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AS 2009 6565

Legge federale sul servizio informazioni civile

Legge federale sul servizio informazioni civile (LSIC)

del 3 ottobre 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 29 febbraio 20082; visto il parere del Consiglio federale del 23 aprile 20083, decreta:

Art. 1 Compiti del servizio informazioni civile Il Consiglio federale designa le unità della Confederazione chiamate ad assolvere i compiti del servizio informazioni civile. Tali unità: a. raccolgono le informazioni concernenti l’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza e le valutano all’attenzione dei Dipartimenti e del Con- siglio federale; b. assolvono i compiti informativi derivanti dagli articoli 2, 5–13 e 14–17 della legge federale del 21 marzo 19974 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).

Art. 2 Organizzazione del servizio informazioni civile Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione di tale servizio. Subordina al mede- simo Dipartimento le unità che assolvono i compiti del servizio informazioni civile.

Art. 3 Collaborazione e scambio di informazioni tra le unità del servizio informazioni civile 1 Le unità del servizio informazioni civile procedono a una valutazione congiunta e globale della situazione di minaccia e si informano reciprocamente su tutti i fatti concernenti i loro rispettivi compiti legali. 2 Informano il servizio informazioni dell'esercito su tutti i fatti che possono riguar- dare i compiti svolti da quest’ultimo a favore dell’esercito.

RS 121

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3 Il servizio informazioni dell’esercito è obbligato a fornire informazioni alle unità del servizio informazioni civile e le informa spontaneamente quando viene a cono- scenza di minacce concrete per la sicurezza interna o esterna.

4 Conformemente alle pertinenti norme legali, il Consiglio federale disciplina:

a. la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le unità del servizio informazioni civile, segnatamente allo scopo di garantire una valutazione congiunta e globale della situazione di minaccia; b. la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le unità del servizio informazioni civile e quelle del servizio informazioni dell’esercito; c. la collaborazione tra le unità del servizio informazioni civile e i servizi esteri, definendo segnatamente i principi che presiedono all’utilizzo delle informazioni provenienti da servizi esteri ai fini dell’adempimento dei com- piti del servizio informazioni civile.

Art. 4 Informazione di altri servizi 1 Le unità del servizio informazioni civile informano altri servizi della Confedera- zione e dei Cantoni su tutti i fatti concernenti i compiti legali di tali servizi in mate- ria di salvaguardia della sicurezza interna ed esterna.

2 Il Consiglio federale disciplina la collaborazione.

Art. 5 Trattamento dei dati personali 1 Le unità del servizio informazioni civile hanno facoltà di trattare i dati personali raccolti in forza dell’articolo 1 lettera a, compresi quelli degni di particolare prote- zione e profili della personalità. Se del caso, tali dati possono essere trattati all’insaputa della persona interessata, sempreché e finché i compiti del servizio informazioni civile lo esigano. 2 Possono trasmettere alle autorità federali di perseguimento penale informazioni su persone in Svizzera risultanti dalla propria attività di cui all’articolo 1 lettera a e che possono essere rilevanti per il perseguimento penale. Il Consiglio federale disciplina i particolari. 3 In singoli casi possono trasmettere all’estero, in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati, i dati personali raccolti in virtù dell’articolo 1 lettera a. 4 Il Consiglio federale disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti in virtù dell’articolo 1 lettera a; può prevedere eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione delle collezioni di dati, quando questa pregiudicasse la raccolta d’informazioni.

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Art. 6 Trattamento dei dati personali raccolti in virtù della LMSI Le disposizioni della LMSI5 sono applicabili al trattamento e alla trasmissione dei dati personali che le unità del servizio informazioni civile hanno raccolto in virtù della LMSI nell’adempimento dei loro compiti.

Art. 7 Protezione delle fonti Il Consiglio federale disciplina la protezione delle fonti tenendo conto delle esigenze di protezione delle singole fonti. Vanno in ogni caso protette le persone che sono esposte a pericolo a causa della loro attività informativa sull’estero.

Art. 8 Controllo Gli articoli 25 e 26 capoversi 1 e 2 LMSI6 sono applicabili a tutte le unità del servi- zio informazioni civile.

Art. 9 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 10 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008 Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008 Il presidente: Christoffel Brändli Il presidente: André Bugnon Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

5 RS 120 6 RS 120

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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 22 gennaio 2009.7 2 Fatto salvo le disposizioni al capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

3 Le seguenti modifiche giusta il n. 1 dell’allegato, non sono messe in vigore:

a. sostituzione di un’espressione; b. articolo 5 capoversi 2 e 3; c. articolo 7 capoverso 1.

4 dicembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans Rudol Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

7 FF 2008 7211

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Allegato (art. 9)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 19978 sulle misure per la salvaguardia

della sicurezza interna

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 6 capoverso 1, 7 capoversi 2–4, 10, 11 capoverso 2 lettera a, 12, 13 capoversi 1 e 2, 15 capoversi 3 e 6, 17 capoversi 1 e 3 nonché 18 capoversi 1 e 5 l’espressione «Ufficio federale» è sostituita, con i necessari adeguamenti gramma- ticali, con «competente unità della Confederazione».

Art. 5 cpv. 2 e 3 2 Esso designa mediante ordinanza i Dipartimenti e le competenti unità della Confe- derazione che assolvono compiti previsti dalla presente legge. L’Ufficio federale designato dal Consiglio federale (Ufficio federale) pronuncia le decisioni secondo la presente legge. Il Consiglio federale disciplina la ripartizione dei compiti tra le competenti unità del servizio informazioni civile e gli organi della sicurezza militare in periodo di servizio d’appoggio nonché di servizio attivo.

3 Abrogato

Art. 7 cpv. 1 1 Il Dipartimento competente (Dipartimento) cura i contatti con i governi cantonali e collabora con le conferenze governative intercantonali.

Art. 17 cpv. 7 Abrogato

8 RS 120

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2. Legge militare del 3 febbraio 19959

Art. 99 cpv. 1, 2bis, 3 lett. c, 4 e 5 1 Il servizio informazioni dell’esercito (servizio informazioni) ha il compito di raccogliere e valutare informazioni concernenti l’estero rilevanti per l’esercito, segnatamente sotto il profilo della difesa nazionale, del servizio di promovimento della pace e del servizio d’appoggio all’estero. 2bis Può trasmettere alle autorità federali di perseguimento penale informazioni su persone in Svizzera risultanti dalla propria attività di cui al capoverso 1 e che possono essere rilevanti per il perseguimento penale. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

3 Il Consiglio federale disciplina:

c. la collaborazione del servizio informazioni con i servizi interessati della Confederazione e dei Cantoni nonché con i servizi esteri; approva accordi amministrativi internazionali del servizio informazioni con servizi esteri e provvede affinché tali accordi e divengano esecutivi soltanto dopo aver otte- nuto l’approvazione; 4 Il Consiglio federale disciplina la protezione delle fonti tenendo conto delle esi- genze di protezione delle singole fonti. Vanno in ogni caso protette le persone che sono esposte a pericolo a causa della loro attività informativa sull’estero. 5 Il Consiglio federale disciplina la subordinazione del servizio informazioni. Assi- cura che legalità, opportunità ed efficacia dell’attività del servizio informazioni siano controllate. Il Dipartimento competente stabilisce ogni anno un piano di con- trollo che è coordinato con i controlli parlamentari.

9 RS 510.10

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