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AS 2009 6575

Ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale

Ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers)

Modifica dell’11 dicembre 2009

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:

I L’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20011 concernente l’ordinanza sul personale federale è modificata come segue:

Art. 7 Abrogato

Titolo prima dell’art. 8

Capitolo 3: Pensionamento anticipato

Art. 8, rubrica Abrogata

Art. 12 cpv. 2 2 Sono ritenuti giorni festivi che danno diritto a indennità quelli menzionati nel- l’articolo 66 capoverso 3 OPers.

Art. 14 Premi in natura (art. 49 OPers)

Per la ricompensa spontanea di impieghi e prestazioni particolari possono essere assegnati premi in natura fino al controvalore di 500 franchi.

Art. 40 cpv. 3 lett. c

3 Un congedo pagato viene concesso all’impiegato per i seguenti eventi:

c. cura di un membro della famiglia o del convivente colpito improvvisamente da una malattia grave o vittima di un infortunio: il tempo necessario fino a un massimo di due giorni lavorativi per ogni evento;

1 RS 172.220.111.31

2009-2866 6575

Ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale RU 2009

Art. 48 cpv. 2 2 È fatto salvo il disciplinamento delle spese ai sensi delle Direttive del Consiglio federale del 1° febbraio 20062 concernenti l’invio di delegazioni a conferenze inter- nazionali nonché i relativi lavori preparatori e successivi.

Art. 53 Abbonamento generale e abbonamento metà-prezzo delle FFS (art. 76 OPers)

1 Per tutta la durata del rapporto di lavoro gli impiegati hanno diritto a:

a. un abbonamento metà-prezzo gratuito delle FFS; oppure b. un abbonamento generale «adulti» a prezzo ridotto delle FFS.

2 Le riduzioni per l’abbonamento generale «adulti» ammontano per gli impiegati

che, con questo abbonamento: a. viaggiano per ragioni di servizio fino a 29 giorni all’anno: al 15 per cento; b. viaggiano per ragioni di servizio tra 30 e 59 giorni all’anno: al 40 per cento; c. viaggiano per ragioni di servizio tra 60 e 89 giorni all’anno: al 60 per cento; d. viaggiano per ragioni di servizio almeno 90 giorni all’anno: al 100 per cento.

3 In luogo di abbonamenti generali ai sensi del capoverso 2 lettere b–d, possono

essere rilasciati eccezionalmente abbonamenti di percorso oppure altri titoli di trasporto se ciò è più vantaggioso per la Confederazione.

4 Per i viaggi di servizio deve essere utilizzato l’abbonamento.

Art. 57 Competenze (art. 74 OPers)

I dipartimenti definiscono le categorie dei partecipanti, l’organizzazione, le compe- tenze, il sistema dei premi e delle prestazioni, le competenze finanziarie e i settori d’innovazione da promuovere.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

11 dicembre 2009 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz

2 FF 2006 2309

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