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AS 2009 6431

Ordinanza concernente il Fondo del museo dell'Ufficio federale della cultura

Ordinanza concernente il Fondo del museo dell’Ufficio federale della cultura

del 4 dicembre 2009

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 25 capoverso 3 della legge del 12 giugno 20091 sui musei e le collezioni (LMC), ordina:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione 1 La presente ordinanza disciplina il fondo dei musei direttamente gestiti dall’Ufficio federale della cultura (UFC).

2 Sono direttamente gestiti dall’UFC:

a. il Museo degli automi musicali di Seewen; b. il Museo Vela di Ligornetto; c. il Museo della Collezione Oskar Reinhart «Am Römerholz» di Winterthur.

Art. 2 Alimentazione

1 Il Fondo del museo è alimentato segnatamente dalle seguenti entrate:

a. i contributi dei Cantoni e dei Comuni in cui hanno sede i musei; b. le liberalità di terzi; c. le entrate risultanti dalla vendita di oggetti delle collezioni; d. le entrate risultanti dalla vendita di oggetti trovati; e. le entrate risultanti dagli ingressi; f. le entrate risultanti dalle prestazioni commerciali strettamente connesse con i compiti dei musei e che non ne pregiudicano l’adempimento; g. le entrate risultanti dalla riscossione di diritti d’autore; h. i proventi degli interessi sugli averi del Fondo del museo. 2 La vendita di oggetti delle collezioni è ammessa solo in caso di acquisto di nuove collezioni e presuppone l’approvazione della Direzione dell’UFC.

RS 432.304 1 RS 432.30

2009-2735 6431

Fondo museale dell’Ufficio federale della cultura RU 2009

Art. 3 Utilizzazione I mezzi del Fondo del museo devono essere utilizzati per progetti strettamente connessi con l’adempimento dei compiti legali dei musei. I mezzi sono attribuiti ai musei che li hanno forniti.

Art. 4 Prelievi 1 I prelievi dal Fondo del museo sono di competenza del responsabile della sezione Musei e collezioni dell’UFC. 2 Per i prelievi che superano i 100 000 franchi è necessaria l’approvazione della Direzione dell’UFC.

Art. 5 Gestione del patrimonio

1 Il patrimonio del Fondo del museo è gestito separatamente dall’Amministrazione

federale delle finanze.

2 La rimunerazione del patrimonio del Fondo del museo è retta dall’articolo 70

capoverso 2 dell’ordinanza del 5 aprile 20062 sulle finanze della Confederazione.

3 I proventi degli interessi sono accreditati annualmente al Fondo del museo.

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 dicembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RS 611.01

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