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AS 2009 6667

Ordinanza sui sistemi d'informazione militari

Ordinanza sui sistemi d’informazione militari (OSIM)

del 16 dicembre 2009

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 186 della legge federale del 3 ottobre 20081 sui sistemi d’informazione militari (LSIM), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati personali nei sistemi d’infor- mazione e nell’ambito dell’impiego di mezzi di sorveglianza dell’esercito e del- l’amministrazione militare da parte di: a. autorità della Confederazione e dei Cantoni; b. comandanti e organi di comando dell’esercito (comandi militari); c. altri militari; d. terzi che adempiono compiti in relazione con gli affari militari.

Art. 2 Principi del trattamento di dati personali che non sono degni di particolare protezione Le disposizioni della LSIM sono applicabili per analogia anche: a. al trattamento di dati personali che non sono degni di particolare protezione ai sensi della presente ordinanza; b. ai sistemi d’informazione e ai mezzi di sorveglianza disciplinati unicamente nella presente ordinanza.

RS 510.911 1 RS 510.91; RU 2009 6617

2009-0160 6667

Ordinanza sui sistemi d’informazione militari RU 2009

Capitolo 2: Sistemi d’informazione per la gestione del personale Sezione 1: Sistema di gestione del personale dell’esercito

Art. 3 Ripartizione dei costi

1 La Confederazione assume i costi:

a. della gestione e della manutenzione del Sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA); b. dell’utilizzazione del PISA da parte degli organi interessati della Confedera- zione; c. della trasmissione dei dati sicura e criptata tra la Confederazione e i rima- nenti organi di cui all’articolo 16 capoverso 1 LSIM. 2 I rimanenti organi di cui all’articolo 16 capoverso 1 LSIM assumono i costi risul- tanti dall’utilizzazione e dall’ampliamento del PISA.

Art. 4 Dati

1 I dati personali contenuti nel PISA sono indicati nell’allegato 1.

2 I dati di cui ai numeri 98–103 dell’allegato 1 sono rilevati unicamente previo

consenso della persona interessata.

Art. 5 Raccolta dei dati 1 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito e i comandanti di circondario raccol- gono i dati per il PISA presso gli organi e le persone di cui all’articolo 15 LSIM.

2 Le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i

comandi militari nonché i terzi che trattano dati secondo il diritto militare, il diritto in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare, il diritto in materia di assicura- zione militare, il diritto penale militare o il diritto in materia di servizio civile sono tenuti a comunicare gratuitamente tali dati allo Stato maggiore di condotta dell’esercito. 3 Relativamente alle persone soggette all’obbligo di leva e alle persone soggette all’obbligo di notificazione secondo l’articolo 27 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM), gli organi competenti per il controllo degli abitanti o per registri canto- nali di persone comparabili comunicano al comandante di circondario competente, all’attenzione dello Stato maggiore di condotta dell’esercito: a. alla fine di ogni anno civile, i cittadini svizzeri che durante l’anno in que- stione hanno compiuto i 17 anni; b. il deposito e il ritiro dei documenti di legittimazione; c. il cambiamento dell’indirizzo di residenza all’interno del Comune;

2 RS 510.10

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d. l’acquisizione della nazionalità svizzera da parte di uomini in età di essere assoggettati all’obbligo militare; e. i cambiamenti di cognome; f. i cambiamenti di cittadinanza; g. il decesso; h. i sottufficiali, gli ufficiali e gli ufficiali specialisti posti sotto tutela. 4 Le rappresentanze svizzere all’estero notificano allo Stato maggiore di condotta dell’esercito: a. le persone all’estero soggette all’obbligo di leva; b. il decesso all’estero di Svizzeri in età di essere assoggettati all’obbligo mili- tare. 5 Gli uffici di esecuzione e fallimento notificano senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell’esercito i sottufficiali, gli ufficiali e gli ufficiali specialisti che, per leggerezza o contegno fraudolento, sono in stato di fallimento o nei confronti dei quali è effettuato un pignoramento infruttuoso. Essi comunicano allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, su richiesta, informazioni sulle procedure di esecuzione e fallimento anteriori e in corso contro persone soggette all’obbligo di prestare servi- zio militare. 6 Ai fini della valutazione di un’esclusione dal servizio militare, di una mutazione o di una chiamata a servizi d’istruzione per un grado superiore, le autorità istruttorie e i tribunali comunicano allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, su richiesta, informazioni sui procedimenti penali pendenti o conclusi contro militari. 7 Relativamente alle persone soggette all’obbligo di leva e alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, l’Ufficio dell’uditore in capo notifica allo Stato maggiore di condotta dell’esercito: a. le istruzioni preparatorie della giustizia militare e le assunzioni preliminari delle prove; b. le decisioni di desistenza passate in giudicato; c. le sentenze dei tribunali militari passate in giudicato; d. le revoche di sentenze contumaciali; e. le pene disciplinari inflitte dalla giustizia militare. 8 Relativamente alle persone soggette all’obbligo di leva e alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, l’Ufficio federale di giustizia notifica senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell’esercito: a. le condanne a pene detentive, pene pecuniarie e lavori di pubblica utilità per un crimine o un delitto passate in giudicato e le misure privative della libertà; b. la revoca della sospensione condizionale o della sospensione condizionale parziale di una pena;

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c. la revoca di una misura privativa della libertà, la sostituzione di una misura privativa della libertà con un’altra misura analoga e l’esecuzione di una pena residua. 9 Le istituzioni incaricate dell’esecuzione di pene detentive e di misure privative della libertà notificano senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell’esercito l’entrata e l’uscita di una persona soggetta all’obbligo di leva o all’obbligo di pre- stare servizio militare.

Sezione 2: Sistema d’informazione medica dell’esercito

Art. 6 Dati I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione medica dell’esercito (MEDISA) sono indicati nell’allegato 2.

Art. 7 Raccolta dei dati L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito raccoglie i dati per il MEDISA presso: a. le persone soggette all’obbligo di leva, per il tramite di questionari medici raccolti alle giornate informative; questionari psicologici e psichiatrici distribuiti alla giornata di reclutamento nonché ulteriori interviste e visite eseguite nella medesima occasione; scritti personali nonché documenti medici; b. le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, le persone sog- gette all’obbligo di prestare servizio civile e le persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile, per il tramite di scritti personali e documenti medici; c. i medici militari delle commissioni per la visita sanitaria, per il tramite di formulari sanitari; d. i medici di truppa, per il tramite di formulari sanitari; e. i medici impiegati, i medici delle piazze d’armi e i medici specialisti delle piazze d’armi, per il tramite di documenti medici e formulari sanitari; f. i medici civili che hanno in cura persone soggette all’obbligo di leva, per- sone soggette all’obbligo di prestare servizio militare o persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile, per il tramite di documenti medici; g. l’organo d’esecuzione del servizio civile e i medici di fiducia a cui quest’ultimo si è rivolto; h. l’assicurazione militare, per il tramite di scritti ufficiali e documenti medici; i. l’Ufficio federale della protezione della popolazione, per il tramite di scritti ufficiali e documenti medici.

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Sezione 3: Dati di ulteriori sistemi d’informazione per la gestione del personale

Art. 8 Sistema d’informazione per il reclutamento (art. 20 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per il reclutamento (ITR) sono indicati nell’allegato 3.

Art. 9 Sistemi d’informazione per la registrazione dei pazienti (art. 32 LSIM)

I dati personali contenuti nei Sistemi d’informazione per la registrazione dei pazienti (ISPE) sono indicati nell’allegato 4.

Art. 10 Banca dati di documentazione dei casi del Servizio psicopedagogico (art. 38 LSIM)

I dati personali contenuti nella Banca dati di documentazione dei casi del Servizio psicopedagogico (Banca dati di documentazione dei casi SPP) sono indicati nell’allegato 5.

Art. 11 Sistema d’informazione per le valutazioni relative al distaccamento d’esplorazione dell’esercito (art. 50 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per le valutazioni relative al distaccamento d’esplorazione dell’esercito (EAAD) sono indicati nell’allegato 6.

Art. 12 Sistema d’informazione del settore sociale (art. 56 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione del settore sociale (ISB) sono indicati nell’allegato 7.

Art. 13 Sistema d’informazione Personale Difesa (art. 62 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione Personale Difesa (IPV) sono indicati nell’allegato 8.

Art. 14 Sistema d’informazione per la gestione del personale per impieghi all’estero (art. 68 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per la gestione del personale per impieghi all’estero (PERAUS) sono indicati nell’allegato 9.

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Sezione 4: Sistema d’informazione Contatti all’estero

Art. 15 Scopo e organo responsabile

1 IlSistema d’informazione Contatti all’estero (OpenRID) serve alla procedura

d’autorizzazione per tutti i contatti all’estero di persone giusta l’articolo 1 capo- verso 2 dell’ordinanza del 24 giugno 20093 sui contatti militari internazionali non- ché alla valutazione di tali contatti e dei resoconti di viaggio.

2 Lo Stato maggiore dell’esercito gestisce l’OpenRID.

Art. 16 Dati I dati personali contenuti nell’OpenRID sono indicati nell’allegato 10.

Art. 17 Raccolta dei dati Lo Stato maggiore dell’esercito raccoglie i dati per l’OpenRID presso i superiori diretti e indiretti delle persone interessate.

Art. 18 Comunicazione dei dati Lo Stato maggiore dell’esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’OpenRID agli organi e alle persone competenti per i contatti all’estero, ai superiori diretti e indiretti delle persone interessate e alla Centrale viaggi della Confederazione.

Art. 19 Conservazione dei dati I dati dell’OpenRID sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dalla conclusione del contatto all’estero.

Sezione 5: Sistema d’informazione Sminamento a scopo umanitario

Art. 20 Scopo e organo responsabile

1 Il Sistema d’informazione Sminamento a scopo umanitario (IHMR) serve alla

gestione del pool di personale per impieghi di sminamento a scopo umanitario.

2 Lo Stato maggiore dell’esercito gestisce l’IHMR.

Art. 21 Dati I dati personali contenuti nell’IHMR sono indicati nell’allegato 11.

3 RS 510.215

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Art. 22 Raccolta dei dati Lo Stato maggiore dell’esercito raccoglie i dati per l’IHMR presso i candidati all’ammissione al pool di personale.

Art. 23 Comunicazione dei dati Lo Stato maggiore dell’esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’IHMR al capo Sminamento a scopo umanitario.

Art. 24 Conservazione dei dati I dati dell’IHMR sono conservati sino all’uscita dal pool di personale.

Sezione 6: Sistema d’informazione Impieghi di verifica

Art. 25 Scopo e organo responsabile 1 Il Sistema d’informazione Impieghi di verifica (IVE) serve all’impiego di persone che prestano impieghi di verifica per l’Organizzazione per la sicurezza e la coopera- zione in Europa (OSCE) o l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

2 Lo Stato maggiore dell’esercito gestisce l’IVE.

Art. 26 Dati I dati personali contenuti nell’IVE sono indicati nell’allegato 12.

Art. 27 Raccolta dei dati Lo Stato maggiore dell’esercito raccoglie i dati per l’IVE presso le persone che si mettono a disposizione per impieghi di verifica.

Art. 28 Comunicazione dei dati Lo Stato maggiore dell’esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’IVE unicamente a organi e a persone dello Stato maggiore dell’esercito competenti per gli impieghi di verifica.

Art. 29 Conservazione dei dati I dati dell’IVE sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dall’uscita dal pool di personale.

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Sezione 7: Sistema d’informazione Pontonieri

Art. 30 Scopo e organo responsabile 1 Il Sistema d’informazione Pontonieri (IPont) serve al rilascio dei libretti delle prestazioni militari, alla tenuta dei controlli relativi agli esami attitudinali dei corsi per pontonieri 1–4 e dei controlli relativi al permesso di condurre natanti militare, al controllo delle indennità nel settore dell’istruzione premilitare nonché al recluta- mento in qualità di pontoniere.

2 Le Forze terrestri gestiscono l’IPont.

Art. 31 Dati I dati personali contenuti nell’IPont sono indicati nell’allegato 13.

Art. 32 Raccolta dei dati Le Forze terrestri raccolgono i dati per l’IPont concernenti l’istruzione premilitare volontaria dei futuri pontonieri presso le società di pontonieri e battellieri e i futuri pontonieri.

Art. 33 Comunicazione dei dati 1 Le Forze terrestri comunicano su richiesta i dati dell’IPont ai comandi competenti per l’ambito dei pontonieri, alle società di pontonieri e battellieri, agli ufficiali pontonieri, agli istruttori pontonieri e ai centri di reclutamento.

2 Esse possono rendere accessibili i dati mediante procedura di richiamo.

Art. 34 Conservazione dei dati I dati dell’IPont sono conservati per dieci anni.

Capitolo 3: Sistemi d’informazione per la condotta Sezione 1: Dati dei sistemi d’informazione per la condotta di cui alla LSIM

Art. 35 Sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato (art. 74 LSIM)

1 I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione e d’impiego del Servizio

sanitario coordinato (SII-SSC) sono indicati nell’allegato 14. 2 I dati del SII-SSC sono comunicati ai competenti periti esterni nel quadro della valutazione dell’idoneità nei centri di reclutamento.

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Art. 36 Sistema d’informazione per il controllo dei militari (art. 80 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per il controllo dei militari (Sistema controllo militari, Sist contr mil) sono indicati nell’allegato 15.

Art. 37 Sistema d’informazione per i comandanti militari (art. 86 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per i comandanti militari (Mil Office) sono indicati nell’allegato 16.

Art. 38 Sistema d’informazione per lo sviluppo dei quadri (art. 92 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per lo sviluppo dei quadri (ISKE) sono indicati nell’allegato 17.

Art. 39 Sistema d’informazione per la pianificazione delle carriere e degli impieghi (art. 98 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per la pianificazione delle carriere e degli impieghi (KEP) sono indicati nell’allegato 18.

Art. 40 Sistema d’informazione e di condotta delle Forze terrestri (art. 104 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione e di condotta delle Forze terrestri (FIS FT) sono indicati nell’allegato 19.

Art. 41 Sistema d’informazione e di condotta delle Forze aeree (art. 110 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione e di condotta delle Forze aeree (FIS FA) sono indicati nell’allegato 20.

Art. 42 Sistema d’informazione per la condotta dei militari (art. 116 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per la condotta dei militari (IMESS) sono indicati nell’allegato 21.

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Sezione 2: Sistema d’informazione Controlling della prontezza delle Forze aeree

Art. 43 Scopo e organo responsabile

1 Il Sistema d’informazione Controlling della prontezza delle Forze aeree (BERCO

FA) serve a garantire la prontezza delle Forze aeree.

2 Le Forze aeree gestiscono il BERCO FA.

Art. 44 Dati I dati personali contenuti nel BERCO FA sono indicati nell’allegato 22.

Art. 45 Raccolta dei dati Gli organi e le persone competenti per il controlling della prontezza delle Forze aeree raccolgono i dati per il BERCO FA presso i militari interessati.

Art. 46 Comunicazione dei dati Le Forze aeree rendono accessibili i dati del BERCO FA agli organi competenti per la condotta delle Forze aeree.

Art. 47 Conservazione dei dati I dati del BERCO FA sono conservati per dieci anni.

Sezione 3: Sistema d’informazione Mandati

Art. 48 Scopo e organo responsabile 1 Il Sistema d’informazione Mandati (AIS) serve alla gestione degli utenti della rete di dati del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e dei rispettivi conti di utente.

2 La Base d’aiuto alla condotta dell’esercito (BAC) gestisce l’AIS.

Art. 49 Dati I dati personali contenuti nell’AIS sono indicati nell’allegato 23.

Art. 50 Raccolta dei dati La BAC raccoglie i dati per l’AIS presso il sistema PISA nonché presso gli organi e le persone che impiegano militari.

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Art. 51 Comunicazione dei dati La BAC rende accessibili: a. agli utenti della rete di dati del DDPS: i dati dell’AIS di cui ai numeri 1–26 dell’allegato 23; b. alle persone competenti per la gestione della rete di dati del DDPS: i dati dell’AIS di cui ai numeri 27–31 dell’allegato 23.

Art. 52 Conservazione dei dati I dati dell’AIS sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dall’estinzione del diritto all’utilizzazione.

Sezione 4: Sistema d’informazione Swiss Defence Public Key Infrastructure

Art. 53 Scopo e organo responsabile

1 IlSistema d’informazione Swiss Defence Public Key Infrastructure (SD-PKI)

serve alla gestione dei certificati e delle chiavi degli utenti: a. dell’informatica dei sistemi d’arma e dei sistemi di condotta e d’impiego dell’esercito; e b. degli altri sistemi d’informazione militari.

2 La BAC gestisce il SD-PKI.

Art. 54 Dati I dati personali contenuti nel SD-PKI sono indicati nell’allegato 24.

Art. 55 Raccolta dei dati La BAC raccoglie i dati per il SD-PKI presso il sistema PISA e il sistema AIS.

Art. 56 Comunicazione dei dati

1 La BAC rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del SD-PKI agli

organi e alle persone competenti per l’autenticazione degli utenti e per il rilascio dei supporti chiave personali. 2 Gli utenti ricevono un supporto chiave personale contenente il loro cognome, il loro nome e i certificati.

Art. 57 Conservazione dei dati I dati del SD-PKI sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dalla sca- denza della validità del certificato.

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Capitolo 4: Sistemi d’informazione per l’istruzione Sezione 1: Dati dei sistemi d’informazione per l’istruzione di cui alla LSIM

Art. 58 Sistemi d’informazione per i simulatori (art. 122 LSIM)

I dati personali contenuti nei Sistemi d’informazione per i simulatori sono indicati nell’allegato 25.

Art. 59 Sistema d’informazione per il controllo dell’istruzione (art. 128 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per il controllo dell’istruzione (OpenControl) sono indicati nell’allegato 26.

Art. 60 Sistema d’informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione (art. 134 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione (ISGMP) sono indicati nell’allegato 27.

Art. 61 Sistema d’informazione per le autorizzazioni a condurre militari (art. 140 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per le autorizzazioni a con- durre militari (MIFA) sono indicati nell’allegato 28.

Sezione 2: Sistema d’informazione Formazione alla condotta

Art. 62 Scopo e organo responsabile 1 Il Sistema d’informazione Formazione alla condotta (ISFA) serve al controllo della formazione e all’analisi dei risultati della formazione.

2 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito gestisce l’ISFA.

Art. 63 Dati I dati personali contenuti nell’ISFA sono indicati nell’allegato 29.

Art. 64 Raccolta dei dati Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito raccoglie i dati per l’ISFA presso: a. le persone interessate; b. i superiori militari delle persone interessate;

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c. le unità amministrative competenti dell’Aggruppamento Difesa; d. il sistema PISA.

Art. 65 Comunicazione dei dati 1 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’ISFA agli organi e alle persone: a. competenti per l’immissione dei dati nell’ISFA; b. competenti per il coordinamento degli esami per i moduli 1–5 di cui all’allegato 29.

2 I dati dell’ISFA sono comunicati:

a. agli organi civili competenti per il rilascio del certificato attestante l’adempimento con successo dei moduli 1–5; b. alle persone registrate nell’ISFA, quale certificato personale di formazione.

Art. 66 Conservazione dei dati I dati dell’ISFA sono conservati per cinque anni.

Capitolo 5: Sistemi d’informazione di sicurezza

Art. 67 Sistema d’informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone (art. 146 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone (Sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone, SIBAD) sono indicati nell’allegato 30.

Art. 68 Sistema d’informazione per il controllo della sicurezza industriale (art. 152 LSIM) 1 I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per il controllo della sicu- rezza industriale (ISK) sono indicati nell’allegato 30, n. 1–14 e 19–20; i dati azien- dali contenuti nell’ISK sono indicati nell’allegato 31. 2 Unitamente al livello di sicurezza e alla decisione concernente il controllo, possono essere comunicati all’incaricato della tutela del segreto del datore di lavoro i dati necessari per l’identificazione della persona interessata (allegato 30, n. 1–10).

Art. 69 Sistema d’informazione per le richieste di visita (art. 158 LSIM) 1 I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per le richieste di visita (SIBE) sono indicati nell’allegato 32.

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2 Unitamente al livello di sicurezza e alla decisione concernente il controllo, possono essere comunicati alle autorità di sicurezza del Paese oggetto della richiesta di visita competenti per il trattamento delle richieste di visita i dati necessari per l’identifica- zione della persona interessata (allegato 32, n. 1–10).

Art. 70 Sistema d’informazione per i controlli dell’accesso (art. 164 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per i controlli dell’accesso (ZUKO) sono indicati nell’allegato 33.

Capitolo 6: Altri sistemi d’informazione

Art. 71 Sistema d’informazione per il Centro danni DDPS (art. 170 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per il Centro danni DDPS (SCHAWE) sono indicati nell’allegato 34.

Art. 72 Sistema d’informazione strategico della logistica (art. 176 LSIM)

I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione strategico della logistica (SISLOG) sono indicati nell’allegato 35.

Capitolo 7: Abolizione di sistemi d’informazione

Art. 73 Il Sistema d’informazione di medicina aeronautica (FAI-PIS, art. 42–47 LSIM) è abolito.

Capitolo 8: Mezzi di sorveglianza

Art. 74 Mezzi di sorveglianza autorizzati

1 L’esercito e l’amministrazione militare possono impiegare unicamente mezzi di

sorveglianza regolarmente acquistati oppure in fase di valutazione, di prova presso la truppa o di introduzione e il cui impiego è proporzionato al mandato concreto.

2 Al momento della presentazione di una domanda di impiego di mezzi di sorve-

glianza aerotrasportati, le autorità civili forniscono la prova che esistono le basi legali di cui all’articolo 183 capoverso 2 LSIM. La prova è verificata dall’Aggrup- pamento Difesa. Se dette basi legali non esistono, la domanda è respinta.

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3 Una volta all’anno, l’Aggruppamento Difesa fa rapporto al DDPS, all’attenzione

delle Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere, in merito: a. al genere, alla durata e al numero degli impieghi ai sensi dell’articolo 181 capoverso 2 LSIM; b. al genere di mezzi di sorveglianza impiegati; c. alle autorità a favore delle quali hanno avuto luogo gli impieghi.

Art. 75 Impiego mascherato I mezzi di sorveglianza possono essere impiegati in modo mascherato qualora in caso contrario risultasse pregiudicato l’adempimento dei compiti, segnatamente: a. se devono essere raccolte informazioni che non sarebbero ottenibili con un impiego non mascherato; b. per la protezione degli organi e delle persone che impiegano i mezzi di sor- veglianza; c. se un impiego non mascherato è impossibile.

Art. 76 Comunicazione dei dati Sono considerati rilevanti ai fini del perseguimento penale i dati concernenti: a. atti che potrebbero essere punibili; b. informazioni che potrebbero contribuire a impedire o chiarire reati.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 77 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 36.

Art. 78 Entrata in vigore

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

2 L’articolo 53 capoverso 1 lettera b ha effetto sino al 30 giugno 2011 al più tardi.

16 dicembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 1 (art. 4)

Dati del PISA Dati personali

1. Numero d’assicurato AVS

2. Cognome

3. Nome

4. Data di nascita (con l’indicazione dell’età attuale)

5. Sesso

6. Professione esercitata

7. Indirizzo di residenza

8. Comune di domicilio

9. Comune(i) d’origine

10. Cantone(i) d’origine

11. Lingua materna

12. Data delle modifiche dei dati personali

13. Naturalizzazione dopo il compimento del ventesimo anno d’età, con l’indi-

cazione della data

Dati di controllo 14. Data della notificazione d’arrivo e di partenza all’autorità militare cantonale competente

15. Ricerca del luogo di dimora

16. Comune(i) di domicilio precedente(i)

17. Congedo per l’estero

18. Segnalazione nel RIPOL in caso di ignota dimora

19. Statuto di frontaliere

20. Dichiarazione di «disperso»

Dati del reclutamento 21. Dati per la stesura dell’ordine di marcia per la giornata informativa e per il reclutamento

22. Data desiderata per il reclutamento

23. Data del reclutamento

24. Cantone di reclutamento

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25. Idoneità, con data e indicazione sull’idoneità alla marcia, a portare e a solle- vare pesi

26. Esame della vista superato

27. Raccomandazione per una funzione di quadro di livello I

28. Arma, servizio ausiliario o servizio nonché funzione

29. Organo incaricato dell’amministrazione

30. Data della scuola reclute e attribuzione a una scuola reclute

31. Informazioni concernenti l’assolvimento della giornata informativa

32. Numero dei giorni di reclutamento prestati

33. Idoneità al servizio di protezione civile, con data e indicazione della fun-

zione di base nella protezione civile

Incorporazione, grado, funzione e istruzione

34. Appartenenza a un’Arma, a un servizio o a un servizio ausiliario nonché allo

stato maggiore generale o al Servizio della Croce Rossa, con la data

35. Formazione d’incorporazione con la data dell’incorporazione

36. Dati sulla formazione, articolazione con la designazione, testi e numeri, fun- zioni, gradi, effettivi regolamentari

37. Dati sull’unità con i codici linguistici, indicazione dell’organo incaricato

della tenuta dei controlli, del numero militare di avviamento nonché dei Cantoni competenti per i compiti speciali

38. Sezione d’incorporazione in seno alla formazione

39. Grado o funzione d’ufficiale con la data della promozione o della nomina

40. Dati relativi ai posti, per i sottufficiali superiori e gli ufficiali

41. Esercizio di una funzione in sostituzione, conferimento di un comando o di

una funzione ad interim

42. Funzione con la data dell’assunzione

43. Nuova incorporazione e trasferimento, con la data

44. Istruzione militare speciale

45. Equipaggiamento speciale, con l’indicazione dell’eventuale numero degli

oggetti

46. Deposito o ritiro dell’equipaggiamento (munizione da tasca compresa), con

l’indicazione della data 47. Certificati militari d’idoneità o di capacità, con l’anno dell’ottenimento o del rinnovo

48. Primo conferimento di una distinzione

49. Raccomandazione per una funzione di quadro di livello II–IV e Z

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Ordinanza sui sistemi d’informazione militari RU 2009

50. Esame dell’attitudine e controllo di sicurezza relativo alle persone con il

genere e la data dell’esame/del controllo

51. Dati destinati all’allestimento della licenza di condurre militare nonché

esclusione dall’ottenimento o dal possesso di una licenza di condurre militare

52. Designazione particolare dei militari che prestano impieghi nel servizio di

promovimento della pace

53. Appartenenza alla categoria dei militari non incorporati in una formazione

conformemente all’articolo 3 dell’ordinanza del 26 novembre 20034 sull’organizzazione dell’esercito

54. Stato dell’adempimento del tiro obbligatorio fuori del servizio

55. Convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria

56. Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria in merito all’idoneità

dopo il reclutamento

57. Presentazione di una domanda d’ammissione al servizio militare non armato

o al servizio civile, con la data del ricevimento della domanda da parte dell’organo di decisione

58. Valutazione di un’esclusione dal servizio militare o di una rimozione dal

comando o dalla funzione (esclusione in sospeso) 59. Dati per la preparazione del proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare

60. Proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare o dal Servizio

della Croce Rossa

61. Perdita della cittadinanza svizzera

62. Decesso

Servizi 63. Dati per la stesura dell’ordine di marcia (affisso di chiamata in servizio mili- tare e indicazioni di dettaglio)

64. Spostamento o dispensa di/da servizi con l’indicazione del motivo e

dell’anno dello spostamento o della dispensa 65. Mancata entrata in servizio in occasione di servizi, licenziamento nel giorno dell’entrata in servizio o licenziamento anticipato, con l’indicazione del motivo 66. Servizio d’istruzione non compiuto, con l’indicazione del genere del servizio e del motivo del mancato compimento 67. Servizi in dettaglio, con l’indicazione di: data, scuola, corso di formazione, corso o esercitazione, genere del servizio, numero dei giorni prestati e com- putabili nonché motivo per i giorni non computabili, ricupero, servizio anti- cipato o servizio volontario

4 RS 513.11

6684

Ordinanza sui sistemi d’informazione militari RU 2009

68. Proposta per l’istruzione a un grado superiore o a una nuova funzione, con

l’indicazione: del genere, della provenienza e della data della proposta; della data, del genere e del decorso dell’avanzamento (modulo di pianificazione per i quadri subalterni di milizia); della scuola prevista o del corso di forma- zione previsto nonché della funzione, del grado e dell’incorporazione nel grado superiore

69. Nota complessiva delle qualificazioni di militari con gradi di truppa nonché

di sottufficiali 70. Numero dei giorni di servizio che la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare ha già prestato e deve ancora prestare

71. Programmi di formazione, contingenti, iscrizioni ai corsi, panoramiche dei

corsi e liste d’attesa 72. Pianificazione delle carriere, obiettivi di carriera, possibilità di carriera e profili dei requisiti

Statuto secondo la legge militare 73. Esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare conformemente agli arti- coli 4, 18, e 49 capoverso 2 LM5; nel caso dell’articolo 18 LM, con l’indicazione del numero del richiedente

74. Assegnazione alla categoria delle persone con doppia cittadinanza non in-

corporate conformemente all’articolo 5 LM

75. Attribuzione e assegnazione di persone all’esercito conformemente

all’articolo 6 LM

76. Esenzione dal reclutamento conformemente all’articolo 8 LM

77. Proroga dell’obbligo di prestare servizio militare o statuto di specialista con- formemente all’articolo 13 LM

78. Ammissione al servizio militare non armato conformemente all’articolo 16

LM

79. Esenzione dal servizio d’istruzione e dal servizio d’appoggio conformemen-

te all’articolo 17 LM

80. Esclusione dal servizio militare conformemente agli articoli 21–24 LM

81. Rimozione dal comando o dalla funzione conformemente all’articolo 24 LM

82. Inabilità al servizio

83. Messa a disposizione conformemente all’articolo 61 LM

84. Dispensa dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo conformemente

all’articolo 145 LM, con l’indicazione della data della decisione, del numero del richiedente e dell’attività indispensabile

5 RS 510.10

6685

Ordinanza sui sistemi d’informazione militari RU 2009

85. Ammissione al servizio civile conformemente all’articolo 10 della legge

federale del 6 ottobre 19956 sul servizio civile sostitutivo

86. Revoca di un’assegnazione alla categoria delle persone con doppia cittadi-

nanza non incorporate o di un’esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare

87. Riammissione all’obbligo di prestare servizio militare

88. Statuto di membro del personale militare o di giudice oppure di giudice sup-

plente ai sensi della procedura penale militare del 23 marzo 19797

89. Data della motivazione o della modifica dello statuto

Pene, pene accessorie e misure penali

90. Pene disciplinari passate in giudicato per mancanze di disciplina commesse

fuori del servizio, con l’indicazione del genere e del motivo della pena disci- plinare e della misura della pena

91. Azioni della giustizia militare (assunzioni delle prove, istruzioni prepara-

torie)

92. Condanne passate in giudicato, con l’indicazione della sanzione, della legge

violata, del genere della pena, della misura della pena, del genere d’esecu- zione e del Cantone incaricato dell’esecuzione

93. Esclusione dall’esercito conformemente al Codice penale militare8

94. Degradazione

95. Inizio e fine dell’esecuzione di una pena

96. Data della sentenza

97. Sospensione della chiamata in virtù degli articoli 22 o 66 capoverso 2

dell’ordinanza del 19 novembre 20039 concernente l’obbligo di prestare ser- vizio militare

Dati rilevati previo consenso della persona interessata 98. Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazione particolare)

99. Numeri di telefono e di telefax

100. Indirizzo e-mail

101. Recapito postale

102. Proroga volontaria dell’obbligo di prestare servizio militare

103. Blocco della trasmissione di dati di cui all’articolo 147 capoverso 4 LM

6 RS 824.0 7 RS 322.1 8 RS 321.0 9 RS 512.21

6686

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Controllo delle pratiche e gestione della corrispondenza 104. Controllo delle pratiche, con l’indicazione della data delle singole operazioni e dell’organo che effettua la mutazione

105. Gestione elettronica di documenti

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Allegato 2 (art. 6)

Dati del MEDISA

Sempre:

1. Dati personali:

a. cognome; b. nome; c. indirizzo; d. numero d’assicurato AVS. 2. Dati del questionario medico della giornata informativa (autodichiarazioni): a. malattie familiari; b. situazione scolastica e professionale; c. anamnesi della dipendenza; d. malattie e infortuni; e. valutazione personale della propria capacità a prestare servizio militare; f. nominativo dell’attuale medico di famiglia. 3. Dati delle interviste e delle visite mediche raccolti in occasione del recluta- mento: a. dati anamnestici (a complemento dei problemi medici menzionati nel questionario medico [formulario 3.4]); b. misure del corpo (peso, altezza); c. capacità uditive e visive; d. stato medico (esame: dell’apparato scheletrico; dei tessuti molli; degli organi cardiaci e polmonari; dell’addome; dell’organo genitale [soltanto per gli uomini]); e. ECG; f. esame del funzionamento polmonare; g. dati psicologici e psichiatrici: – risultati dei test (risultati in cifre; nessun questionario) – referto medico degli specialisti; h. capacità fisiche (risultati sportivi). Se disponibili:

4. Esami su base volontaria in occasione del reclutamento:

a. esami di laboratorio (parametri del sangue: ematologia, chimica, infe- ziologia); b. radiografia del torace; c. radiografia di altre strutture (su indicazione); d. vaccinazioni.

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5. Esami supplementari in occasione del reclutamento (orientati ai problemi:

per es. stato medico dettagliato di un organo, ECG sotto sforzo).

6. Certificati e perizie di medici militari e civili:

a. certificati di medici civili, consegnati dalle persone soggette all’obbligo di leva/dai militari oppure richiesti da medici militari o dal Servizio medico militare della BLEs; b. documenti medici di medici militari di scuole e corsi.

7. Certificati e pareri di specialisti non medici:

a. fisioterapeuti, psicologi, servizi sociali ecc.; b. familiari, datori di lavoro, patrocinatore ecc.

8. Documenti ufficiali (selezione):

a. giudice istruttore, uditore (domande relative all’idoneità al momento del fatto); b. rapporti di polizia, comando di circondario (domande relative alla resti- tuzione dell’arma).

9. Corrispondenza con la persona soggetta all’obbligo di leva, con la persona

soggetta all’obbligo di prestare servizio militare o con la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio di protezione civile: a. in merito all’idoneità al servizio o all’idoneità a prestare servizio; b. in caso di domanda di carattere medico della persona soggetta all’obbligo di leva/del militare al Servizio medico militare della BLEs.

10. Corrispondenza con organi ufficiali (selezione):

a. domande di carattere medico dell’assicurazione militare; b. tassa d’esenzione dall’obbligo militare; c. protezione civile.

11. Dati necessari per l’apprezzamento medico e psicologico della capacità lavo-

rativa di persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile: a. certificati di medici civili, forniti dall’organo d’esecuzione del servizio civile o dalle persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile oppure richiesti da medici dell’organo competente per il servizio sanita- rio dell’esercito; b. certificati e pareri di specialisti non medici ai sensi del numero 7; c. corrispondenza con la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio civile in merito alla capacità lavorativa; d. referti di medici dell’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito concernenti l’entità della capacità lavorativa della persona soggetta all’obbligo di prestare servizio civile e indicazioni concernenti le misure che si impongono.

6689

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Allegato 3 (art. 8)

Dati dell’ITR

1. Cognome

2. Nome

3. Numero d’assicurato AVS

4. Indirizzo

5. Professione

6. Luogo d’origine

7. Arma

8. Data del reclutamento

9. Zona di reclutamento

10. Circondario di reclutamento

11. Cantone incaricato della chiamata

12. Attitudini

13. Funzione militare

14. Funzione nella protezione civile

6690

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Allegato 4 (art. 9)

Dati degli ISPE

1. Dati personali

2. Genere di visita medica

3. Diagnosi

4. Decisione concernente il luogo di cura

5. Date di arrivo e di partenza dei pazienti

6. Decisioni concernenti dispense

7. Esami effettuati

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Allegato 5 (art. 10)

Dati della Banca dati di documentazione dei casi SPP

1. Cognome

2. Nome

3. Indirizzo

4. Data di nascita

5. Numero d’assicurato AVS

6. Incorporazione

7. Grado

8. Funzione

9. Istruzione nell’esercito

10. Luogo di lavoro

11. Formazione

12. Professione

13. Famiglia

14. Dati sanitari di carattere psicologico o psichiatrico

15. Situazione finanziaria

16. Conoscenze linguistiche

17. Risultati di test psicologici

18. Situazione attuale nella scuola reclute

19. Scuole

6692

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Allegato 6 (art. 11)

Dati dell’EAAD

1. Cognome

2. Nome

3. Grado

4. Numero d’assicurato AVS

5. Incorporazione militare

6. Arma, servizio o servizio ausiliario

7. Funzione

8. Istruzione militare speciale

9. Indirizzo di residenza e Comune di domicilio

10. Data e luogo di nascita

11. Comune e Cantone d’origine

12. Lingua materna

13. Professione appresa e professione esercitata

14. Stato civile

15. Risultati dell’esame attitudinale DEE, con l’indicazione della data

16. Dati concernenti l’esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone 17. Dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge del 24 marzo 200010 sul personale federale

In via supplementare, in caso di assunzione presso il DEE 10

18. Indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, segnatamente il contratto di

lavoro

19. Luogo di lavoro

20. Dati relativi alla prontezza di base per impieghi all’estero (stato di vaccina- zione, gruppo sanguigno) e necessari per l’adempimento dei compiti

21. Dati relativi all’impiego in seno al DEE, segnatamente alla partecipazione a

impieghi all’estero, corsi e servizi comandati all’estero 22. Dati relativi ai brevetti conseguiti e alle istruzioni in seno al DEE, con l’indi- cazione della data del conseguimento, dei risultati e della data di scadenza

23. Dati per il servizio dei morti e dei dispersi

10 RS 172.220.1

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Dati rilevati previo consenso della persona interessata 24. Indicazioni di dettaglio sui documenti personali (passaporto, carta d’identità, licenza di condurre, licenza di circolazione, documento personale di legitti- mazione ecc.) 25. Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazione particolare) e attestazioni

26. Indirizzi dei parenti stretti, per i casi d’emergenza

27. Numeri di telefono e di telefax

28. Indirizzo e-mail

29. Indirizzi del dentista e del medico di famiglia

30. Dati della pianificazione delle carriere e delle successioni

31. Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata

6694

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Allegato 7 (art. 12)

Dati dell’ISB

1. Cognome

2. Nome

3. Indirizzo

4. Data di nascita

5. Numero d’assicurato AVS

6. Incorporazione

7. Grado

8. Funzione

9. Conoscenze linguistiche

10. Sesso

11. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata

6695

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Allegato 8 (art. 13)

Dati dell’IPV

1. Dati personali

2. Dati concernenti il rapporto di lavoro, il luogo di lavoro, la categoria di per- sonale e la valutazione della funzione 3. Dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione, l’istruzione, le qua- lificazioni e l’equipaggiamento nell’esercito e nella protezione civile

4. Dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile

5. Dati concernenti lo statuto militare e l’ammissione al servizio civile

6. Dati concernenti la carriera professionale nonché dati concernenti l’idoneità alla successione e la pianificazione delle successioni 7. Dati concernenti la formazione e il perfezionamento professionali nonché gli assessment

8. Dati concernenti la conoscenza di lingue straniere

9. Dati concernenti la pianificazione dei servizi, con l’indicazione degli impie- ghi previsti, delle istruzioni e delle assenze per ferie

10. Dati per il calcolo dello stipendio

11. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata

12. Dati relativi all’organizzazione dell’Aggruppamento Difesa e al piano dei

posti in organico

6696

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Allegato 9 (art. 14)

Dati del PERAUS

1. Risultati del reclutamento per il servizio di promovimento della pace

2. Incorporazione, grado, funzione, istruzione e qualificazioni nell’esercito e nella protezione civile

3. Dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile

4. Dati medici e psicologici sullo stato di salute

5. Risultati di esami medico-tecnici e di test medico-psicologici

6. Altri dati concernenti lo stato di salute fisico o mentale della persona sotto- posta all’apprezzamento o in cura

7. Numero di passaporto

8. Carriera professionale e militare

9. Indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, segnatamente il contratto di

lavoro, la descrizione del posto o decisioni fondate su una valutazione del personale

10. Qualificazioni della persona interessata rilasciate dalle organizzazioni

partner 11. Dati concernenti l’esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone 12. Dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge del 24 marzo 200011 sul personale federale

13. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata

14. Dati per il servizio dei morti e dei dispersi

15. Appartenenza religiosa

11 RS 172.220.1

6697

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Allegato 10 (art. 16)

Dati dell’OpenRID

1. Unità organizzativa

2. Partecipanti al viaggio (grado, cognome, nome)

3. Evento

4. Organo estero

5. Obiettivo e scopo dell’evento all’estero

6. Motivo, valore aggiunto

7. Conseguenze in caso di mancata autorizzazione

8. Costi

9. Mezzi di viaggio

10. Vestiario (uniforme, abiti civili)

11. Resoconto di viaggio

6698

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Allegato 11 (art. 21)

Dati dell’IHMR

1. Dati tratti dal curriculum vitae e non degni di particolare protezione

2. Cognome

3. Nome

4. Grado

5. Data di nascita

6. Incorporazione

7. Scuola

8. Conoscenze linguistiche

9. Perfezionamento civile

10. Perfezionamento militare

6699

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Allegato 12 (art. 26)

Dati dell’IVE

1. Cognome

2. Nome

3. Data di nascita

4. Grado

5. Indirizzo

6. Numero d’assicurato AVS

7. Luogo di lavoro

8. Professione

9. Conoscenze linguistiche

10. Dati del passaporto

11. Impieghi prestati sinora

12. Corsi d’istruzione per verificatori assolti

6700

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Allegato 13 (art. 31)

Dati dell’IPont

1. Dati personali

2. Indirizzo

3. Numero telefonico

4. Nazionalità e luogo d’origine

5. Proposta di reclutamento

6. Corso per pontonieri

7. Indennità

8. Idoneità al servizio militare (sì/no)

9. Dati personali, indirizzi, numeri telefonici e numeri d’assicurato AVS degli ispettori per gli esami attitudinali

6701

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Allegato 14 (art. 35)

Dati del SII-SSC

1. Dati civili e militari necessari per la pianificazione, la preparazione o gli impieghi del SSC.

2. Dati civili e militari delle persone che partecipano al SSC:

a. dati concernenti le capacità, i compiti e la disponibilità per il SSC; b. dati concernenti gli impieghi.

3. Dati civili e militari del personale medico:

a. dati concernenti la funzione e l’istruzione civile o militare; b. dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile; c. dati concernenti lo statuto militare e l’ammissione al servizio civile; d. dati ai sensi dell’articolo 51 della legge del 23 giugno 200612 sulle pro- fessioni mediche, indispensabili per la gestione medica e tecnica di attrezzature del servizio sanitario e veterinario, nonché dei servizi di salvataggio e di trasfusione del sangue della sanità pubblica; e. dati forniti volontariamente dalla persona interessata.

4. Dati civili e militari dei pazienti:

a. statuto della persona (disperso, incolume, ferito, deceduto); b. dati sanitari; c. dati della carta elettronica del paziente e del sistema d’accompagna- mento dei pazienti; d. verbale di trasporto; e. connotati; f. registro delle modifiche.

12 RS 811.11

6702

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Allegato 15 (art. 36)

Dati del Sist contr mil

1. Dati personali

2. Decisioni concernenti l’idoneità al servizio militare, il profilo attitudinale e l’attribuzione

3. Incorporazione, grado, funzione, istruzione, qualificazioni e equipaggia-

mento

4. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata

6703

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Allegato 16 (art. 37)

Dati del Mil Office

1. Dati personali

2. Incorporazione

3. Grado

4. Funzione

5. Istruzione

6. Dati concernenti le qualificazioni

7. Dati concernenti i conteggi del soldo e delle spese

8. Referti sanitari concernenti le limitazioni dell’idoneità a prestare servizio

9. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata

6704

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Allegato 17 (art. 38)

Dati dell’ISKE

1. Cognome

2. Nome

3. Data di nascita

4. Numero d’assicurato AVS

5. Sesso

6. Indirizzo

7. Indirizzo e-mail

8. Numeri telefonici

9. Cittadinanza

10. Luogo d’origine

11. Appartenenza religiosa

12. Stato civile

13. Formazione scolastica e universitaria

14. Funzioni professionali e attività extraprofessionali, attuali e precedenti

15. Conoscenze linguistiche

16. Incorporazione

17. Grado

18. Funzione

19. Formazione civile e istruzione militare

20. Carriera nell’esercito

21. Profili dei collaboratori

22. Dati concernenti l’idoneità alla successione e la pianificazione delle succes- sioni

Dati rilevati previo consenso della persona interessata

23. Foto formato passaporto digitalizzata

6705

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Allegato 18 (art. 39)

Dati del KEP

1. Cognome

2. Nome

3. Sesso

4. Indirizzo

5. Numero d’assicurato AVS

6. Luogo di lavoro

7. Categoria di personale

8. Valutazione della funzione

9. Professione

10. Conoscenze linguistiche

11. Incorporazione

12. Grado

13. Funzione

14. Istruzione nell’esercito

15. Pianificazione delle carriere e degli impieghi

16. Aspirazioni della persona interessata riguardo a futuri impieghi, formazioni

e perfezionamenti professionali 17. Dati necessari per la pianificazione delle carriere e degli impieghi del perso- nale militare

6706

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Allegato 19 (art. 40)

Dati del FIS FT

1. Cognome

2. Nome

3. Indirizzo

4. Numero d’assicurato AVS

5. Data di nascita

6. Sesso

7. Appartenenza religiosa

8. Incorporazione

9. Grado

10. Funzione

11. Istruzione

12. Dati sanitari rilevanti per l’impiego

13. Dati del Sistema d’informazione per la condotta dei militari (IMESS)

14. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata

6707

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Allegato 20 (art. 41)

Dati del FIS FA

1. Cognome

2. Nome

3. Indirizzo

4. Numero d’assicurato AVS

5. Sesso

6. Incorporazione

7. Grado

8. Funzione

9. Istruzione

10. Numero di passaporto

11. Dati forniti dalla persona interessata

6708

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Allegato 21 (art. 42)

Dati dell’IMESS

1. Cognome

2. Nome

3. Indirizzo

4. Numero d’assicurato AVS

5. Sesso

6. Incorporazione

7. Grado

8. Funzione

9. Istruzione

10. Dati concernenti le condizioni fisiche

11. Profili attitudinali

12. Dati concernenti gli impieghi tattici e relative immagini

6709

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Allegato 22 (art. 44)

Dati del BERCO FA

1. Dati personali

2. Grado

3. Funzione

4. Istruzione

5. Qualificazioni

6710

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Allegato 23 (art. 49)

Dati dell’AIS

1. Cognome

2. Nome

3. Iniziali

4. Indirizzo e-mail

5. Numero personale

6. Funzione

7. Appellativo/titolo

8. Gruppo di utenti

9. Tipo di utente

10. Ufficio

11. Numeri telefonici

12. Fax

13. Pager

14. Indirizzo

15. Unità amministrativa, primo livello

16. Unità amministrativa(e), secondo e terzo livello

17. Paese

18. Stato

19. Statuto di utente

20. Numero d’assicurato AVS

21. Risorse (autorizzazioni d’accesso ad archivi di dati e ad applicazioni

comuni)

22. Certificati pubblici

23. Amministratore

24. Numeri degli apparecchi personali

25. Ubicazione di rete

26. Collocazione dell’elenco personale

27. Data di nascita

28. Durata di validità del conto

6711

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29. Data dell’ultimo log in

30. Numero di log in eseguiti

31. Data dell’ultima modifica della password

32. Password

6712

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Allegato 24 (art. 54)

Dati del SD-PKI

1. Cognome

2. Nome

3. Indirizzo e-mail

4. Numero personale

5. Numero d’assicurato AVS

6. Indirizzo

7. Unità amministrativa

8. Certificati

6713

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Allegato 25 (art. 58)

Dati dei sistemi d’informazione per i simulatori

1. Cognome

2. Nome

3. Indirizzo

4. Numero d’assicurato AVS

5. Incorporazione

6. Grado

7. Funzione

8. Istruzione

9. Qualificazioni

10. Equipaggiamento nell’esercito

11. Dati concernenti le istruzioni assolte ai simulatori e i relativi risultati

6714

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Allegato 26 (art. 59)

Dati dell’OpenControl

1. Cognome

2. Nome

3. Indirizzo

4. Numero d’assicurato AVS

5. Incorporazione

6. Grado

7. Funzione

8. Servizi prestati nell’esercito

9. Conoscenze linguistiche

10. Risultati dell’istruzione

11. Elenco delle prestazioni

12. Istruzione speciale

13. Servizio non armato

14. Statuto del militare (attivo/riserva/prosciolto)

15. Professione

6715

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Allegato 27 (art. 60)

Dati dell’ISGMP

1. Cognome

2. Nome

3. Indirizzo

4. Numero d’assicurato AVS

5. Professione

6. Funzione

7. Settore d’impiego

8. Dati concernenti l’assolvimento dell’istruzione e del perfezionamento

6716

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Allegato 28 (art. 61)

Dati del MIFA

1. Cognome

2. Nome

3. Indirizzo

4. Numero d’assicurato AVS

5. Istruzione

6. Professione

7. Luogo d’origine

8. Lingua materna

9. Categorie di autorizzazione a condurre

6717

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Allegato 29 (art. 63)

Dati dell’ISFA

1. Indirizzo militare

2. Inizio del servizio

3. Fine del servizio

4. Numero di candidato

5. Numero d’assicurato AVS

6. Sesso

7. Grado

8. Cognome

9. Nome

10. Indirizzo di residenza

11. Domicilio

12. Luogo d’origine

13. Cantone d’origine

14. Data di nascita

15. Conoscenze linguistiche

16. Esame(i): data(e)

17. Risultato dell’esame del modulo 1 (superato/non superato/non eseguito)

18. Risultato dell’esame del modulo 2 (superato/non superato/non eseguito)

19. Risultato dell’esame del modulo 3 (superato/non superato/non eseguito)

20. Risultato dell’esame del modulo 4 (superato/non superato/non eseguito)

21. Risultato dell’esame del modulo 5 (superato/non superato/non eseguito)

6718

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Allegato 30 (art. 67 e 68)

Dati del SIBAD

1. Cognome

2. Nome

3. Indirizzo

4. Numero d’assicurato AVS

5. Nazionalità

6. Luogo d’origine

7. Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro

8. Stato civile

9. Luogo di nascita

10. Data di nascita

11. Data della naturalizzazione

12. Data di inizio del soggiorno in Svizzera

13. Cognome e nome del coniuge o del partner

14. Funzione

15. Dati rilevati per i controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi

dell’articolo 20 della legge federale del 21 marzo 199713 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

16. Analisi dei rischi

17. Risultato del controllo

18. Controllo della pratica

19. Mandante e indirizzo del mandante

20. Progetto

13 RS 120

6719

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Allegato 31 (art. 68)

Dati dell’ISK Azienda

1. Numero di dossier

2. Denominazione

3. Indirizzo

4. Numero telefonico

5. Fax

6. Indirizzo e-mail

7. Indirizzo Internet

Incaricato della tutela del segreto

8. Appellativo/titolo

9. Cognome

10. Nome

11. Sesso

12. Indirizzo e-mail

Dati concernenti i controlli

13. Data dell’accertamento preliminare

14. Codice del ramo d’attività economica dell’azienda (codice NOGA)

15. Visita (data, ordine cronologico e osservazioni)

16. Controllo (data, ordine cronologico e osservazioni)

17. Dichiarazione di sicurezza aziendale (data, rilascio, revoca, restituzione)

18. Verbale di sicurezza (data, ordine cronologico)

Atti

19. Numero di esemplare

20. Mittente

21. Data dell’atto

22. Data di spedizione

23. Data del controllo

24. Data di restituzione

25. Denominazione

6720

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Mandati

26. Denominazione (mandato principale)

27. Mandante

28. Denominazione (mandati)

29. Classificazione

30. Data di notifica

31. Data d’inizio della validità

32. Data di scadenza della validità

33. Denominazione abbreviata (ramo)

34. Codice del ramo d’attività economica dell’azienda (codice NOGA)

6721

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Allegato 32 (art. 69)

Dati del SIBE

1. Cognome

2. Nome

3. Numero d’assicurato AVS

4. Nazionalità

5. Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro

6. Luogo di nascita

7. Data di nascita

8. Funzione

9. Numero di passaporto

10. Decisione concernente il controllo di sicurezza relativo alle persone

6722

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Allegato 33 (art. 70)

Dati del sistema ZUKO Dati personali di base

1. Cognome

2. Nome

3. Nazionalità

4. Numero d’assicurato AVS

5. Numero d’assicurazione sociale all’estero

6. Data di nascita

7. Data del controllo di sicurezza relativo alle persone

8. Risultato del controllo relativo al livello di accesso alle zone protette

9. Grado militare

10. Incorporazione militare

11. Dipartimento

12. Organizzazione

13. Azienda

14. Particolari caratteristiche biometriche personali (per es. scansione dell’iride, impronte digitali, impronta della mano, riconoscimento vocale)

Dati personali di base ZUKO

15. Numero della persona

16. Numero del documento di legittimazione

17. Numero del documento di legittimazione per visitatori e numero di smart-

card

18. Caratteristiche biologiche della persona

19. Foto

20. Categoria di persona

21. Servizio presso (incorporazione)

22. Funzione

23. Amministrazione dei record di dati di base

Dati personali di base ZUKO concernenti i diritti

24. Diritto d’accesso

6723

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Dati personali di base ZUKO concernenti le autorizzazioni

25. Autorizzazione d’accesso

26. Impianto(i) oggetto dell’autorizzazione

Dati concernenti i ruoli e i detentori di ruolo

27. Ruolo

28. Detentore del ruolo

Dati concernenti gli impianti

29. Profili d’accesso

30. Profili dei detentori di ruolo

31. Profili delle sezioni di controllo

32. Dati di configurazione degli impianti

Dati dei sistemi

33. Dati di configurazione dei sistemi

Dati di log 34. Dati di log dei sistemi (protocolli di tutte le operazioni, mutazioni, modifiche di stato ecc.)

6724

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Allegato 34 (art. 71)

Dati del sistema SCHAWE Dati concernenti le parti lese e gli autori dei danni

1. Cognome

2. Nome

3. Indirizzo

4. Numero d’assicurato AVS

5. Luogo di lavoro

6. Esecuzioni

7. Professione

8. Reddito

9. Salute

10. Situazione finanziaria

11. Patrimonio

12. Capitale

13. Assicurazioni

14. Dati sanitari

Dati concernenti i danni

15. Indicazioni concernenti i danni

16. Indicazioni concernenti l’ammontare dei danni

17. Accertamenti di periti

6725

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Allegato 35 (art. 72)

Dati del SISLOG

1. Numero d’identificazione personale PISA

2. Cognome

3. Nome

4. Indirizzo

5. Cantone

6. Numero d’assicurato AVS

7. Data di nascita

8. Luogo d’origine

9. Cantone d’origine

10. Professione

11. Conoscenze linguistiche

12. Sesso

13. Statuto PISA

14. Incorporazione, con l’indicazione della data

15. Grado, con l’indicazione della data

16. Funzione, con l’indicazione della data

17. Appartenenza allo stato maggiore generale

18. Funzione in sostituzione

19. Categoria di personale

20. Numero d’assicurazione sociale all’estero

21. Ultima scuola

22. Data dell’ultima entrata in servizio

23. Dati ai sensi degli allegati 1–32: unicamente durante lo scambio di dati con- formemente all’articolo 175 lettera c LSIM

6726

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Allegato 36 (art. 77)

Modifica del diritto vigente

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza dell’8 dicembre 199714 concernente l’impiego di mezzi

militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio

Art. 16 Appoggio alle autorità civili 1 Il Comando delle Forze aeree può mettere a disposizione aeromobili ed equipaggi militari per impieghi ai sensi dell’articolo 181 capoverso 2 della legge federale del 3 ottobre 200815 sui sistemi d’informazione militari (LSIM) nonché per la pertinente istruzione. Detti equipaggi non esercitano alcun potere di polizia. 2 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito, d’intesa con il Comando delle Forze aeree, decide in merito alle domande ai sensi dell’articolo 181 capoverso 2 LSIM. Gli organi di polizia indirizzano la loro domanda al Servizio federale di sicurezza, che la trasmette, con la sua proposta, allo Stato maggiore di condotta dell’esercito. Le altre autorità civili indirizzano la loro domanda direttamente allo Stato maggiore di condotta dell’esercito. 3 Del rimanente, per l’impiego di mezzi di sorveglianza aerotrasportati sono applica- bili le disposizioni dell’ordinanza del 16 dicembre 200916 sui sistemi d’informazione militari.

2. Ordinanza del 29 novembre 199517 concernente l’amministrazione

dell’esercito

Art. 168a–168d Abrogati

Appendici 2 e 3 Abrogate

14 RS 513.74 15 RS 510.91 16 RS 510.911 17 RS 510.301

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3. Ordinanza del 10 aprile 200218 sul reclutamento

Capitolo 5 (art. 27 e 27a) Abrogato

4. Ordinanza del 24 novembre 200419 concernente l’apprezzamento

medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio

Titolo prima dell’art. 10 Sezione 4: Protezione della personalità

Art. 12 e 13 Abrogati

Allegato 2 Abrogato

5. Ordinanza del 10 dicembre 200420 sui controlli militari

Titolo prima dell’art. 22 Capitolo 6: Gestione degli effettivi

Sezione 1 (art. 22–26) Abrogata

Sezione 2 (art. 27–31) Abrogata

Sezione 3 (art. 32 e 33) Abrogata

Titolo prima dell’art. 34 Abrogato

18 RS 511.11 19 RS 511.12 20 RS 511.22

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6. Ordinanza del 29 marzo 199521 concernente il Servizio

psicopedagogico dell’esercito

Art. 6 cpv. 3–5 Abrogati

7. Ordinanza del 5 dicembre 200322 sulla protezione civile

Titolo prima dell’art. 40a Capitolo 6: Protezione dei dati Sezione 1: Sistema informatico centralizzato della protezione civile

Art. 40a Organo responsabile L’Ufficio federale gestisce il Sistema informatico centralizzato della protezione civile (ZEZIS).

Art. 40b Dati I dati contenuti nel sistema ZEZIS sono indicati nell’allegato.

Art. 40c Raccolta dei dati L’Ufficio federale raccoglie i dati per il sistema ZEZIS presso il Comando del reclutamento e le persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile.

Art. 40d Comunicazione dei dati L’Ufficio federale trasmette i dati del sistema ZEZIS agli organi responsabili della protezione civile in seno ai Cantoni. I dati possono essere resi accessibili anche mediante procedura di richiamo.

Art. 40e Conservazione dei dati I dati personali del sistema ZEZIS sono conservati per dieci anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile.

21 RS 517.41 22 RS 520.11

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Sezione 2: Corsi d’istruzione della Confederazione

Art. 40f Valutazione Al termine dell’istruzione, le persone che partecipano a corsi d’istruzione della Confederazione possono essere valutate, mediante formulario, relativamente alla loro idoneità per funzioni di quadro o di specialista.

Art. 40g Comunicazione dei dati L’Ufficio federale può mettere a disposizione degli organi cantonali competenti per l’istruzione le valutazioni di cui all’articolo 40f.

Titolo prima dell’art. 41 Capitolo 7: Disposizioni finali Allegato (art. 40b)

Il sistema ZEZIS contiene i seguenti dati Dati personali

1. Numero d’assicurato AVS

2. Numero d’assicurazione sociale

3. Data di nascita

4. Cognome

5. Nome

6. Sesso

7. Professione

8. Indirizzo di residenza

9. Domicilio

10. Luogo d’origine

11. Cantone

12. Lingua materna

13. Mancino

Dati del reclutamento

14. Data del reclutamento

15. Idoneità

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Incorporazione, grado, funzione, istruzione e servizi

16. Organizzazione di protezione civile / Cantone

17. Arma

18. Funzione

19. Raccomandazione per una funzione di quadro

20. Scuola

21. Corso: data d’entrata in servizio

22. Corso: data di licenziamento

23. Luogo d’entrata in servizio

24. Sport: punteggio

25. Distinzione sportiva

Dati medici

26. Restrizione per il sollevamento di pesi

27. Restrizione per la marcia

28. Restrizione per il trasporto di pesi

29. Portatore di occhiali

30. Portatore di lenti a contatto

31. Daltonismo

32. Cecità notturna

33. Ambliopia

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