AS 2009 6429
Regolamento del consiglio museale concernente il personale del Museo nazionale svizzero
Regolamento del consiglio museale concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS)
del 26 novembre 2009 approvato dal Consiglio federale il 4 dicembre 2009
Il consiglio museale del Museo nazionale svizzero, visto l’articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers); visto l’articolo 2b dell’ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 20002; visto l’articolo 11 capoverso 4 lettera g della legge del 12 giugno 20093 sui musei e le collezioni, emana il seguente regolamento:
Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina i rapporti di lavoro del personale del Museo nazionale svizzero (MNS).
Art. 2 Diritto applicabile
1 I rapporti di lavoro del personale del MNS sono disciplinati dalla LPers.
2 Nella misura in cui la legge sui musei e le collezioni e il presente regolamento non dispongano altrimenti, sono applicabili l’ordinanza del 3 luglio 20014 sul personale federale (OPers) e il diritto esecutivo del Dipartimento federale delle finanze relativo all’OPers.
3 Gli articoli 20 e 108 OPers non sono applicabili al MNS.
4 Il salario del primo livello di direzione non può superare l’importo massimo della classe di stipendio 33 secondo l’articolo 36 OPers.
Art. 3 Competenze in materia di diritto del personale 1 Il consiglio museale è abilitato a elaborare e firmare un eventuale piano sociale ai sensi dell’articolo 31 capoverso 4 LPers.
RS 432.303.2
2009-2812 6429
Regolamento del personale del MNS RU 2009
2 Esso è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 OPers5 e prende decisioni con- cernenti: a. le indennità in funzione del mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 50 OPers; b. la valutazione della funzione ai sensi degli articoli 52 e 53 OPers. 3 Il Dipartimento federale dell’interno è l’istanza di ricorso interna ai sensi dell’arti- colo 110 OPers.
Art. 4 Rapporti I rapporti di cui all’articolo 21 OPers6 avvengono nell’ambito del rapporto di gestione.
Art. 5 Previdenza professionale 1 Il MNS è parte contraente del contratto di affiliazione del 15 giugno 20077 alla Cassa di previdenza della Confederazione.
2 Il personale del MNS è assicurato presso PUBLICA conformemente alle disposi-
zioni del regolamento di previdenza del 15 giugno 20078 per gli impiegati e i benefi- ciari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione. 3 Il contratto di affiliazione si applica a tutti gli assicurati attivi e a tutti gli aventi diritto alle rendite subordinati al MNS al 1° gennaio 2010. Gli impiegati del MNS assunti dopo questa data e i nuovi aventi diritto a rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità di PUBLICA vengono subordinati al datore di lavoro MNS.
Art. 6 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.
4 dicembre 2009 Consiglio museale del Museo nazionale svizzero: Markus Notter
5 RS 172.220.111.3 6 RS 172.220.111.3
7 FF 2008 5165, 2009 7381. La versione aggiornata si trova sulle pagine Internet
dell’UFPER (http://www.epa.admin.ch) e di PUBLICA (http://www.publica.ch). 8 FF 2008 5173, 2009 2287 7387. La versione aggiornata si trova sulle pagine Internet dell’UFPER (http://www.epa.admin.ch) e di PUBLICA (http://www.publica.ch).
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