AS 2009 6365
Ordinanza sull'allevamento di animali
Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle)
Modifica del 18 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 novembre 20071 sull’allevamento di animali è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 2 lett. d
2 I contributi massimi sono i seguenti:
d. 3.50 franchi per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR AT4 o con il metodo ATM4;
Art. 8 cpv. 4 4 Se l’organizzazione di allevamento riconosciuta non esegue una stima dei valori genetici, per ogni animale iscritto nel libro genealogico è versata al massimo la metà del contributo di cui al capoverso 2.
Art. 10 cpv. 2 lett. b–e e 3–6
2 I contributi massimi sono i seguenti:
b. 6 franchi per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR c. 4.50 franchi per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR d. 3.20 franchi per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR B o C; e. 40 franchi per ogni esame della capacità di sviluppo dei caprini. 3 Il contributo per campione di latte nel quadro dell’esame dell’attitudine lattifera è versato per ogni capra in lattazione appartenente a un’azienda che tiene il libro genealogico e per ogni pecora da latte.
1 RS 916.310
2009-1884 6365
Ordinanza sull’allevamento di animali RU 2009
4 Nei seguenti casi è versata al massimo la metà del contributo per campione di latte:
a. per gli animali non iscritti nel libro genealogico facenti parte di effettivi che vi sono iscritti; o b. se l’esame dell’attitudine lattifera è effettuato senza rilevazione della com- posizione. 5 In caso di concomitanza delle due circostanze citate nel capoverso 4, non è versato alcun contributo.
6 Se l’esame della capacità di sviluppo dei caprini (peso alla nascita e peso a
40 giorni) è eseguito in modo incompleto, è versata al massimo la metà del contri- buto.
Art. 11a Allevamento di api mellifere
1 L’importo annuo massimo destinato all’allevamento di api mellifere ammonta a
250 000 franchi.
2 I contributi massimi sono i seguenti:
a. 20 franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico (regina); b. 12.50 franchi per ogni determinazione della purezza delle regine; c. 175 franchi per ogni esame funzionale nell’apiario sperimentale con cam- pione reso anonimo; d. 25 franchi per ogni esame funzionale nell’apiario sperimentale con cam- pione conosciuto; e. 2000 franchi per ogni stazione di fecondazione A; f. 300 franchi per ogni stazione di fecondazione B.
Art. 15 cpv. 5
5 La Federazione svizzera d’allevamento della razza delle Franches Montagnes
decide del diritto ai contributi su domanda dell’allevatore e versa il relativo importo all’allevatore, direttamente o per il tramite della rispettiva cooperativa di alleva- mento equino. La cooperativa di allevamento equino trasmette i contributi all’alleva- tore entro 30 giorni lavorativi. Per i controlli, la Federazione può far capo ai Cantoni o alle organizzazioni designate dai Cantoni; in tal caso il controllo è retto dall’ordi- nanza del 14 novembre 20072 sul coordinamento dei controlli.
2 RS 910.15
Ordinanza sull’allevamento di animali RU 2009
Art. 16, rubrica e cpv. 4 Contributi per la conservazione di razze svizzere 4 Per il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico), possono essere versati contributi alle organizzazioni di allevamento riconosciute e alle organizzazioni riconosciute. L’Ufficio federale stipula con le organizzazioni i pertinenti accordi.
Art. 35 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
18 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
Ordinanza sull’allevamento di animali RU 2009