AS 2009 6425
Ordinanza concernente il sostegno finanziario alle istituzioni degli Svizzeri all'estero
Ordinanza concernente il sostegno finanziario alle istituzioni degli Svizzeri all’estero
Modifica del 4 dicembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 febbraio 20031 concernente il sostegno finanziario agli Svizzeri all’estero è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 7a della legge federale del 19 dicembre 19752 sui diritti politici degli Svizzeri all’estero,
Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2003.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
4 dicembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova