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AS 2009 6285

Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo

Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo

del 3 ottobre 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 110 capoverso 1 lettera a e 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 1° giugno 20072; visto il parere del Consiglio federale del 22 agosto 20073, decreta:

Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente legge disciplina la protezione contro il fumo passivo nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone.

2 Sono luoghi accessibili al pubblico in particolare:

a. gli edifici dell’amministrazione pubblica; b. gli ospedali e le altre strutture sanitarie; c. gli asili, le case per anziani e gli stabilimenti simili; d. gli stabilimenti per l’esecuzione delle pene e delle misure; e. gli istituti di formazione; f. i locali di musei, teatri e cinema; g. i centri sportivi; h. le imprese del settore alberghiero e della ristorazione (incluse quelle gestite come attività accessoria non agricola ai sensi dell’art. 24b della LF del

22 giu. 19794 sulla pianificazione del territorio) indipendentemente dalle

esigenze per l’autorizzazione cantonale; i. gli edifici e i veicoli dei trasporti pubblici; j. i negozi e i centri commerciali.

3 La presente legge non si applica alle economie domestiche private.

RS 818.31

2007-1656 6285

Protezione contro il fumo passivo. LF RU 2009

Art. 2 Divieto di fumare

1 È vietato fumare nei locali di cui all’articolo 1 capoversi 1 e 2.

2 Il gerente o il responsabile dell’ordine interno può permettere di fumare in sale apposite e in cui non sono impiegati lavoratori, purché tali locali siano separati, designati come spazi per fumatori e dotati di sufficiente ventilazione (sale fumatori). Nelle sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione possono essere impiegati lavoratori a titolo eccezionale e previo loro esplicito consenso. Tale consenso deve essere espresso nel contratto di lavoro. 3 Il Consiglio federale emana disposizioni speciali sul criterio qualitativo delle sale fumatori e sulle esigenze per la ventilazione. Emana pure disposizioni applicabili ai luoghi di detenzione e agli stabilimenti di soggiorno permanente o prolungato.

Art. 3 Strutture per fumatori Se ne fanno richiesta, le imprese della ristorazione possono essere autorizzate in quanto locali per fumatori se: a. dispongono di una superficie totale accessibile al pubblico non superiore a

80 metri quadrati;

b. dispongono di una ventilazione adeguata e sono facilmente riconoscibili dall’esterno come locali per fumatori; e c. impiegano unicamente persone che nel contratto di lavoro hanno acconsen- tito ad essere impiegate in un locale per fumatori.

Art. 4 Prescrizioni cantonali I Cantoni possono emanare prescrizioni più severe a tutela della salute.

Art. 5 Disposizioni penali 1 È punito con la multa fino a 1000 franchi chiunque intenzionalmente o per negli- genza: a. viola il divieto di fumare di cui all’articolo 2 capoverso 1; b. fa passare per sale fumatori locali non conformi alle condizioni dell’arti- colo 2 capoverso 2; c. gestisce un esercizio pubblico per fumatori senza autorizzazione o, in quanto titolare di un’autorizzazione, non designa l’esercizio pubblico per fumatori come tale.

2 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

3 L’applicazione degli articoli 59–62 della legge sul lavoro del 13 marzo 19645

esclude quella delle disposizioni penali di cui al capoverso 1 soltanto se si tratta di punire violazioni relative alla protezione della salute dei lavoratori.

5 RS 822.11

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Protezione contro il fumo passivo. LF RU 2009

Art. 6 Esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

2 I Cantoni eseguono la presente legge.

Art. 7 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008 Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008 Il presidente: André Bugnon Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 22 gennaio 2009.6

2 La presente legge entra in vigore il 1° maggio 2010.

28 ottobre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

6 FF 2008 7205

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Protezione contro il fumo passivo. LF RU 2009

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