AS 2009 6409
Decreto federale concernente la rinuncia all'introduzione dell'iniziativa popolare generica
Decreto federale concernente la rinuncia all’introduzione dell’iniziativa popolare generica
del 19 dicembre 20081
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 21 febbraio 20082; visto il parere del Consiglio federale del 16 aprile 20083, decreta:
I La Costituzione federale4 è modificata come segue:
Art. 139 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale 1 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costitu- zione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa. 2 L’iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formu- lata come proposta generica o progetto elaborato. 3 Se l’iniziativa viola il principio dell’unità della forma o della materia o disposi- zioni cogenti del diritto internazionale, l’Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte. 4 Se condivide un’iniziativa presentata in forma di proposta generica, l’Assemblea federale elabora la revisione parziale nel senso dell’iniziativa e la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni. Se respinge l’iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo decide se darle seguito. Se il Popolo approva l’iniziativa, l’Assemblea federale elabora il progetto proposto nell’iniziativa. 5 L’iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L’Assemblea federale ne raccomanda l’accettazione o il rifiuto. Può contrapporle un controprogetto.