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AS 2009 6413

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Modifica del 4 dicembre 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 23 cpv. 3

3 I corsi di formazione o di perfezionamento sono autorizzati di regola per una

durata massima di otto anni. Sono possibili deroghe per corsi di formazione o di perfezionamento mirati.

Art. 28 Abrogato

Art. 53 Stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione

1 Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 85 LStr) o la persona bisognosa di

protezione (art. 75 LAsi) possono essere autorizzati a esercitare un’attività lucrativa dipendente se: a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStr; b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStr.

2 Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 85 LStr) o la persona bisognosa di

protezione (art. 75 LAsi) che partecipano a un programma d’occupazione secondo l’articolo 43 LAsi sottostanno alle condizioni stabilite nel programma d’occupa- zione. 3 Lo straniero ammesso provvisoriamente può essere autorizzato a svolgere un’atti- vità lucrativa indipendente se sono adempite le condizioni necessarie al finanzia- mento e all’esercizio di tale attività (art. 19 lett. b LStr).

1 RS 142.201

2009-1892 6413

Ammissione, soggiorno e attività lucrativa RU 2009

Art. 91a Abrogato

II Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III L’ordinanza del 22 ottobre 20082 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modi- ficata come segue:

Art. 5 cpv. 1

1 Sono esentati dall’obbligo del visto di cui all’articolo 4 capoverso 1:

a. le persone esentate dall’obbligo del visto in virtù delle disposizioni degli allegati 1–4 ICC3. b. i titolari di un passaporto ufficiale valido, segnatamente di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale di Bolivia, Colombia, Repubblica Domi- nicana, Ecuador, Marocco, Perù e Tunisia nonché di altri Stati con i quali esistono accordi bilaterali o multilaterali in materia. I cittadini dell’Iran sono esentati dall’obbligo del visto soltanto se titolari di un passaporto diplo- matico valido; c. i piloti di aeromobili e altri membri dell’equipaggio conformemente all’alle- gato VII numero 2 del Codice frontiere Schengen4; d. i titolari di un lasciapassare delle Nazioni Unite;

IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 dicembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RS 142.204

3 GU C 326 del 22.12.2005, pag. 22

4 GU L 105 del 13.4.2006, pag. 30

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Ammissione, soggiorno e attività lucrativa RU 2009

Allegato 1 (art. 19)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata, con autorizzazione

all’esercizio di un’attività lucrativa, sono stabiliti complessivamente a 3500: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1750 Zurigo 353 Sciaffusa 17 Berna 220 Appenzello Esterno 10 Lucerna 77 Appenzello Interno 3 Uri 6 San Gallo 107 Svitto 25 Grigioni 44 Obvaldo 7 Argovia 119 Nidvaldo 8 Turgovia 45 Glarona 8 Ticino 79 Zugo 32 Vaud 138 Friburgo 45 Vallese 57 Soletta 52 Neuchâtel 39 Basilea Città 73 Ginevra 116 Basilea Campagna 55 Giura 15 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 1750

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 12 dicembre 20085 dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono computati sul contingen- te della Confederazione (par. 1 lett. b).

5 RU 2008 6273

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Ammissione, soggiorno e attività lucrativa RU 2009

Allegato 2 (art. 20)

Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora rilasciati per la prima volta, con autorizza- zione all’esercizio di un’attività lucrativa, sono stabiliti complessivamente a 2000: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1000 Zurigo 201 Sciaffusa 10 Berna 126 Appenzello Esterno 5 Lucerna 44 Appenzello Interno 2 Uri 4 San Gallo 60 Svitto 14 Grigioni 25 Obvaldo 4 Argovia 68 Nidvaldo 5 Turgovia 26 Glarona 5 Ticino 45 Zugo 18 Vaud 79 Friburgo 26 Vallese 32 Soletta 29 Neuchâtel 23 Basilea Città 42 Ginevra 67 Basilea Campagna 32 Giura 8 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 1000

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 12 dicembre 20086 dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (par. 1 lett. b).

6 RU 2008 6273

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