AS 2009 6921
Ordinanza sull'adeguamento di disposizioni legali in seguito all'istituzione del Servizio delle attività informative della Confederazione
Ordinanza sull’adeguamento di disposizioni legali in seguito all’istituzione del Servizio delle attività informative della Confederazione
del 4 dicembre 2009
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 8 capoverso 1 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia
della sicurezza interna
Sostituzione di espressioni
1 Nell’articolo
5 capoverso 2 l’espressione «Servizio di analisi e prevenzione
(SAP)» è sostituita con l’espressione «Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)». 2 Negli articoli 5 capoverso 3, 6 capoverso 1, 7 capoversi 2–4, 10, 11 capoverso 2 lettera a, 12, 13 capoversi 1 e 2, 13a capoversi 2, 3 e 5, 15 capoversi 3 e 6, 17 capoversi 1 e 3, 18 capoversi 1 e 5, 19 capoverso 2, 20 capoverso 2 lettera a, 21 capoverso 1, 26 capoverso 1 e 27 capoverso 3, l’espressione «SAP» è sostituita con l’espressione «SIC».
2. Legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri
Sostituzione di espressioni 1 Nell’articolo 67 capoverso 2 «Servizio di analisi e prevenzione (SAP)» è sostituita con l’espressione «Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)». 2 Negli articoli 68 capoverso 1, 84 capoverso 3, 103 capoversi 2 e 5 e 109a capo- verso 3 lettera b l’espressione «SAP» è sostituita con l’espressione «SIC».
2009-2341 6921
Adeguamento di disposizioni legali in seguito all’istituzione RU 2009 del Servizio delle attività informative della Confederazione
3. Codice penale4
Art. 355a cpv. 1
1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) e il Servizio delle attività infor-
mative della Confederazione (SIC) possono trasmettere all’Ufficio europeo di polizia (Europol) dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità.
4. Legge federale del 20 marzo 19815 sull’assistenza internazionale in
materia penale
Art. 11a cpv. 3, primo periodo 3 L’Ufficio federale di polizia, l’Ufficio federale della migrazione e le unità del Servizio delle attività informative della Confederazione competenti per l’esecuzione della legge federale del 21 marzo 19976 sulle misure per la salvaguardia della sicu- rezza interna hanno accesso ai dati di cui al capoverso 2 lettera a mediante una procedura di richiamo. …
5. Legge federale del 13 giugno 20087 sui sistemi d’informazione
di polizia della Confederazione
Sostituzione di espressioni 1 Nell’articolo 10 capoverso 4 lettera d l’espressione «Servizio di analisi e preven- zione (SAP)» è sostituita con l’espressione «Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)». 2 Negli articoli 11 capoverso 5 lettera d, 15 capoverso 4 lettera i, 16 capoversi 4 lettera f e 5 lettera a, nonché 17 capoverso 4 lettera c, l’espressione «SAP» è sosti- tuita con l’espressione «SIC».
4 RS 311.0 5 RS 351.1 6 RS 120 7 RS 361
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6. Ordinanza dell’Assemblea federale del 4 ottobre 20028
sull’organizzazione dell’esercito
Art. 7 cpv. 2, lett. c n. 2
2 L’esercito comprende:
c. i servizi ausiliari:
2. il servizio informazioni dell’esercito,
7. Legge federale del 13 dicembre 19969 sul materiale bellico
Art. 28 cpv. 2 2 Se necessario, per i controlli possono farsi assistere dalle polizie cantonali e comu- nali, dagli organi inquirenti dell’Amministrazione delle dogane, come pure dal Ser- vizio delle attività informative della Confederazione.
8. Legge federale del 19 dicembre 195810 sulla circolazione stradale
Sostituzione di espressioni 1 Nell’articolo 104a capoverso 5 lettera d l’espressione «Servizio di analisi e pre- venzione (SAP)» è sostituita con l’espressione «Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)».
2 Nell’articolo 104d capoverso 4 lettera b l’espressione «SAP» è sostituita con
l’espressione «SIC».
9. Legge del 13 dicembre 199611 sul controllo dei beni a duplice impiego
Art. 10 cpv. 2, secondo periodo 2 … Se vi sono indizi di infrazioni alla presente legge, possono fare intervenire il Servizio delle attività informative della Confederazione e gli organi di polizia fede- rali competenti.
8 RS 513.1 9 RS 514.51 10 RS 741.01 11 RS 946.202
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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.
4 dicembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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