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AS 2009 6401

Ordinanza relativa all'entrata in vigore integrale della legge federale del 3 ottobre 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (art. 41 della legge sul riciclaggio di denaro)

Ordinanza relativa all’entrata in vigore integrale della legge federale del 3 ottobre 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria (art. 41 della legge sul riciclaggio di denaro)

del 18 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero, vista la cifra II capoverso 2 della legge federale del 3 ottobre 20081 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, ordina:

Articolo unico

1 L’articolo 41 della legge del 10 ottobre 19972 sul riciclaggio di denaro nella

versione della legge federale del 3 ottobre 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria (n. I/4) entra in vigore il 1° gennaio 2010. 2 Le altre disposizioni della legge federale del 3 ottobre 2008 concernente l’attua- zione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria sono già entrate in vigore il 1° febbraio 20093.

18 novembre 1009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RU 2009 361 2 RS 955.0 3 RU 2009 368

2009-2160 6401

Entrata in vigore definitiva della LF concernente l’attuazione RU 2009 delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria

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