AS 2009 6615
Ordinanza concernente l'adeguamento della legge federale sui sistemi d'informazione militari in seguito alla subordinazione della Protezione delle informazioni e delle opere alla Segreteria generale del DDPS
Ordinanza concernente l’adeguamento della legge federale sui sistemi d’informazione militari in seguito alla subordinazione della Protezione delle informazioni e delle opere alla Segreteria generale del DDPS
del 12 dicembre 2008
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 8 capoverso 1 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
I La legge federale del 3 ottobre 20082 sui sistemi d’informazione militari è modifi- cata come segue:
Art. 144 Organo responsabile L’organo del DDPS competente per l’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone (servizio specializzato) gestisce un sistema d’informazione per i con- trolli di sicurezza relativi alle persone (Sistema informatizzato per i controlli di sicu- rezza relativi alle persone, SIBAD).
Titolo prima dell’art. 150 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 150 Organo responsabile L’organo del DDPS competente per l’esecuzione della procedura di tutela del segreto gestisce un sistema d’informazione per il controllo della sicurezza indu- striale (ISK).
Art. 156 Organo responsabile L’organo del DDPS competente per il trattamento di richieste di visita gestisce un sistema d’informazione per le richieste di visita (SIBE).