AS 2009 6667
Ordinanza sui sistemi d'informazione militari
Ordinanza sui sistemi d’informazione militari (OSIM)
del 16 dicembre 2009
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 186 della legge federale del 3 ottobre 20081 sui sistemi d’informazione militari (LSIM), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati personali nei sistemi d’infor- mazione e nell’ambito dell’impiego di mezzi di sorveglianza dell’esercito e del- l’amministrazione militare da parte di: a. autorità della Confederazione e dei Cantoni; b. comandanti e organi di comando dell’esercito (comandi militari); c. altri militari; d. terzi che adempiono compiti in relazione con gli affari militari.
Art. 2 Principi del trattamento di dati personali che non sono degni di particolare protezione Le disposizioni della LSIM sono applicabili per analogia anche: a. al trattamento di dati personali che non sono degni di particolare protezione ai sensi della presente ordinanza; b. ai sistemi d’informazione e ai mezzi di sorveglianza disciplinati unicamente nella presente ordinanza.
RS 510.911 1 RS 510.91; RU 2009 6617
2009-0160 6667
Ordinanza sui sistemi d’informazione militari RU 2009
Capitolo 2: Sistemi d’informazione per la gestione del personale Sezione 1: Sistema di gestione del personale dell’esercito
Art. 3 Ripartizione dei costi
1 La Confederazione assume i costi:
a. della gestione e della manutenzione del Sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA); b. dell’utilizzazione del PISA da parte degli organi interessati della Confedera- zione; c. della trasmissione dei dati sicura e criptata tra la Confederazione e i rima- nenti organi di cui all’articolo 16 capoverso 1 LSIM. 2 I rimanenti organi di cui all’articolo 16 capoverso 1 LSIM assumono i costi risul- tanti dall’utilizzazione e dall’ampliamento del PISA.
Art. 4 Dati
1 I dati personali contenuti nel PISA sono indicati nell’allegato 1.
2 I dati di cui ai numeri 98–103 dell’allegato 1 sono rilevati unicamente previo
consenso della persona interessata.
Art. 5 Raccolta dei dati 1 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito e i comandanti di circondario raccol- gono i dati per il PISA presso gli organi e le persone di cui all’articolo 15 LSIM.
2 Le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i
comandi militari nonché i terzi che trattano dati secondo il diritto militare, il diritto in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare, il diritto in materia di assicura- zione militare, il diritto penale militare o il diritto in materia di servizio civile sono tenuti a comunicare gratuitamente tali dati allo Stato maggiore di condotta dell’esercito. 3 Relativamente alle persone soggette all’obbligo di leva e alle persone soggette all’obbligo di notificazione secondo l’articolo 27 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM), gli organi competenti per il controllo degli abitanti o per registri canto- nali di persone comparabili comunicano al comandante di circondario competente, all’attenzione dello Stato maggiore di condotta dell’esercito: a. alla fine di ogni anno civile, i cittadini svizzeri che durante l’anno in que- stione hanno compiuto i 17 anni; b. il deposito e il ritiro dei documenti di legittimazione; c. il cambiamento dell’indirizzo di residenza all’interno del Comune;
2 RS 510.10
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d. l’acquisizione della nazionalità svizzera da parte di uomini in età di essere assoggettati all’obbligo militare; e. i cambiamenti di cognome; f. i cambiamenti di cittadinanza; g. il decesso; h. i sottufficiali, gli ufficiali e gli ufficiali specialisti posti sotto tutela. 4 Le rappresentanze svizzere all’estero notificano allo Stato maggiore di condotta dell’esercito: a. le persone all’estero soggette all’obbligo di leva; b. il decesso all’estero di Svizzeri in età di essere assoggettati all’obbligo mili- tare. 5 Gli uffici di esecuzione e fallimento notificano senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell’esercito i sottufficiali, gli ufficiali e gli ufficiali specialisti che, per leggerezza o contegno fraudolento, sono in stato di fallimento o nei confronti dei quali è effettuato un pignoramento infruttuoso. Essi comunicano allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, su richiesta, informazioni sulle procedure di esecuzione e fallimento anteriori e in corso contro persone soggette all’obbligo di prestare servi- zio militare. 6 Ai fini della valutazione di un’esclusione dal servizio militare, di una mutazione o di una chiamata a servizi d’istruzione per un grado superiore, le autorità istruttorie e i tribunali comunicano allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, su richiesta, informazioni sui procedimenti penali pendenti o conclusi contro militari. 7 Relativamente alle persone soggette all’obbligo di leva e alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, l’Ufficio dell’uditore in capo notifica allo Stato maggiore di condotta dell’esercito: a. le istruzioni preparatorie della giustizia militare e le assunzioni preliminari delle prove; b. le decisioni di desistenza passate in giudicato; c. le sentenze dei tribunali militari passate in giudicato; d. le revoche di sentenze contumaciali; e. le pene disciplinari inflitte dalla giustizia militare. 8 Relativamente alle persone soggette all’obbligo di leva e alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, l’Ufficio federale di giustizia notifica senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell’esercito: a. le condanne a pene detentive, pene pecuniarie e lavori di pubblica utilità per un crimine o un delitto passate in giudicato e le misure privative della libertà; b. la revoca della sospensione condizionale o della sospensione condizionale parziale di una pena;
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c. la revoca di una misura privativa della libertà, la sostituzione di una misura privativa della libertà con un’altra misura analoga e l’esecuzione di una pena residua. 9 Le istituzioni incaricate dell’esecuzione di pene detentive e di misure privative della libertà notificano senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell’esercito l’entrata e l’uscita di una persona soggetta all’obbligo di leva o all’obbligo di pre- stare servizio militare.
Sezione 2: Sistema d’informazione medica dell’esercito
Art. 6 Dati I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione medica dell’esercito (MEDISA) sono indicati nell’allegato 2.
Art. 7 Raccolta dei dati L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito raccoglie i dati per il MEDISA presso: a. le persone soggette all’obbligo di leva, per il tramite di questionari medici raccolti alle giornate informative; questionari psicologici e psichiatrici distribuiti alla giornata di reclutamento nonché ulteriori interviste e visite eseguite nella medesima occasione; scritti personali nonché documenti medici; b. le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, le persone sog- gette all’obbligo di prestare servizio civile e le persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile, per il tramite di scritti personali e documenti medici; c. i medici militari delle commissioni per la visita sanitaria, per il tramite di formulari sanitari; d. i medici di truppa, per il tramite di formulari sanitari; e. i medici impiegati, i medici delle piazze d’armi e i medici specialisti delle piazze d’armi, per il tramite di documenti medici e formulari sanitari; f. i medici civili che hanno in cura persone soggette all’obbligo di leva, per- sone soggette all’obbligo di prestare servizio militare o persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile, per il tramite di documenti medici; g. l’organo d’esecuzione del servizio civile e i medici di fiducia a cui quest’ultimo si è rivolto; h. l’assicurazione militare, per il tramite di scritti ufficiali e documenti medici; i. l’Ufficio federale della protezione della popolazione, per il tramite di scritti ufficiali e documenti medici.
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Sezione 3: Dati di ulteriori sistemi d’informazione per la gestione del personale
Art. 8 Sistema d’informazione per il reclutamento (art. 20 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per il reclutamento (ITR) sono indicati nell’allegato 3.
Art. 9 Sistemi d’informazione per la registrazione dei pazienti (art. 32 LSIM)
I dati personali contenuti nei Sistemi d’informazione per la registrazione dei pazienti (ISPE) sono indicati nell’allegato 4.
Art. 10 Banca dati di documentazione dei casi del Servizio psicopedagogico (art. 38 LSIM)
I dati personali contenuti nella Banca dati di documentazione dei casi del Servizio psicopedagogico (Banca dati di documentazione dei casi SPP) sono indicati nell’allegato 5.
Art. 11 Sistema d’informazione per le valutazioni relative al distaccamento d’esplorazione dell’esercito (art. 50 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per le valutazioni relative al distaccamento d’esplorazione dell’esercito (EAAD) sono indicati nell’allegato 6.
Art. 12 Sistema d’informazione del settore sociale (art. 56 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione del settore sociale (ISB) sono indicati nell’allegato 7.
Art. 13 Sistema d’informazione Personale Difesa (art. 62 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione Personale Difesa (IPV) sono indicati nell’allegato 8.
Art. 14 Sistema d’informazione per la gestione del personale per impieghi all’estero (art. 68 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per la gestione del personale per impieghi all’estero (PERAUS) sono indicati nell’allegato 9.
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Sezione 4: Sistema d’informazione Contatti all’estero
Art. 15 Scopo e organo responsabile
1 IlSistema d’informazione Contatti all’estero (OpenRID) serve alla procedura
d’autorizzazione per tutti i contatti all’estero di persone giusta l’articolo 1 capo- verso 2 dell’ordinanza del 24 giugno 20093 sui contatti militari internazionali non- ché alla valutazione di tali contatti e dei resoconti di viaggio.
2 Lo Stato maggiore dell’esercito gestisce l’OpenRID.
Art. 16 Dati I dati personali contenuti nell’OpenRID sono indicati nell’allegato 10.
Art. 17 Raccolta dei dati Lo Stato maggiore dell’esercito raccoglie i dati per l’OpenRID presso i superiori diretti e indiretti delle persone interessate.
Art. 18 Comunicazione dei dati Lo Stato maggiore dell’esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’OpenRID agli organi e alle persone competenti per i contatti all’estero, ai superiori diretti e indiretti delle persone interessate e alla Centrale viaggi della Confederazione.
Art. 19 Conservazione dei dati I dati dell’OpenRID sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dalla conclusione del contatto all’estero.
Sezione 5: Sistema d’informazione Sminamento a scopo umanitario
Art. 20 Scopo e organo responsabile
1 Il Sistema d’informazione Sminamento a scopo umanitario (IHMR) serve alla
gestione del pool di personale per impieghi di sminamento a scopo umanitario.
2 Lo Stato maggiore dell’esercito gestisce l’IHMR.
Art. 21 Dati I dati personali contenuti nell’IHMR sono indicati nell’allegato 11.
3 RS 510.215
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Art. 22 Raccolta dei dati Lo Stato maggiore dell’esercito raccoglie i dati per l’IHMR presso i candidati all’ammissione al pool di personale.
Art. 23 Comunicazione dei dati Lo Stato maggiore dell’esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’IHMR al capo Sminamento a scopo umanitario.
Art. 24 Conservazione dei dati I dati dell’IHMR sono conservati sino all’uscita dal pool di personale.
Sezione 6: Sistema d’informazione Impieghi di verifica
Art. 25 Scopo e organo responsabile 1 Il Sistema d’informazione Impieghi di verifica (IVE) serve all’impiego di persone che prestano impieghi di verifica per l’Organizzazione per la sicurezza e la coopera- zione in Europa (OSCE) o l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).
2 Lo Stato maggiore dell’esercito gestisce l’IVE.
Art. 26 Dati I dati personali contenuti nell’IVE sono indicati nell’allegato 12.
Art. 27 Raccolta dei dati Lo Stato maggiore dell’esercito raccoglie i dati per l’IVE presso le persone che si mettono a disposizione per impieghi di verifica.
Art. 28 Comunicazione dei dati Lo Stato maggiore dell’esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’IVE unicamente a organi e a persone dello Stato maggiore dell’esercito competenti per gli impieghi di verifica.
Art. 29 Conservazione dei dati I dati dell’IVE sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dall’uscita dal pool di personale.
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Sezione 7: Sistema d’informazione Pontonieri
Art. 30 Scopo e organo responsabile 1 Il Sistema d’informazione Pontonieri (IPont) serve al rilascio dei libretti delle prestazioni militari, alla tenuta dei controlli relativi agli esami attitudinali dei corsi per pontonieri 1–4 e dei controlli relativi al permesso di condurre natanti militare, al controllo delle indennità nel settore dell’istruzione premilitare nonché al recluta- mento in qualità di pontoniere.
2 Le Forze terrestri gestiscono l’IPont.
Art. 31 Dati I dati personali contenuti nell’IPont sono indicati nell’allegato 13.
Art. 32 Raccolta dei dati Le Forze terrestri raccolgono i dati per l’IPont concernenti l’istruzione premilitare volontaria dei futuri pontonieri presso le società di pontonieri e battellieri e i futuri pontonieri.
Art. 33 Comunicazione dei dati 1 Le Forze terrestri comunicano su richiesta i dati dell’IPont ai comandi competenti per l’ambito dei pontonieri, alle società di pontonieri e battellieri, agli ufficiali pontonieri, agli istruttori pontonieri e ai centri di reclutamento.
2 Esse possono rendere accessibili i dati mediante procedura di richiamo.
Art. 34 Conservazione dei dati I dati dell’IPont sono conservati per dieci anni.
Capitolo 3: Sistemi d’informazione per la condotta Sezione 1: Dati dei sistemi d’informazione per la condotta di cui alla LSIM
Art. 35 Sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato (art. 74 LSIM)
1 I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione e d’impiego del Servizio
sanitario coordinato (SII-SSC) sono indicati nell’allegato 14. 2 I dati del SII-SSC sono comunicati ai competenti periti esterni nel quadro della valutazione dell’idoneità nei centri di reclutamento.
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Art. 36 Sistema d’informazione per il controllo dei militari (art. 80 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per il controllo dei militari (Sistema controllo militari, Sist contr mil) sono indicati nell’allegato 15.
Art. 37 Sistema d’informazione per i comandanti militari (art. 86 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per i comandanti militari (Mil Office) sono indicati nell’allegato 16.
Art. 38 Sistema d’informazione per lo sviluppo dei quadri (art. 92 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per lo sviluppo dei quadri (ISKE) sono indicati nell’allegato 17.
Art. 39 Sistema d’informazione per la pianificazione delle carriere e degli impieghi (art. 98 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per la pianificazione delle carriere e degli impieghi (KEP) sono indicati nell’allegato 18.
Art. 40 Sistema d’informazione e di condotta delle Forze terrestri (art. 104 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione e di condotta delle Forze terrestri (FIS FT) sono indicati nell’allegato 19.
Art. 41 Sistema d’informazione e di condotta delle Forze aeree (art. 110 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione e di condotta delle Forze aeree (FIS FA) sono indicati nell’allegato 20.
Art. 42 Sistema d’informazione per la condotta dei militari (art. 116 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per la condotta dei militari (IMESS) sono indicati nell’allegato 21.
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Sezione 2: Sistema d’informazione Controlling della prontezza delle Forze aeree
Art. 43 Scopo e organo responsabile
1 Il Sistema d’informazione Controlling della prontezza delle Forze aeree (BERCO
FA) serve a garantire la prontezza delle Forze aeree.
2 Le Forze aeree gestiscono il BERCO FA.
Art. 44 Dati I dati personali contenuti nel BERCO FA sono indicati nell’allegato 22.
Art. 45 Raccolta dei dati Gli organi e le persone competenti per il controlling della prontezza delle Forze aeree raccolgono i dati per il BERCO FA presso i militari interessati.
Art. 46 Comunicazione dei dati Le Forze aeree rendono accessibili i dati del BERCO FA agli organi competenti per la condotta delle Forze aeree.
Art. 47 Conservazione dei dati I dati del BERCO FA sono conservati per dieci anni.
Sezione 3: Sistema d’informazione Mandati
Art. 48 Scopo e organo responsabile 1 Il Sistema d’informazione Mandati (AIS) serve alla gestione degli utenti della rete di dati del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e dei rispettivi conti di utente.
2 La Base d’aiuto alla condotta dell’esercito (BAC) gestisce l’AIS.
Art. 49 Dati I dati personali contenuti nell’AIS sono indicati nell’allegato 23.
Art. 50 Raccolta dei dati La BAC raccoglie i dati per l’AIS presso il sistema PISA nonché presso gli organi e le persone che impiegano militari.
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Art. 51 Comunicazione dei dati La BAC rende accessibili: a. agli utenti della rete di dati del DDPS: i dati dell’AIS di cui ai numeri 1–26 dell’allegato 23; b. alle persone competenti per la gestione della rete di dati del DDPS: i dati dell’AIS di cui ai numeri 27–31 dell’allegato 23.
Art. 52 Conservazione dei dati I dati dell’AIS sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dall’estinzione del diritto all’utilizzazione.
Sezione 4: Sistema d’informazione Swiss Defence Public Key Infrastructure
Art. 53 Scopo e organo responsabile
1 IlSistema d’informazione Swiss Defence Public Key Infrastructure (SD-PKI)
serve alla gestione dei certificati e delle chiavi degli utenti: a. dell’informatica dei sistemi d’arma e dei sistemi di condotta e d’impiego dell’esercito; e b. degli altri sistemi d’informazione militari.
2 La BAC gestisce il SD-PKI.
Art. 54 Dati I dati personali contenuti nel SD-PKI sono indicati nell’allegato 24.
Art. 55 Raccolta dei dati La BAC raccoglie i dati per il SD-PKI presso il sistema PISA e il sistema AIS.
Art. 56 Comunicazione dei dati
1 La BAC rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del SD-PKI agli
organi e alle persone competenti per l’autenticazione degli utenti e per il rilascio dei supporti chiave personali. 2 Gli utenti ricevono un supporto chiave personale contenente il loro cognome, il loro nome e i certificati.
Art. 57 Conservazione dei dati I dati del SD-PKI sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dalla sca- denza della validità del certificato.
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Capitolo 4: Sistemi d’informazione per l’istruzione Sezione 1: Dati dei sistemi d’informazione per l’istruzione di cui alla LSIM
Art. 58 Sistemi d’informazione per i simulatori (art. 122 LSIM)
I dati personali contenuti nei Sistemi d’informazione per i simulatori sono indicati nell’allegato 25.
Art. 59 Sistema d’informazione per il controllo dell’istruzione (art. 128 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per il controllo dell’istruzione (OpenControl) sono indicati nell’allegato 26.
Art. 60 Sistema d’informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione (art. 134 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione (ISGMP) sono indicati nell’allegato 27.
Art. 61 Sistema d’informazione per le autorizzazioni a condurre militari (art. 140 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per le autorizzazioni a con- durre militari (MIFA) sono indicati nell’allegato 28.
Sezione 2: Sistema d’informazione Formazione alla condotta
Art. 62 Scopo e organo responsabile 1 Il Sistema d’informazione Formazione alla condotta (ISFA) serve al controllo della formazione e all’analisi dei risultati della formazione.
2 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito gestisce l’ISFA.
Art. 63 Dati I dati personali contenuti nell’ISFA sono indicati nell’allegato 29.
Art. 64 Raccolta dei dati Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito raccoglie i dati per l’ISFA presso: a. le persone interessate; b. i superiori militari delle persone interessate;
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c. le unità amministrative competenti dell’Aggruppamento Difesa; d. il sistema PISA.
Art. 65 Comunicazione dei dati 1 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’ISFA agli organi e alle persone: a. competenti per l’immissione dei dati nell’ISFA; b. competenti per il coordinamento degli esami per i moduli 1–5 di cui all’allegato 29.
2 I dati dell’ISFA sono comunicati:
a. agli organi civili competenti per il rilascio del certificato attestante l’adempimento con successo dei moduli 1–5; b. alle persone registrate nell’ISFA, quale certificato personale di formazione.
Art. 66 Conservazione dei dati I dati dell’ISFA sono conservati per cinque anni.
Capitolo 5: Sistemi d’informazione di sicurezza
Art. 67 Sistema d’informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone (art. 146 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone (Sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone, SIBAD) sono indicati nell’allegato 30.
Art. 68 Sistema d’informazione per il controllo della sicurezza industriale (art. 152 LSIM) 1 I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per il controllo della sicu- rezza industriale (ISK) sono indicati nell’allegato 30, n. 1–14 e 19–20; i dati azien- dali contenuti nell’ISK sono indicati nell’allegato 31. 2 Unitamente al livello di sicurezza e alla decisione concernente il controllo, possono essere comunicati all’incaricato della tutela del segreto del datore di lavoro i dati necessari per l’identificazione della persona interessata (allegato 30, n. 1–10).
Art. 69 Sistema d’informazione per le richieste di visita (art. 158 LSIM) 1 I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per le richieste di visita (SIBE) sono indicati nell’allegato 32.
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2 Unitamente al livello di sicurezza e alla decisione concernente il controllo, possono essere comunicati alle autorità di sicurezza del Paese oggetto della richiesta di visita competenti per il trattamento delle richieste di visita i dati necessari per l’identifica- zione della persona interessata (allegato 32, n. 1–10).
Art. 70 Sistema d’informazione per i controlli dell’accesso (art. 164 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per i controlli dell’accesso (ZUKO) sono indicati nell’allegato 33.
Capitolo 6: Altri sistemi d’informazione
Art. 71 Sistema d’informazione per il Centro danni DDPS (art. 170 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per il Centro danni DDPS (SCHAWE) sono indicati nell’allegato 34.
Art. 72 Sistema d’informazione strategico della logistica (art. 176 LSIM)
I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione strategico della logistica (SISLOG) sono indicati nell’allegato 35.
Capitolo 7: Abolizione di sistemi d’informazione
Art. 73 Il Sistema d’informazione di medicina aeronautica (FAI-PIS, art. 42–47 LSIM) è abolito.
Capitolo 8: Mezzi di sorveglianza
Art. 74 Mezzi di sorveglianza autorizzati
1 L’esercito e l’amministrazione militare possono impiegare unicamente mezzi di
sorveglianza regolarmente acquistati oppure in fase di valutazione, di prova presso la truppa o di introduzione e il cui impiego è proporzionato al mandato concreto.
2 Al momento della presentazione di una domanda di impiego di mezzi di sorve-
glianza aerotrasportati, le autorità civili forniscono la prova che esistono le basi legali di cui all’articolo 183 capoverso 2 LSIM. La prova è verificata dall’Aggrup- pamento Difesa. Se dette basi legali non esistono, la domanda è respinta.
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3 Una volta all’anno, l’Aggruppamento Difesa fa rapporto al DDPS, all’attenzione
delle Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere, in merito: a. al genere, alla durata e al numero degli impieghi ai sensi dell’articolo 181 capoverso 2 LSIM; b. al genere di mezzi di sorveglianza impiegati; c. alle autorità a favore delle quali hanno avuto luogo gli impieghi.
Art. 75 Impiego mascherato I mezzi di sorveglianza possono essere impiegati in modo mascherato qualora in caso contrario risultasse pregiudicato l’adempimento dei compiti, segnatamente: a. se devono essere raccolte informazioni che non sarebbero ottenibili con un impiego non mascherato; b. per la protezione degli organi e delle persone che impiegano i mezzi di sor- veglianza; c. se un impiego non mascherato è impossibile.
Art. 76 Comunicazione dei dati Sono considerati rilevanti ai fini del perseguimento penale i dati concernenti: a. atti che potrebbero essere punibili; b. informazioni che potrebbero contribuire a impedire o chiarire reati.
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 77 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 36.
Art. 78 Entrata in vigore
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.
2 L’articolo 53 capoverso 1 lettera b ha effetto sino al 30 giugno 2011 al più tardi.
16 dicembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato 1 (art. 4)
Dati del PISA Dati personali
1. Numero d’assicurato AVS
2. Cognome
3. Nome
4. Data di nascita (con l’indicazione dell’età attuale)
5. Sesso
6. Professione esercitata
7. Indirizzo di residenza
8. Comune di domicilio
9. Comune(i) d’origine
10. Cantone(i) d’origine
11. Lingua materna
12. Data delle modifiche dei dati personali
13. Naturalizzazione dopo il compimento del ventesimo anno d’età, con l’indi-
cazione della data
Dati di controllo 14. Data della notificazione d’arrivo e di partenza all’autorità militare cantonale competente
15. Ricerca del luogo di dimora
16. Comune(i) di domicilio precedente(i)
17. Congedo per l’estero
18. Segnalazione nel RIPOL in caso di ignota dimora
19. Statuto di frontaliere
20. Dichiarazione di «disperso»
Dati del reclutamento 21. Dati per la stesura dell’ordine di marcia per la giornata informativa e per il reclutamento
22. Data desiderata per il reclutamento
23. Data del reclutamento
24. Cantone di reclutamento
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25. Idoneità, con data e indicazione sull’idoneità alla marcia, a portare e a solle- vare pesi
26. Esame della vista superato
27. Raccomandazione per una funzione di quadro di livello I
28. Arma, servizio ausiliario o servizio nonché funzione
29. Organo incaricato dell’amministrazione
30. Data della scuola reclute e attribuzione a una scuola reclute
31. Informazioni concernenti l’assolvimento della giornata informativa
32. Numero dei giorni di reclutamento prestati
33. Idoneità al servizio di protezione civile, con data e indicazione della fun-
zione di base nella protezione civile
Incorporazione, grado, funzione e istruzione
34. Appartenenza a un’Arma, a un servizio o a un servizio ausiliario nonché allo
stato maggiore generale o al Servizio della Croce Rossa, con la data
35. Formazione d’incorporazione con la data dell’incorporazione
36. Dati sulla formazione, articolazione con la designazione, testi e numeri, fun- zioni, gradi, effettivi regolamentari
37. Dati sull’unità con i codici linguistici, indicazione dell’organo incaricato
della tenuta dei controlli, del numero militare di avviamento nonché dei Cantoni competenti per i compiti speciali
38. Sezione d’incorporazione in seno alla formazione
39. Grado o funzione d’ufficiale con la data della promozione o della nomina
40. Dati relativi ai posti, per i sottufficiali superiori e gli ufficiali
41. Esercizio di una funzione in sostituzione, conferimento di un comando o di
una funzione ad interim
42. Funzione con la data dell’assunzione
43. Nuova incorporazione e trasferimento, con la data
44. Istruzione militare speciale
45. Equipaggiamento speciale, con l’indicazione dell’eventuale numero degli
oggetti
46. Deposito o ritiro dell’equipaggiamento (munizione da tasca compresa), con
l’indicazione della data 47. Certificati militari d’idoneità o di capacità, con l’anno dell’ottenimento o del rinnovo
48. Primo conferimento di una distinzione
49. Raccomandazione per una funzione di quadro di livello II–IV e Z
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50. Esame dell’attitudine e controllo di sicurezza relativo alle persone con il
genere e la data dell’esame/del controllo
51. Dati destinati all’allestimento della licenza di condurre militare nonché
esclusione dall’ottenimento o dal possesso di una licenza di condurre militare
52. Designazione particolare dei militari che prestano impieghi nel servizio di
promovimento della pace
53. Appartenenza alla categoria dei militari non incorporati in una formazione
conformemente all’articolo 3 dell’ordinanza del 26 novembre 20034 sull’organizzazione dell’esercito
54. Stato dell’adempimento del tiro obbligatorio fuori del servizio
55. Convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria
56. Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria in merito all’idoneità
dopo il reclutamento
57. Presentazione di una domanda d’ammissione al servizio militare non armato
o al servizio civile, con la data del ricevimento della domanda da parte dell’organo di decisione
58. Valutazione di un’esclusione dal servizio militare o di una rimozione dal
comando o dalla funzione (esclusione in sospeso) 59. Dati per la preparazione del proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare
60. Proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare o dal Servizio
della Croce Rossa
61. Perdita della cittadinanza svizzera
62. Decesso
Servizi 63. Dati per la stesura dell’ordine di marcia (affisso di chiamata in servizio mili- tare e indicazioni di dettaglio)
64. Spostamento o dispensa di/da servizi con l’indicazione del motivo e
dell’anno dello spostamento o della dispensa 65. Mancata entrata in servizio in occasione di servizi, licenziamento nel giorno dell’entrata in servizio o licenziamento anticipato, con l’indicazione del motivo 66. Servizio d’istruzione non compiuto, con l’indicazione del genere del servizio e del motivo del mancato compimento 67. Servizi in dettaglio, con l’indicazione di: data, scuola, corso di formazione, corso o esercitazione, genere del servizio, numero dei giorni prestati e com- putabili nonché motivo per i giorni non computabili, ricupero, servizio anti- cipato o servizio volontario
4 RS 513.11
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68. Proposta per l’istruzione a un grado superiore o a una nuova funzione, con
l’indicazione: del genere, della provenienza e della data della proposta; della data, del genere e del decorso dell’avanzamento (modulo di pianificazione per i quadri subalterni di milizia); della scuola prevista o del corso di forma- zione previsto nonché della funzione, del grado e dell’incorporazione nel grado superiore
69. Nota complessiva delle qualificazioni di militari con gradi di truppa nonché
di sottufficiali 70. Numero dei giorni di servizio che la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare ha già prestato e deve ancora prestare
71. Programmi di formazione, contingenti, iscrizioni ai corsi, panoramiche dei
corsi e liste d’attesa 72. Pianificazione delle carriere, obiettivi di carriera, possibilità di carriera e profili dei requisiti
Statuto secondo la legge militare 73. Esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare conformemente agli arti- coli 4, 18, e 49 capoverso 2 LM5; nel caso dell’articolo 18 LM, con l’indicazione del numero del richiedente
74. Assegnazione alla categoria delle persone con doppia cittadinanza non in-
corporate conformemente all’articolo 5 LM
75. Attribuzione e assegnazione di persone all’esercito conformemente
all’articolo 6 LM
76. Esenzione dal reclutamento conformemente all’articolo 8 LM
77. Proroga dell’obbligo di prestare servizio militare o statuto di specialista con- formemente all’articolo 13 LM
78. Ammissione al servizio militare non armato conformemente all’articolo 16
LM
79. Esenzione dal servizio d’istruzione e dal servizio d’appoggio conformemen-
te all’articolo 17 LM
80. Esclusione dal servizio militare conformemente agli articoli 21–24 LM
81. Rimozione dal comando o dalla funzione conformemente all’articolo 24 LM
82. Inabilità al servizio
83. Messa a disposizione conformemente all’articolo 61 LM
84. Dispensa dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo conformemente
all’articolo 145 LM, con l’indicazione della data della decisione, del numero del richiedente e dell’attività indispensabile
5 RS 510.10
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Ordinanza sui sistemi d’informazione militari RU 2009
85. Ammissione al servizio civile conformemente all’articolo 10 della legge
federale del 6 ottobre 19956 sul servizio civile sostitutivo
86. Revoca di un’assegnazione alla categoria delle persone con doppia cittadi-
nanza non incorporate o di un’esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare
87. Riammissione all’obbligo di prestare servizio militare
88. Statuto di membro del personale militare o di giudice oppure di giudice sup-
plente ai sensi della procedura penale militare del 23 marzo 19797
89. Data della motivazione o della modifica dello statuto
Pene, pene accessorie e misure penali
90. Pene disciplinari passate in giudicato per mancanze di disciplina commesse
fuori del servizio, con l’indicazione del genere e del motivo della pena disci- plinare e della misura della pena
91. Azioni della giustizia militare (assunzioni delle prove, istruzioni prepara-
torie)
92. Condanne passate in giudicato, con l’indicazione della sanzione, della legge
violata, del genere della pena, della misura della pena, del genere d’esecu- zione e del Cantone incaricato dell’esecuzione
93. Esclusione dall’esercito conformemente al Codice penale militare8
94. Degradazione
95. Inizio e fine dell’esecuzione di una pena
96. Data della sentenza
97. Sospensione della chiamata in virtù degli articoli 22 o 66 capoverso 2
dell’ordinanza del 19 novembre 20039 concernente l’obbligo di prestare ser- vizio militare
Dati rilevati previo consenso della persona interessata 98. Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazione particolare)
99. Numeri di telefono e di telefax
100. Indirizzo e-mail
101. Recapito postale
102. Proroga volontaria dell’obbligo di prestare servizio militare
103. Blocco della trasmissione di dati di cui all’articolo 147 capoverso 4 LM
6 RS 824.0 7 RS 322.1 8 RS 321.0 9 RS 512.21
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Controllo delle pratiche e gestione della corrispondenza 104. Controllo delle pratiche, con l’indicazione della data delle singole operazioni e dell’organo che effettua la mutazione
105. Gestione elettronica di documenti
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Allegato 2 (art. 6)
Dati del MEDISA
Sempre:
1. Dati personali:
a. cognome; b. nome; c. indirizzo; d. numero d’assicurato AVS. 2. Dati del questionario medico della giornata informativa (autodichiarazioni): a. malattie familiari; b. situazione scolastica e professionale; c. anamnesi della dipendenza; d. malattie e infortuni; e. valutazione personale della propria capacità a prestare servizio militare; f. nominativo dell’attuale medico di famiglia. 3. Dati delle interviste e delle visite mediche raccolti in occasione del recluta- mento: a. dati anamnestici (a complemento dei problemi medici menzionati nel questionario medico [formulario 3.4]); b. misure del corpo (peso, altezza); c. capacità uditive e visive; d. stato medico (esame: dell’apparato scheletrico; dei tessuti molli; degli organi cardiaci e polmonari; dell’addome; dell’organo genitale [soltanto per gli uomini]); e. ECG; f. esame del funzionamento polmonare; g. dati psicologici e psichiatrici: – risultati dei test (risultati in cifre; nessun questionario) – referto medico degli specialisti; h. capacità fisiche (risultati sportivi). Se disponibili:
4. Esami su base volontaria in occasione del reclutamento:
a. esami di laboratorio (parametri del sangue: ematologia, chimica, infe- ziologia); b. radiografia del torace; c. radiografia di altre strutture (su indicazione); d. vaccinazioni.
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5. Esami supplementari in occasione del reclutamento (orientati ai problemi:
per es. stato medico dettagliato di un organo, ECG sotto sforzo).
6. Certificati e perizie di medici militari e civili:
a. certificati di medici civili, consegnati dalle persone soggette all’obbligo di leva/dai militari oppure richiesti da medici militari o dal Servizio medico militare della BLEs; b. documenti medici di medici militari di scuole e corsi.
7. Certificati e pareri di specialisti non medici:
a. fisioterapeuti, psicologi, servizi sociali ecc.; b. familiari, datori di lavoro, patrocinatore ecc.
8. Documenti ufficiali (selezione):
a. giudice istruttore, uditore (domande relative all’idoneità al momento del fatto); b. rapporti di polizia, comando di circondario (domande relative alla resti- tuzione dell’arma).
9. Corrispondenza con la persona soggetta all’obbligo di leva, con la persona
soggetta all’obbligo di prestare servizio militare o con la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio di protezione civile: a. in merito all’idoneità al servizio o all’idoneità a prestare servizio; b. in caso di domanda di carattere medico della persona soggetta all’obbligo di leva/del militare al Servizio medico militare della BLEs.
10. Corrispondenza con organi ufficiali (selezione):
a. domande di carattere medico dell’assicurazione militare; b. tassa d’esenzione dall’obbligo militare; c. protezione civile.
11. Dati necessari per l’apprezzamento medico e psicologico della capacità lavo-
rativa di persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile: a. certificati di medici civili, forniti dall’organo d’esecuzione del servizio civile o dalle persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile oppure richiesti da medici dell’organo competente per il servizio sanita- rio dell’esercito; b. certificati e pareri di specialisti non medici ai sensi del numero 7; c. corrispondenza con la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio civile in merito alla capacità lavorativa; d. referti di medici dell’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito concernenti l’entità della capacità lavorativa della persona soggetta all’obbligo di prestare servizio civile e indicazioni concernenti le misure che si impongono.
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Allegato 3 (art. 8)
Dati dell’ITR
1. Cognome
2. Nome
3. Numero d’assicurato AVS
4. Indirizzo
5. Professione
6. Luogo d’origine
7. Arma
8. Data del reclutamento
9. Zona di reclutamento
10. Circondario di reclutamento
11. Cantone incaricato della chiamata
12. Attitudini
13. Funzione militare
14. Funzione nella protezione civile
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Allegato 4 (art. 9)
Dati degli ISPE
1. Dati personali
2. Genere di visita medica
3. Diagnosi
4. Decisione concernente il luogo di cura
5. Date di arrivo e di partenza dei pazienti
6. Decisioni concernenti dispense
7. Esami effettuati
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Allegato 5 (art. 10)
Dati della Banca dati di documentazione dei casi SPP
1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Data di nascita
5. Numero d’assicurato AVS
6. Incorporazione
7. Grado
8. Funzione
9. Istruzione nell’esercito
10. Luogo di lavoro
11. Formazione
12. Professione
13. Famiglia
14. Dati sanitari di carattere psicologico o psichiatrico
15. Situazione finanziaria
16. Conoscenze linguistiche
17. Risultati di test psicologici
18. Situazione attuale nella scuola reclute
19. Scuole
6692
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Allegato 6 (art. 11)
Dati dell’EAAD
1. Cognome
2. Nome
3. Grado
4. Numero d’assicurato AVS
5. Incorporazione militare
6. Arma, servizio o servizio ausiliario
7. Funzione
8. Istruzione militare speciale
9. Indirizzo di residenza e Comune di domicilio
10. Data e luogo di nascita
11. Comune e Cantone d’origine
12. Lingua materna
13. Professione appresa e professione esercitata
14. Stato civile
15. Risultati dell’esame attitudinale DEE, con l’indicazione della data
16. Dati concernenti l’esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone 17. Dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge del 24 marzo 200010 sul personale federale
In via supplementare, in caso di assunzione presso il DEE 10
18. Indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, segnatamente il contratto di
lavoro
19. Luogo di lavoro
20. Dati relativi alla prontezza di base per impieghi all’estero (stato di vaccina- zione, gruppo sanguigno) e necessari per l’adempimento dei compiti
21. Dati relativi all’impiego in seno al DEE, segnatamente alla partecipazione a
impieghi all’estero, corsi e servizi comandati all’estero 22. Dati relativi ai brevetti conseguiti e alle istruzioni in seno al DEE, con l’indi- cazione della data del conseguimento, dei risultati e della data di scadenza
23. Dati per il servizio dei morti e dei dispersi
10 RS 172.220.1
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Dati rilevati previo consenso della persona interessata 24. Indicazioni di dettaglio sui documenti personali (passaporto, carta d’identità, licenza di condurre, licenza di circolazione, documento personale di legitti- mazione ecc.) 25. Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazione particolare) e attestazioni
26. Indirizzi dei parenti stretti, per i casi d’emergenza
27. Numeri di telefono e di telefax
28. Indirizzo e-mail
29. Indirizzi del dentista e del medico di famiglia
30. Dati della pianificazione delle carriere e delle successioni
31. Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata
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Allegato 7 (art. 12)
Dati dell’ISB
1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Data di nascita
5. Numero d’assicurato AVS
6. Incorporazione
7. Grado
8. Funzione
9. Conoscenze linguistiche
10. Sesso
11. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata
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Allegato 8 (art. 13)
Dati dell’IPV
1. Dati personali
2. Dati concernenti il rapporto di lavoro, il luogo di lavoro, la categoria di per- sonale e la valutazione della funzione 3. Dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione, l’istruzione, le qua- lificazioni e l’equipaggiamento nell’esercito e nella protezione civile
4. Dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile
5. Dati concernenti lo statuto militare e l’ammissione al servizio civile
6. Dati concernenti la carriera professionale nonché dati concernenti l’idoneità alla successione e la pianificazione delle successioni 7. Dati concernenti la formazione e il perfezionamento professionali nonché gli assessment
8. Dati concernenti la conoscenza di lingue straniere
9. Dati concernenti la pianificazione dei servizi, con l’indicazione degli impie- ghi previsti, delle istruzioni e delle assenze per ferie
10. Dati per il calcolo dello stipendio
11. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata
12. Dati relativi all’organizzazione dell’Aggruppamento Difesa e al piano dei
posti in organico
6696
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Allegato 9 (art. 14)
Dati del PERAUS
1. Risultati del reclutamento per il servizio di promovimento della pace
2. Incorporazione, grado, funzione, istruzione e qualificazioni nell’esercito e nella protezione civile
3. Dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile
4. Dati medici e psicologici sullo stato di salute
5. Risultati di esami medico-tecnici e di test medico-psicologici
6. Altri dati concernenti lo stato di salute fisico o mentale della persona sotto- posta all’apprezzamento o in cura
7. Numero di passaporto
8. Carriera professionale e militare
9. Indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, segnatamente il contratto di
lavoro, la descrizione del posto o decisioni fondate su una valutazione del personale
10. Qualificazioni della persona interessata rilasciate dalle organizzazioni
partner 11. Dati concernenti l’esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone 12. Dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge del 24 marzo 200011 sul personale federale
13. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata
14. Dati per il servizio dei morti e dei dispersi
15. Appartenenza religiosa
11 RS 172.220.1
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Allegato 10 (art. 16)
Dati dell’OpenRID
1. Unità organizzativa
2. Partecipanti al viaggio (grado, cognome, nome)
3. Evento
4. Organo estero
5. Obiettivo e scopo dell’evento all’estero
6. Motivo, valore aggiunto
7. Conseguenze in caso di mancata autorizzazione
8. Costi
9. Mezzi di viaggio
10. Vestiario (uniforme, abiti civili)
11. Resoconto di viaggio
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Allegato 11 (art. 21)
Dati dell’IHMR
1. Dati tratti dal curriculum vitae e non degni di particolare protezione
2. Cognome
3. Nome
4. Grado
5. Data di nascita
6. Incorporazione
7. Scuola
8. Conoscenze linguistiche
9. Perfezionamento civile
10. Perfezionamento militare
6699
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Allegato 12 (art. 26)
Dati dell’IVE
1. Cognome
2. Nome
3. Data di nascita
4. Grado
5. Indirizzo
6. Numero d’assicurato AVS
7. Luogo di lavoro
8. Professione
9. Conoscenze linguistiche
10. Dati del passaporto
11. Impieghi prestati sinora
12. Corsi d’istruzione per verificatori assolti
6700
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Allegato 13 (art. 31)
Dati dell’IPont
1. Dati personali
2. Indirizzo
3. Numero telefonico
4. Nazionalità e luogo d’origine
5. Proposta di reclutamento
6. Corso per pontonieri
7. Indennità
8. Idoneità al servizio militare (sì/no)
9. Dati personali, indirizzi, numeri telefonici e numeri d’assicurato AVS degli ispettori per gli esami attitudinali
6701
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Allegato 14 (art. 35)
Dati del SII-SSC
1. Dati civili e militari necessari per la pianificazione, la preparazione o gli impieghi del SSC.
2. Dati civili e militari delle persone che partecipano al SSC:
a. dati concernenti le capacità, i compiti e la disponibilità per il SSC; b. dati concernenti gli impieghi.
3. Dati civili e militari del personale medico:
a. dati concernenti la funzione e l’istruzione civile o militare; b. dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile; c. dati concernenti lo statuto militare e l’ammissione al servizio civile; d. dati ai sensi dell’articolo 51 della legge del 23 giugno 200612 sulle pro- fessioni mediche, indispensabili per la gestione medica e tecnica di attrezzature del servizio sanitario e veterinario, nonché dei servizi di salvataggio e di trasfusione del sangue della sanità pubblica; e. dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
4. Dati civili e militari dei pazienti:
a. statuto della persona (disperso, incolume, ferito, deceduto); b. dati sanitari; c. dati della carta elettronica del paziente e del sistema d’accompagna- mento dei pazienti; d. verbale di trasporto; e. connotati; f. registro delle modifiche.
12 RS 811.11
6702
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Allegato 15 (art. 36)
Dati del Sist contr mil
1. Dati personali
2. Decisioni concernenti l’idoneità al servizio militare, il profilo attitudinale e l’attribuzione
3. Incorporazione, grado, funzione, istruzione, qualificazioni e equipaggia-
mento
4. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata
6703
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Allegato 16 (art. 37)
Dati del Mil Office
1. Dati personali
2. Incorporazione
3. Grado
4. Funzione
5. Istruzione
6. Dati concernenti le qualificazioni
7. Dati concernenti i conteggi del soldo e delle spese
8. Referti sanitari concernenti le limitazioni dell’idoneità a prestare servizio
9. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata
6704
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Allegato 17 (art. 38)
Dati dell’ISKE
1. Cognome
2. Nome
3. Data di nascita
4. Numero d’assicurato AVS
5. Sesso
6. Indirizzo
7. Indirizzo e-mail
8. Numeri telefonici
9. Cittadinanza
10. Luogo d’origine
11. Appartenenza religiosa
12. Stato civile
13. Formazione scolastica e universitaria
14. Funzioni professionali e attività extraprofessionali, attuali e precedenti
15. Conoscenze linguistiche
16. Incorporazione
17. Grado
18. Funzione
19. Formazione civile e istruzione militare
20. Carriera nell’esercito
21. Profili dei collaboratori
22. Dati concernenti l’idoneità alla successione e la pianificazione delle succes- sioni
Dati rilevati previo consenso della persona interessata
23. Foto formato passaporto digitalizzata
6705
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Allegato 18 (art. 39)
Dati del KEP
1. Cognome
2. Nome
3. Sesso
4. Indirizzo
5. Numero d’assicurato AVS
6. Luogo di lavoro
7. Categoria di personale
8. Valutazione della funzione
9. Professione
10. Conoscenze linguistiche
11. Incorporazione
12. Grado
13. Funzione
14. Istruzione nell’esercito
15. Pianificazione delle carriere e degli impieghi
16. Aspirazioni della persona interessata riguardo a futuri impieghi, formazioni
e perfezionamenti professionali 17. Dati necessari per la pianificazione delle carriere e degli impieghi del perso- nale militare
6706
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Allegato 19 (art. 40)
Dati del FIS FT
1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero d’assicurato AVS
5. Data di nascita
6. Sesso
7. Appartenenza religiosa
8. Incorporazione
9. Grado
10. Funzione
11. Istruzione
12. Dati sanitari rilevanti per l’impiego
13. Dati del Sistema d’informazione per la condotta dei militari (IMESS)
14. Dati forniti volontariamente dalla persona interessata
6707
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Allegato 20 (art. 41)
Dati del FIS FA
1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero d’assicurato AVS
5. Sesso
6. Incorporazione
7. Grado
8. Funzione
9. Istruzione
10. Numero di passaporto
11. Dati forniti dalla persona interessata
6708
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Allegato 21 (art. 42)
Dati dell’IMESS
1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero d’assicurato AVS
5. Sesso
6. Incorporazione
7. Grado
8. Funzione
9. Istruzione
10. Dati concernenti le condizioni fisiche
11. Profili attitudinali
12. Dati concernenti gli impieghi tattici e relative immagini
6709
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Allegato 22 (art. 44)
Dati del BERCO FA
1. Dati personali
2. Grado
3. Funzione
4. Istruzione
5. Qualificazioni
6710
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Allegato 23 (art. 49)
Dati dell’AIS
1. Cognome
2. Nome
3. Iniziali
4. Indirizzo e-mail
5. Numero personale
6. Funzione
7. Appellativo/titolo
8. Gruppo di utenti
9. Tipo di utente
10. Ufficio
11. Numeri telefonici
12. Fax
13. Pager
14. Indirizzo
15. Unità amministrativa, primo livello
16. Unità amministrativa(e), secondo e terzo livello
17. Paese
18. Stato
19. Statuto di utente
20. Numero d’assicurato AVS
21. Risorse (autorizzazioni d’accesso ad archivi di dati e ad applicazioni
comuni)
22. Certificati pubblici
23. Amministratore
24. Numeri degli apparecchi personali
25. Ubicazione di rete
26. Collocazione dell’elenco personale
27. Data di nascita
28. Durata di validità del conto
6711
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29. Data dell’ultimo log in
30. Numero di log in eseguiti
31. Data dell’ultima modifica della password
32. Password
6712
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Allegato 24 (art. 54)
Dati del SD-PKI
1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo e-mail
4. Numero personale
5. Numero d’assicurato AVS
6. Indirizzo
7. Unità amministrativa
8. Certificati
6713
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Allegato 25 (art. 58)
Dati dei sistemi d’informazione per i simulatori
1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero d’assicurato AVS
5. Incorporazione
6. Grado
7. Funzione
8. Istruzione
9. Qualificazioni
10. Equipaggiamento nell’esercito
11. Dati concernenti le istruzioni assolte ai simulatori e i relativi risultati
6714
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Allegato 26 (art. 59)
Dati dell’OpenControl
1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero d’assicurato AVS
5. Incorporazione
6. Grado
7. Funzione
8. Servizi prestati nell’esercito
9. Conoscenze linguistiche
10. Risultati dell’istruzione
11. Elenco delle prestazioni
12. Istruzione speciale
13. Servizio non armato
14. Statuto del militare (attivo/riserva/prosciolto)
15. Professione
6715
Ordinanza sui sistemi d’informazione militari RU 2009
Allegato 27 (art. 60)
Dati dell’ISGMP
1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero d’assicurato AVS
5. Professione
6. Funzione
7. Settore d’impiego
8. Dati concernenti l’assolvimento dell’istruzione e del perfezionamento
6716
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Allegato 28 (art. 61)
Dati del MIFA
1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero d’assicurato AVS
5. Istruzione
6. Professione
7. Luogo d’origine
8. Lingua materna
9. Categorie di autorizzazione a condurre
6717
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Allegato 29 (art. 63)
Dati dell’ISFA
1. Indirizzo militare
2. Inizio del servizio
3. Fine del servizio
4. Numero di candidato
5. Numero d’assicurato AVS
6. Sesso
7. Grado
8. Cognome
9. Nome
10. Indirizzo di residenza
11. Domicilio
12. Luogo d’origine
13. Cantone d’origine
14. Data di nascita
15. Conoscenze linguistiche
16. Esame(i): data(e)
17. Risultato dell’esame del modulo 1 (superato/non superato/non eseguito)
18. Risultato dell’esame del modulo 2 (superato/non superato/non eseguito)
19. Risultato dell’esame del modulo 3 (superato/non superato/non eseguito)
20. Risultato dell’esame del modulo 4 (superato/non superato/non eseguito)
21. Risultato dell’esame del modulo 5 (superato/non superato/non eseguito)
6718
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Allegato 30 (art. 67 e 68)
Dati del SIBAD
1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero d’assicurato AVS
5. Nazionalità
6. Luogo d’origine
7. Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro
8. Stato civile
9. Luogo di nascita
10. Data di nascita
11. Data della naturalizzazione
12. Data di inizio del soggiorno in Svizzera
13. Cognome e nome del coniuge o del partner
14. Funzione
15. Dati rilevati per i controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi
dell’articolo 20 della legge federale del 21 marzo 199713 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
16. Analisi dei rischi
17. Risultato del controllo
18. Controllo della pratica
19. Mandante e indirizzo del mandante
20. Progetto
13 RS 120
6719
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Allegato 31 (art. 68)
Dati dell’ISK Azienda
1. Numero di dossier
2. Denominazione
3. Indirizzo
4. Numero telefonico
5. Fax
6. Indirizzo e-mail
7. Indirizzo Internet
Incaricato della tutela del segreto
8. Appellativo/titolo
9. Cognome
10. Nome
11. Sesso
12. Indirizzo e-mail
Dati concernenti i controlli
13. Data dell’accertamento preliminare
14. Codice del ramo d’attività economica dell’azienda (codice NOGA)
15. Visita (data, ordine cronologico e osservazioni)
16. Controllo (data, ordine cronologico e osservazioni)
17. Dichiarazione di sicurezza aziendale (data, rilascio, revoca, restituzione)
18. Verbale di sicurezza (data, ordine cronologico)
Atti
19. Numero di esemplare
20. Mittente
21. Data dell’atto
22. Data di spedizione
23. Data del controllo
24. Data di restituzione
25. Denominazione
6720
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Mandati
26. Denominazione (mandato principale)
27. Mandante
28. Denominazione (mandati)
29. Classificazione
30. Data di notifica
31. Data d’inizio della validità
32. Data di scadenza della validità
33. Denominazione abbreviata (ramo)
34. Codice del ramo d’attività economica dell’azienda (codice NOGA)
6721
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Allegato 32 (art. 69)
Dati del SIBE
1. Cognome
2. Nome
3. Numero d’assicurato AVS
4. Nazionalità
5. Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro
6. Luogo di nascita
7. Data di nascita
8. Funzione
9. Numero di passaporto
10. Decisione concernente il controllo di sicurezza relativo alle persone
6722
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Allegato 33 (art. 70)
Dati del sistema ZUKO Dati personali di base
1. Cognome
2. Nome
3. Nazionalità
4. Numero d’assicurato AVS
5. Numero d’assicurazione sociale all’estero
6. Data di nascita
7. Data del controllo di sicurezza relativo alle persone
8. Risultato del controllo relativo al livello di accesso alle zone protette
9. Grado militare
10. Incorporazione militare
11. Dipartimento
12. Organizzazione
13. Azienda
14. Particolari caratteristiche biometriche personali (per es. scansione dell’iride, impronte digitali, impronta della mano, riconoscimento vocale)
Dati personali di base ZUKO
15. Numero della persona
16. Numero del documento di legittimazione
17. Numero del documento di legittimazione per visitatori e numero di smart-
card
18. Caratteristiche biologiche della persona
19. Foto
20. Categoria di persona
21. Servizio presso (incorporazione)
22. Funzione
23. Amministrazione dei record di dati di base
Dati personali di base ZUKO concernenti i diritti
24. Diritto d’accesso
6723
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Dati personali di base ZUKO concernenti le autorizzazioni
25. Autorizzazione d’accesso
26. Impianto(i) oggetto dell’autorizzazione
Dati concernenti i ruoli e i detentori di ruolo
27. Ruolo
28. Detentore del ruolo
Dati concernenti gli impianti
29. Profili d’accesso
30. Profili dei detentori di ruolo
31. Profili delle sezioni di controllo
32. Dati di configurazione degli impianti
Dati dei sistemi
33. Dati di configurazione dei sistemi
Dati di log 34. Dati di log dei sistemi (protocolli di tutte le operazioni, mutazioni, modifiche di stato ecc.)
6724
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Allegato 34 (art. 71)
Dati del sistema SCHAWE Dati concernenti le parti lese e gli autori dei danni
1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero d’assicurato AVS
5. Luogo di lavoro
6. Esecuzioni
7. Professione
8. Reddito
9. Salute
10. Situazione finanziaria
11. Patrimonio
12. Capitale
13. Assicurazioni
14. Dati sanitari
Dati concernenti i danni
15. Indicazioni concernenti i danni
16. Indicazioni concernenti l’ammontare dei danni
17. Accertamenti di periti
6725
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Allegato 35 (art. 72)
Dati del SISLOG
1. Numero d’identificazione personale PISA
2. Cognome
3. Nome
4. Indirizzo
5. Cantone
6. Numero d’assicurato AVS
7. Data di nascita
8. Luogo d’origine
9. Cantone d’origine
10. Professione
11. Conoscenze linguistiche
12. Sesso
13. Statuto PISA
14. Incorporazione, con l’indicazione della data
15. Grado, con l’indicazione della data
16. Funzione, con l’indicazione della data
17. Appartenenza allo stato maggiore generale
18. Funzione in sostituzione
19. Categoria di personale
20. Numero d’assicurazione sociale all’estero
21. Ultima scuola
22. Data dell’ultima entrata in servizio
23. Dati ai sensi degli allegati 1–32: unicamente durante lo scambio di dati con- formemente all’articolo 175 lettera c LSIM
6726
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Allegato 36 (art. 77)
Modifica del diritto vigente
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza dell’8 dicembre 199714 concernente l’impiego di mezzi
militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio
Art. 16 Appoggio alle autorità civili 1 Il Comando delle Forze aeree può mettere a disposizione aeromobili ed equipaggi militari per impieghi ai sensi dell’articolo 181 capoverso 2 della legge federale del 3 ottobre 200815 sui sistemi d’informazione militari (LSIM) nonché per la pertinente istruzione. Detti equipaggi non esercitano alcun potere di polizia. 2 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito, d’intesa con il Comando delle Forze aeree, decide in merito alle domande ai sensi dell’articolo 181 capoverso 2 LSIM. Gli organi di polizia indirizzano la loro domanda al Servizio federale di sicurezza, che la trasmette, con la sua proposta, allo Stato maggiore di condotta dell’esercito. Le altre autorità civili indirizzano la loro domanda direttamente allo Stato maggiore di condotta dell’esercito. 3 Del rimanente, per l’impiego di mezzi di sorveglianza aerotrasportati sono applica- bili le disposizioni dell’ordinanza del 16 dicembre 200916 sui sistemi d’informazione militari.
2. Ordinanza del 29 novembre 199517 concernente l’amministrazione
dell’esercito
Art. 168a–168d Abrogati
Appendici 2 e 3 Abrogate
14 RS 513.74 15 RS 510.91 16 RS 510.911 17 RS 510.301
6727
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3. Ordinanza del 10 aprile 200218 sul reclutamento
Capitolo 5 (art. 27 e 27a) Abrogato
4. Ordinanza del 24 novembre 200419 concernente l’apprezzamento
medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio
Titolo prima dell’art. 10 Sezione 4: Protezione della personalità
Art. 12 e 13 Abrogati
Allegato 2 Abrogato
5. Ordinanza del 10 dicembre 200420 sui controlli militari
Titolo prima dell’art. 22 Capitolo 6: Gestione degli effettivi
Sezione 1 (art. 22–26) Abrogata
Sezione 2 (art. 27–31) Abrogata
Sezione 3 (art. 32 e 33) Abrogata
Titolo prima dell’art. 34 Abrogato
18 RS 511.11 19 RS 511.12 20 RS 511.22
6728
Ordinanza sui sistemi d’informazione militari RU 2009
6. Ordinanza del 29 marzo 199521 concernente il Servizio
psicopedagogico dell’esercito
Art. 6 cpv. 3–5 Abrogati
7. Ordinanza del 5 dicembre 200322 sulla protezione civile
Titolo prima dell’art. 40a Capitolo 6: Protezione dei dati Sezione 1: Sistema informatico centralizzato della protezione civile
Art. 40a Organo responsabile L’Ufficio federale gestisce il Sistema informatico centralizzato della protezione civile (ZEZIS).
Art. 40b Dati I dati contenuti nel sistema ZEZIS sono indicati nell’allegato.
Art. 40c Raccolta dei dati L’Ufficio federale raccoglie i dati per il sistema ZEZIS presso il Comando del reclutamento e le persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile.
Art. 40d Comunicazione dei dati L’Ufficio federale trasmette i dati del sistema ZEZIS agli organi responsabili della protezione civile in seno ai Cantoni. I dati possono essere resi accessibili anche mediante procedura di richiamo.
Art. 40e Conservazione dei dati I dati personali del sistema ZEZIS sono conservati per dieci anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile.
21 RS 517.41 22 RS 520.11
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Ordinanza sui sistemi d’informazione militari RU 2009
Sezione 2: Corsi d’istruzione della Confederazione
Art. 40f Valutazione Al termine dell’istruzione, le persone che partecipano a corsi d’istruzione della Confederazione possono essere valutate, mediante formulario, relativamente alla loro idoneità per funzioni di quadro o di specialista.
Art. 40g Comunicazione dei dati L’Ufficio federale può mettere a disposizione degli organi cantonali competenti per l’istruzione le valutazioni di cui all’articolo 40f.
Titolo prima dell’art. 41 Capitolo 7: Disposizioni finali Allegato (art. 40b)
Il sistema ZEZIS contiene i seguenti dati Dati personali
1. Numero d’assicurato AVS
2. Numero d’assicurazione sociale
3. Data di nascita
4. Cognome
5. Nome
6. Sesso
7. Professione
8. Indirizzo di residenza
9. Domicilio
10. Luogo d’origine
11. Cantone
12. Lingua materna
13. Mancino
Dati del reclutamento
14. Data del reclutamento
15. Idoneità
6730
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Incorporazione, grado, funzione, istruzione e servizi
16. Organizzazione di protezione civile / Cantone
17. Arma
18. Funzione
19. Raccomandazione per una funzione di quadro
20. Scuola
21. Corso: data d’entrata in servizio
22. Corso: data di licenziamento
23. Luogo d’entrata in servizio
24. Sport: punteggio
25. Distinzione sportiva
Dati medici
26. Restrizione per il sollevamento di pesi
27. Restrizione per la marcia
28. Restrizione per il trasporto di pesi
29. Portatore di occhiali
30. Portatore di lenti a contatto
31. Daltonismo
32. Cecità notturna
33. Ambliopia
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