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AS 2009 6313

Ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell'interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell'agricoltura (Ordinanza sulla qualità ecologica, OQE)

Ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell’interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell’agricoltura (Ordinanza sulla qualità ecologica, OQE)

Modifica del 18 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 4 aprile 20011 sulla qualità ecologica è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3 3 Possono essere versati contributi per le paludi, i siti di riproduzione di anfibi, i prati e i pascoli secchi di importanza nazionale, conformemente all’articolo 18a LPN, se sono annunciati come superfici di compensazione ecologica conformemente all’articolo 40 OPD e ai numeri 3.1.2.1 e 3.1.2.2 dell’allegato OPD, se la loro prote- zione è garantita mediante accordi conclusi fra il Cantone e il gestore e se adem- piono le corrispondenti esigenze.

Art. 4 cpv. 2 2 Sono versati contributi per l’interconnessione di superfici di compensazione ecolo- gica soltanto se le superfici sono disposte e gestite conformemente alle disposizioni di un progetto di interconnessione regionale approvato dal Cantone. Un progetto di interconnessione dura sei anni.

Art. 5 Cumulo Per la stessa superficie di compensazione ecologica possono essere versati contributi per la qualità biologica (art. 3) e contributi per l’interconnessione (art. 4), purché siano adempiute sia le esigenze dell’articolo 3 sia le esigenze dell’articolo 4.

1 I contributi per la qualità sono versati se il gestore si impegna a gestire le superfici durante almeno sei anni in modo conforme alle esigenze di cui all’articolo 3. Anche i successivi periodi obbligatori durano sei anni.

1 RS 910.14

2009-0872 6313

Ordinanza sulla qualità ecologica RU 2009

1bis I contributi per l’interconnessione sono versati se il gestore si impegna a gestire le superfici sino alla scadenza della durata del progetto in modo conforme alle esigenze di cui all’articolo 4. I successivi periodi obbligatori durano sei anni.

Art. 12 Controlli Il Cantone controlla: a. le superfici che adempiono le esigenze della qualità biologica durante l’ultimo anno del periodo obbligatorio, se il gestore si impegna per un nuovo periodo; b. le superfici interconnesse almeno una volta durante il periodo obbligatorio; c. inoltre, almeno il 10 per cento di tutte le superfici entro sei anni.

Art. 21b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 18 novembre 2009 I gestori che hanno annunciato le superfici di cui all’articolo 4 prima del 1° gennaio 2010 ricevono i contributi secondo il diritto anteriore sino alla scadenza del periodo obbligatorio convenuto. Il Cantone può prevedere un disciplinamento derogatorio.

II L’allegato 1 è modificato come segue: Concerne soltanto il testo francese.

L’allegato 2 è modificato come segue:

N. 1.1

1.1 Stato iniziale

Viene definito un terreno delimitato e quindi rappresentato su un piano. Quest’ultimo mostra lo stato iniziale dei singoli elementi del paesaggio. Nel piano devono figurare almeno gli elementi seguenti: – superficie agricola utile (SAU); – superfici di compensazione ecologica (compresa qualità biologica) (SCE); – oggetti elencati negli inventari della Confederazione e del Cantone; – spazi vitali ecologici importanti nella superficie agricola utile e al di fuori della stessa; – regione d’estivazione, bosco, zone di protezione delle acque sotterranee, zone edificabili. Lo stato iniziale viene descritto.

Ordinanza sulla qualità ecologica RU 2009

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

18 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Ordinanza sulla qualità ecologica RU 2009

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