AS 2009 6369
AS 2009 6369
Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)
Modifica del 18 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 novembre 20031 sul bestiame da macello è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 25a Sezione 5: Carne bovina di alta qualità
1 La carne bovina di alta qualità (High Quality Beef) può essere importata
nell’ambito del contingente doganale parziale n. 5.711 se, durante la procedura d’imposizione doganale, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 26 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane esibisce un certificato all’ufficio doganale.
2 Il certificato deve:
a. attestare che si tratta di High Quality Beef secondo i criteri definiti nel numero 5 degli obblighi assunti dalla Svizzera il 12 aprile 19793 in materia d’importazione di carne bovina; b. corrispondere al formulario di cui all’Allegato I del Regolamento (CE) n. 810/2008 della Commissione, dell’11 agosto 20084, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qua- lità, fresche refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (nuova versione); c. essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese; e