AS 2009 6353
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC)
Modifica del 18 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente le misure sociali collaterali nel- l’agricoltura è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 1 I mutui ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera b sono accordati soltanto se l’azienda richiede almeno 1,25 unità standard di manodopera (USM).
Art. 6 Condizioni per la conversione dei debiti
1 Dopo la realizzazione di un consistente investimento, un mutuo secondo l’arti-
colo 1 capoverso 1 lettera b può essere accordato soltanto al termine di un periodo di attesa di tre anni.
2 Il periodo di attesa è prolungato a cinque anni almeno se:
a. nell’ambito della famiglia, l’azienda o singoli fondi non sono stati ripresi secondo le disposizioni della legge federale del 4 ottobre 19912 sul diritto fondiario rurale; o b. all’infuori della famiglia, l’azienda è stata acquistata a un prezzo di 2,5 volte superiore al valore di reddito o è stato acquistato un fondo a un prezzo di
8 volte superiore al valore di reddito.
3 I debiti gravati da interesse a carico dell’azienda prima della conversione non devono superare di 2,5 volte il valore di reddito.
4 L’ultima conversione dei debiti deve risalire ad almeno dieci anni prima.
Art. 8 Ammontare dei mutui per la conversione di debiti I mutui accordati conformemente all’articolo 1 capoverso 1 lettera b possono finan- ziare i debiti gravati da interesse sino al 50 per cento del valore di reddito.
2009-1876 6353
Misure sociali collaterali nell’agricoltura RU 2009
Art. 12 cpv. 3 3 Il Cantone può computare i rimborsi annui con le prestazioni della Confederazione al mutuatario giunte a scadenza.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
18 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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