurazione pensionistica e di invalidità della Slovenia), Ljubljana; c) disoccupazione: Območna enota Zavoda Republike Slovenije za zaposlovan- je (Ufficio regionale del Servizio per l’impiego della Slovenia); d) prestazioni familiari e per maternità: Center za socialno delo – centralna enota Bežigrad (Centro per il lavoro sociale – Unità centrale di Bežigrad).

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2. Prestazioni in natura:

malattia e maternità: Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Ufficio regionale dell’Istituto di assicurazione malattia della Slovenia).

V. Slovacchia

1. Malattia e maternità:

A. Prestazioni in denaro: a) in generale: Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Brati- slava; b) per i militari di carriera dell’Esercito della Repubblica slovacca e della poli- zia ferroviaria: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ufficio della sicu- rezza sociale delle forze armate), Bratislava; c) per i militari di carriera delle truppe del Ministero dell’interno della Repub- blica slovacca: Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organizzazioni di bilancio delle truppe del Ministero dell’interno nel quadro del Ministero dell’interno della Repubblica slovacca); d) per gli appartenenti alla Forza di polizia: Rozpočtové a príspevkové organi- zácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organizzazioni di bilancio e contributive della Forza di polizia nel quadro del Ministero dell’interno della Repubblica slovacca); e) per gli appartenenti alla Polizia ferroviaria: Generálne riaditel’stvo Žele- zničnej polície (Direzione generale della Polizia ferroviaria), Bratislava; f) per gli appartenenti al Servizio informazioni slovacco: Slovenská informač- ná služba (Servizio informazioni slovacco), Bratislava; g) per gli appartenenti ai Corpi di polizia giudiziaria e di polizia penitenziaria: Generálne riaditel’stvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Direzione genera- le dei Corpi di polizia giudiziaria e di polizia penitenziaria), Bratislava; h) per gli appartenenti all’amministrazione doganale: Colné riaditel’stvo Slo- venskej republiky (Direzione delle dogane della Repubblica slovacca), Bra- tislava. B. Prestazioni in natura: imprese di assicurazione malattia.

2. Invalidità:

a) in generale: Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Brati- slava; b) per i militari di carriera dell’Esercito della Repubblica slovacca e della poli- zia ferroviaria: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ufficio della sicu- rezza sociale delle forze armate), Bratislava; c) per gli appartenenti alla Forza di polizia e per i militari di carriera delle trup- pe del Ministero dell’interno: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministero dell’interno della Repubblica slovacca), Bratislava;

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d) per gli appartenenti alla Polizia ferroviaria: Generálne riaditel’stvo Žele- zničnej polície (Direzione generale della Polizia ferroviaria), Bratislava; e) per gli appartenenti al Servizio informazioni slovacco: Slovenská informač- ná služba (Servizio informazioni slovacco), Bratislava; f) per gli appartenenti ai Corpi di polizia giudiziaria e di polizia penitenziaria: Generálne riaditel’stvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Direzione genera- le dei Corpi di polizia giudiziaria e di polizia penitenziaria), Bratislava; g) per gli appartenenti all’amministrazione doganale: Colné riaditel’stvo Slo- venskej republiky (Direzione delle dogane della Repubblica slovacca), Bra- tislava.

3. Prestazioni di vecchiaia:

a) in generale: Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Brati- slava; b) per i militari di carriera dell’Esercito della Repubblica slovacca e della poli- zia ferroviaria: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ufficio della sicu- rezza sociale delle forze armate), Bratislava; c) per gli appartenenti alla Forza di polizia e per i militari di carriera delle trup- pe del Ministero dell’interno della Repubblica slovacca: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministero dell’interno della Repubblica slovacca), Bratislava; d) per gli appartenenti alla Polizia ferroviaria: Generálne riaditel’stvo Žele- zničnej polície (Direzione generale della Polizia ferroviaria), Bratislava; e) per gli appartenenti al Servizio informazioni slovacco: Slovenská informač- ná služba (Servizio informazioni slovacco), Bratislava; f) per gli appartenenti ai Corpi di polizia giudiziaria e di polizia penitenziaria: Generálne riaditel’stvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Direzione genera- le dei Corpi di polizia giudiziaria e di polizia penitenziaria), Bratislava; g) per gli appartenenti all’amministrazione doganale: Colné riaditel’stvo Slo- venskej republiky (Direzione delle dogane della Repubblica slovacca), Bra- tislava.

4. Prestazioni ai superstiti:

a) in generale: Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Brati- slava; b) per i militari di carriera dell’Esercito della Repubblica slovacca e della poli- zia ferroviaria: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ufficio della sicu- rezza sociale delle forze armate), Bratislava; c) per i militari di carriera delle truppe del Ministero dell’interno della Repub- blica slovacca: Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organizzazioni di bilancio delle truppe del Ministero dell’interno nel quadro del Ministero dell’interno della Repubblica slovacca);

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d) per gli appartenenti alla Polizia ferroviaria: Generálne riaditel’stvo Žele- zničnej polície (Direzione generale della Polizia ferroviaria), Bratislava; e) per gli appartenenti al Servizio informazioni slovacco: Slovenská informač- ná služba (Servizio informazioni slovacco), Bratislava; f) per gli appartenenti ai Corpi di polizia giudiziaria e di polizia penitenziaria: Generálne riaditel’stvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Direzione genera- le dei Corpi di polizia giudiziaria e di polizia penitenziaria), Bratislava; g) per gli appartenenti all’amministrazione doganale: Colné riaditel’stvo Slo- venskej republiky (Direzione delle dogane della Repubblica slovacca), Bra- tislava.

5. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

A. Prestazioni in denaro: a) in generale: Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Brati- slava; b) per i militari di carriera dell’Esercito della Repubblica slovacca e della poli- zia ferroviaria: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ufficio della sicu- rezza sociale delle forze armate), Bratislava; c) per i militari di carriera delle truppe del Ministero dell’interno della Repub- blica slovacca: Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organizzazioni di bilancio delle truppe del Ministero dell’interno nel quadro del Ministero dell’interno della Repubblica slovacca); d) per gli appartenenti alla Forza di polizia: Rozpočtové a príspevkové organi- zácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organizzazioni di bilancio e contributive della Forza di polizia nel quadro del Ministero dell’interno della Repubblica slovacca); e) per gli appartenenti alla Polizia ferroviaria: Generálne riaditel’stvo Žele- zničnej polície (Direzione generale della Polizia ferroviaria), Bratislava; f) per gli appartenenti al Servizio informazioni slovacco: Slovenská informač- ná služba (Servizio informazioni slovacco), Bratislava; g) per gli appartenenti ai Corpi di polizia giudiziaria e di polizia penitenziaria: Generálne riaditel’stvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Direzione genera- le dei Corpi di polizia giudiziaria e di polizia penitenziaria), Bratislava; h) per gli appartenenti all’amministrazione doganale: Colné riaditel’stvo Slo- venskej republiky (Direzione delle dogane della Repubblica slovacca), Bra- tislava.

6. Assegni in caso di morte:

a) indennità per spese funebri in generale: Uffici distrettuali; b) per i militari di carriera dell’Esercito della Repubblica slovacca e della poli- zia ferroviaria: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ufficio della sicu- rezza sociale delle forze armate), Bratislava;

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c) per gli appartenenti alla Forza di polizia e per i militari di carriera delle trup- pe del Ministero dell’interno della Repubblica slovacca: Rozpočtové a prí- spevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organizzazioni di bilancio e contributive nel quadro del Ministero del- l’interno della Repubblica slovacca).

7. Disoccupazione: Národný úrad práce – okresné úrady práce (Ufficio nazionale

del lavoro – Uffici distrettuali del lavoro).

8. Prestazioni familiari:

a) per i lavoratori subordinati: datori di lavoro; b) per i lavoratori autonomi e i pensionati: Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava; c) per le altre categorie: Uffici distrettuali.»;

d) L’allegato 4 «Organismi di collegamento (art. 3 par. 1, 4 par. 4 e art. 122 del regolamento di applicazione)» è modificato come segue: i) dopo l’ultima voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce:

«B. Repubblica Ceca 1. Prestazioni in natura: Centrum mezistátních úhrad (Centro dei rimborsi interna- zionali), Praha.

2. Prestazioni in denaro:

a) malattia e maternità: Česká správa sociálního zabezpečení (Amministrazione ceca della sicurezza sociale), Praha; b) invalidità, vecchiaia, morte (pensioni): Česká správa sociálního zabezpečení (Amministrazione ceca della sicurezza sociale), Praha; c) indennità per infortuni sul lavoro e malattie professionali pagate dal datore di lavoro: Ministerstvo práce a sociálních vĕcí (Ministero del lavoro e degli affari sociali), Praha; d) disoccupazione: Ministerstvo práce a sociálních vĕcí- Správa služeb zamĕ- stnanosti (Ministero del lavoro e degli affari sociali – Amministrazione dei servizi per l’impiego), Praha; e) prestazioni familiari e altre prestazioni: Ministerstvo práce a sociálních vĕcí (Ministero del lavoro e degli affari sociali), Praha.»; ii) l’ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modificato e diventa «C. Danimarca », «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussem- burgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Finlan- dia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»;

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iii) dopo l’ultima voce della rubrica «D. Germania» si inserisce:

«E. Estonia 1. Malattia e maternità: Eesti Haigekassa (Fondo estone di assicurazione malattia). 2. Pensioni di invalidità, vecchiaia e reversibilità, assegni in caso di morte e presta- zioni familiari: Sotsiaalkindlustusamet (Comitato delle assicurazioni sociali).

3. Disoccupazione: Tööturuamet (Consiglio del mercato del lavoro).»;

iv) dopo l’ultima voce della rubrica «J. Italia» si inserisce:

«K. Cipro

1. Prestazioni in natura: Υπουργείο Υγείας – Ιατρικές Υπηρεσίες (Ministero della

sanità – Servizi medici), Λευκωσία.

2. Prestazioni in denaro: Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Dipartimento delle assicurazioni sociali, Ministero del lavoro e delle assicurazioni sociali), Λευκωσία.

L. Lettonia 1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di assistenza sanitaria in natura: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agenzia statale delle assicurazioni sociali), Rīga. 2. Prestazioni di assistenza sanitaria in natura: Valsts obligātās veselības apdrošinā- šanas aģentūra (Agenzia statale per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie), Rīga.

M. Lituania

1. Malattia e maternità:

a) prestazioni in natura: Valstybinė ligoniu˛ kasa (Fondo statale per i pazienti), Vilnius; b) prestazioni in denaro: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Vilnius. 2. Invalidità, vecchiaia, morte (pensioni): Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Vilnius. 3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Vilnius.

4. Assegni in caso di morte: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministero

della sicurezza sociale e del lavoro), Vilnius.

5. Disoccupazione: Respublikinė darbo birža (Ufficio nazionale del lavoro), Vil-

nius. 6. Prestazioni familiari: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministero della sicurezza sociale e del lavoro), Vilnius.»;

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v) dopo l’ultima voce della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce:

«O. Ungheria

1. Malattia e maternità:

prestazioni in natura e prestazioni in denaro: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest.

2. Invalidità:

a) prestazioni in natura: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo naziona- le di assicurazione malattia), Budapest; b) prestazioni in denaro: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ammini- strazione centrale dell’assicurazione pensionistica nazionale), Budapest.

3. Vecchiaia, morte (pensioni):

a) pensione di vecchiaia – pilastro dell’assicurazione sociale: Országos Nyu- gdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell’assicurazione pensionistica nazionale), Budapest; b) pensione di vecchiaia – pilastro privato: Pénzügyi Szervezetek Állami Felü- gyelete (Autorità statale di vigilanza finanziaria), Budapest; c) pensioni di reversibilità: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell’assicurazione pensionistica nazionale), Budapest.

4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

a) prestazioni in natura: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo naziona- le di assicurazione malattia), Budapest; b) prestazioni in denaro - indennità di infortunio: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest; c) altre prestazioni in denaro: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell’assicurazione pensionistica nazionale), Budapest.

5. Disoccupazione:

prestazioni in denaro: Foglalkoztatási Hivatal (Ufficio per l’impiego), Budapest.

6. Prestazioni familiari:

prestazioni in denaro: Államháztartási Hivatal (Ufficio delle finanze pubbliche), Budapest; – prestazione per maternità e assegno di maternità: Országos Egészségbiztosí- tási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest.

P. Malta Dipartiment tas-Sigurta’ Soċjali (Dipartimento della sicurezza sociale), Valletta.»;

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vi) dopo l’ultima voce della rubrica «R. Austria» si inserisce:

«S. Polonia

1. Prestazioni in natura:

– Ministerstwo Zdrowia, Biuro Rozliczeń Mie˛dzynarodowych (Ministero del- la sanità – Ufficio di compensazione internazionale delle spese), Warzawa.

2. Prestazioni in denaro:

a) malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malat- tie professionali: – Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrala (Istituto delle assicurazio- ni sociali – ZUS Sede principale), Warzawa, – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori – KRUS – Sede principale), Warzawa; b) disoccupazione: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ministero dell’economia, del lavoro e delle politiche sociali – MGPiPS), Warzawa; c) prestazioni familiari e altre prestazioni a carattere non contributivo: Mini- sterstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ministero dell’economia, del lavoro e delle politiche sociali – MGPiPS), Warzawa.»; vii) dopo la voce della rubrica «T. Portogallo» si inserisce:

«U. Slovenia

1. Malattia e maternità: Zavod za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Istituto di

assicurazione malattia della Slovenia), Ljubljana.

2. Vecchiaia, invalidità e morte: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Slovenije (Istituto per l’assicurazione pensionistica e di invalidità della Slovenia), Ljubljana.

3. Disoccupazione: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Servizio per

l’impiego della Slovenia), Ljubljana. 4. Prestazioni familiari e per maternità: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali), Ljubljana. 5. Assegni in caso di morte: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Istituto di assicurazione malattia della Slovenia), Ljubljana.

V. Slovacchia

1. Prestazioni in denaro:

a) malattia e maternità: Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni socia- li), Bratislava; b) prestazioni di invalidità: Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava;

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c) prestazioni di vecchiaia: Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava; d) prestazioni ai superstiti: Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava; e) infortuni sul lavoro e malattie professionali: Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava; f) assegni in caso di morte: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slo- venskej republiky (Ministero del lavoro, degli affari sociali e della famiglia della Repubblica slovacca), Bratislava; g) disoccupazione: Národný úrad práce (Ufficio nazionale del lavoro), Brati- slava; h) prestazioni familiari: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Sloven- skej republiky (Ministero del lavoro, degli affari sociali e della famiglia del- la Repubblica slovacca), Bratislava.

2. Prestazioni in natura: Všeobecná zdravotná poist’ovňa (Impresa generale di

assicurazione malattia), Bratislava.»;

e) L’allegato 5 «Disposizioni di applicazione di convenzioni bilaterali mantenute in vigore (art. 4 par. 5, art. 5, art. 53 par. 3, art. 104, art. 105 par. 2 e art. 116, 121 e 122 del regolamento di applicazione)» è modificato come segue: i) prima del testo della rubrica «1. Belgio–Danimarca» si inserisce:

«1. Belgio–Repubblica Ceca Senza oggetto.»; ii) la numerazione della rubrica «Belgio–Danimarca» passa da «1» a «2» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «3. Belgio–Germania»; iii) dopo l’ultima voce della rubrica «3. Belgio–Germania» si inserisce:

«4. Belgio–Estonia Senza oggetto.»; iv) le rubriche da 3 a 7, comprese le rispettive voci, sono rinumerate e rior- dinate come segue: «5. Belgio–Grecia» «6. Belgio–Spagna» «7. Belgio–Francia» «8. Belgio–Irlanda» «9. Belgio–Italia»; v) dopo l’ultima voce della rubrica «9. Belgio–Italia» si inserisce:

«10. Belgio–Cipro Senza oggetto.

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11. Belgio–Lettonia

Senza oggetto.

12. Belgio–Lituania

Senza oggetto.»; vi) la numerazione della rubrica «Belgio–Lussemburgo» passa da «8» a «13» e si inserisce quanto segue:

«14. Belgio–Ungheria Senza oggetto.

15. Belgio–Malta

Senza oggetto.»; vii) la numerazione della rubrica «Belgio–Paesi Bassi» passa da «9» a «16» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «17. Belgio–Austria»; viii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «17. Belgio–Austria» si inseri- sce:

«18. Belgio–Polonia Nulla.»; ix) la numerazione della rubrica «Belgio–Portogallo» passa da «11» a «19» e si inserisce quanto segue:

«20. Belgio–Slovenia Nulla.

21. Belgio–Slovacchia

Senza oggetto.»; x) la numerazione della rubrica «Belgio–Finlandia» passa da «12» a «22» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «23. Belgio–Svezia» «24. Belgio–Regno Unito»; xi) dopo l’ultima voce della rubrica «24. Belgio–Regno Unito» si inserisce:

«25. Repubblica Ceca–Danimarca Senza oggetto.

26. Repubblica Ceca–Germania

Senza oggetto.

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27. Repubblica Ceca–Estonia

Senza oggetto.

28. Repubblica Ceca–Grecia

Nulla.

29. Repubblica Ceca–Spagna

Nulla.

30. Repubblica Ceca–Francia

Nulla.

31. Repubblica Ceca–Irlanda

Senza oggetto.

32. Repubblica Ceca–Italia

Senza oggetto.

33. Repubblica Ceca–Cipro

Nulla.

34. Repubblica Ceca–Lettonia

Senza oggetto.

35. Repubblica Ceca–Lituania

Nulla.

36. Repubblica Ceca–Lussemburgo

Nulla.

37. Repubblica Ceca–Ungheria

Nulla.

38. Repubblica Ceca–Malta

Senza oggetto.

39. Repubblica Ceca–Paesi Bassi

Senza oggetto.

40. Repubblica Ceca–Austria

Nulla.

41. Repubblica Ceca–Polonia

Nulla.

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42. Repubblica Ceca–Portogallo

Senza oggetto.

43. Repubblica Ceca–Slovenia

Nulla.

44. Repubblica Ceca–Slovacchia

Nulla.

45. Repubblica Ceca–Finlandia

Senza oggetto.

46. Repubblica Ceca–Svezia

Senza oggetto.

47. Repubblica Ceca–Regno Unito

Nulla.»; xii) la numerazione della rubrica «Danimarca–Germania» passa da «15» a «48» e si inserisce quanto segue:

«49. Danimarca–Estonia Senza oggetto.»; xiii) le rubriche da 16 a 20, comprese le rispettive voci, sono rinumerate e riordinate come segue: «50. Danimarca–Grecia» «51. Danimarca–Spagna» «52. Danimarca–Francia» «53. Danimarca–Irlanda» «54. Danimarca–Italia» xiv) dopo l’ultima voce della rubrica «54. Danimarca–Italia» si inserisce:

«55. Danimarca–Cipro Senza oggetto.

56. Danimarca–Lettonia

Senza oggetto.

57. Danimarca–Lituania

Senza oggetto.»; xv) la numerazione della rubrica «Danimarca–Lussemburgo» passa da «21» a «58» e si inserisce quanto segue:

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«59. Danimarca–Ungheria Senza oggetto.

60. Danimarca–Malta

Senza oggetto.»; xvi) la numerazione della rubrica «Danimarca–Paesi Bassi» passa da «22» a «61» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «62. Danimarca–Austria»; xvii) dopo la voce della rubrica «62. Danimarca–Austria» si inserisce:

«63. Danimarca–Polonia Senza oggetto.»; xviii) la numerazione della rubrica «Danimarca–Portogallo» passa da «24» a «64» e si inserisce quanto segue:

«65. Danimarca–Slovenia Nulla.

66. Danimarca–Slovacchia

Senza oggetto.»; xix) la numerazione della rubrica «Danimarca–Finlandia» passa da «25» a «67» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «68. Danimarca–Svezia» «69. Danimarca–Regno Unito»; xx) dopo l’ultima voce della rubrica «69. Danimarca–Regno Unito» si inse- risce:

«70. Germania–Estonia Senza oggetto.»; xxi) le rubriche da 28 a 32, comprese le rispettive voci, sono rinumerate e riordinate come segue: «71. Germania–Grecia» «72. Germania–Spagna» «73. Germania–Francia» «74. Germania–Irlanda» «75. Germania–Italia»; xxii) dopo l’ultima voce della rubrica «75. Germania–Italia» si inserisce:

«76. Germania–Cipro Senza oggetto.

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77. Germania–Lettonia

Senza oggetto.

78. Germania–Lituania

Senza oggetto.»; xxiii) la numerazione della rubrica «Germania–Lussemburgo» passa da «33» a «79» e si inserisce quanto segue:

«80. Germania–Ungheria Nulla.

81. Germania–Malta

Senza oggetto.»; xxiv) la numerazione della rubrica «Germania–Paesi Bassi» passa da «34» a «82» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «83. Germania–Austria»; xxv) dopo l’ultima voce della rubrica «83. Germania–Austria» si inserisce:

«84. Germania–Polonia a) L’accordo dell’11 gennaio 1977 relativo all’applicazione della Convenzione del 9 ottobre 1975 sulle pensioni di vecchiaia e le prestazioni di infortunio sul lavoro. b) L’articolo 5 dell’accordo del 19 dicembre 1995 relativo all’applicazione della convenzione dell’8 dicembre 1990 sulla sicurezza sociale concernente il pagamento delle pensioni attraverso istituzioni di collegamento. c) L’articolo 26 dell’accordo del 24 ottobre 1996 sulla rinuncia ai rimborsi delle spese relative a visite mediche, ricoveri in osservazione e viaggi di medici e assicurati per quanto riguarda le prestazioni in denaro in caso di malattia e maternità.»; xxvi) la numerazione della rubrica «Germania–Portogallo» passa da «36» a «85» e si inserisce quanto segue:

«86. Germania–Slovenia Nulla.

87. Germania–Slovacchia

Senza oggetto.»; xxvii) la numerazione della rubrica «Germania–Finlandia» passa da «37» a «88» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «89. Germania–Svezia» «90. Germania–Regno Unito»;

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xxviii) dopo l’ultima voce della rubrica «90. Germania–Regno Unito» si inserisce:

«91. Estonia–Grecia Senza oggetto.

92. Estonia–Spagna

Senza oggetto.

93. Estonia–Francia

Senza oggetto.

94. Estonia–Irlanda

Senza oggetto.

95. Estonia–Italia

Senza oggetto.

96. Estonia–Cipro

Senza oggetto.

97. Estonia–Lettonia

Nulla.

98. Estonia–Lituania

Nulla.

99. Estonia–Lussemburgo

Nulla.

100. Estonia–Ungheria

Senza oggetto.

101. Estonia–Malta

Senza oggetto.

102. Estonia–Paesi Bassi

Senza oggetto.

103. Estonia–Austria

Senza oggetto.

104. Estonia–Polonia

Senza oggetto.

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105. Estonia–Portogallo

Senza oggetto.

106. Estonia–Slovenia

Senza oggetto.

107. Estonia–Slovacchia

Senza oggetto.

108. Estonia–Finlandia

Nulla.

109. Estonia–Svezia

Nulla.

110. Estonia–Regno Unito

Senza oggetto.»; xxix) le rubriche 41, 51, 59 e 60, comprese le rispettive voci, sono rinumerate e riordinate come segue: «111. Grecia–Spagna» «112. Grecia–Francia» «113. Grecia–Irlanda» «114. Grecia–Italia»; xxx) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «114. Grecia–Italia» si inserisce:

«115. Grecia–Cipro Nulla.

116. Grecia–Lettonia

Senza oggetto.

117. Grecia–Lituania

Senza oggetto.»; xxxi) la numerazione della rubrica «Grecia–Lussemburgo» passa da «61» a «118» e si inserisce quanto segue:

«119. Grecia–Ungheria Senza oggetto.

120. Grecia–Malta

Senza oggetto.»;

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xxxii) la numerazione della rubrica «Grecia–Paesi Bassi» passa da «62» a «121» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «122. Grecia–Austria»; xxxiii) dopo la voce della rubrica «122. Grecia–Austria» si inserisce:

«123. Grecia–Polonia Nulla.»; xxxiv) la numerazione della rubrica «Grecia–Portogallo» passa da «64» a «124» e si inserisce quanto segue:

«125. Grecia–Slovenia Senza oggetto.

126. Grecia–Slovacchia

Nulla.»; xxxv) la numerazione della rubrica «Grecia–Finlandia» passa da «65» a «127» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «128. Grecia–Svezia» «129. Grecia–Regno Unito»; xxxvi) la numerazione della rubrica «Spagna–Francia» passa da «40» a «130» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «131. Spagna–Irlanda» «132. Spagna–Italia»; xxxvii) dopo la voce della rubrica «132. Spagna–Italia» si inserisce:

«133. Spagna–Cipro Senza oggetto.

134. Spagna–Lettonia

Senza oggetto.

135. Spagna–Lituania

Senza oggetto.»; xxxviii) la numerazione della rubrica «Spagna–Lussemburgo» passa da «44» a «136» e si inserisce quanto segue:

«137. Spagna–Ungheria Senza oggetto.

138. Spagna–Malta

Senza oggetto.»;

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xxxix) la numerazione della rubrica «Spagna–Paesi Bassi» passa da «45» a «139» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «140. Spagna–Austria»; xl) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «140. Spagna–Austria» si inseri- sce:

«141. Spagna–Polonia Nulla.»; xli) la numerazione della rubrica «Spagna–Portogallo» passa da «47» a «142» e si inserisce quanto segue:

«143. Spagna–Slovenia Senza oggetto.

144. Spagna–Slovacchia

Senza oggetto.»; xlii) la numerazione della rubrica «Spagna–Finlandia» passa da «48» a «145» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «146. Spagna–Svezia» «147. Spagna–Regno Unito»; xliii) la numerazione della rubrica «Francia–Irlanda» passa da «52» a «148» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «149. Francia–Italia»; xliv) dopo l’ultima voce della rubrica «149. Francia–Italia» si inserisce:

«150. Francia–Cipro Senza oggetto.

151. Francia–Lettonia

Senza oggetto.

152. Francia–Lituania

Senza oggetto.»; xlv) la numerazione della rubrica «Francia–Lussemburgo» passa da «54» a «153» e si inserisce quanto segue:

«154. Francia–Ungheria Senza oggetto.

155. Francia–Malta

Senza oggetto.»;

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xlvi) la numerazione della rubrica «Francia–Paesi Bassi» passa da «55» a «156» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «157. Francia–Austria»; xlvii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «157. Francia–Austria» si inse- risce:

«158. Francia–Polonia Nulla.»; xlviii) la numerazione della rubrica «Francia–Portogallo» passa da «57» a «159» e si inserisce quanto segue:

«160. Francia–Slovenia Nulla.

161. Francia–Slovacchia

Nulla.»; xlix) la numerazione della rubrica «Francia–Finlandia» passa da «58bis» a «162» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

«163. Francia–Svezia Nulla.

164. Francia–Regno Unito»

l) la numerazione della rubrica «Irlanda–Italia» passa da «68» a «165» e si inserisce quanto segue:

«166. Irlanda–Cipro Senza oggetto.

167. Irlanda–Lettonia

Senza oggetto.

168. Irlanda–Lituania

Senza oggetto.»; li) la numerazione della rubrica «Irlanda–Lussemburgo » passa da «69» a «169» e si inserisce quanto segue:

«170. Irlanda–Ungheria Senza oggetto.

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171. Irlanda–Malta

Senza oggetto.»; lii) la numerazione della rubrica «Irlanda–Paesi Bassi» passa da «70» a «172» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «173. Irlanda–Austria»; liii) dopo la voce della rubrica «173. Irlanda–Austria» si inserisce:

«174. Irlanda–Polonia Senza oggetto.»; liv) la numerazione della rubrica «Irlanda–Portogallo» passa da «72» a «175» e si inserisce quanto segue:

«176. Irlanda–Slovenia Senza oggetto.

177. Irlanda–Slovacchia

Senza oggetto.»; lv) la numerazione della rubrica «Irlanda–Finlandia» passa da «73» a «178» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «179. Irlanda–Svezia» «180. Irlanda–Regno Unito»; lvi) dopo la voce della rubrica «180. Irlanda–Regno Unito» si inserisce:

«181. Italia–Cipro Senza oggetto.

182. Italia–Lettonia

Senza oggetto.

183. Italia–Lituania

Senza oggetto.»; lvii) la numerazione della rubrica «Italia–Lussemburgo» passa da «76» a «184» e si inserisce quanto segue:

«185. Italia–Ungheria Senza oggetto.

186. Italia–Malta

Senza oggetto.»;

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lviii) la numerazione della rubrica «Italia–Paesi Bassi» passa da «77» a «187» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «188. Italia–Austria»; lix) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «188. Italia–Austria» si inserisce:

«189. Italia–Polonia Senza oggetto.»; lx) la numerazione della rubrica «Italia–Portogallo» passa da «79» a «190» e si inserisce quanto segue:

«191. Italia–Slovenia Nulla.

192. Italia–Slovacchia

Senza oggetto.»; lxi) la numerazione della rubrica «Italia–Finlandia» passa da «80» a «193» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «194. Italia–Svezia» «195. Italia–Regno Unito»; lxii) dopo la voce della rubrica «195. Italia–Regno Unito» si inserisce:

«196. Cipro–Lettonia Senza oggetto.

197. Cipro–Lituania

Senza oggetto.

198. Cipro–Lussemburgo

Senza oggetto.

199. Cipro–Ungheria

Senza oggetto.

200. Cipro–Malta

Senza oggetto.

201. Cipro–Paesi Bassi

Senza oggetto.

202. Cipro–Austria

Nulla.

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203. Cipro–Polonia

Senza oggetto.

204. Cipro–Portogallo

Senza oggetto.

205. Cipro–Slovenia

Senza oggetto.

206. Cipro–Slovacchia

Nulla.

207. Cipro–Finlandia

Senza oggetto.

208. Cipro–Svezia

Senza oggetto.

209. Cipro–Regno Unito

Nulla.»; lxiii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «209. Cipro–Regno Unito» si inserisce:

«210. Lettonia–Lituania Nulla.

211. Lettonia–Lussemburgo

Senza oggetto.

212. Lettonia–Ungheria

Senza oggetto.

213. Lettonia–Malta

Senza oggetto.

214. Lettonia–Paesi Bassi

Senza oggetto.

215. Lettonia–Austria

Senza oggetto.

216. Lettonia–Polonia

Senza oggetto.

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217. Lettonia–Portogallo

Senza oggetto.

218. Lettonia–Slovenia

Senza oggetto.

219. Lettonia–Slovacchia

Senza oggetto.

220. Lettonia–Finlandia

Nulla.

221. Lettonia–Svezia

Nulla.

222. Lettonia–Regno Unito

Senza oggetto.»; lxiv) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «222. Lettonia–Regno Unito» si inserisce:

«223. Lituania–Lussemburgo Senza oggetto.

224. Lituania–Ungheria

Senza oggetto.

225. Lituania–Malta

Senza oggetto.

226. Lituania–Paesi Bassi

Senza oggetto.

227. Lituania–Austria

Senza oggetto.

228. Lituania–Polonia

Senza oggetto.

229. Lituania–Portogallo

Senza oggetto.

230. Lituania–Slovenia

Senza oggetto.

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231. Lituania–Slovacchia

Senza oggetto.

232. Lituania–Finlandia

Nulla.

233. Lituania–Svezia

Nulla.

234. Lituania–Regno Unito

Senza oggetto.»; lxv) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «234. Lituania–Regno Unito» si inserisce:

«235. Lussemburgo–Ungheria Senza oggetto.

236. Lussemburgo–Malta

Senza oggetto.»; lxvi) la numerazione della rubrica «Lussemburgo–Paesi Bassi» passa da «83» a «237» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «238. Lussemburgo–Austria» lxvii) dopo la voce della rubrica «238. Lussemburgo–Austria» si inserisce:

«239. Lussemburgo–Polonia Nulla.»; lxviii) la numerazione della rubrica «Lussemburgo–Portogallo» passa da «85» a «240» e si inserisce quanto segue:

«241. Lussemburgo–Slovenia Nulla.

242. Lussemburgo–Slovacchia

Senza oggetto.»; lxix) la numerazione della rubrica «Lussemburgo–Finlandia » passa da «86» a «243» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «244. Lussemburgo–Svezia» «245. Lussemburgo–Regno Unito»; lxx) dopo l’ultima voce della rubrica «245. Lussemburgo–Regno Unito» si inserisce:

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE n. 574/72 RU 2009

«246. Ungheria–Malta Senza oggetto.

247. Ungheria–Paesi Bassi

Nulla.

248. Ungheria–Austria

Nulla.

249. Ungheria–Polonia

Nulla.

250. Ungheria–Portogallo

Senza oggetto.

251. Ungheria–Slovenia

Nulla.

252. Ungheria–Slovacchia

Nulla.

253. Ungheria–Finlandia

Nulla.

254. Ungheria–Svezia

Nulla.

255. Ungheria–Regno Unito

Nulla.»; lxxi) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «255. Ungheria–Regno Unito» si inserisce:

«256. Malta–Paesi Bassi Senza oggetto.

257. Malta–Austria

Senza oggetto.

258. Malta–Polonia

Senza oggetto.

259. Malta–Portogallo

Senza oggetto.

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260. Malta–Slovenia

Senza oggetto.

261. Malta–Slovacchia

Senza oggetto.

262. Malta–Finlandia

Senza oggetto.

263. Malta–Svezia

Senza oggetto.

264. Malta–Regno Unito

Nulla.»; lxxii) la numerazione della rubrica «Paesi Bassi–Austria» passa da «89» a «265» e si inserisce quanto segue:

«266. Paesi Bassi–Polonia Senza oggetto.»; lxxiii) la numerazione della rubrica «Paesi Bassi–Portogallo » passa da «90» a «267» e si inserisce quanto segue:

«268. Paesi Bassi–Slovenia Nulla.

269. Paesi Bassi–Slovacchia

Nulla.»; lxxiv) la numerazione della rubrica «Paesi Bassi–Finlandia» passa da «91» a «270» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «271. Paesi Bassi–Svezia» «272. Paesi Bassi–Regno Unito»; lxxv) dopo l’ultima voce della rubrica «272. Paesi Bassi–Regno Unito» si inserisce:

«273. Austria–Polonia Nulla.» lxxvi) la numerazione della rubrica «Austria–Portogallo» passa da «94» a «274» e si inserisce quanto segue:

«275. Austria–Slovenia Nulla.

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276. Austria–Slovacchia

Senza oggetto.»; lxxvii) la numerazione della rubrica «Austria–Finlandia» passa da «95» a «277» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «278. Austria–Svezia» «279. Austria–Regno Unito»; lxxviii) dopo l’ultima voce della rubrica «279. Austria–Regno Unito» si inserisce:

«280. Polonia–Portogallo Senza oggetto.

281. Polonia–Slovenia

Nulla.

282. Polonia–Slovacchia

Nulla.

283. Polonia–Finlandia

Senza oggetto.

284. Polonia–Svezia

Nulla.

285. Polonia–Regno Unito

Nulla.»; lxxix) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «285. Polonia–Regno Unito» si inserisce:

«286. Portogallo–Slovenia Senza oggetto.

287. Portogallo–Slovacchia

Senza oggetto.»; lxxx) la numerazione della rubrica «Portogallo–Finlandia » passa da «98» a «288» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «289. Portogallo–Svezia» «290. Portogallo–Regno Unito»; lxxxi) dopo la voce della rubrica «290. Portogallo–Regno Unito» si inse- risce:

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«291. Slovenia–Slovacchia Nulla.

292. Slovenia–Finlandia

Senza oggetto.

293. Slovenia–Svezia

Nulla.

294. Slovenia–Regno Unito

Nulla.»; lxxxii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «294. Slovenia–Regno Unito» si inserisce:

«295. Slovacchia–Finlandia Senza oggetto.

296. Slovacchia–Svezia

Senza oggetto.

297. Slovacchia–Regno Unito

Nulla.»; lxxxiii) la numerazione della rubrica «Finlandia–Svezia» passa da «101» a «298» e la rubrica successiva è rinumerata come segue: «299. Finlandia–Regno Unito»; lxxxiv) la numerazione della rubrica «Svezia–Regno Unito» passa da «103» a «300».

f) L’allegato 6 «Procedura di pagamento delle prestazioni (art. 4 par. 6, art. 53 par. 1 e art. 122 del regolamento di applicazione)» è modificato come segue: i) dopo la voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce:

«B. Repubblica Ceca Pagamento diretto.»; ii) l’ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modificato e diventa «C. Danimarca», «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussem- burgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Finlan- dia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»;

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iii) dopo l’ultima voce della rubrica «D. Germania» si inserisce:

«E. Estonia

1. In generale: pagamento diretto.

2. Rapporti con la Lettonia e la Lituania: pagamento tramite organismi di collega- mento.»; iv) dopo l’ultima voce della rubrica «J. Italia» si inserisce:

«K. Cipro Pagamento diretto.

L. Lettonia

1. Pagamento diretto.

2. Rapporti con la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania: pagamento

tramite organismi di collegamento.

M. Lituania

1. Rapporti con Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna,

Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito: paga- mento diretto; 2. Rapporti con l’Estonia e la Lettonia: pagamento tramite gli organismi di colle- gamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di appli- cazione).»; v) dopo la voce della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce:

«O. Ungheria Pagamento diretto.

P. Malta Pagamento diretto.»; vi) dopo la voce della rubrica «R. Austria» si inserisce:

«S. Polonia

1. Principio generale: pagamento diretto delle prestazioni;

2. Rapporti con la Germania in base agli accordi conclusi: pagamento tramite le

istituzioni del luogo di residenza del beneficiario (applicazione simultanea degli articoli 53-58 e 77 del regolamento di applicazione e delle disposizioni elencate all’allegato 5).»;

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vii) dopo la voce della rubrica «T. Portogallo» si inserisce:

«U. Slovenia Pagamento diretto.

V. Slovacchia Pagamento diretto.»;

g) L’allegato 7 «Banche (art. 4 par. 7, art. 55 par. 3 e art. 122 del regolamento di applicazione)» è modificato come segue: i) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «A. Belgio» si inserisce:

«B. Repubblica Ceca Česká národní banka (Banca nazionale ceca), Praha.»; ii) l’ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modificato e diventa «C. Danimarca», «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussem- burgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Finlan- dia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»; iii) dopo la voce della rubrica «D. Germania» si inserisce:

«E. Estonia Hansapank (Banca Hansa), Tallinn.»; iv) dopo la voce della rubrica «J. Italia» si inserisce:

«K. Cipro Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Banca centrale di Cipro)Λευκωσία.

L. Lettonia Nulla.

M. Lituania Hansa – LTB (Hansa – LTB), Vilnius.»; v) dopo la voce della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce:

«O. Ungheria Nulla.

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P. Malta Bank Ċentrali ta Malta (Banca centrale di Malta), Valletta.»; vi) dopo la voce della rubrica «R. Austria» si inserisce:

«S. Polonia Narodowy Bank Polski (Banca nazionale di Polonia), Warszawa.»; vii) dopo la voce della rubrica «T. Portogallo» si inserisce:

«U. Slovenia Banka Slovenije (Banca di Slovenia), Ljubljana.

V. Slovacchia Národná banka Slovenska (Banca nazionale di Slovacchia), Bratislava.»;

h) L’allegato 8 è sostituito dal seguente:

«Allegato 8

Concessione delle prestazioni familiari

(art. 4 par. 8, art. 10bis lett. d) e art. 122 del regolamento di applicazione) L’articolo 10bis lettera d) del regolamento di applicazione è applicabile a: A. Lavoratori subordinati e autonomi a) con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti: – tra il Belgio e la Repubblica ceca, – tra il Belgio e la Germania, – tra il Belgio e la Grecia, – tra il Belgio e la Spagna, – tra il Belgio e la Francia, – tra il Belgio e l’Irlanda, – tra il Belgio e la Lituania, – tra il Belgio e il Lussemburgo, – tra il Belgio e l’Austria, – tra il Belgio e la Polonia, – tra il Belgio e il Portogallo, – tra il Belgio e la Slovacchia, – tra il Belgio e la Finlandia, – tra il Belgio e la Svezia, – tra il Belgio e il Regno Unito,

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– tra la Repubblica ceca e la Danimarca, – tra la Repubblica ceca e la Germania, – tra la Repubblica ceca e la Grecia, – tra la Repubblica ceca e la Spagna, – tra la Repubblica ceca e la Francia, – tra la Repubblica ceca e l’Irlanda, – tra la Repubblica ceca e la Lettonia, – tra la Repubblica ceca e la Lituania, – tra la Repubblica ceca e il Lussemburgo, – tra la Repubblica ceca e l’Ungheria, – tra la Repubblica ceca e Malta, – tra la Repubblica ceca e i Paesi Bassi, – tra la Repubblica ceca e l’Austria, – tra la Repubblica ceca e la Polonia, – tra la Repubblica ceca e il Portogallo, – tra la Repubblica ceca e la Slovenia, – tra la Repubblica ceca e la Slovacchia, – tra la Repubblica ceca e la Finlandia, – tra la Repubblica ceca e la Svezia, – tra la Repubblica ceca e il Regno Unito, – tra la Danimarca e la Lituania, – tra la Danimarca e la Polonia, – tra la Danimarca e la Slovacchia, – tra la Germania e la Grecia, – tra la Germania e la Spagna, – tra la Germania e la Francia, – tra la Germania e l’Irlanda, – tra la Germania e la Lituania, – tra la Germania e il Lussemburgo, – tra la Germania e l’Austria, – tra la Germania e la Polonia, – tra la Germania e il Portogallo, – tra la Germania e la Slovacchia, – tra la Germania e la Finlandia, – tra la Germania e la Svezia, – tra la Germania e il Regno Unito, – tra la Grecia e la Lituania, – tra la Grecia e la Polonia, – tra la Grecia e la Slovacchia, – tra la Spagna e la Lituania,

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– tra la Spagna e l’Austria, – tra la Spagna e la Polonia, – tra la Spagna e la Slovacchia, – tra la Spagna e la Slovenia, – tra la Spagna e la Finlandia, – tra la Spagna e la Svezia, – tra la Francia e la Lituania, – tra la Francia e il Lussemburgo, – tra la Francia e l’Austria, – tra la Francia e la Polonia, – tra la Francia e il Portogallo, – tra la Francia e la Slovenia, – tra la Francia e la Slovacchia, – tra la Francia e la Finlandia, – tra la Francia e la Svezia, – tra l’Irlanda e la Lituania, – tra l’Irlanda e l’Austria, – tra l’Irlanda e la Polonia, – tra l’Irlanda e il Portogallo, – tra l’Irlanda e la Slovacchia, – tra l’Irlanda e la Svezia, – tra la Lettonia e la Lituania, – tra la Lettonia e il Lussemburgo, – tra la Lettonia e l’Ungheria, – tra la Lettonia e la Polonia, – tra la Lettonia e la Slovenia, – tra la Lettonia e la Slovacchia, – tra la Lettonia e la Finlandia, – tra la Lituania e il Lussemburgo, – tra la Lituania e l’Ungheria, – tra la Lituania e i Paesi Bassi, – tra la Lituania e l’Austria, – tra la Lituania e il Portogallo, – tra la Lituania e la Slovenia, – tra la Lituania e la Slovacchia, – tra la Lituania e la Finlandia, – tra la Lituania e la Svezia, – tra la Lituania e il Regno Unito, – tra il Lussemburgo e l’Austria, – tra il Lussemburgo e la Polonia,

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– tra il Lussemburgo e il Portogallo, – tra il Lussemburgo e la Slovenia, – tra il Lussemburgo e la Slovacchia, – tra il Lussemburgo e la Finlandia, – tra il Lussemburgo e la Svezia, – tra l’Ungheria e la Polonia, – tra l’Ungheria e la Slovenia, – tra l’Ungheria e la Slovacchia, – tra Malta e la Slovacchia, – tra i Paesi Bassi e l’Austria, – tra i Paesi Bassi e la Polonia, – tra i Paesi Bassi e la Slovacchia, – tra i Paesi Bassi e la Finlandia, – tra i Paesi Bassi e la Svezia, – tra l’Austria e la Polonia, – tra l’Austria e il Portogallo, – tra l’Austria e la Slovenia, – tra l’Austria e la Slovacchia, – tra l’Austria e la Finlandia, – tra l’Austria e la Svezia, – tra l’Austria e il Regno Unito, – tra la Polonia e il Portogallo, – tra la Polonia e la Slovenia, – tra la Polonia e la Slovacchia, – tra la Polonia e la Finlandia, – tra la Polonia e la Svezia, – tra la Polonia e il Regno Unito, – tra la Polonia e la Slovenia, – tra il Portogallo e la Slovacchia, – tra il Portogallo e la Finlandia, – tra il Portogallo e la Svezia, – tra il Portogallo e il Regno Unito, – tra la Slovenia e la Slovacchia, – tra la Slovenia e la Finlandia, – tra la Slovenia e il Regno Unito, – tra la Slovacchia e la Finlandia, – tra la Slovacchia e la Svezia, – tra la Slovacchia e il Regno Unito, – tra la Finlandia e la Svezia,

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– tra la Finlandia e il Regno Unito, – tra la Svezia e il Regno Unito. b) con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti: – tra la Danimarca e la Germania, – tra i Paesi Bassi e la Danimarca, la Germania, la Francia, il Lussem- burgo, il Portogallo. B. Lavoratori autonomi Con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti: – tra il Belgio e i Paesi Bassi. C. Lavoratori subordinati Con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti: – tra il Belgio e i Paesi Bassi.

Svizzera Senza oggetto. »

i) L’allegato 9 «Calcolo dei costi medi annui delle prestazioni in natura (art. 4 par. 9, art. 94 par. 3 lett. a) e art. 95 par. 3 lett. a) del regolamento di applicazione)» è modificato come segue: i) dopo la voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce:

«B. Repubblica Ceca Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considera- zione il sistema generale di assicurazione malattia.»; ii) l’ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modificato e diventa «C. Danimarca», «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussem- burgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Finlan- dia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»; iii) dopo la voce della rubrica «D. Germania» si inserisce:

«E. Estonia Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considera- zione i servizi medici finanziati dal Fondo estone di assicurazione malattia.»;

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iv) dopo la voce della rubrica «J. Italia» si inserisce:

«K. Cipro Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considera- zione le prestazioni concesse dai servizi sanitari pubblici di Cipro.

L. Lettonia Il costo medio annuo delle prestazioni è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni in natura (servizi sanitari) concesse dall’Agenzia statale per l’assicura- zione obbligatoria contro le malattie.

M. Lituania Il calcolo del costo medio annuo delle prestazioni in natura è basato sulle disposi- zioni della legge sull’assicurazione malattia.»; v) dopo la voce della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce:

«O. Ungheria Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considera- zione il sistema generale di assicurazione malattia e le spese di assistenza sanitaria per le prestazioni concesse in conformità delle disposizioni della legge sulla sanità.

P. Malta Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considera- zione le prestazioni concesse dal sistema sanitario nazionale.»; vi) dopo la voce della rubrica «R. Austria» si inserisce:

«S. Polonia Il costo medio annuo delle prestazioni mediche in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dal regime nazionale di assicurazione malat- tia.»; vii) dopo la voce della rubrica «T. Portogallo» si inserisce:

«U. Slovenia Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considera- zione il programma generale di assistenza sanitaria.

V. Slovacchia Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considera- zione le spese di assistenza sanitaria nel quadro del regime di assicurazione malat- tia.»;

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j) L’allegato 10 «Istituzioni e organismi designati dalle autorità competenti (art. 4 par. 10 del regolamento di applicazione)» è modificato come segue: i) dopo l’ultima voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce:

«B. Repubblica Ceca 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 17 del regolamento e dell’articolo 10 lettera b), dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’ar- ticolo 11bis, paragrafo 1, dell’articolo 12, lettera a), dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, dell’articolo 80, paragrafo 2, dell’articolo 81 e dell’articolo 85, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Česká správa sociál- ního zabezpečení (Amministrazione ceca della sicurezza sociale), Praha; 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 38, paragrafo 1, dell’articolo 70, paragrafo 1, dell’articolo 82, paragrafo 2 e dell’articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Autorità municipale (organo amministrativo) in base al luogo in cui vivono i familiari; 3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di appli- cazione (in connessione con il rimborso dei costi per le prestazioni in natura con- formemente agli articoli 36 e 63 del regolamento): Centrum mezistátních úhrad (Centro dei rimborsi internazionali), Praha; 4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di appli- cazione (in connessione con il rimborso delle prestazioni di disoccupazione confor- memente all’articolo 70 del regolamento): Ministerstvo práce a sociálních vĕcí – Správa služeb zamĕstnanosti (Ministero del lavoro e degli affari sociali – Ammini- strazione dei servizi per l’impiego), Praha.»; ii) l’ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussem- burgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlan- dia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modificato e diventa «C. Danimarca», «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussem- burgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Finlan- dia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»; iii) dopo l’ultima voce della rubrica «D. Germania» si inserisce:

«E. Estonia 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14quater e dell’articolo 14quinquies, para- grafo 3 del regolamento e dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 10ter, del- l’articolo 11, paragrafo 1, dell’articolo 11bis, paragrafo 1, dell’articolo 12bis, dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, dell’articolo 38, paragrafo 1, dell’articolo 70, paragrafo 1, dell’articolo 82, paragrafo 2 e dell’arti- colo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Sotsiaalkindlustusamet (Comi- tato delle assicurazioni sociali), Tallinn.

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2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 17 del regolamento e dell’articolo 8 e dell’articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Eesti Haigekassa (Fondo estone di assicurazione malattia), Tallinn. 3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di appli- cazione: a) malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali: Eesti Hai- gekassa (Fondo estone di assicurazione malattia), Tallinn; b) disoccupazione: Eesti Töötukassa (Fondo estone di assicurazione disoccupa- zione), Tallinn.

4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 109 del regolamento di applicazione:

Maksuamet (Ufficio tributario), Tallinn.»; iv) dopo l’ultima voce della rubrica «J. Italia» si inserisce:

«K. Cipro 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14quater, dell’articolo 14quinquies, paragrafo 3 e dell’articolo 17 del regolamento e dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 10ter, dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’articolo 11bis, paragrafo 1, dell’articolo 12bis, dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, dell’articolo 38, paragrafo 1, dell’articolo 70, paragrafo 1, dell’articolo 80, paragrafo 2, dell’artico- lo 81, dell’articolo 82, paragrafo 2, dell’articolo 85, paragrafo 2, dell’articolo 86, paragrafo 2, dell’articolo 91, paragrafo 2 e dell’articolo 109 del regolamento di applicazione: Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Dipartimento delle assicurazioni sociali, Ministero del lavoro e delle assicurazioni sociali), Λευκωσία

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, dell’articolo 102, paragrafo 2 e

dell’articolo 110 del regolamento di applicazione (per prestazioni in denaro): Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοι- νωνικών Ασφαλίσεων (Dipartimento delle assicurazioni sociali, Ministero del lavoro e delle assicurazioni sociali), Λευκωσία

3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, dell’articolo 102, paragrafo 2,

dell’articolo 110 e dell’articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (per le prestazioni in natura) e degli articoli 36 e 63 del regolamento: Υπουργείο Υγείας (Ministero della sanità), Λευκωσία.

L. Lettonia Ai fini dell’applicazione a) dell’articolo 14, paragrafo 1, dell’articolo 14bis, paragrafi 1 e 4, dell’arti- colo 14ter, paragrafo 1, dell’articolo 14quinquies, paragrafo 3 e dell’articolo 17 del regolamento: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agenzia statale delle assicurazioni sociali), Rīga. b) dell’articolo 10ter, dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’articolo 11bis, para- grafo 1, dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, dell’articolo 82, paragrafo 2 e dell’articolo 109 del regolamento di applica-

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zione: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agenzia statale delle assicu- razioni sociali), Rīga. c) dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (in connessio- ne con gli articoli 36 e 63 del regolamento): Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Agenzia statale per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie), Rīga. d) dell’articolo 70, paragrafo 2 del regolamento: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agenzia statale delle assicurazioni sociali), Rīga.

M. Lituania 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dell’artico- lo 14bis, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 14ter, paragrafi 1 e 2, dell’artico- lo 14quinquies, paragrafo 3 e dell’articolo 17 del regolamento e dell’articolo 6, para- grafo 1, dell’articolo 10ter, dell’articolo 11, paragrafo 1, degli articoli 11bis e 12bis, dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 85, paragrafo 2 e dell’articolo 91, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Val- stybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assi- curazioni sociali), Vilnius. 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 38, paragrafo 1, dell’articolo 70, paragrafo 1 e dell’articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Seniūnijos pagal asmens gyvenamąją vietą (Uffici municipali in base alla residenza della persona).

3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 80, paragrafo 2, dell’articolo 81 e

dell’articolo 82, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Respublikinė darbo birža (Ufficio nazionale del lavoro), Vilnius. 4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di appli- cazione: a) rimborsi ai sensi degli articoli 36 e 63 del regolamento: Valstybinė ligonių kasa (Fondo statale per i pazienti), Vilnius; b) rimborsi ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2: Respublikinė darbo birža (Ufficio nazionale del lavoro), Vilnius.

5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 110 del regolamento di applicazione:

a) prestazioni in natura ai sensi dei capitoli 1 e 4 del titolo III del regolamento: Valstybinė ligoniu˛ kasa (Fondo statale per i pazienti), Vilnius; b) prestazioni in denaro ai sensi dei capitoli da 1 a 4 e 8 del titolo III del rego- lamento: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fon- do statale per le assicurazioni sociali), Vilnius; c) prestazioni in denaro ai sensi del capitolo 6 del titolo III del regolamento: Respublikinė darbo birža (Ufficio nazionale del lavoro), Vilnius; d) prestazioni in denaro ai sensi dei capitoli 5 e 7 del titolo III del regolamento: Savivaldybių socialinės paramos skyriai (Dipartimenti municipali di assi- stenza sociale).

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6. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di appli- cazione: Valstybinė ligoniu˛ kasa (Fondo statale per i pazienti), Vilnius.»; v) dopo l’ultima voce della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce:

«O. Ungheria 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14quater, dell’articolo 14quinquies, paragrafo 3 e dell’articolo 17 del regolamento: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest. 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento di applica- zione: a) Malattia, maternità, infortuni sul lavoro: Országos Egészségbiztosítási Pén- ztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest; b) vecchiaia, invalidità: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ammini- strazione centrale dell’assicurazione pensionistica nazionale), Budapest; c) disoccupazione: Foglalkoztatási Hivatal (Ufficio per l’impiego), Budapest; d) fondo privato di assicurazione pensionistica, fondo volontario di assicura- zione pensionistica: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Autorità ungherese di vigilanza finanziaria), Budapest; 3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, dell’articolo 10ter, dell’articolo 11, para- grafo 1, dell’articolo 11bis, paragrafo 1, dell’articolo 12bis, dell’articolo 13, para- grafi 3 e 4 e dell’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento di applicazione: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest. 4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 38, paragrafo 1 del regolamento di appli- cazione: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell’assicurazione pensionistica nazionale), Budapest. 5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 70, paragrafo 1 del regolamento di applica- zione: a) indennità di infortunio e rendita per infortunio: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest; b) altre prestazioni: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministra- zione centrale dell’assicurazione pensionistica nazionale), Budapest.

6. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 80, paragrafo 2, dell’articolo 81 e

dell’articolo 82, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Foglalkoztatási Hiva- tal (Ufficio per l’impiego), Budapest. 7. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 2 e dell’articolo 86, para- grafo 2 del regolamento di applicazione: a) prestazione per maternità e assegno di maternità: Országos Egészségbiztosí- tási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest; b) altre prestazioni familiari: Államháztartási Hivatal (Ufficio delle finanze pubbliche), Budapest.

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8. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 91, paragrafo 2 del regolamento di appli- cazione: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell’assicurazione pensionistica nazionale), Budapest. 9. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di appli- cazione: a) malattia, maternità, infortuni sul lavoro: Országos Egészségbiztosítási Pén- ztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest; b) disoccupazione: Foglalkoztatási Hivatal (Ufficio per l’impiego), Budapest.

10. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 109 del regolamento di applicazione:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest.

11. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 110 del regolamento di applicazione:

a) malattia, maternità, infortuni sul lavoro: Országos Egészségbiztosítási Pén- ztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest; b) vecchiaia, invalidità: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ammini- strazione centrale dell’assicurazione pensionistica nazionale), Budapest; c) prestazioni di disoccupazione: Foglalkoztatási Hivatal (Ufficio per l’impiego), Budapest; d) prestazioni familiari: Államháztartási Hivatal (Ufficio delle finanze pubbli- che), Budapest; – in caso di prestazione per maternità e assegno di maternità: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malatti- a), Budapest.

12. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di

applicazione: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazio- ne malattia), Budapest.

P. Malta Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14quater, dell’articolo 14quinquies, paragrafo 3 e dell’articolo 17 del regolamento e dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 8, para- grafi 1 e 2, dell’articolo 10ter, dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’articolo 11bis, para- grafo 1, dell’articolo 12, lettera a), dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, dell’articolo 38, paragrafo 1, dell’articolo 70, paragrafo 1, dell’articolo 80, paragrafo 2, dell’articolo 81, dell’articolo 82, paragrafo 2, dell’articolo 85, paragrafo 2, dell’articolo 86, paragrafo 2, dell’articolo 89, para- grafo 1, dell’articolo 91, paragrafo 2, dell’articolo 102, paragrafo 2 e degli artico- li 109 e 110 del regolamento di applicazione: Dipartiment tas-Sigurta’ Soċjali (Di- partimento della sicurezza sociale), Valletta; Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3 e dell’articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Diviżjoni tas-Saħħa (Divisione sanità), Valletta.»;

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vi) dopo l’ultima voce della rubrica «R. Austria» si inserisce:

«S. Polonia 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e dell’articolo 17 del regolamento, in connessione con l’articolo 11 del regolamento di applicazione, dell’articolo 14, paragrafi 2 e 3 del regolamento, in connessione con l’articolo 12bis del regolamento di applicazione, dell’articolo 14bis, paragrafo 1, lettera a) e dell’articolo 17 del regolamento, in connessione con l’articolo 11bis del regolamento di applicazione, dell’articolo 14bis, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento, in connessione con l’articolo 12bis del regolamento di applicazione, dell’articolo 14ter, paragrafi 1 e 2, in connessione con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, dell’articolo 14quater del regolamento, in connessione con l’articolo 12bis del regola- mento di applicazione e dell’articolo 14quinquies, paragrafo 3 del regolamento: uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali – ZUS) aventi competenza territoriale sulla sede ufficiale del datore di lavoro dell’assicurato (o del lavoratore autonomo). 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 17 del regolamento, in connessione con l’articolo 11 del regolamento di applicazione, dell’articolo 14bis, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 17 del regolamento, in connessione con l’articolo 11bis del regolamento di applicazione, dell’articolo 14ter, paragrafi 1 e 2, in connessione con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e l’artico- lo 17 del regolamento: Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrala (Istituto dell’assicurazione sociale ZUS – quartiere generale), Warzawa. 3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 10ter, dell’arti- colo 13, paragrafi 2 e 3 e degli articoli 14 e 109 del regolamento di applicazione: a) prestazioni di assistenza sanitaria: kasa chorych (fondo malattia) al quale la persona è assicurata; b) altre prestazioni: i) per i lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, ad eccezione degli agricoltori autonomi: uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Spo- łecznych (Istituto delle assicurazioni sociali – ZUS) aventi competenza territoriale sulla sede ufficiale del datore di lavoro dell’assicurato (o del lavoratore autonomo), ii) per gli agricoltori autonomi: uffici regionali del Kasa Rolniczego Ube-

zpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agri- coltori – KRUS) aventi competenza territoriale sul luogo di assicura- zione dell’agricoltore.

4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8 del regolamento di applicazione:

a) prestazioni di assistenza sanitaria: kasa chorych (fondo malattia) al quale la persona è assicurata; b) altre prestazioni: – uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assi- curazioni sociali – ZUS) aventi competenza territoriale sulla sede uffi-

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ciale del datore di lavoro dell’assicurato (o del lavoratore autonomo) durante il periodo assicurativo per quanto riguarda i lavoratori subordi- nati e autonomi ad eccezione degli agricoltori autonomi, – uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assi- curazioni sociali – ZUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora, per quanto riguarda i lavoratori subordinati e auto- nomi, ad eccezione degli agricoltori autonomi, per il periodo successivo alla cessazione della copertura assicurativa, – uffici regionali del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fon- do delle assicurazioni sociali per gli agricoltori – KRUS) aventi compe- tenza territoriale sul luogo in cui un agricoltore autonomo è assicurato. 5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 38, paragrafo 1 del regolamento di applica- zione: a) per i lavoratori subordinati e autonomi, ad eccezione degli agricoltori auto- nomi: unità organizzative dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali – ZUS) preposti alla cooperazione con le istitu- zioni competenti di specifici Stati membri; b) per gli agricoltori autonomi: uffici regionali del Kasa Rolniczego Ubezpiec- zenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori – KRUS) preposti alla cooperazione con le istituzioni competenti di specifici Stati membri; c) per i militari di carriera: enti specializzati del Ministero della difesa nazio- nale; d) per gli operatori di polizia, gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, le guardie di frontiera, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza inter- na e dei servizi segreti e dell’Ufficio per la sicurezza governativa: enti spe- cializzati del Ministero degli affari interni e dell’amministrazione; e) per gli appartenenti alla polizia penitenziaria: enti specializzati del Ministero della giustizia; f) per i giudici e i pubblici ministeri: enti specializzati del Ministero della giu- stizia. 6. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 70, paragrafo 1 del regolamento di applica- zione: a) prestazioni a lungo termine: i) per i lavoratori subordinati e autonomi, ad eccezione degli agricoltori autonomi: unità organizzative dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali – ZUS) preposte alla cooperazione con le istituzioni competenti di specifici Stati membri,

ii) per gli agricoltori autonomi: uffici regionali del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori – KRUS) preposti alla cooperazione con le istituzioni com- petenti di specifici Stati membri,

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iii) per i militari di carriera: enti specializzati del Ministero della difesa nazionale, iv) per gli operatori di polizia, gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, le guardie di frontiera, i funzionari dell’Ufficio per la sicu- rezza interna e dei servizi segreti e dell’Ufficio per la sicurezza gover- nativa: enti specializzati del Ministero degli affari interni e dell’amministrazione, v) per gli appartenenti alla polizia penitenziaria: enti specializzati del Ministero della giustizia, vi) per i giudici e i pubblici ministeri: enti specializzati del Ministero della giustizia; b) prestazioni a breve termine: i) per i lavoratori subordinati e autonomi, ad eccezione degli agricoltori autonomi: uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali – ZUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora dei familiari dell’assicurato (o del lavora- tore autonomo), ii) per gli agricoltori autonomi: uffici regionali del Kasa Rolniczego Ube- zpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agri- coltori – KRUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora dei familiari dell’agricoltore.

7. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 80, paragrafo 2, dell’articolo 81,

dell’articolo 82, paragrafo 2, dell’articolo 83, paragrafo 1 e dell’articolo 84, paragra- fo 2 del regolamento di applicazione: Wojewódzkie urze˛dy pracy (uffici del lavoro dei voivodati) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora. 8. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 2 del regolamento di applica- zione: a) per i lavoratori subordinati e autonomi, ad eccezione degli agricoltori auto- nomi: uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle as- sicurazioni sociali – ZUS) aventi competenza territoriale sulla sede ufficiale del datore di lavoro dell’assicurato (o del lavoratore autonomo); b) per gli agricoltori autonomi: uffici regionali del Kasa Rolniczego Ubezpiec- zenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori – KRUS) aventi competenza territoriale sul luogo in cui l’agricoltore è assicu- rato; c) per i disoccupati: wojewódzkie urze˛dy pracy (uffici del lavoro dei voivoda- ti) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora. 9. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applica- zione: a) per i lavoratori subordinati e autonomi, ad eccezione degli agricoltori auto- nomi: uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali – ZUS) aventi competenza territoriale sul luogo di resi- denza o dimora dei familiari dell’assicurato;

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b) per gli agricoltori autonomi: uffici regionali del Kasa Rolniczego Ubezpiec- zenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori – KRUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora dei familiari dell’agricoltore; c) per i militari di carriera: enti specializzati del Ministero della difesa nazio- nale; d) per gli operatori di polizia, gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, le guardie di frontiera, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza inter- na e dei servizi segreti e dell’Ufficio per la sicurezza governativa: enti spe- cializzati del Ministero degli affari interni e dell’amministrazione; e) per gli appartenenti alla polizia penitenziaria: enti specializzati del Ministero della giustizia; f) per i giudici e i pubblici ministeri: enti specializzati del Ministero della giu- stizia. 10. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 91, paragrafo 2 del regolamento di appli- cazione: a) per i lavoratori subordinati e autonomi, ad eccezione degli agricoltori auto- nomi: unità organizzative dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali – ZUS) preposte alla cooperazione con le istitu- zioni competenti di specifici Stati membri; b) per gli agricoltori autonomi: uffici regionali del Kasa Rolniczego Ubezpiec- zenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori – KRUS) preposti alla cooperazione con le istituzioni competenti di specifici Stati membri; c) per i militari di carriera, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999: enti specializzati del Ministero della difesa nazionale; d) per gli operatori di polizia, gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, le guardie di frontiera, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza inter- na e dei servizi segreti e dell’Ufficio per la sicurezza governativa, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999: enti specializzati del Ministero degli affari interni e dell’amministrazione; e) per gli appartenenti alla polizia penitenziaria, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1999: enti specializzati del Ministero della giustizia; f) per ex giudici ed ex pubblici ministeri: enti specializzati del Ministero della giustizia;

11. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di

applicazione, in connessione con gli articoli 36 e 63 del regolamento: Ministerstwo Zdrowia – Biuro Rozliczeń Mie˛dzynarodowych (Ministero della sanità – Ufficio di compensazione internazionale delle spese), Warzawa.

12. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di

applicazione, in connessione con l’articolo 70 del regolamento: Ministerstwo

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Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ministero dell’economia, del lavoro e della politica sociale – MGPiPS), Warzawa.» vii) dopo l’ultima voce della rubrica «T. Portogallo» si inserisce:

«U. Slovenia 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dell’artico- lo 14bis, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 17 del regolamento: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali). 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 10ter del regolamento di applicazione: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Istituto di assicurazione malattia della Slovenia). 3. Ai fini dell’applicazione degli articoli 11, 11bis, 12bis, 12ter, 13 e 14 del regola- mento di applicazione: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Istituto di assicurazione malattia della Slovenia). 4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 38, paragrafo 1 del regolamento di applica- zione: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali). 5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 70, paragrafo 1 del regolamento di applica- zione: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali).

6. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 80, paragrafo 1, dell’articolo 81 e

dell’articolo 82, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Servizio per l’impiego della Slovenia); 7. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 2 e dell’articolo 86, para- grafo 2 del regolamento di applicazione: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali). 8. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 91, paragrafo 2 del regolamento di applica- zione: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali). 9. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di appli- cazione, in connessione con gli articoli 36 e 63 del regolamento: Zavod za zdra- vstveno zavarovanje Slovenije (Istituto di assicurazione malattia della Slovenia).

10. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di

applicazione, in connessione con l’articolo 70 del regolamento: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Servizio per l’impiego della Slovenia); 11. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 110 del regolamento di applicazione: le istituzioni competenti.

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V. Slovacchia 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 17 del regolamento: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministero del lavoro, degli affari sociali e della famiglia della Repubblica slovacca), Bratislava. 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento di applica- zione: Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava.

3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8 del regolamento di applicazione:

a) prestazioni in denaro: Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava; b) prestazioni in natura: impresa di assicurazione malattia competente. 4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 10ter del regolamento di applicazione: a) prestazioni per malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, infortuni sul lavoro e malattie professionali: Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava; b) prestazioni familiari: istituzione competente per il pagamento delle presta- zioni familiari; c) prestazioni di disoccupazione: Národný úrad práce – okresné úrady práce (Ufficio nazionale del lavoro – Uffici distrettuali del lavoro); d) prestazioni in natura: impresa di assicurazione malattia competente. 5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1 del regolamento di applica- zione: Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava. 6. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 11bis, paragrafo 1, dell’articolo 12bis, dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento di applicazione: Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava; per prestazioni in natura: impresa di assicurazione malattia competente 7. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 38, paragrafo 1 e dell’articolo 70, paragra- fo 1 del regolamento di applicazione: Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicura- zioni sociali), Bratislava.

8. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 80, paragrafo 2, dell’articolo 81 e

dell’articolo 82, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Národný úrad práce (Ufficio nazionale del lavoro), Bratislava. 9. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 2 del regolamento di applica- zione: Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava. 10. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di appli- cazione: Ufficio municipale di stato civile del luogo di residenza dei familiari. 11. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 91, paragrafo 2 del regolamento di appli- cazione (in connessione con il pagamento delle prestazioni conformemente agli articoli 77 e 78 del regolamento):

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a) per i lavoratori subordinati: datori di lavoro; b) per i lavoratori autonomi e i pensionati: Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava; c) per le altre categorie: Uffici distrettuali.

12. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di

applicazione: a) in connessione con i rimborsi conformemente agli articoli 36 e 63 del rego- lamento: Všeobecná zdravotná poist’ovňa (Impresa generale di assicurazio- ne malattia), Bratislava; b) in connessione con il rimborso conformemente all’articolo 70 del regola- mento: Národný úrad práce (Ufficio nazionale del lavoro), Bratislava. 13. Ai fini dell’applicazione degli articoli 109 e 110 del regolamento di applica- zione: a) prestazioni per malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, infortuni sul lavoro e malattie professionali: Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava; b) prestazioni in natura: agenzia di assicurazione malattia competente; c) prestazioni di disoccupazione: Národný úrad práce – okresné úrady práce (Ufficio nazionale del lavoro – Uffici distrettuali del lavoro).

14. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 113 del regolamento di applicazione:

impresa di assicurazione malattia competente.».

k) L’allegato 11 «Regimi di cui all’articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (art. 4 par. 11 del regolamento di applicazione)» è modificato come segue: i) dopo la voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce:

«B. Repubblica Ceca Nulla.»; ii) l’ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modificato e diventa «C. Danimarca», «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussem- burgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Finlan- dia», «X. Svezia» e «Y Regno Unito»; iii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «D. Germania» si inserisce:

«E. Estonia Nulla.»;

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iv) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «J. Italia» si inserisce:

«K. Cipro Nulla.

L. Lettonia Nulla.

M. Lituania Nulla.»; v) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce:

«O. Ungheria Nulla.

P. Malta Nulla.»; vi) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «R. Austria» si inserisce:

«S. Polonia Nulla.»; vii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «T. Portogallo» si inserisce:

«U. Slovenia Nulla.

V. Slovacchia Nulla.»;

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone. Modificato dal protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea | Lexipedia | Lexipedia