AS 2009 6403
Ordinanza concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria
Ordinanza concernente l’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione finanziaria (OAIF)
del 18 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 41 della legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro (LRD), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione materiale 1 La presente ordinanza definisce i criteri in virtù del cui adempimento una persona è considerata intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD. Essa stabilisce i requisiti per l’esercizio a titolo professionale dell’intermediazione finan- ziaria.
2 Non sono considerati intermediazione finanziaria:
a. il mero trasporto fisico o la mera custodia fisica di valori patrimoniali, fatto salvo l’articolo 6 capoverso 1 lettera c; b. l’attività di incasso; c. il trasferimento di valori patrimoniali a titolo di prestazione accessoria di una prestazione contrattuale principale; d. l’esercizio di istituzioni di previdenza del pilastro 3a da parte di fondazioni bancarie o di assicurazioni; e. l’attività tra società del medesimo gruppo; f. l’attività del personale ausiliario di intermediari finanziari autorizzati o affi- liati in Svizzera, nella misura in cui il personale ausiliario:
1. è selezionato accuratamente dall’intermediario finanziario e sottostà
alle sue istruzioni e ai suoi controlli,
2. è integrato nei provvedimenti organizzativi adottati dall’intermediario
finanziario intesi a impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo secondo l’articolo 8 LRD e riceve una formazione e un perfezionamento in questo ambito,
3. agisce unicamente in nome e per conto dell’intermediario finanziario,
4. è retribuito dall’intermediario finanziario e non dal cliente finale,
RS 955.071 1 RS 955.0
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5. effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori per un unico
intermediario finanziario autorizzato o affiliato,
6. ha concluso con l’intermediario finanziario un accordo scritto concer-
nente l’osservanza delle presenti condizioni.
Art. 2 Campo d’applicazione territoriale
1 La presente ordinanza si applica:
a. agli intermediari finanziari con sede in Svizzera, anche quando forniscono i loro servizi finanziari esclusivamente all’estero; b. alle succursali di intermediari finanziari con sede all’estero, che in Svizzera:
1. sono iscritte nel registro di commercio o sono succursali di fatto, e
2. occupano persone che, per conto di intermediari finanziari, concludono
a titolo professionale operazioni di intermediazione finanziaria in Sviz- zera o dalla Svizzera, oppure che possono vincolarli giuridicamente in siffatte operazioni. 2 La presente ordinanza non si applica agli intermediari finanziari con sede all’estero che esercitano attività di intermediazione finanziaria transfrontaliere e occupano solo temporaneamente in Svizzera personale estero per la conclusione di singole opera- zioni.
Sezione 2: Attività considerate intermediazione finanziaria
Art. 3 Operazione di credito (art. 2 cpv. 3 lett. a LRD)
Non sono considerate operazioni di credito in particolare: a. l’attività del beneficiario del credito; b. la concessione di crediti senza interessi ed emolumenti; c. la concessione di crediti tra società e socio, se il socio detiene una parteci- pazione di almeno il 10 per cento del capitale o dei voti nella società; d. la concessione di crediti tra datore di lavoro e lavoratore, se il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali per i lavoratori coinvolti nella relazione di credito; e. le relazioni di credito tra persone prossime ai sensi dell’articolo 7 capo- verso 5; f. la concessione di crediti effettuata a titolo accessorio rispetto a un altro negozio giuridico; g. il leasing operativo; h. gli impegni eventuali a favore di terzi;
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i. i finanziamenti commerciali, se il loro rimborso non è effettuato dalla con- troparte.
Art. 4 Servizi nel campo delle operazioni di pagamento (art. 2 cpv. 3 lett. b LRD) 1 Si è in presenza di un servizio nel campo delle operazioni di pagamento in parti- colare se l’intermediario finanziario: a. trasferisce valori finanziari liquidi a terzi su mandato della controparte e in tale contesto prende possesso fisicamente di tali valori, li fa accreditare su un conto proprio oppure ne ordina la rimessa in nome e per conto della contro- parte; b. emette o amministra mezzi di pagamento che non consistono in denaro con- tante e la controparte li usa per effettuare pagamenti a terzi; c. effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori. 2 È considerato operazione di trasferimento di denaro o di valori il trasferimento di valori patrimoniali attraverso l’accettazione di denaro contante, assegni o altri mezzi di pagamento e il pagamento della somma corrispondente in contanti o attraverso il trasferimento scritturale, il bonifico o altra utilizzazione di un sistema di pagamento o di conteggio.
Art. 5 Attività commerciale (art. 2 cpv. 3 lett. c LRD) 1 Si è in presenza di un’attività commerciale in particolare se l’intermediario finan- ziario acquista e vende per conto di una controparte biglietti di banca, monete, divise e metalli preziosi bancari, come pure se svolge l’attività di cambio.
2 Sono parimenti considerati attività commerciale:
a. il commercio per conto proprio di monete circolanti e di biglietti di banca in corso; b. il commercio in borsa per conto di terzi di materie prime e il commercio fuori borsa per conto di terzi, se le materie prime presentano un grado di standardizzazione talmente elevato da poter essere liquidate in ogni momento; c. il commercio per conto proprio di metalli preziosi bancari. 3 Il commercio di valori mobiliari è considerato attività commerciale se esercitato da un commerciante di valori mobiliari secondo la legge del 24 marzo 19952 sulle borse. 4 L’attività di cambio esercitata a titolo accessorio non costituisce un’attività com- merciale.
2 RS 954.1
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Art. 6 Altre attività (art. 2 cpv. 3 lett. e–g LRD)
1 Sono parimenti considerate intermediazione finanziaria:
a. la gestione di valori mobiliari e di strumenti finanziari per conto di una con- troparte; b. l’esecuzione di singoli mandati di investimento per conto di terzi in qualità di consulente in materia di investimento; c. la custodia e se del caso la gestione di valori mobiliari per conto di una con- troparte; d. l’attività di organo in seno a società di sede. 2 Sono considerate società di sede le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e le formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri com- merciali.
Sezione 3: Attività a titolo professionale
Art. 7 Criteri generali 1 Un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se:
a. durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a 20 000 franchi; b. durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno
20 controparti relazioni d’affari che non si limitano all’esecuzione di una
singola operazione; c. ha la facoltà illimitata di disporre in permanenza di valori patrimoniali di terzi che superano in qualsiasi momento i 5 milioni di franchi; oppure d. effettua transazioni il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile. 2 Per il calcolo del volume delle transazioni secondo il capoverso 1 lettera d non sono presi in considerazione gli afflussi di valori patrimoniali e i reinvestimenti all’interno del medesimo deposito. Nel caso di contratti che vincolano reciproca- mente è considerata solo la prestazione fornita dalla controparte. 3 L’intermediazione finanziaria per istituzioni e persone secondo l’articolo 2 capo- verso 4 LRD non è presa in considerazione ai fini della valutazione dell’esercizio a titolo professionale dell’attività. 4 L’intermediazione finanziaria per persone prossime è presa in considerazione ai fini della valutazione dell’esercizio a titolo professionale dell’attività soltanto se durante un anno civile viene realizzato con essa un ricavo lordo superiore a 20 000 franchi.
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5 Sono considerate persone prossime:
a. i parenti e gli affini in linea diretta; b. i parenti fino al terzo grado in linea collaterale; c. le persone con le quali l’intermediario finanziario ha contratto matrimonio o vive in unione domestica registrata, anche dopo un divorzio o scioglimento giudiziale; d. i coeredi fino alla chiusura della divisione successoria; e. gli eredi sostituiti e i legatari sostituiti ai sensi dell’articolo 488 del Codice civile3.
Art. 8 Operazione di credito
1 Le operazioni di credito sono effettuate a titolo professionale se:
a. con esse viene realizzato un ricavo lordo superiore a 250 000 franchi durante un anno civile; e b. viene concesso un volume di crediti che supera in qualsiasi momento i
5 milioni di franchi.
2 Il ricavo lordo delle operazioni di credito è costituito da tutte le entrate provenienti dalle operazioni di credito previa deduzione della quota destinata al rimborso del credito. 3 Se una persona esercita sia operazioni di credito sia altre attività di intermediazione finanziaria, l’esercizio a titolo professionale dell’attività deve essere accertato sepa- ratamente per entrambi i settori di attività. Entrambe le attività sono considerate esercitate a titolo professionale se l’esercizio a titolo professionale è accertato in uno dei settori di attività.
Art. 9 Operazioni di trasferimento di denaro o di valori Fatto salvo l’articolo 7 capoverso 4, le operazioni di trasferimento di denaro o di valori sono sempre esercitate a titolo professionale.
Art. 10 Attività commerciale Nel caso dell’attività commerciale, ai fini della valutazione del criterio di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a è determinante l’utile lordo e non il ricavo lordo.
3 RS 210
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Art. 11 Passaggio a un’attività di intermediazione finanziaria a titolo professionale 1 Chiunque passa da un’attività di intermediazione finanziaria a titolo non profes- sionale a una a titolo professionale deve: a. rispettare senza indugio gli obblighi di cui agli articoli 3–11 LRD; e b. entro due mesi dal passaggio a un’attività a titolo professionale, essere affi- liato ad un organismo di autodisciplina oppure deporre presso l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una richiesta di auto- rizzazione all’esercizio dell’attività a titolo professionale.
2 Fino ad avvenuta affiliazione ad un organismo di autodisciplina oppure fino al
rilascio di un’autorizzazione da parte della FINMA, all’intermediario finanziario è vietato: a. effettuare nuove operazioni di intermediazione finanziaria; b. intraprendere, nell’ambito di relazioni d’affari già esistenti, azioni non stret- tamente necessarie alla conservazione dei valori patrimoniali.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 12 Disposizioni di esecuzione La FINMA è autorizzata a emanare disposizioni di esecuzione della presente ordi- nanza.
Art. 13 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 20 agosto 20024 sull’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione finanziaria ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro è abrogata.
Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.
18 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 RU 2002 2687, 2006 1359, 2008 5613
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