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AS 2009 6409

Decreto federale concernente la rinuncia all'introduzione dell'iniziativa popolare generica

Decreto federale concernente la rinuncia all’introduzione dell’iniziativa popolare generica

del 19 dicembre 20081

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 21 febbraio 20082; visto il parere del Consiglio federale del 16 aprile 20083, decreta:

I La Costituzione federale4 è modificata come segue:

Art. 139 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale 1 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costitu- zione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa. 2 L’iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formu- lata come proposta generica o progetto elaborato. 3 Se l’iniziativa viola il principio dell’unità della forma o della materia o disposi- zioni cogenti del diritto internazionale, l’Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte. 4 Se condivide un’iniziativa presentata in forma di proposta generica, l’Assemblea federale elabora la revisione parziale nel senso dell’iniziativa e la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni. Se respinge l’iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo decide se darle seguito. Se il Popolo approva l’iniziativa, l’Assemblea federale elabora il progetto proposto nell’iniziativa. 5 L’iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L’Assemblea federale ne raccomanda l’accettazione o il rifiuto. Può contrapporle un controprogetto.

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Rinuncia all’introduzione dell’iniziativa popolare generica. DF RU 2009

Art. 139a5 Abrogato

Art. 139b cpv. 16 1 Gli aventi diritto di voto si pronunciano nel contempo sull’iniziativa e sul contro- progetto.

Art. 140 cpv. 2 lett. abis e b7

2 Sottostanno al voto del Popolo:

abis. abrogata b. le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall’Assemblea federale;

Art. 156 cpv. 3 lett. b e c8 3 La legge prevede deroghe al fine di garantire che, in caso di disaccordo fra le due Camere, sia presa una decisione concernente: b. la concretizzazione di un’iniziativa popolare presentata in forma di proposta generica e accettata dal Popolo; c. la concretizzazione di un decreto federale che dispone la revisione totale della Costituzione ed è stato accettato dal Popolo;

Art. 189 cpv. 1bis9 Abrogato

5 Nella versione del DF del 4 ott. 2002 concernente la revisione dei diritti popolari (RU 2003 1949). 6 Nella versione del DF del 4 ott. 2002 concernente la revisione dei diritti popolari (RU 2003 1949). 7 Nella versione del DF del 4 ott. 2002 concernente la revisione dei diritti popolari (RU 2003 1949). 8 Nella versione del DF del 4 ott. 2002 concernente la revisione dei diritti popolari (RU 2003 1949). 9 Nella versione del DF del 4 ott. 2002 concernente la revisione dei diritti popolari (RU 2003 1949).

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Rinuncia all’introduzione dell’iniziativa popolare generica. DF RU 2009

II I decreti federali qui appresso sono modificati come segue:

1. Decreto federale del 4 ottobre 200210 concernente la revisione

dei diritti popolari

Cifra II cpv. 2, secondo periodo Abrogato

2. Decreto federale del 19 giugno 200311 concernente l’entrata

in vigore delle disposizioni direttamente applicabili della revisione dei diritti popolari del 4 ottobre 2002

Cifra II Abrogata

III Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008 Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008 La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il presidente: Alain Berset Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore 1 La presente modifica costituzionale è stata accettata dal Popolo e dai Cantoni il 27 settembre 200912.

2 Conformemente all’articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre

197613 sui diritti politici, essa è entrata in vigore il 27 settembre 2009.

15 dicembre 2009 Cancelleria federale

10 RU 2003 1949 11 RU 2003 1953 12 FF 2009 7599 13 RS 161.1

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