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AS 2009 6425

Ordinanza concernente il sostegno finanziario alle istituzioni degli Svizzeri all'estero

Ordinanza concernente il sostegno finanziario alle istituzioni degli Svizzeri all’estero

Modifica del 4 dicembre 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 febbraio 20031 concernente il sostegno finanziario agli Svizzeri all’estero è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 7a della legge federale del 19 dicembre 19752 sui diritti politici degli Svizzeri all’estero,

Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2003.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 dicembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova