AS 2009 6289
Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo
Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP)
del 28 ottobre 2009
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3 e 6 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 20081 concernente la protezione contro il fumo passivo, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina: a. il divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone; b. i requisiti relativi alle sale fumatori e alla loro ventilazione; c. i requisiti relativi ai locali per fumatori e alla loro ventilazione; d. le condizioni per l’impiego di lavoratori in sale fumatori e in locali per fumatori; e. le deroghe al divieto di fumare per i luoghi di detenzione e gli stabilimenti di soggiorno permanente o prolungato.
Art. 2 Divieto di fumare 1 Fatti salvi gli articoli 4–7, è vietato fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone. 2 Sono considerati luoghi di lavoro per più persone i luoghi nei quali più lavoratori esercitano permanentemente o temporaneamente la loro attività.
Art. 3 Obbligo di diligenza Il gerente di una sala in cui è permesso fumare deve fare in modo che le persone in spazi attigui in cui è vietato fumare non siano infastidite dal fumo.
RS 818.311 1 RS 818.31
2009-0967 6289
Ordinanza concernente il fumo passivo RU 2009
Sezione 2: Sale fumatori e locali per fumatori
Art. 4 Requisiti relativi alle sale fumatori 1 Il gerente o il responsabile dell’ordine interno deve provvedere affinché la sala fumatori: a. sia separata ermeticamente dagli altri spazi mediante elementi fissi, non serva quale passaggio verso altri spazi e disponga di una porta a chiusura autonoma; b. sia dotata di sufficiente ventilazione. 2 Le sale fumatori devono essere designate chiaramente in quanto tali in un punto ben visibile a ogni ingresso. 3 Fatti salvi articoli e accessori per fumatori, nelle sale fumatori non possono essere offerte prestazioni non ottenibili nel resto dell’esercizio. 4 Le sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione devono inoltre soddisfare i requisiti seguenti: a. la loro superficie non può superare un terzo della superficie totale degli spazi di mescita; b. gli orari di apertura non possono superare quelli del resto dell’esercizio.
Art. 5 Requisiti relativi ai locali per fumatori 1 Se ne fanno richiesta, le imprese del settore della ristorazione possono essere autorizzate quali locali per fumatori dalle autorità cantonali competenti se: a. la superficie totale degli spazi accessibili al pubblico, compresi l’atrio, il guardaroba e i servizi, non supera 80 metri quadrati; b. il locale è dotato di sufficiente ventilazione. 2 I locali per fumatori devono essere designati chiaramente in quanto tali in un punto ben visibile a ogni ingresso.
3 Non possono essere autorizzati quali locali per fumatori:
a. le sale o le imprese adibite prevalentemente alla ristorazione nel luogo di la- voro, come i ristoranti per il personale o le mense; b. le imprese la cui attività principale non rientra nel settore della ristorazione; sono fatte salve le aziende accessorie non agricole ai sensi dell’articolo 24b della legge del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio.
2 RS 700
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Ordinanza concernente il fumo passivo RU 2009
Art. 6 Impiego di lavoratori in sale fumatori e in locali per fumatori 1 Nelle sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione e nei locali per fumatori possono essere impiegati unicamente lavoratori che vi hanno acconsentito per scritto. 2 I lavoratori che vi hanno acconsentito per scritto possono essere impiegati nelle sale fumatori per testare prodotti del tabacco. 3 Alle donne incinte, alle madri che allattano e ai minori di 18 anni si applicano le disposizioni di protezione speciale della legge del 13 marzo 19643 sul lavoro e le sue disposizioni esecutive.
Sezione 3: Stabilimenti speciali
Art. 7 1 Il gerente o il responsabile dell’ordine interno può prevedere il permesso di fumare nelle camere: a. di istituzioni per l’esecuzione delle pene e delle misure o di stabilimenti ana- loghi; b. di case per anziani e case di cura o di stabilimenti analoghi; c. di alberghi o di altre strutture di alloggio. 2 Chi soggiorna in uno degli stabilimenti di cui al capoverso 1 lettere a o b può esigere di essere alloggiato in una camera in cui è vietato fumare.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 8 Modifica del diritto vigente L’ordinanza 3 del 18 agosto 19934 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue: Art. 19 Abrogato
3 RS 822.11 4 RS 822.113
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Ordinanza concernente il fumo passivo RU 2009
Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2010.
28 ottobre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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