Lexipedia

AS 2009 6499

Ordinanza sull'organizzazione dell'esercito

Ordinanza sull’organizzazione dell’esercito (OOE)

Modifica del 27 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 novembre 20031 sull’organizzazione dell’esercito è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 3 3 Le brigate, le regioni territoriali, le formazioni d’addestramento e la Sicurezza militare sono Grandi Unità; le regioni della polizia militare sono corpi di truppa e i distaccamenti sono unità di truppa.

II L’appendice è modificata secondo la versione qui annessa2.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

27 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 513.11 2 Non pubblicata nella RU conformemente all’art. 6 della legge del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2009-1472 6499

Ordinanza sull’organizzazione dell’esercito RU 2009

6500