AS 2009 6365
Ordinanza sull'allevamento di animali
Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle)
Modifica del 18 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 novembre 20071 sull’allevamento di animali è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 2 lett. d
2 I contributi massimi sono i seguenti:
d. 3.50 franchi per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR AT4 o con il metodo ATM4;
Art. 8 cpv. 4 4 Se l’organizzazione di allevamento riconosciuta non esegue una stima dei valori genetici, per ogni animale iscritto nel libro genealogico è versata al massimo la metà del contributo di cui al capoverso 2.
Art. 10 cpv. 2 lett. b–e e 3–6
2 I contributi massimi sono i seguenti:
b. 6 franchi per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR A4; c. 4.50 franchi per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR AT4 o con il metodo ATM4; d. 3.20 franchi per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR B o C; e. 40 franchi per ogni esame della capacità di sviluppo dei caprini. 3 Il contributo per campione di latte nel quadro dell’esame dell’attitudine lattifera è versato per ogni capra in lattazione appartenente a un’azienda che tiene il libro genealogico e per ogni pecora da latte.
1 RS 916.310
2009-1884 6365
Ordinanza sull’allevamento di animali RU 2009
4 Nei seguenti casi è versata al massimo la metà del contributo per campione di latte:
a. per gli animali non iscritti nel libro genealogico facenti parte di effettivi che vi sono iscritti; o b. se l’esame dell’attitudine lattifera è effettuato senza rilevazione della com- posizione. 5 In caso di concomitanza delle due circostanze citate nel capoverso 4, non è versato alcun contributo.
6 Se l’esame della capacità di sviluppo dei caprini (peso alla nascita e peso a
40 giorni) è eseguito in modo incompleto, è versata al massimo la metà del contri- buto.
Art. 11a Allevamento di api mellifere
1 L’importo annuo massimo destinato all’allevamento di api mellifere ammonta a
250 000 franchi.
2 I contributi massimi sono i seguenti:
a. 20 franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico (regina); b. 12.50 franchi per ogni determinazione della purezza delle regine; c. 175 franchi per ogni esame funzionale nell’apiario sperimentale con cam- pione reso anonimo; d. 25 franchi per ogni esame funzionale nell’apiario sperimentale con cam- pione conosciuto; e. 2000 franchi per ogni stazione di fecondazione A; f. 300 franchi per ogni stazione di fecondazione B.
Art. 15 cpv. 5
5 La Federazione svizzera d’allevamento della razza delle Franches Montagnes
decide del diritto ai contributi su domanda dell’allevatore e versa il relativo importo all’allevatore, direttamente o per il tramite della rispettiva cooperativa di alleva- mento equino. La cooperativa di allevamento equino trasmette i contributi all’alleva- tore entro 30 giorni lavorativi. Per i controlli, la Federazione può far capo ai Cantoni o alle organizzazioni designate dai Cantoni; in tal caso il controllo è retto dall’ordi- nanza del 14 novembre 20072 sul coordinamento dei controlli.
2 RS 910.15
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Ordinanza sull’allevamento di animali RU 2009
Art. 16, rubrica e cpv. 4 Contributi per la conservazione di razze svizzere 4 Per il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico), possono essere versati contributi alle organizzazioni di allevamento riconosciute e alle organizzazioni riconosciute. L’Ufficio federale stipula con le organizzazioni i pertinenti accordi.
Art. 35 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
18 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Ordinanza sull’allevamento di animali RU 2009
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