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AS 2009 6813

Ordinanza del DFF concernente l'esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico turistico

Ordinanza del DFF concernente l’esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico turistico

dell’11 dicembre 2009

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 23 capoverso 5 della legge del 12 giugno 20091 sull’IVA, ordina:

Art. 1 Condizioni per l’esenzione fiscale Le forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico turistico sono esenti dall’imposta se sono adempiute le seguenti condizioni: a. i beni forniti sono destinati al consumo privato dell’acquirente o a scopi di regalo; b. il prezzo dei beni forniti ammonta ad almeno 300 franchi (compresa l’imposta); c. l’acquirente non è domiciliato in Svizzera; d. i beni forniti sono esportati entro 30 giorni dalla loro consegna all’acqui- rente.

Art. 2 Prova 1 L’esportazione deve essere comprovata con il duplicato, autenticato ufficialmente dalla dogana, della decisione d’imposizione per l’esportazione nel traffico turistico. 2 La decisione d’imposizione dev’essere emessa a nome dell’acquirente e può desi- gnare unicamente i beni forniti a quest’ultimo.

Art. 3 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DFF del 4 aprile 20072 concernente l’esenzione fiscale per forniture sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico turistico è abrogata.

RS 641.202.2 1 RS 641.20 2 RU 2007 1799

2009-2057 6813

Esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero RU 2009 in vista dell’esportazione nel traffico turistico

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

11 dicembre 2009 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz

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