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AS 2009 6859

Ordinanza del DATEC concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza

Ordinanza del DATEC concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza

Modifica del 1° dicembre 2009

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 9 ottobre 19971 concernente la pesca nel Lago Supe- riore di Costanza è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1 lett. a e 8

1 Per la rete flottante libera valgono le seguenti misure massime e minime:

a. magliatura di almeno 38 mm;

8 Si possono impiegare le seguenti reti:

a. dal 31 marzo alle ore 12.00 del 1° maggio: due reti con una magliatura di almeno 38 mm e due reti con una magliatura di almeno 40 mm; b. dal 1° maggio alle ore 12.00 del 1° luglio: una rete con una magliatura di almeno 38 mm e tre reti con una magliatura di almeno 40 mm; c. dal 1° luglio alle ore 12.00 del 15 ottobre: quattro reti con una magliatura di almeno 40 mm.

Art. 11 cpv. 1 lett. a e 7

1 Per la rete flottante ancorata valgono le seguenti misure massime e minime:

a. magliatura di almeno 38 mm; 7 Si possono impiegare una rete con una magliatura di almeno 38 mm e tre reti con una magliatura di almeno 40 mm.

Art. 14 cpv. 2 lett. a e c, 4, 4bis, 7 frase introduttiva e lett. d nonché. 7bis

2 Le reti di fondo possono essere impiegate come segue:

a. reti per il pesce dalle ore 12.00 del 10 febbraio alle ore 12.00 del persico: 1° maggio, e dalle ore 12.00 del 20 maggio al 14 novembre;

1 RS 923.31

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Pesca nel Lago Superiore di Costanza RU 2009

c. reti per i lucci e i dalle ore 12.00 del 10 gennaio alle ore 12.00 del luccioperca: 15 luglio e dalle ore 12.00 del 15 settembre al 14 novembre.

4 Per ogni patente possono essere impiegate simultaneamente al massimo:

b. quattro reti per i lucci e i luccioperca. 4bis In deroga al capoverso 2 lettera c, dalle ore 12.00 del 1° aprile alle ore 12.00 del 31 maggio le quattro reti per i lucci e i luccioperca possono essere posate solo sul declivio e senza mettere in pericolo i luoghi di riproduzione dei luccioperca noti. 7 In aggiunta ai capoversi 1, 2 e 4, per la cattura mirata di abramidi durante tutto l’anno si possono utilizzare al massimo quattro reti di fondo con le seguenti misure massime e minime: d. lunghezza della rete di 100 m al massimo. 7bis Inderoga al capoverso 7, dalle ore 12.00 del 1° aprile alle ore 12.00 del 31 maggio le reti possono essere posate solo sul declivio e senza mettere in pericolo i luoghi di riproduzione dei luccioperca noti, e dalle ore 12.00 del 15 novembre alle ore 12.00 del 10 gennaio possono essere posate solo in alto lago.

Art. 26 cpv. 3 Abrogato

Art. 27 cpv. 1, 5 e 6 1 Per le specie di pesci elencate qui appresso valgono i seguenti periodi di divieto e le seguenti lunghezze minime:

Specie Periodo di divieto Lunghezza minima

a. coregone 15 ottobre–10 gennaio 30 cm b. temolo 1° febbraio–30 aprile 30 cm c. trota 1° novembre–10 gennaio 50 cm d. trota iridea – – e. salmerino alpino (Rötel) 1° novembre–31 dicembre 25 cm f. luccioperca 1° aprile–31 maggio 40 cm g. pesce persico 1° maggio–20 maggio – h. carpa – 25 cm i. tinca – 20 cm j. anguilla – 50 cm

5 I lucci e i Gymnocephali cernui (Kaulbarsche) catturati devono essere tirati fuori dall’acqua.

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Pesca nel Lago Superiore di Costanza RU 2009

6 Le trote catturate durante il periodo di divieto pronte a deporre le uova nonché il materiale riproduttivo del Coregonus lavaretus (Blaufelchen) e del Coregonus oxyrhynchus (Gangfisch) catturati nel periodo di divieto devono essere messi a disposizione dei servizi competenti. Detti pesci vengono restituiti dopo averne prele- vato il materiale riproduttivo.

Art. 31 cpv. 2 2I pescatori di professione sono tenuti a registrare sull’apposito formulario, in giornata, le catture (peso totale dei pesci non eviscerati e non squamati) ripartite secondo la specie e a consegnare il formulario al competente organo di vigilanza sulla pesca entro il giorno 5 del mese successivo. I competenti organi di vigilanza sulla pesca raccolgono i risultati mensili dei pescatori di professione assoggettati al loro circondario e ogni trimestre, entro il giorno 10 del mese che segue, li trasmet- tono, servendosi dell’apposito formulario, all’autorità cantonale competente. Quest’ultima, a sua volta, invia la statistica trimestrale delle catture all’UFAM, entro il giorno 15 del mese successivo.

Art. 33a Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

1° dicembre 2009 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

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