AS 2009 6431
Ordinanza concernente il Fondo del museo dell'Ufficio federale della cultura
Ordinanza concernente il Fondo del museo dell’Ufficio federale della cultura
del 4 dicembre 2009
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 25 capoverso 3 della legge del 12 giugno 20091 sui musei e le collezioni (LMC), ordina:
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione 1 La presente ordinanza disciplina il fondo dei musei direttamente gestiti dall’Ufficio federale della cultura (UFC).
2 Sono direttamente gestiti dall’UFC:
a. il Museo degli automi musicali di Seewen; b. il Museo Vela di Ligornetto; c. il Museo della Collezione Oskar Reinhart «Am Römerholz» di Winterthur.
Art. 2 Alimentazione
1 Il Fondo del museo è alimentato segnatamente dalle seguenti entrate:
a. i contributi dei Cantoni e dei Comuni in cui hanno sede i musei; b. le liberalità di terzi; c. le entrate risultanti dalla vendita di oggetti delle collezioni; d. le entrate risultanti dalla vendita di oggetti trovati; e. le entrate risultanti dagli ingressi; f. le entrate risultanti dalle prestazioni commerciali strettamente connesse con i compiti dei musei e che non ne pregiudicano l’adempimento; g. le entrate risultanti dalla riscossione di diritti d’autore; h. i proventi degli interessi sugli averi del Fondo del museo. 2 La vendita di oggetti delle collezioni è ammessa solo in caso di acquisto di nuove collezioni e presuppone l’approvazione della Direzione dell’UFC.
RS 432.304 1 RS 432.30
2009-2735 6431
Fondo museale dell’Ufficio federale della cultura RU 2009
Art. 3 Utilizzazione I mezzi del Fondo del museo devono essere utilizzati per progetti strettamente connessi con l’adempimento dei compiti legali dei musei. I mezzi sono attribuiti ai musei che li hanno forniti.
Art. 4 Prelievi 1 I prelievi dal Fondo del museo sono di competenza del responsabile della sezione Musei e collezioni dell’UFC. 2 Per i prelievi che superano i 100 000 franchi è necessaria l’approvazione della Direzione dell’UFC.
Art. 5 Gestione del patrimonio
1 Il patrimonio del Fondo del museo è gestito separatamente dall’Amministrazione
federale delle finanze.
2 La rimunerazione del patrimonio del Fondo del museo è retta dall’articolo 70
capoverso 2 dell’ordinanza del 5 aprile 20062 sulle finanze della Confederazione.
3 I proventi degli interessi sono accreditati annualmente al Fondo del museo.
Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.
4 dicembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 RS 611.01
6432