AS 2009 6555
Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità
Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI)
Modifica del 24 novembre 2009
Il Dipartimento federale dell’interno ordina:
I L’allegato all’ordinanza del 29 novembre 19761 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità è modificato come segue:
N. 5 e 14
5 Mezzi ausiliari per il cranio e la testa
…
5.07 Apparecchi acustici in caso d’ipoacusia
se, grazie a questo apparecchio, l’acutezza uditiva può essere migliorata considerevolmente e l’assicurato può comunicare più facilmente con l’ambiente circostante. Consegna in prestito. Rimborso secondo la conven- zione tariffale conclusa con lo «Schweizerischer Fachverband der Hörge- räteakustik» e lo «Hörzentralen-Verband der Schweiz» (AKUSTIKA/HZV). Sussidio per le batterie: 60 franchi l’anno per apparecchi monoauricolari e
120 franchi l’anno per apparecchi biauricolari. Sussidio per le batterie per
impianti cocleari: 485 franchi l’anno o, se documentate, le spese effettive fino ad un importo di 970 franchi l’anno. Sussidio per le batterie per impianti FM: 60 franchi l’anno.
14 Mezzi ausiliari per ampliare la propria autonomia
…
14.06 Cani d’accompagnamento per disabili motori
se è comprovato che l’assicurato sa occuparsi di un cane d’accompagna- mento e grazie a quest’ultimo può vivere a casa sua in modo più autonomo. Vi hanno diritto soltanto gli adulti disabili motori che ricevono un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato. Al momento della consegna del cane d’accompagnamento l’assicurazione versa un sussidio forfetario
1 RS 831.232.51
2009-2481 6555
Consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità RU 2009
di 15 500 franchi, suddiviso nel modo seguente: 12 500 franchi per l’acquisto del cane d’accompagnamento e 3000 franchi per le spese per il cibo e il veterinario. La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni otto anni, ma una sola volta per lo stesso cane.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
24 novembre 2009 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter
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