AS 2009 6617
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Legge federale sui sistemi d’informazione militari (LSIM)
del 3 ottobre 2008
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 40 capoverso 2 e 60 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 20082, decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente legge disciplina il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità (dati) nei sistemi d’informazione e nel- l’ambito dell’impiego di mezzi di sorveglianza dell’esercito e dell’amministrazione militare da parte di: a. autorità della Confederazione e dei Cantoni; b. comandanti e organi di comando dell’esercito (comandi militari); c. altri militari; d. terzi che adempiono compiti in relazione con gli affari militari.
2 La presente legge non si applica al Servizio informazioni.
3 Per quanto la presente legge non contenga norme speciali, è applicabile la legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati.
Art. 2 Principi del trattamento dei dati 1 Per quanto necessario per adempiere i loro compiti legali o contrattuali, gli organi e le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 possono: a. trattare dati e in particolare renderli accessibili mediante procedura di richiamo se la presente legge o un’altra legge federale lo prevede espressa- mente; b. utilizzare il numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (numero d’assicurato AVS) conformemente alle disposizioni della legge
RS 510.91
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federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; c. comunicare in forma elettronica i dati sempreché sia garantita un’adeguata protezione contro trattamenti non autorizzati. 2 Gli organi e le persone presso i quali i dati possono essere raccolti sono tenuti a comunicarli gratuitamente. 3 Per i medesimi scopi di trattamento, i dati possono essere trattati anche in forma non elettronica. 4 L' organo o la persona che chiede dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario. 5 Le immagini che raffigurano persone in servizio militare univocamente identifica- bili possono essere pubblicate unicamente previo consenso scritto di quest’ultime.
Art. 3 Esercizio dei sistemi d’informazione I sistemi d’informazione sono gestiti come applicazioni autonome o sulla piattafor- ma burotica da parte della Base d’aiuto alla condotta dell’esercito.
Art. 4 Rete integrata di sistemi d’informazione
1 L’Aggruppamento Difesa e l’Aggruppamento armasuisse gestiscono una rete inte-
grata dei sistemi d’informazione di cui ai capitoli 2–6. 2 I sistemi sono interconnessi in maniera da consentire agli organi e alle persone competenti di: a. verificare con un’unica interrogazione se le persone di cui necessitano i dati per adempiere i loro compiti legali o contrattuali sono registrate nei sistemi d’informazione della rete integrata ai quali hanno accesso; b. trasferire da un sistema all’altro i dati che possono essere registrati in più sistemi d’informazione interconnessi.
Art. 5 Modifiche dei sistemi d’informazione Il Consiglio federale può raggruppare, sostituire o sopprimere sistemi d’informa- zione a condizione che tali modifiche non comportino un’estensione della portata e dello scopo del trattamento dei dati, in particolare un’estensione dei diritti d’accesso.
Art. 6 Trattamento dei dati nell’ambito della cooperazione internazionale
1 Le autorità e i comandi militari competenti sono autorizzati a trattare dati
nell’ambito della cooperazione con autorità e comandi militari di altri Paesi nonché con organizzazioni internazionali, se una legge formale o un trattato internazionale sottoposto a referendum facoltativo lo prevede.
4 RS 831.10
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2 Le autorità e i comandi militari di altri Paesi, nonché le organizzazioni internazio- nali possono consultare i dati mediante procedura di richiamo unicamente se una legge formale o un trattato internazionale sottoposto a referendum facoltativo lo prevede.
Art. 7 Trattamento dei dati per il controllo interno e in relazione con lavori ai sistemi d’informazione
1 Per quanto necessario per adempiere i loro compiti di controllo, gli organi di
controllo interni all’esercito e all’Amministrazione, nonché gli organi o le persone interni all’esercito e all’Amministrazione incaricati di verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati possono trattare dati.
2 Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio e programmazione
possono trattare dati solo se è assolutamente necessario per adempiere i compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. In tale ambito, i dati non possono essere modificati.
Art. 8 Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati
1 I dati sono conservati soltanto finché lo richiede lo scopo del trattamento.
2 I dati non più necessari sono cancellati; una volta trascorso il periodo di conserva- zione di tutti i dati interessati, i dati obbligatoriamente collegati fra loro in un sistema d’informazione sono cancellati in blocco. 3 I dati non più necessari e la relativa documentazione sono offerti all’Archivio federale per l’archiviazione. I dati e la documentazione che l’Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico sono distrutti.
Art. 9 Anonimizzazione 1 I dati necessari per scopi di statistica, ricerca, analisi degli impieghi o garanzia della qualità sono anonimizzati. 2 Per i test relativi allo sviluppo o alla migrazione del sistema possono essere utiliz- zati unicamente dati anonimizzati o fittizi.
Art. 10 Divieto di trattamento di dati Non possono essere trattati dati concernenti: a. le opinioni o attività religiose, ad eccezione dell’appartenenza religiosa; b. le opinioni o attività filosofiche, politiche e sindacali; c. l’appartenenza a una razza.
Art. 11 Limitazioni del trattamento di dati 1 I dati concernenti la sfera intima possono essere comunicati o essere resi accessi- bili mediante procedura di richiamo soltanto sotto forma di valori numerici. Tali dati sono conservati al massimo per cinque anni.
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2 I profili della personalità sono conservati al massimo:
a. sino al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare; o b. per cinque anni dal termine dell’impiego presso l’Aggruppamento Difesa.
Capitolo 2: Sistemi d’informazione per la gestione del personale Sezione 1: Sistema di gestione del personale dell’esercito
Art. 12 Organo responsabile Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito gestisce il Sistema di gestione del perso- nale dell’esercito (PISA).
Art. 13 Scopo Il PISA serve all’adempimento dei seguenti compiti: a. registrazione delle persone soggette all’obbligo di leva prima del recluta- mento; b. ammissione al servizio militare delle Svizzere e degli Svizzeri all’estero; c. attribuzione e assegnazione di persone all’esercito; d. controllo dell’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare; e. controllo dell’impiego volontario nell’esercito; f. pianificazione, gestione e controllo degli effettivi del personale dell’esercito; g. pianificazione, esecuzione e controllo di promozioni e nomine; h. chiamata in servizio, differimento di servizi d’istruzione, dispensa o congedo dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo; i. servizio dei morti e dei dispersi dell’esercito; j. impedimento dell’abuso dell’arma personale.
Art. 14 Dati 1 Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di leva, delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, nonché di civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito: a. decisioni concernenti l’idoneità al servizio militare e al servizio di prote- zione civile, il profilo attitudinale e l’attribuzione; b. dati concernenti lo statuto militare nonché l’ammissione al servizio civile; c. dati di controllo concernenti ricerche in caso di luogo di soggiorno scono- sciuto; d. dati concernenti l’esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone;
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e. dati concernenti reati nonché decisioni e misure di diritto penale; f. dati forniti volontariamente dalla persona interessata; g. dati per il servizio dei morti e dei dispersi; h. dati concernenti la consegna e il ritiro dell’arma personale. 2 Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile e all’obbligo di prestare servizio di protezione civile: a. decisioni concernenti l’idoneità al servizio militare e al servizio di prote- zione civile, il profilo attitudinale e l’attribuzione; b. decisioni concernenti l’ammissione al servizio civile; c. dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
Art. 15 Raccolta dei dati Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito e i comandanti di circondario raccolgono i dati per il PISA presso: a. la persona interessata o il suo rappresentante legale; b. il controllo degli abitanti; c. i comandi militari; d. le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni; e. le autorità penali civili e militari, nonché le autorità preposte alla giurisdi- zione amministrativa; f. i superiori militari e, previo consenso della persona interessata, i superiori civili; g. le persone di referenza indicate dalla persona interessata.
Art. 16 Comunicazione dei dati 1 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PISA agli organi seguenti: a. alle autorità militari; b. ai comandi militari; c. agli organi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la riscossione della tassa d’esenzione; d. alla giustizia militare; e. all’organo d’esecuzione del servizio civile; f. alle autorità competenti in materia di protezione civile dei Cantoni e della Confederazione. 2 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito comunica i dati del PISA agli organi e alle persone seguenti:
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a. alle autorità istruttorie penali e autorità di perseguimento penale:
1. se ciò è necessario per l’istruzione e se la gravità o la natura del reato
giustificano l’informazione, o
2. se durante il servizio militare è stato commesso un reato sottoposto alla
giurisdizione civile; b. all’assicurazione militare, se ciò è necessario per il trattamento di casi assi- curativi; c. all’Amministrazione federale delle dogane, se ciò è necessario per impieghi d’appoggio dei militari; d. a terzi, se ciò è necessario per adempiere i loro compiti legali o contrattuali. 3 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito comunica agli organi e alle persone seguenti i dati del PISA qui appresso: a. alle associazioni militari e società di tiro: l’indirizzo, il grado e l’incorpora- zione di persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, per favo- rire nuove adesioni e la sottoscrizione di abbonamenti, nonché per le attività fuori del servizio; b. ai media: il cognome, il grado e l’incorporazione in occasione di promozioni e nomine; c. all’organo della Confederazione competente per il casellario giudiziale fede- rale: le generalità necessarie per l’adempimento dell’obbligo di notifica giu- sta l’articolo 367 capoverso 2bis del Codice penale5; d. all’organo competente per la contrassegnazione delle uniformi e del materia- le personale: il cognome e il nome nonché, per il materiale personale, il numero d’assicurato AVS. 4 I militari possono in ogni momento far bloccare, mediante comunicazione scritta allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, la comunicazione dei dati di cui al capoverso 3 lettere a e b.
Art. 17 Conservazione dei dati 1 I dati del PISA concernenti reati, decisioni e misure penali possono essere conser- vati soltanto se, sulla base di tali dati: a. è stata emanata una decisione di non reclutamento, esclusione o degrada- zione ai sensi della legge militare del 3 febbraio 19956 (LM); b. è stata emanata una decisione concernente l’idoneità alla promozione o alla nomina ai sensi della LM; c. in occasione del controllo di sicurezza relativo alle persone, la dichiarazione di sicurezza non è stata rilasciata o è stata vincolata a riserve; o d. è stata emanata una decisione concernente l’esistenza di motivi d’impe- dimento alla cessione dell’arma personale.
5 RS 311.0 6 RS 510.10
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2 I dati del tiro obbligatorio fuori del servizio sono conservati per cinque anni dal momento della loro iscrizione. 3 I dati concernenti lo svincolo dalla cittadinanza svizzera e il decesso sono tenuti sino all’anno in cui la persona interessata sarebbe stata prosciolta per motivi d’età dall’obbligo di prestare servizio militare. 4 I dati forniti volontariamente sono distrutti su richiesta della persona interessata.
5 Gli altri dati del PISA sono conservati per cinque anni a decorrere dal prosciogli- mento dall’obbligo di prestare servizio militare.
Sezione 2: Sistema d’informazione per il reclutamento
Art. 18 Organo responsabile Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito gestisce un sistema d’informazione per il reclutamento (ITR).
Art. 19 Scopo L’ITR serve all’esecuzione del reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva e del personale previsto per il promovimento della pace.
Art. 20 Dati 1 L’ITR contiene i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di leva e del personale previsto per il promovimento della pace: a. decisioni concernenti l’idoneità al servizio militare e al servizio di prote- zione civile, il profilo attitudinale e l’attribuzione; b. dati forniti volontariamente dalla persona interessata. 2 L’ITR contiene inoltre i dati rilevati in occasione del reclutamento mediante esami, test e colloqui e che fungono da base per le decisioni di cui al capoverso 1 lettera a. Tali dati concernono: a. lo stato di salute: anamnesi, elettrocardiogramma, funzione polmonare, udito e vista, test d’intelligenza, test di comprensione di testi, questionario per l’individuazione di malattie psichiche ed esami di laboratorio e radiologici facoltativi; b. le attitudini fisiche: la condizione fisica, considerata nelle sue componenti di resistenza, forza, velocità, nonché le capacità di coordinazione; c. le attitudini intellettuali e la personalità: attitudini intellettuali generali, capacità di risolvere problemi, capacità di concentrazione e d’attenzione, flessibilità, scrupolosità e autoconsapevolezza, nonché predisposizione all’azione; d. lo stato psichico: assenza di disturbi ansiosi, resistenza allo stress, stabilità emotiva e capacità di socializzare;
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e. la competenza sociale: comportamento e sensibilità nella società, nella comunità e nel gruppo; f. l’idoneità a esercitare determinate funzioni: esami attitudinali specifici per quanto tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale secondo le lettere a–e; g. il potenziale di base per la funzione di quadro: attitudine a servire come sot- tufficiale, sottufficiale superiore o ufficiale; h. l'interesse all’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare; i. il rischio potenziale di abuso dell’arma personale.
Art. 21 Raccolta dei dati Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito raccoglie i dati per l’ITR presso: a. la persona interessata o il suo rappresentante legale; b. il controllo degli abitanti; c. i comandi di circondario dei Cantoni; d. gli organi e le persone incaricate del reclutamento; e. le persone di referenza indicate dalla persona interessata.
Art. 22 Comunicazione dei dati 1 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’ITR agli organi e ai medici incaricati del reclutamento.
2 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito comunica le decisioni concernenti
l’idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile agli organi seguenti: a. agli organi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la riscossione della tassa d’esenzione; b. alle autorità militari e comandi militari competenti per la tenuta dei controlli militari e l’istruzione, per quanto concerne le persone dichiarate abili al ser- vizio militare; c. alle autorità della protezione civile del Cantone di domicilio competenti per la tenuta dei controlli e l’istruzione, per quanto concerne le persone dichia- rate abili al servizio di protezione civile; d. all’organo d’esecuzione del servizio civile, per quanto concerne le persone che hanno presentato una domanda di ammissione al servizio civile. 3 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito comunica il profilo attitudinale e l’attribuzione agli organi seguenti: a. alle autorità militari e comandi militari competenti per la tenuta dei controlli militari e l’istruzione, per quanto concerne le persone dichiarate abili al ser- vizio militare;
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b. alle autorità della protezione civile del Cantone di domicilio competenti per la tenuta dei controlli e l’istruzione, per quanto concerne le persone dichia- rate abili al servizio di protezione civile. 4 I risultati dei test di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettere d e e possono essere comunicati soltanto sotto forma di valori numerici. La comunicazione degli altri dati sanitari è retta dall’articolo 28.
Art. 23 Conservazione dei dati I dati dell’ITR sono conservati per una settimana dalla fine del reclutamento.
Sezione 3: Sistema d’informazione medica dell’esercito
Art. 24 Organo responsabile L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito gestisce un sistema d’informazione medica dell’esercito (Sistema d’informazione medica dell’esercito, MEDISA).
Art. 25 Scopo Il MEDISA serve all’adempimento dei seguenti compiti: a. trattamento dei dati per l’apprezzamento dell’idoneità al servizio e dell’ido- neità a prestare servizio delle persone soggette all’obbligo di leva, delle per- sone soggette all’obbligo di prestare servizio militare e delle persone sog- gette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile, nonché di civili chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito; b. assistenza medica dei militari durante un servizio militare, nonché di civili chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito; c. effettuazione di studi scientifici in ambito sanitario; d. trattamento dei dati per l’apprezzamento della capacità lavorativa di persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile.
Art. 26 Dati
1 Il MEDISA contiene i dati sanitari necessari per:
a. l’apprezzamento medico e psicologico dell’idoneità al servizio e dell’ido- neità a prestare servizio, nonché per le cure mediche delle persone soggette all’obbligo di leva e all’obbligo di prestare servizio militare; b. l’apprezzamento medico e psicologico dell’idoneità al servizio delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile; c. l’apprezzamento medico e psicologico della capacità lavorativa di persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile.
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2 Sono dati sanitari:
a. i dati del questionario medico consegnato durante la manifestazione infor- mativa; b. i dati relativi allo stato di salute e alle caratteristiche psichiche; c. i certificati e le perizie medici; d. i certificati e i pareri di specialisti non medici; e. altri dati concernenti la persona e relativi allo stato di salute fisico o mentale delle persone sottoposte all’apprezzamento o in cura. 3 Il MEDISA contiene inoltre i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di leva, all’obbligo di prestare servizio militare, all’obbligo di prestare servizio di protezione civile, nonché di civili assistiti dalla truppa oppure chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito: a. decisioni concernenti l’idoneità al servizio militare e al servizio di prote- zione civile, il profilo attitudinale e l’attribuzione; b. dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione e l’istruzione nel- l’esercito e nella protezione civile; c. dati forniti volontariamente dalla persona interessata; d. la corrispondenza scambiata con le persone sottoposte all’apprezzamento nonché con gli organi ufficiali e i medici interessati.
Art. 27 Raccolta dei dati L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito raccoglie i dati per il MEDISA presso: a. la persona interessata o il suo rappresentante legale; b. le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni; c. i comandi militari; d. i medici curanti e i medici incaricati di una perizia; e. le persone di referenza indicate dalla persona interessata.
Art. 28 Comunicazione dei dati
1 L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito rende accessibili
mediante procedura di richiamo i dati del MEDISA alle persone seguenti: a. al medico in capo dell’esercito; b. ai medici competenti per l’apprezzamento dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio, nonché per le cure e al loro personale ausi- liario; c. agli specialisti del Servizio psicopedagogico (SPP) competenti per l’assi- stenza psicologica dei militari;
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d. ai medici competenti per gli accertamenti dell’Istituto di medicina aeronau- tica e al loro personale ausiliario. 2 L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito comunica i dati sanitari agli organi e alle persone seguenti: a. ai medici civili che hanno in cura la persona interessata o che in relazione a quest’ultima sono incaricati di fare una perizia, sempre che al riguardo la persona interessata abbia dato il suo consenso per scritto; b. ai tribunali civili e militari, nonché alle autorità giudiziarie nell’ambito di procedure giudiziarie e amministrative, in quanto il diritto procedurale pre- veda per i medici un obbligo di informare; c. alle autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per la riscos- sione della tassa d’esenzione, se necessario per l’esenzione dalla tassa con- formemente all’articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge federale del 12 giugno 19597 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare; d. all’assicurazione militare, a condizione che sia necessario per il trattamento di casi assicurativi; e. ai medici incaricati dall’organo d’esecuzione del servizio civile, se necessa- rio per visite mediche e misure mediche ai sensi dell’articolo 33 della legge federale del 6 ottobre 19958 sul servizio civile. 3 L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito comunica le decisioni concernenti l’idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile agli organi seguenti: a. agli organi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la riscossione della tassa d’esenzione; b. alle autorità militari e comandi militari competenti per la tenuta dei controlli e l’istruzione; c. alle autorità della protezione civile del Cantone di domicilio competenti per la tenuta dei controlli e l’istruzione per quanto concerne le persone dichia- rate abili al servizio di protezione civile. 4 L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito comunica all’organo d’esecuzione del servizio civile: a. le decisioni concernenti l’idoneità al servizio militare e al servizio di prote- zione civile di persone che hanno presentato una domanda di ammissione al servizio civile; b. le decisioni concernenti la capacità lavorativa di persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile.
7 RS 661 8 RS 824.0
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Art. 29 Conservazione dei dati 1I dati sanitari sono conservati per dieci anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare o dall’obbligo di prestare servizio civile. 2 I dati di civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito sono conservati per dieci anni a decorrere dalla conclusione del periodo d’assistenza o dell’impiego. 3 Se a una persona sono applicabili i capoversi 1 e 2, i dati sanitari sono conservati sino alla scadenza dei due termini.
Sezione 4: Sistemi d’informazione per la registrazione dei pazienti Art. 30 Organo responsabile Gli organi delle piazze d’armi competenti per il servizio sanitario e gli ospedali militari gestiscono ognuno in maniera decentralizzata un sistema d’informazione per la registrazione dei pazienti (ISPE).
Art. 31 Scopo Gli ISPE servono alla valutazione delle cure sanitarie nelle scuole dell’esercito e negli ospedali militari per quanto concerne: a. i pazienti; b. il genere di cure; c. la durata e la frequenza delle cure.
Art. 32 Dati Gli ISPE contengono i seguenti dati: a. genere di visita medica; b. diagnosi; c. decisione concernente il luogo di cura; d. date di arrivo e di partenza dei pazienti; e. decisioni concernenti dispense; f. esami effettuati.
Art. 33 Raccolta dei dati Gli organi competenti per gli ISPE raccolgono i dati presso: a. la persona interessata; b. i medici curanti e il loro personale ausiliario.
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Art. 34 Comunicazione dei dati 1 I dati degli ISPE sono accessibili mediante procedura di richiamo ai medici curanti e al loro personale ausiliario.
2 Possono essere comunicati in forma anonimizzata al Servizio medico militare,
all’assicurazione militare e al segretariato della Prevenzione d’infortuni militari per scopi statistici e per la garanzia della qualità.
Art. 35 Conservazione dei dati I dati degli ISPE sono conservati per due anni a decorrere dalla conclusione della scuola o dall’uscita dall’ospedale militare.
Sezione 5: Banca dati di documentazione dei casi del Servizio psicopedagogico
Art. 36 Organo responsabile Il Servizio psicopedagogico dell’esercito (SPP) gestisce una banca dati per la docu- mentazione dei casi (Banca dati di documentazione dei casi SPP).
Art. 37 Scopo La Banca dati di documentazione dei casi SPP serve all’adempimento dei seguenti compiti: a. gestione dei casi di assistenza psicologica di militari durante il servizio mili- tare; b. apprezzamento dell’idoneità dei militari a prestare servizio; c. ricerca nel campo della psicopedagogia militare.
Art. 38 Dati
1 La Banca dati di documentazione dei casi SPP contiene i seguenti dati:
a. dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione e l’istruzione nel- l’esercito; b. dati psicologici; c. dati sanitari di carattere psicologico o psichiatrico necessari per l’adem- pimento dei compiti di cui all’articolo 37; d. corrispondenza con le persone assistite nonché con gli organi interessati; e. dati forniti volontariamente dalle persone assistite.
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2 I dati psicologici di cui al capoverso 1 lettera c comprendono:
a. dati concernenti lo stato psichico del militare; b. dati concernenti le caratteristiche psichiche rilevati a fini anamnestico- biografici; c. risultati di test psicologici; d. certificati di specialisti civili in psicologia.
Art. 39 Raccolta dei dati Il SPP raccoglie i dati necessari per la Banca dati di documentazione dei casi SPP presso: a. i militari interessati; b. i superiori militari; c. il Servizio medico militare; d. terzi, sempre che il militare abbia dato il suo consenso.
Art. 40 Comunicazione dei dati 1 Il SPP rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati della Banca dati di documentazione dei casi SPP agli organi e alle persone seguenti: a. agli specialisti del SPP competenti per l’assistenza psicologica dei militari; b. agli organi e ai medici incaricati del reclutamento; c. agli organi competenti per il Servizio medico militare. 2 Il SPP comunica il risultato dell’apprezzamento dell’idoneità a prestare servizio alle autorità militari e ai comandi militari competenti per la tenuta dei controlli e l’istruzione.
Art. 41 Conservazione dei dati I dati della Banca dati di documentazione dei casi SPP sono conservati per cinque anni a decorrere dalla conclusione del periodo d’assistenza.
Sezione 6: Sistema d’informazione di medicina aeronautica
Art. 42 Organo responsabile L’Istituto di medicina aeronautica gestisce un sistema d’informazione di medicina aeronautica (FAI-PIS).
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Art. 43 Scopo Il FAI-PIS serve all’adempimento dei seguenti compiti: a. accertamento dell’idoneità dei candidati all’istruzione aeronautica preparato- ria e degli aspiranti membri del personale aeronavigante dell’esercito; b. verifica periodica dell’idoneità medica al volo degli aspiranti membri del personale aeronavigante dell’esercito e del personale aeronavigante del- l’esercito; c. assistenza del personale aeronavigante dell’esercito nel campo della medi- cina aeronautica e della psicologia aeronautica; d. accertamento e verifica periodica dell’idoneità medica al volo dei piloti civili che effettuano voli con aeromobili militari; e. accertamento dell’idoneità medica al volo di militari e civili che effettuano voli con passeggeri con aeromobili militari dotati di seggiolini eiettabili; f. accertamento dell’idoneità di persone che si candidano a membro del perso- nale militare delle Forze aeree o dei gruppi di specialisti; g. verifica dello stato di salute degli alti ufficiali superiori delle Forze aeree e di membri di gruppi di specialisti; h. accertamento dell’idoneità dei militari all’istruzione di stato maggiore gene- rale; i. accertamento dell’idoneità di civili a un impiego nell’esercito o ad attività nell’aviazione civile.
Art. 44 Dati Il FAI-PIS contiene i seguenti dati: a. dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione e l’istruzione nel- l’esercito; b. dati sanitari necessari per i compiti di cui all’articolo 43, segnatamente:
1. il questionario medico consegnato durante la manifestazione informa-
tiva,
2. i dati medici e psicologici sullo stato di salute,
3. i risultati di esami medico-tecnici e di test medico-psicologici,
4. altri dati relativi allo stato di salute fisico o psichico delle persone sotto- poste all’apprezzamento o in cura; c. dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
Art. 45 Raccolta dei dati L’Istituto di medicina aeronautica raccoglie i dati per il FAI-PIS presso: a. la persona interessata o il suo rappresentante legale; b. le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
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c. i medici curanti e i medici incaricati di una perizia; d. le persone di referenza indicate dalla persona interessata.
Art. 46 Comunicazione dei dati
1 L’Istituto di medicina aeronautica rende accessibili mediante procedura di
richiamo i dati del FAI-PIS alle persone seguenti: a. al medico in capo dell’esercito; b. ai medici competenti per l’apprezzamento dell’idoneità al servizio e del- l’idoneità a prestare servizio, nonché per le cure, come pure al loro personale ausiliario. 2 L’Istituto di medicina aeronautica consente ai medici curanti e ai medici incaricati di una perizia nonché ai medici dell’assicurazione militare di consultare i dati del FAI-PIS in presenza di un medico o di uno psicologo dell’Istituto.
Art. 47 Conservazione dei dati 1 L’Istituto di medicina aeronautica conserva i dati medici e psicologici in un archi- vio specifico. 2 I dati delle persone in servizio di volo e delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare sono conservati sino al proscioglimento dal servizio di volo o dall’obbligo di prestare servizio militare. I dati delle altre persone sono conservati per cinque anni.
Sezione 7: Sistema d’informazione per le valutazioni relative al distaccamento d’esplorazione dell’esercito
Art. 48 Organo responsabile Le Forze terrestri gestiscono un sistema d’informazione per le valutazioni relative al distaccamento d’esplorazione dell’esercito (EAAD).
Art. 49 Scopo L’EAAD serve alla valutazione psicologico-psichiatrica e medica degli aspiranti membri del distaccamento d’esplorazione dell’esercito.
Art. 50 Dati L’EAAD contiene i dati rilevati in occasione della valutazione mediante esami, test e colloqui per la stima biostatistica dei rischi di mancata prestazione nell’impiego o della capacità di resistenza biopsicologica.
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Art. 51 Raccolta dei dati Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito raccoglie i dati per l’EAAD presso: a. la persona interessata; b. terzi, previo consenso della persona interessata.
Art. 52 Comunicazione dei dati 1 Le Forze terrestri rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del- l’EAAD agli psicologi incaricati della valutazione.
2 Il rapporto di valutazione è immesso nel MEDISA al termine della valutazione
psicologico-psichiatrica e medica.
Art. 53 Conservazione dei dati 1 I dati degli aspiranti respinti sono conservati sino al passaggio in giudicato della decisione. 2 I dati degli aspiranti ammessi sono conservati sino al loro proscioglimento dal distaccamento d’esplorazione dell’esercito.
Sezione 8: Sistema d’informazione del settore sociale
Art. 54 Organo responsabile Il Servizio sociale dell’esercito (SSEs) gestisce un sistema d’informazione del settore sociale (ISB).
Art. 55 Scopo L’ISB serve al sostegno amministrativo della consulenza e dell’assistenza sociale di militari nonché di pazienti militari e dei loro superstiti.
Art. 56 Dati L’ISB contiene indicazioni concernenti il sostegno finanziario fornito.
Art. 57 Raccolta dei dati Il SSEs raccoglie i dati per l’ISB presso: a. la persona interessata o il suo rappresentante legale; b. i comandi militari; c. le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni; d. le persone di referenza indicate dalla persona interessata.
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Art. 58 Comunicazione dei dati Il SSEs rende accessibili i dati dell’ISB ai propri collaboratori mediante procedura di richiamo.
Art. 59 Conservazione dei dati I dati dell’ISB sono conservati per cinque anni a decorrere dall’ultima misura di consulenza o assistenza sociale.
Sezione 9: Sistema d’informazione Personale Difesa
Art. 60 Organo responsabile L’Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d’informazione concernente il proprio personale civile e militare (Sistema d’informazione Personale Difesa, IPV).
Art. 61 Scopo L’IPV serve all’adempimento dei seguenti compiti: a. reclutamento, pianificazione del personale e pianificazione del suo impiego; b. sviluppo dei quadri e del personale; c. controllo del personale.
Art. 62 Dati L’IPV contiene: a. dati concernenti il rapporto di lavoro, il luogo di lavoro, la categoria di per- sonale e la valutazione della funzione; b. dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione, l’istruzione, le quali- ficazioni e l’equipaggiamento nell’esercito e nella protezione civile; c. dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile; d. dati concernenti lo statuto militare e l’ammissione al servizio civile; e. dati concernenti la carriera professionale; f. dati concernenti la formazione e il perfezionamento professionali, nonché la valutazione; g. dati concernenti le conoscenze linguistiche; h. dati concernenti la pianificazione dei servizi con gli impieghi previsti, le istruzioni e le assenze per ferie; i. dati per il calcolo degli stipendi; j. dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
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Art. 63 Raccolta dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’IPV presso:
a. la persona interessata o il suo rappresentante legale; b. i comandi militari; c. le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni; d. i superiori militari e civili della persona interessata; e. le persone di referenza indicate dalla persona interessata. 2 I dati di cui all’articolo 62 contenuti nel sistema di gestione del personale BV PLUS sono resi accessibili all’IPV mediante procedura di richiamo.
Art. 64 Comunicazione dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati
dell’IPV agli organi e alle persone seguenti: a. agli organi del personale dell’Aggruppamento Difesa; b. alle persone competenti per la gestione degli impieghi e delle carriere del personale militare; c. ai superiori civili della persona interessata incaricati dei compiti di cui all’articolo 61.
2 L’Aggruppamento Difesa comunica i dati dell’IPV agli organi e alle persone
dell’Aggruppamento Difesa autorizzati a prendere decisioni nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 61.
Art. 65 Conservazione dei dati 1 I dati dell’IPV sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dalla con- clusione dell’impiego presso l’Aggruppamento Difesa. 2 I dati dei candidati che non sono stati assunti sono cancellati al più tardi dopo sei mesi.
Sezione 10: Sistema d’informazione per la gestione del personale per impieghi all’estero Art. 66 Organo responsabile Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito gestisce un sistema d’informazione per la gestione del personale per il servizio di promovimento della pace (PERAUS).
Art. 67 Scopo Il PERAUS serve al reclutamento, all’impiego e all’amministrazione del personale per il servizio di promovimento della pace.
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Sistemi d’informazione militari. LF RU 2009
Art. 68 Dati Il PERAUS contiene i seguenti dati: a. risultati del reclutamento per il servizio di promovimento della pace; b. dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione, l’istruzione e le qua- lificazioni nell’esercito e nella protezione civile; c. dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile; d. dati sanitari:
1. dati medici e psicologici concernenti lo stato di salute,
2. risultati di esami medico-tecnici e di test medico-psicologici,
3. altri dati concernenti lo stato di salute fisico o mentale delle persone
sottoposte all’apprezzamento o in cura; e. numero di passaporto; f. dati concernenti la carriera professionale e militare; g. indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, segnatamente il contratto di lavoro, la descrizione del posto o decisioni fondate su una valutazione del personale; h. qualificazioni della persona interessata rilasciate dalle organizzazioni part- ner; i. dati concernenti l’esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone; j. dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge del 24 marzo 20009 sul personale federale; k. dati forniti volontariamente dalla persona interessata; l. dati per il servizio dei morti e dei dispersi; m. l’appartenenza religiosa.
Art. 69 Raccolta dei dati Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito raccoglie i dati per il PERAUS presso: a. la persona interessata o il suo rappresentante legale; b. i comandi militari; c. le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni; d. i medici curanti e i medici incaricati di una perizia; e. i superiori militari e, previo consenso della persona interessata, i superiori civili;
9 RS 172.220.1
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f. le persone di referenza indicate dalla persona interessata; g. le organizzazioni partner presso le quali la persona interessata è stata impie- gata.
Art. 70 Comunicazione dei dati 1 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PERAUS agli organi e alle persone competenti in seno all’Aggruppamento Difesa per il reclutamento, l’istruzione e l’impiego del personale per il servizio di promovimento della pace.
2 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito comunica i dati del PERAUS agli
organi seguenti: a. alle autorità istruttorie penali e alle autorità di perseguimento penale:
1. per quanto sia necessario per l’istruzione e nella misura in cui la gravità
o la natura del reato giustifichi l’informazione, o
2. se durante il servizio militare è stato commesso un reato sottoposto alla
giurisdizione civile; b. all’assicurazione militare, se necessario per il trattamento di casi assicura- tivi; c. a terzi, se necessario per l’adempimento dei loro compiti legali o contrat- tuali.
Art. 71 Conservazione dei dati I dati del PERAUS sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dall’ultimo impiego o, se non vi è stato impiego, a partire dal reclutamento per il servizio di promovimento della pace.
Capitolo 3: Sistemi d’informazione per la condotta Sezione 1: Sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato
Art. 72 Organo responsabile L’organo competente dell’esercito per il Servizio sanitario coordinato (SSC) gestisce un sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato (SII-SSC).
Art. 73 Scopo Il SII-SSC serve all’incaricato del Consiglio federale per il SSC e agli organi civili e militari incaricati della pianificazione, della preparazione e dell’esecuzione di misure sanitarie (partner SSC) per la gestione di eventi di rilevanza sanitaria, nell’ambito dei seguenti compiti:
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a. migliore assistenza possibile dei pazienti in tutte le situazioni; b. appoggio alle forze d’intervento e agli organi di condotta civili e militari; c. panoramica delle risorse disponibili nella sanità pubblica; d. valutazione della situazione; e. miglioramento della comunicazione e allarme tempestivo; f. sistema d’accompagnamento dei pazienti e gestione delle persone; g. assegnazione del personale medico; h. garanzia del flusso delle informazioni tra i partner SSC.
Art. 74 Dati 1 Il SII-SSC contiene i dati necessari per la pianificazione, la preparazione o gli impieghi del SSC.
2 Il SII-SSC contiene i seguenti dati delle persone che partecipano al SSC:
a. dati concernenti le capacità, i compiti e la disponibilità per il SSC; b. dati concernenti gli impieghi.
3 Il SII-SSC contiene i seguenti dati del personale medico:
a. dati concernenti la funzione e l’istruzione civile o militare; b. dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile; c. dati concernenti lo statuto militare e l’ammissione al servizio civile; d. dati ai sensi dell’articolo 51 della legge del 23 giugno 200610 sulle profes- sioni mediche, indispensabili per la gestione medica e tecnica di attrezzature del servizio sanitario e veterinario, nonché dei servizi di salvataggio e di tra- sfusione del sangue della sanità pubblica; e. dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
4 Il SII-SSC contiene i seguenti dati dei pazienti:
a. statuto della persona (disperso, incolume, ferito, deceduto); b. dati sanitari; c. dati della carta elettronica del paziente e del sistema d’accompagnamento dei pazienti; d. verbale di trasporto; e. connotati; f. registro delle modifiche.
10 RS 811.11
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Art. 75 Raccolta dei dati L’incaricato del Consiglio federale per il SSC e i partner SSC raccolgono i dati per il SII-SSC presso: a. i pazienti interessati e le persone che li accompagnano; b. le organizzazioni curanti e il loro personale; c. le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni; d. lo Stato maggiore di condotta dell’esercito e i comandi militari; e. la persona interessata o il suo rappresentante legale; f. il registro delle professioni mediche universitarie; g. le associazioni e le federazioni del rimanente personale medico.
Art. 76 Comunicazione dei dati I dati del SII-SSC sono accessibili mediante procedura di richiamo agli organi e alle persone seguenti in seno al SSC: a. ai responsabili della condotta e alle forze di intervento a tutti i livelli; b. alle unità competenti amministrative della Confederazione e dei Cantoni; c. agli organi di condotta; d. alle centrali di pronto soccorso autoambulanze; e. ai servizi di salvataggio; f. agli ospedali; g. alle stazioni di ricovero d’urgenza; h. alla polizia; i. all’esercito; j. a organizzazioni di terzi.
Art. 77 Conservazione dei dati 1 I dati rilevati nell’ambito di un evento di rilevanza sanitaria sono conservati nel SII-SSC sino alla conclusione dell’evento. 2 Gli altri dati sono conservati sino al momento in cui la persona interessata lascia il SSC.
Sezione 2: Sistema d’informazione per il controllo dei militari
Art. 78 Organo responsabile Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito gestisce un sistema d’informazione per il controllo dei militari (Sistema controllo militari, Sist contr mil).
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Art. 79 Scopo Il Sist contr mil serve alla trasmissione uniforme dei dati tra lo Stato maggiore di condotta dell’esercito e i comandi militari delle scuole e dei corsi di formazione ai fini della tenuta dei controlli militari.
Art. 80 Dati Il Sist contr mil contiene i seguenti dati: a. decisioni concernenti l’idoneità al servizio militare, il profilo attitudinale e l’attribuzione; b. dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione, l’istruzione, le quali- ficazioni e l’equipaggiamento; c. dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
Art. 81 Raccolta dei dati I dati per il Sist contr mil sono raccolti presso il sistema PISA.
Art. 82 Comunicazione dei dati I dati del Sist contr mil sono comunicati: a. ai comandi militari delle scuole e dei corsi di formazione; b. agli organi dello Stato maggiore di condotta dell’esercito competenti per la tenuta dei controlli militari.
Art. 83 Conservazione dei dati I dati del Sist contr mil sono conservati sino alla trasmissione al sistema PISA.
Sezione 3: Sistema d’informazione per i comandanti militari
Art. 84 Organo responsabile Le Forze terrestri gestiscono un sistema d’informazione per i comandanti militari (Mil Office) e lo mettono a disposizione dei comandi militari.
Art. 85 Scopo Il Mil Office serve all’amministrazione e all’esercizio delle scuole e dei corsi, in particolare per: a. aggiornare e ampliare i dati ottenuti presso il sistema PISA; b. amministrare i giorni di servizio; c. tenere la contabilità della truppa;
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d. registrare le qualificazioni; e. compilare automaticamente i formulari.
Art. 86 Dati Il Mil Office contiene i seguenti dati: a. dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione e l’istruzione; b. dati concernenti la qualificazione; c. dati concernenti i conteggi del soldo e delle spese; d. referti sanitari concernenti le limitazioni dell’idoneità a prestare servizio; e. dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
Art. 87 Raccolta dei dati I comandi militari raccolgono i dati per il Mil Office presso: a. la persona interessata; b. i superiori militari della persona interessata; c. il sistema PISA.
Art. 88 Comunicazione dei dati I comandi militari comunicano i dati del Mil Office agli organi e alle persone seguenti: a. agli organi e alle persone competenti per la pianificazione delle carriere; b. agli organi e alle persone competenti per gli impieghi; c. agli organi e alle persone competenti per la tenuta dei controlli militari.
Art. 89 Conservazione dei dati I dati del Mil Office sono conservati per tre anni.
Sezione 4: Sistema d’informazione per lo sviluppo dei quadri
Art. 90 Organo responsabile La Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce un sistema d’informazione per lo svilup- po dei quadri (ISKE) e lo mette a disposizione dei responsabili del personale.
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Art. 91 Scopo Il ISKE serve all’adempimento dei seguenti compiti: a. sostegno alla pianificazione e allo sviluppo dei quadri in seno al DDPS; b. gestione dei posti chiave; c. ricerca e gestione dei candidati per i posti chiave.
Art. 92 Dati Il ISKE contiene i seguenti dati: a. sesso, appartenenza religiosa e stato civile; b. dati concernenti la formazione scolastica e accademica; c. dati concernenti funzioni professionali attuali e precedenti e attività extra- professionali; d. dati concernenti le conoscenze linguistiche; e. dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione, l’istruzione e la car- riera nell’esercito; f. profili dei collaboratori; g. dati concernenti l’idoneità alla successione e la pianificazione delle succes- sioni.
Art. 93 Raccolta dei dati La Segreteria generale del DDPS e i responsabili del personale del DDPS raccol- gono i dati per il ISKE presso: a. la persona interessata; b. i superiori civili e militari della persona interessata.
Art. 94 Comunicazione dei dati La Segreteria generale del DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del ISKE alle persone competenti in seno al DDPS per la pianificazione e lo sviluppo dei quadri.
Art. 95 Conservazione dei dati I dati del ISKE sono conservati sino al termine del rapporto di lavoro della persona interessata.
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Sezione 5: Sistema d’informazione per la pianificazione delle carriere e degli impieghi Art. 96 Organo responsabile L’Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d’informazione per la pianificazione delle carriere e degli impieghi (KEP).
Art. 97 Scopo Il KEP serve alla pianificazione delle carriere e degli impieghi del personale militare dell’Aggruppamento Difesa.
Art. 98 Dati Il KEP contiene i seguenti dati: a. dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione e l’istruzione nel- l’esercito; b. dati concernenti le aspirazioni della persona interessata riguardo a impieghi, formazioni e futuri perfezionamenti professionali; c. dati necessari per la pianificazione delle carriere e degli impieghi del perso- nale militare.
Art. 99 Raccolta dei dati L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il KEP presso: a. la persona interessata; b. il sistema di gestione del personale BV PLUS e il sistema IPV.
Art. 100 Comunicazione dei dati L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del KEP: a. alla persona interessata, ai dati che la concernono; b. agli organi e alle persone competenti per la gestione degli impieghi e delle carriere.
Art. 101 Conservazione dei dati I dati del KEP sono conservati sino al termine del rapporto di lavoro in qualità di membro del personale militare.
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Sezione 6: Sistema d’informazione e di condotta delle Forze terrestri
Art. 102 Organo responsabile Le Forze terrestri gestiscono un sistema d’informazione e di condotta delle Forze terrestri (FIS FT).
Art. 103 Scopo Il FIS FT serve alle Forze terrestri e ai loro comandi militari per adempiere i seguenti compiti: a. pianificazione e condotta delle azioni degli stati maggiori e delle formazioni delle Forze terrestri; b. condotta integrata delle operazioni; c. interconnessione dei mezzi di esplorazione, condotta e impiego delle Forze terrestri.
Art. 104 Dati Il FIS FT contiene i seguenti dati dei militari: a. sesso e appartenenza religiosa; b. dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione e l’istruzione; c. dati sanitari rilevanti per l’impiego; d. dati del sistema IMESS (art. 114); e. dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
Art. 105 Raccolta dei dati Gli organi e le persone competenti raccolgono i dati necessari per il FIS FT presso: a. i militari interessati; b. i superiori militari dei militari interessati; c. gli altri sistemi d’informazione militari.
Art. 106 Comunicazione dei dati Le Forze terrestri rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del FIS FT agli organi e alle persone seguenti: a. ai superiori militari dei militari interessati; b. ai comandi militari.
Art. 107 Conservazione dei dati I dati del FIS FT sono conservati per cinque anni.
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Sezione 7: Sistema d’informazione e di condotta delle Forze aeree
Art. 108 Organo responsabile Le Forze aeree gestiscono un sistema d’informazione e di condotta delle Forze aeree (FIS FA).
Art. 109 Scopo Il FIS FA serve alle Forze aeree e ai loro comandi militari per adempiere i seguenti compiti: a. pianificazione e condotta delle azioni degli stati maggiori e delle formazioni delle Forze aeree; b. condotta integrata delle operazioni; c. interconnessione dei mezzi di esplorazione, condotta e impiego delle Forze aeree.
Art. 110 Dati Il FIS FA contiene i seguenti dati dei militari: a. sesso e appartenenza religiosa; b. dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione e l’istruzione; c. dati sanitari rilevanti per l’impiego; d. numero di passaporto; e. dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
Art. 111 Raccolta dei dati Gli organi e le persone competenti raccolgono i dati necessari per il FIS FA presso i militari interessati.
Art. 112 Comunicazione dei dati Le Forze aeree rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del FIS FA agli organi e alle persone competenti per la condotta delle Forze aeree.
Art. 113 Conservazione dei dati I dati del FIS FA sono conservati per cinque anni.
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Sezione 8: Sistema d’informazione per la condotta dei militari
Art. 114 Organo responsabile Le Forze terrestri gestiscono un sistema d’informazione per la condotta dei militari (IMESS).
Art. 115 Scopo L’IMESS serve ai comandi militari per incrementare negli ambiti seguenti le capa- cità di prestazione dei militari impiegati: a. capacità di condotta; b. capacità d’imporsi; c. mobilità; d. capacità di sopravvivenza; e. capacità di resistenza.
Art. 116 Dati L’IMESS contiene i seguenti dati dei militari: a. dati concernenti le condizioni fisiche; b. profilo attitudinale; c. dati tattici concernenti l’impiego.
Art. 117 Raccolta dei dati Gli organi e le persone competenti raccolgono i dati necessari per l’IMESS presso: a. i militari interessati, mediante sensori; b. il sistema PISA e il sistema FIS FT, mediante consultazione dei dati.
Art. 118 Comunicazione dei dati 1 Le Forze terrestri rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del- l’IMESS agli organi e alle persone seguenti: a. ai superiori militari dei militari interessati; b. ai comandi militari.
2 I dati sono inoltre trasmessi al sistema FIS FT.
Art. 119 Conservazione dei dati I dati dell’IMESS sono cancellati al termine dell’impiego.
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Capitolo 4: Sistemi d’informazione per l’istruzione Sezione 1: Sistemi d’informazione per i simulatori Art. 120 Organo responsabile L’Aggruppamento Difesa gestisce sistemi d’informazione per i simulatori e li mette a disposizione dei comandi militari.
Art. 121 Scopo I sistemi d’informazione per i simulatori servono a sostenere l’istruzione e la quali- ficazione dei militari, nonché di civili chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito.
Art. 122 Dati I sistemi d’informazione per i simulatori contengono dati concernenti: a. l’incorporazione, il grado, la funzione, l’istruzione, le qualificazioni e l’equi- paggiamento nell’esercito; b. le istruzioni assolte ai simulatori.
Art. 123 Raccolta dei dati Gli organi e le persone competenti raccolgono i dati per i sistemi d’informazione per i simulatori presso: a. la persona interessata; b. i comandi militari; c. i superiori militari della persona interessata.
Art. 124 Comunicazione dei dati
1 Gli organi e le persone competenti rendono accessibili mediante procedura di
richiamo i dati dei sistemi d’informazione per i simulatori agli organi e alle persone seguenti: a. agli organi e alle persone competenti per l’esercizio dei simulatori; b. agli organi e alle persone competenti per l’istruzione e le qualificazioni. 2 Gli organi e le persone competenti comunicano i dati dei sistemi d’informazione per i simulatori: a. alla truppa, sotto forma di graduatorie, per quanto i dati siano essenziali per l’allestimento di graduatorie; b. agli organi e alle persone competenti per l’acquisto e la consegna di distin- zioni.
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Art. 125 Conservazione dei dati 1 I dati dei sistemi d’informazione per i simulatori sono conservati sino al termine del servizio d’istruzione. 2 Nel caso di militari che si allenano regolarmente sui medesimi simulatori, i dati relativi agli allenamenti possono essere conservati per cinque anni al massimo a decorrere dal termine del corrispondente allenamento.
Sezione 2: Sistema d’informazione per il controllo dell’istruzione
Art. 126 Organo responsabile L’Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d’informazione per il controllo dell’istruzione (OpenControl) e lo mette a disposizione delle Forze terrestri e delle Forze aeree.
Art. 127 Scopo L’OpenControl serve all’adempimento dei compiti seguenti: a. registrazione delle direttive in materia di istruzione; b. pianificazione e svolgimento dell’istruzione; c. gestione dei processi di istruzione; d. controllo dell’istruzione; e. analisi dei risultati dell’istruzione.
Art. 128 Dati L’OpenControl contiene i seguenti dati: a. dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione e i servizi prestati nell’esercito; b. dati concernenti le conoscenze linguistiche; c. i risultati dell’istruzione; d. un elenco delle prestazioni.
Art. 129 Raccolta dei dati Le Forze terrestri e le Forze aeree raccolgono i dati per l’OpenControl presso: a. la persona interessata; b. le competenti unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa; c. i comandi militari; d. i superiori militari della persona interessata.
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Art. 130 Comunicazione dei dati
1 Le Forze terrestri e le Forze aeree rendono accessibili mediante procedura di
richiamo i dati dell’OpenControl agli organi e alle persone seguenti: a. ai superiori della persona interessata incaricati dei compiti di istruzione; b. agli organi competenti per il controllo dell’istruzione.
2 Le Forze terrestri e le Forze aeree comunicano i dati:
a. alla truppa, sotto forma di graduatorie, per quanto i dati siano indispensabili per l’allestimento di graduatorie; b. agli organi e alle persone competenti per l’acquisto e la consegna di distin- zioni.
Art. 131 Conservazione dei dati I dati dell’OpenControl sono conservati sino al proscioglimento della persona inte- ressata dall’obbligo di prestare servizio militare.
Sezione 3: Sistema d’informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione
Art. 132 Organo responsabile La Base logistica dell’esercito gestisce un sistema d’informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione (ISGMP) e lo mette a dispo- sizione della Farmacia dell’esercito.
Art. 133 Scopo L’ISGMP serve alla pianificazione, allo svolgimento e alla documentazione dell’istruzione e del perfezionamento dei collaboratori della Farmacia dell’esercito.
Art. 134 Dati L’ISGMP contiene i seguenti dati: a. numero d’assicurato AVS; b. dati concernenti la professione, la funzione e il settore d’impiego; c. dati concernenti l’assolvimento dell’istruzione e del perfezionamento.
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Art. 135 Raccolta dei dati La Base logistica dell’esercito raccoglie i dati per l’ISGMP presso: a. la persona interessata; b. le competenti unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa; c. il sistema PISA.
Art. 136 Comunicazione dei dati 1 La Base logistica dell’esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’ISGMP agli organi e alle persone competenti per i compiti di cui all’arti- colo 133.
2 Le persone registrate nell’ISGMP ricevono un estratto stampato dei propri dati
quale certificato personale di istruzione.
Art. 137 Conservazione dei dati I dati dell’ISGMP sono conservati per dieci anni a decorrere dal termine del rapporto di collaborazione.
Sezione 4: Sistema d’informazione per le autorizzazioni a condurre militari
Art. 138 Organo responsabile La Base logistica dell’esercito gestisce un sistema d’informazione per le autorizza- zioni a condurre militari (MIFA).
Art. 139 Scopo Il MIFA serve: a. all’allestimento e all’amministrazione delle autorizzazioni a condurre mili- tari; b. all’integrazione delle autorizzazioni a condurre militari nella licenza di con- durre civile; c. all’esecuzione di misure amministrative nell’ambito della circolazione stra- dale; d. alla convocazione a visite di controllo da parte di medici di fiducia; e. al controllo dell’istruzione di futuri conducenti, nonché dei maestri condu- centi dell’esercito e dei periti della circolazione militare;
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f. alla gestione dei certificati ai sensi dell’Accordo europeo del 30 settembre
195711 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose;
g. all’allestimento di valutazioni e statistiche.
Art. 140 Dati Il MIFA contiene i seguenti dati concernenti i futuri conducenti, le persone autoriz- zate a condurre, nonché i maestri conducenti dell’esercito e i periti della circolazione militare: a. numero d’assicurato AVS; b. dati concernenti l’istruzione e le autorizzazioni a condurre militari; c. dati concernenti misure amministrative e i risultati delle visite di controllo.
Art. 141 Raccolta dei dati La Base logistica dell’esercito raccoglie i dati per il MIFA presso: a. il sistema PISA; b. il registro delle autorizzazioni a condurre (FABER) e il registro delle misure amministrative (ADMAS) dell’Ufficio federale delle strade; c. gli organi e le persone incaricati dei compiti di cui all’articolo 139.
Art. 142 Comunicazione dei dati
1 La Base logistica dell’esercito comunica i dati del MIFA a:
a. agli organi e alle persone incaricati dei compiti di cui all’articolo 139; b. ai sistemi PISA, FABER e ADMAS.
2 I dati possono essere trasmessi o richiamati elettronicamente.
Art. 143 Conservazione dei dati I dati del MIFA sono conservati sino al proscioglimento della persona interessata dall’obbligo di prestare servizio militare.
Capitolo 5: Sistemi d’informazione di sicurezza Sezione 1: Sistema d’informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone
Art. 144 Organo responsabile L’organo dell’Aggruppamento Difesa competente per l’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone (servizio specializzato PSP) gestisce un sistema
11 RS 0.741.621
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d’informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone (Sistema informatiz- zato per i controlli di sicurezza relativi alle persone, SIBAD).
Art. 145 Scopo Il SIBAD serve all’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone.
Art. 146 Dati Il SIBAD contiene i seguenti dati: a. dati rilevati per i controlli di sicurezza relativi alle persone; b. analisi dei rischi; c. decisione concernente il controllo di sicurezza relativo alle persone.
Art. 147 Raccolta dei dati
1 Il servizio specializzato PSP raccoglie i dati per il SIBAD presso:
a. la persona interessata o il suo rappresentante legale; b. i comandi militari; c. le competenti unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni; d. le autorità penali civili e militari, nonché le autorità preposte alla giurisdi- zione amministrativa; e. le autorità di sicurezza estere; f. i superiori militari e, previo consenso della persona interessata, i superiori civili; g. le persone di referenza indicate dalla persona interessata. 2 Nella misura prevista dalle pertinenti basi legali, il servizio specializzato ha accesso, mediante procedura di richiamo, ai registri e alle banche dati seguenti: a. registro nazionale di polizia; b. casellario giudiziale; c. sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato, fatto salvo l’articolo 20 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 199712 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. 3 Il servizio specializzato può chiedere dati agli organi di sicurezza della Confedera- zione o alle corrispondenti autorità cantonali. Quest’ultimi possono autorizzare il servizio specializzato ad accedere direttamente mediante procedura di richiamo ai loro registri e alle loro banche dati.
12 RS 120
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Art. 148 Comunicazione dei dati 1 Il servizio specializzato rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del SIBAD agli organi seguenti: a. al servizio specializzato della Confederazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone; b. all’organo competente per la sicurezza industriale del DDPS; c. agli organi incaricati dell’avvio dei controlli di sicurezza relativi alle persone presso:
1. la Confederazione e i Cantoni,
2. i gestori delle centrali nucleari,
3. terzi;
d. agli organi della Confederazione incaricati di compiti di sicurezza. 2 Il servizio specializzato comunica i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone agli organi e alle persone seguenti: a. alla persona interessata; b. all’organo che ha disposto il controllo di sicurezza relativo alle persone; c. ai datori di lavoro della persona interessata; d. nei casi di ricorso, a terzi legittimati a ricorrere. 3 Il servizio specializzato può comunicare elettronicamente a organi della Confede- razione i seguenti dati dei controlli di sicurezza relativi alle persone a fini di ulte- riore utilizzazione in sistemi di sicurezza, se per la loro attività detti organi devono fondarsi sui dati dei controlli di sicurezza relativi alle persone e se i dati non sono pregiudizievoli per la persona interessata: a. generalità; b. livello di controllo; c. risultato del controllo di sicurezza relativo alle persone, con l’indicazione della data.
Art. 149 Conservazione dei dati
1 Il servizio specializzato distrugge senza indugio i dati:
a. che si fondano su presunzioni o semplici sospetti; b. che non corrispondono allo scopo del trattamento; c. il cui trattamento non è ammesso per altri motivi; oppure d. che sono errati. 2 Il servizio specializzato conserva i dati finché la persona interessata occupa il posto, esercita la funzione oppure esegue il mandato, ma al massimo per dieci anni.
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Sezione 2: Sistema d’informazione per il controllo della sicurezza industriale
Art. 150 Organo responsabile L’organo dell’Aggruppamento Difesa competente per l’esecuzione della procedura di tutela del segreto (servizio specializzato GSV) gestisce un sistema d’informazione per il controllo della sicurezza industriale (ISK).
Art. 151 Scopo L’ISK serve all’esecuzione della procedura di tutela del segreto e dei corrispondenti controlli di sicurezza relativi alle persone.
Art. 152 Dati L’ISK contiene i seguenti dati: a. analisi dei rischi; b. decisione concernente il controllo di sicurezza relativo alle persone.
Art. 153 Raccolta dei dati Il servizio specializzato GSV raccoglie i dati presso il sistema SIBAD tramite un’interfaccia.
Art. 154 Comunicazione dei dati Il livello di sicurezza e la decisione concernente il controllo possono essere comuni- cati all’incaricato della tutela del segreto del datore di lavoro della persona interes- sata.
Art. 155 Conservazione dei dati I dati dell’ISK sono conservati per dieci anni.
Sezione 3: Sistema d’informazione per le richieste di visita
Art. 156 Organo responsabile L’organo dell’Aggruppamento Difesa competente per il trattamento di richieste di visita (servizio specializzato SIBE) gestisce un sistema d’informazione per le richie- ste di visita (SIBE).
Art. 157 Scopo Il SIBE serve al trattamento di richieste di visita all’estero comportanti l’accesso a informazioni classificate.
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Art. 158 Dati Il SIBE contiene i seguenti dati: a. analisi dei rischi; b. decisione concernente il controllo di sicurezza relativo alle persone.
Art. 159 Raccolta dei dati Il servizio specializzato raccoglie i dati presso: a. la persona interessata; b. le aziende interessate; c. le competenti unità amministrative della Confederazione.
Art. 160 Comunicazione dei dati Il livello di sicurezza e la decisione concernente il controllo possono essere comuni- cati alle autorità di sicurezza del Paese oggetto della richiesta di visita competenti per il trattamento delle richieste di visita.
Art. 161 Conservazione dei dati I dati del SIBE sono conservati per dieci anni.
Sezione 4: Sistema d’informazione per i controlli dell’accesso
Art. 162 Organo responsabile Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito gestisce un sistema d’informazione per i controlli dell’accesso (ZUKO).
Art. 163 Scopo Il sistema ZUKO serve all’adempimento dei compiti seguenti in prossimità e all’interno degli impianti e degli edifici degni di protezione della Confederazione, in particolare di quelli dell’esercito: a. identificazione e individuazione biometriche delle persone; b. concessione o rifiuto dell’accesso; c. garanzia di un flusso controllato di materiale; d. verbalizzazione documentabile di qualsiasi movimento; e. amministrazione dei dati di persone e di impianti necessari per il controllo dell’accesso.
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Art. 164 Dati Il sistema ZUKO contiene i seguenti dati: a. dati concernenti le autorizzazioni d’accesso e i controlli dell’accesso; b. dati biometrici.
Art. 165 Raccolta dei dati Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito raccoglie i dati per il sistema ZUKO presso: a. la persona interessata; b. i comandi militari; c. le competenti unità amministrative della Confederazione.
Art. 166 Comunicazione dei dati I dati del sistema ZUKO possono essere comunicati unicamente alla giustizia mili- tare sulla base di una decisione scritta di un giudice istruttore.
Art. 167 Conservazione dei dati I dati del sistema ZUKO sono conservati per dieci anni a decorrere dall’ultima utilizzazione.
Capitolo 6: Altri sistemi d’informazione Sezione 1: Sistema d’informazione per il Centro danni DDPS
Art. 168 Organo responsabile La Segreteria generale del DDPS gestisce un sistema d’informazione per il Centro danni DDPS (SCHAWE).
Art. 169 Scopo Il sistema SCHAWE serve: a. alla liquidazione delle pretese di risarcimento di danni secondo gli arti- coli 134–139 LM13; b. alla liquidazione dei sinistri in cui sono coinvolti veicoli della Confedera- zione; c. alle decisioni in merito alle azioni di rivalsa nei confronti di impiegati della Confederazione e alla loro partecipazione alle spese per i sinistri in cui sono coinvolti veicoli della Confederazione.
13 RS 510.10
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Art. 170 Dati Il sistema SCHAWE contiene: a. dati sanitari concernenti le parti lese e gli autori dei danni; b. indicazioni concernenti i danni; c. indicazioni concernenti l’ammontare dei danni; d. accertamenti di periti.
Art. 171 Raccolta dei dati La Segreteria generale del DDPS raccoglie i dati per il sistema SCHAWE presso: a. la persona interessata o il suo rappresentante legale; b. i comandi militari; c. le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni; d. i medici curanti e i medici incaricati di una perizia; e. le autorità penali civili e militari, nonché le autorità preposte alla giurisdi- zione amministrativa; f. i superiori militari e, previo consenso della persona interessata, i superiori civili; g. i periti; h. le persone di referenza indicate dalla persona interessata.
Art. 172 Comunicazione dei dati 1 La Segreteria generale del DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del sistema SCHAWE ai collaboratori incaricati dei compiti di cui all’arti- colo 169. 2 La Segreteria generale del DDPS comunica a terzi, che su suo mandato partecipano alla liquidazione di sinistri e di pretese in materia di responsabilità civile, i dati necessari a tal fine.
Art. 173 Conservazione dei dati I dati del sistema SCHAWE sono conservati per dieci anni a decorrere dalla chiusura definitiva della procedura.
Sezione 2: Sistema d’informazione strategico della logistica
Art. 174 Organo responsabile La Base logistica dell’esercito gestisce un sistema d’informazione strategico della logistica (SISLOG).
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Art. 175 Scopo Il SISLOG serve all’adempimento dei seguenti compiti: a. approntamento di dati logistici per tutti i compiti della logistica dell’esercito; b. approntamento di una base di dati per il fabbisogno di informazioni logisti- che di altri organi autorizzati; c. scambio di dati tra i sistemi d’informazione militari.
Art. 176 Dati Il SISLOG contiene i seguenti dati: a. dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione, l’istruzione, le quali- ficazioni e l’equipaggiamento nell’esercito e nella protezione civile; b. dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile; c. altri dati per quanto sia necessario per lo scambio di dati di cui all’arti- colo 175 lettera c.
Art. 177 Raccolta dei dati La Base logistica dell’esercito raccoglie i dati per il SISLOG presso: a. i comandi militari; b. le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni; c. gli altri sistemi d’informazione militari.
Art. 178 Comunicazione dei dati La Base logistica dell’esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del SISLOG agli organi e alle persone seguenti: a. ai comandi militari; b. alle competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni; c. agli organi e alle persone competenti per lo scambio di dati di cui all’arti- colo 175 lettera c.
Art. 179 Conservazione dei dati I dati del SISLOG sono conservati per cinque anni al massimo.
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Capitolo 7: Mezzi di sorveglianza
Art. 180 Organo responsabile L’esercito e l’amministrazione militare gestiscono apparecchi e impianti di sorve- glianza mobili e fissi, al suolo e aerotrasportati, con e senza equipaggio (mezzi di sorveglianza).
Art. 181 Scopo
1 I mezzi di sorveglianza servono all’adempimento dei seguenti compiti:
a. garanzia della sicurezza dei militari, delle installazioni e del materiale dell’esercito nei settori della truppa o degli oggetti militari; b. adempimento del mandato in occasione di impieghi nel servizio di promo- vimento della pace, nel servizio d’appoggio e nel servizio attivo, nell’ambito delle decisioni delle competenti autorità; c. istruzione in vista dei compiti di cui alle lettere a e b. 2 L’esercito può mettere a disposizione delle autorità civili, a loro richiesta, mezzi di sorveglianza aerotrasportati, unitamente al personale necessario: a. per compiti di polizia e per la sorveglianza delle frontiere in occasione di impieghi urgenti e di durata limitata:
1. per la prevenzione e la lotta contro gravi atti di violenza,
2. per la difesa da minacce alle frontiere, segnatamente per la prevenzione
e la lotta contro trasferimenti di merci e passaggi della frontiera non autorizzati, nonché contro la criminalità transfrontaliera; b. in caso di catastrofi naturali e per impieghi di ricerca e di salvataggio; c. per impieghi di durata limitata di sorveglianza del traffico e per la sorve- glianza di manifestazioni e dimostrazioni potenzialmente violente. 3 Gli impieghi ai sensi del capoverso 2 di particolare portata politica devono essere previamente approvati dal DDPS. 4 Il DDPS informa annualmente le Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere in merito agli impieghi ai sensi del capoverso 2.
Art. 182 Dati Con i mezzi di sorveglianza possono essere raccolti tutti i dati necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 181.
Art. 183 Raccolta dei dati 1 I mezzi di sorveglianza devono essere impiegati in modo trasparente, sempre che la trasparenza non pregiudichi l’adempimento dei compiti. 2 L’impiego di mezzi di sorveglianza a favore di autorità civili può aver luogo uni- camente nell’ambito delle basi legali applicabili alle autorità civili appoggiate.
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Art. 184 Comunicazione dei dati 1 I dati raccolti con i mezzi di sorveglianza possono essere resi accessibili mediante procedura di richiamo unicamente alle persone direttamente incaricate di adempiere il mandato per il quale i mezzi di sorveglianza sono stati impiegati. 2 I dati trattati possono essere comunicati unicamente agli organi e alle persone autorizzati a riceverli conformemente al mandato. I destinatari possono trasmettere i dati soltanto in conformità con il mandato. 3 I dati che non sono necessari per adempiere il mandato non possono essere comu- nicati. Se possono essere rilevanti ai fini del perseguimento penale, tali dati possono essere comunicati all’Ufficio federale di polizia; quest’ultimo li inoltra alle compe- tenti autorità di perseguimento penale.
Art. 185 Distruzione dei dati I dati trattati devono essere distrutti: a. non appena non sono più necessari per adempiere il compito; b. dopo la consegna all’Archivio federale, se sussiste un obbligo di archivia- zione fondato sul diritto federale.
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 186 Disposizioni esecutive 1 Per ogni sistema d’informazione il Consiglio federale emana le disposizioni neces- sarie riguardo: a. ai dettagli relativi alle responsabilità per il trattamento dei dati; b. ai dati personali trattati che non sono degni di particolare protezione; c. ai dettagli concernenti la raccolta, la conservazione, la comunicazione, segnatamente nell’ambito della procedura di richiamo, l’archiviazione e la distruzione dei dati; d. alla collaborazione con i Cantoni; e. alle misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.
2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli:
a. della Rete integrata di sistemi d’informazione; b. dell’impiego di mezzi di sorveglianza, stabilendo in particolare quali mezzi di sorveglianza sono autorizzati e in quali casi è ammessa la raccolta segreta di dati.
Art. 187 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
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Art. 188 Entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008 Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008 Il presidente: André Bugnon Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 22 gennaio 2009.14
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.
16 dicembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
14 FF 2008 7227
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Allegato (art. 187)
Modifica del diritto vigente
Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:
1. Codice penale15
Art. 365 cpv. 2 lett. l–o16 2 Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell’adem- pimento dei compiti seguenti: l. esame di una decisione di non reclutamento o di un’ammissione al reclu- tamento, di un’esclusione dall’esercito o di una riammissione nell’esercito oppure di una degradazione ai sensi della legge militare del 3 febbraio 199517 (LM); m. esame dell’idoneità a una promozione o a una nomina ai sensi della LM; n. esame dei motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale ai sensi della LM; o. esame di un’esclusione dal servizio di protezione civile ai sensi della legge federale del 4 ottobre 200218 sulla protezione della popolazione e sulla pro- tezione civile.
Art. 367 cpv. 2 lett. k, 2bis–2quater
2 Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati
personali concernenti le condanne (art. 366 cpv. 2): k. organi cantonali competenti per le decisioni concernenti l’esclusione dal ser- vizio di protezione civile. 2bis L’organo della Confederazione competente per il casellario comunica senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, ai fini menzionati all’arti- colo 365 capoverso 2 lettere l–n19: a. le sentenze di condanna per un crimine o un delitto; b. le misure privative della libertà;
15 RS 311.0 16 Con l’entrata in vigore della modifica del 3 ott. 2008 (FF 2008 7303) della legge del 6 ott. 1995 sul servizio civile (RS 824.0), le lettere l, m, n e o della presente legge diventeranno le lettere n, o, p e q. 17 RS 510.10 18 RS 520.1 19 Con l’entrata in vigore della modifica del 3 ott. 2008 (FF 2008 7303) della legge del 6 ott. 1995 sul servizio civile (RS 824.0), le lettere l, m e n diventeranno le lettere n, o e p.
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c. le decisioni concernenti l’insuccesso del periodo di prova di persone sogget- te all’obbligo di leva e di militari. 2ter Sono comunicate le generalità degli Svizzeri registrati secondo il capoverso 2bis che hanno compiuto i 17 anni di età. Se lo Stato maggiore di condotta dell’esercito constata che una persona di cui sono state comunicate le generalità è soggetta all’obbligo di leva o è un militare, l’organo competente per il casellario comunica anche i dati penali. 2quater La comunicazione e la constatazione di cui al capoverso 2ter possono essere effettuate mediante un’interfaccia elettronica tra il PISA e il casellario.
2. Legge militare del 3 febbraio 199520
Titolo prima dell’art. 146 Capitolo 7: Trattamento di dati personali
Art. 146 Il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità in sistemi d’informazione e nell’ambito dell’impiego di mezzi di sorve- glianza dell’esercito e dell’amministrazione militare è disciplinato nella legge fede- rale del 3 ottobre 200821 sui sistemi d’informazione militari.
Art. 147 Abrogato
Sezione 2: (Art. 148–148b) Abrogata
Sezione 3: (Art. 148c e 148d) Abrogata
Sezione 4: (Art. 148e e 148f) Abrogata
Sezione 5: (Art. 148g) Abrogata
20 RS 510.10 21 RS 510.91; RU 2009 6617
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Sezione 6: (Art. 148h) Abrogata
3. Legge federale del 4 ottobre 2002 22 sulla protezione della popolazione
7F
e sulla protezione civile
Art. 72 Trattamento di dati 1 Per svolgere i compiti ad esso assegnati dalla presente legge, l’organo federale responsabile della protezione civile può trattare nel sistema informatico centralizzato della protezione civile (ZEZIS) dati personali riguardanti i militi della protezione civile. Al riguardo può trattare i seguenti dati personali degni di particolare prote- zione e profili della personalità: a. dati concernenti la salute; b. profili della personalità:
1. per decisioni concernenti l’attribuzione della funzione di base,
2. per l’accertamento del potenziale per funzioni di quadro.
2 I Cantoni possono trattare i dati riguardanti i militi della protezione civile se ciò è necessario per l’adempimento dei loro compiti secondo la presente legge. In partico- lare essi possono trattare i dati sanitari riguardanti i militi della protezione civile necessari per l’apprezzamento dell’idoneità a prestare servizio. 3 I dati devono essere cancellati al più tardi dopo il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile. 4 L’organo federale responsabile della protezione civile ha accesso mediante proce- dura di richiamo ai dati del Sistema di gestione del personale dell’esercito riguardan- ti i militi della protezione civile.
Art. 73 cpv. 3 3 L’organo federale responsabile della protezione civile può comunicare o rendere accessibili mediante procedura di richiamo i dati del ZEZIS agli organi federali competenti nonché agli organi e alle persone responsabili della protezione civile in seno ai Cantoni.
22 RS 520.1
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4. Legge federale del 19 giugno 1992 23 sull’assicurazione militare
8F
Art. 1a cpv. 1 lett. d n. 3 Abrogato
Art. 95b Accesso mediante procedura di richiamo L’assicurazione militare ha accesso mediante procedura di richiamo se ciò è neces- sario per l’adempimento dei compiti legali, ai dati personali: a. del Sistema di gestione del personale dell’esercito; b. del Sistema d’informazione medica dell’esercito.
23 RS 833.1
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