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AS 2009 6937

Ordinanza sul Servizio delle attività informative della Confederazione

Ordinanza sul Servizio delle attività informative della Confederazione (O-SIC)

del 4 dicembre 2009

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5 capoverso 2, 11 capoverso 1, 17 capoverso 1, 26 capoverso 3 e 30 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI); visti gli articoli 3 capoverso 4, 4 capoverso 2, 5 capoversi 2 e 4, nonché articolo 7 della legge federale del 3 ottobre 20082 sul servizio informazioni civile (LSIC), ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza disciplina: a. i compiti e le competenze del Servizio delle attività informative della Confe- derazione (SIC); b. la collaborazione del SIC con servizi svizzeri ed esteri; c. la ricerca, il trattamento e la comunicazione di informazioni sulla sicurezza interna ed esterna nonché di altre informazioni concernenti l’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza; d. la protezione delle fonti e altre misure di protezione; e. il controllo del SIC e degli organi di sicurezza cantonali.

Sezione 2: Compiti e competenze del SIC

Art. 2

1 Il SIC ha i compiti e le competenze seguenti:

a. raccoglie informazioni concernenti l’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza e le valuta all’attenzione del Consiglio federale e dei dipartimenti;

RS 121.1

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Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

b. assume compiti informativi e preventivi nell’ambito della sicurezza interna secondo gli articoli 2, 5–13 e 14–17 LMSI («compiti LMSI»), segnatamente nei settori seguenti:

1. attività terroristiche,

2. spionaggio,

3. estremismo violento,

4. commercio illecito di armi e materiali radioattivi nonché trasferimento

illegale di tecnologia. c. provvede a una valutazione globale della situazione di minaccia; d. gestisce in Svizzera, nel quadro dei compiti svolti in Svizzera secondo l’articolo 1 LSIC, la rete informativa integrata con le autorità partner; e. allarma il presidente della Confederazione, gli organi della condotta in mate- ria di politica di sicurezza del Consiglio federale o i dipartimenti in caso di eventi che possono influenzare direttamente l’attività governativa o possono rappresentare una minaccia per la sicurezza interna o esterna oppure per gli interessi svizzeri in materia di politica di sicurezza; f. fornisce prestazioni operative a favore di altre autorità federali, in particolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) e della Segreteria di Stato dell’economia; g. può proporre misure per limitare i pericoli e le minacce nella sua sfera di competenza; h. provvede a uno scambio sicuro di informazioni tra i partner della comunica- zione in materia di attività informative in Svizzera e all’estero e il SIC non- ché alla conservazione sicura dei dati in seno al SIC. 2 Il Consiglio federale assegna periodicamente al SIC, ma almeno ogni quattro anni, un mandato fondamentale. Tale mandato è classificato secondo l’ordinanza del 4 luglio 20073 sulla protezione delle informazioni.

3 Il SIC informa annualmente il Consiglio federale sulla propria attività.

Sezione 3: Ripartizione dei compiti e collaborazione del SIC con servizi svizzeri

Art. 3 Informazione del Consiglio federale Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) informa il Consiglio federale riguardo ai suoi incarichi direttivi ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettere a e c LMSI.

3 RS 510.411

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Art. 4 Obbligo dei servizi di informare 1 Le autorità e i servizi di cui agli articoli 3 e 4 LSIC e 13 LMSI nonché i Cantoni sono tenuti a comunicare spontaneamente al SIC informazioni e conoscenze relative ai seguenti ambiti: a. attività, mene e operazioni che minacciano la sicurezza esterna della Sviz- zera o gli interessi svizzeri in materia di politica di sicurezza all’estero; b. attività terroristiche: mene tendenti a influire o a modificare Stato e società, da attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati nonché propagando paura e timore; c. spionaggio ai sensi degli articoli 272–274 e 301 del Codice penale4; d. estremismo violento: mene di organizzazioni i cui esponenti negano la democrazia, i diritti dell’uomo o lo Stato di diritto e che allo scopo di rag- giungere i loro obiettivi commettono, approvano o incoraggiano atti violenti; e. commercio illecito di materiali radioattivi e trasferimento illegale di tecno- logia; f. altre attività nonché mene e operazioni condotte in Svizzera o all’estero, che compromettono la sicurezza interna della Svizzera. 2 Inoltre le autorità federali e cantonali sono tenute ad annunciare spontaneamente e senza indugio al SIC: a. i fatti e le constatazioni menzionati nella lista confidenziale del DDPS secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera a LMSI, nella misura in cui la lista viene resa nota alle autorità; b. tutte le constatazioni in merito a organizzazioni e gruppi menzionati nella lista confidenziale del DDPS di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera b LMSI o nell’ambito di una procedura di controllo secondo l’articolo 25 della presente ordinanza; c. le informazioni necessarie all’attuazione di operazioni e programmi di ricer- che preventivi; d. i fatti e le constatazioni di cui all’allegato 1.

Art. 5 Collaborazione del SIC con altri organi e persone 1 Nel quadro della legislazione e del mandato fondamentale che gli è assegnato, il SIC può collaborare con gli organi seguenti: a. altri servizi della Confederazione; b. servizi dei Cantoni; c. privati, imprese e organizzazioni residenti in Svizzera.

4 RS 311.0

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2 Il SIC può collaborare con i servizi, le organizzazioni e le persone di cui al capo- verso 1 in particolare nelle forme seguenti: a. offrendo consulenza; b. fornendo assistenza; c. comunicando informazioni; d. offrendo formazioni.

Art. 6 Collaborazione del SIC con i Cantoni Il SIC collabora strettamente con la Conferenza dei comandanti delle polizie canto- nali della Svizzera e la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia.

Art. 7 Collaborazione del SIC con il Servizio informazioni dell’esercito 1 Il SIC e il Servizio informazioni dell’esercito (SIEs) collaborano strettamente in particolare negli ambiti tematici secondo l’articolo 1 LSIC e l’articolo 99 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19955 (LM). Al riguardo, curano uno scambio regolare di informazioni. 2 Si sostengono reciprocamente nell’adempimento dei rispettivi compiti. Il sostegno si concretizza segnatamente: a. mediante uno scambio regolare di informazioni negli ambiti nei quali i com- piti secondo gli articoli 1 LSIC e 99 capoverso 1 LM si sovrappongono; b. nell’ambito della ricerca di informazioni; c. nell’ambito della formazione e della consulenza; d. nell’ambito dell’impiego della tecnica operativa; e. nell’ambito dell’utilizzazione di sistemi di condotta dell’esercito in materia di attività informative. 3 In ogni momento possono rivolgersi reciprocamente richieste di informazioni. Il servizio ricevente decide come soddisfare il bisogno di informazioni. 4 Gestiscono un centro di situazione comune per la presentazione e la valutazione della situazione rilevante in materia di sicurezza. Il SIC assume la direzione organiz- zativa del centro di situazione. Di principio, il SIEs e il SIC lavorano in locali sepa- rati. Per l’esecuzione di un mandato nella sfera di competenza di entrambi i servizi è possibile rinunciare a tale separazione. 5 In occasione di servizi d’appoggio dell’esercito in Svizzera che presentano una relazione con compiti LMSI, il SIC assume la responsabilità in materia di attività informative nei confronti della direzione dell’intervento. Sono applicabili le disposi- zioni della LMSI.

5 RS 510.10

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Art. 8 Collaborazione del SIC con organi della Sicurezza militare

1 Il SIC e gli organi della Sicurezza militare si sostengono reciprocamente

nell’adempimento dei loro compiti. È fatto salvo l’articolo 67 LM6. 2 In previsione di un servizio attivo dell’esercito, il DDPS può ordinare la collabora- zione al fine di adempiere misure di protezione preventive. In tal caso, il SIC sostiene il Comando della Sicurezza militare in particolare nell’ambito della sicurezza preven- tiva dell’esercito contro attività di spionaggio, sabotaggio e altri atti illeciti.

Art. 9 Collaborazione del SIC con fedpol

1 Il SIC e fedpol si sostengono reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti

legali.

2 Il SIC e fedpol si trasmettono sistematicamente le informazioni che occorrono

all’altro servizio per l’adempimento dei suoi compiti legali, segnatamente negli ambiti seguenti: a. analisi e rilevamento della situazione in materia di sicurezza e della situa- zione di minaccia; b. protezione di persone, autorità ed edifici della Confederazione; c. indagini di polizia giudiziaria; d. compiti preventivi; e. misure di respingimento secondo gli articoli 67 e 68 della legge federale del 16 dicembre 20057 sugli stranieri; f. confisca di materiale propagandistico nonché cancellazioni e blocchi di siti Internet secondo l’articolo 13a LMSI.

Art. 10 Collaborazione del SIC con il DFAE Il SIC e il DFAE si sostengono reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti.

Sezione 4: Collaborazione del SIC con servizi esteri

Art. 11 Principi 1 Il SIC assicura i collegamenti con servizi informazioni esteri che adempiono com- piti ai sensi della LMSI e della LSIC.

2 Rappresenta la Svizzera in organismi informativi internazionali.

3 È competente per tutte le relazioni di organi amministrativi del DDPS con:

a. servizi informazioni esteri, compresi i servizi informazioni militari; b. altri servizi esteri che adempiono compiti ai sensi della LMSI e della LSIC.

6 RS 510.10 7 RS 142.20

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4 Coordina tutti i contatti. Al riguardo, definisce una politica comune in materia di servizi partner e allestisce una pianificazione dei contatti.

Art. 12 Collaborazione 1 Per adempiere i sui compiti legali, il SIC può collaborare a livello bilaterale o multilaterale con servizi esteri. Congiuntamente con tali servizi può in particolare: a. raccogliere informazioni; b. realizzare prodotti; c. svolgere formazioni; d. realizzare progetti. 2 L’avvio di contatti regolari con servizi informazioni esteri necessita del consenso del Consiglio federale.

Art. 13 Scambio internazionale d’informazioni 1 Il SIC può trasmettere informazioni a servizi esteri, sempre che sia consentito dalla legge o da un trattato internazionale oppure necessario per la sicurezza della Confe- derazione. 2 Può scambiare direttamente dati personali con autorità estere mediante installazioni di trasmissione comuni 3 Per quanto concerne i rapporti con le autorità di perseguimento penale, esso deve osservare i principi della legge federale del 20 marzo 19818 sull’assistenza interna- zionale in materia penale.

4 In occasione della comunicazione di dati personali, informa il destinatario

sull’affidabilità e l’attualità degli stessi.

5 Rende attento il destinatario:

a. allo scopo esclusivo per il quale può utilizzare i dati; b. sul fatto che si riserva il diritto di esigere informazioni sull’utilizzazione che ne è stata fatta.

6 Registra la comunicazione, il suo destinatario, l’oggetto e il motivo.

Art. 14 Informazione del SIC da parte dei Cantoni I Cantoni informano il SIC in merito alla loro collaborazione con servizi esteri attuata per adempiere compiti ai sensi della LMSI e della LSIC.

8 RS 351.1

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Sezione 5: Ricerca di informazioni

Art. 15 Ricerca separata La ricerca di informazioni di cui all’articolo 1 lettere a e b LSIC avviene separata- mente in organizzazioni specifiche del SIC.

Art. 16 Ricerca di informazioni rilevati sotto il profilo della politica di sicurezza

1 Il SIC può impiegare metodi, oggetti e strumenti per la ricerca mascherata di

informazioni all’estero, segnatamente: a. informatori e fonti; b. osservazioni; c. mezzi tecnici; d. registrazioni di immagini e suoni; e. documenti fittizi e identità fittizie. 2 I mezzi, i metodi e le misure di protezione particolari per i collaboratori sono disciplinati nell’allegato 2. 3 In Svizzera è applicabile l’articolo 14 LMSI. Una eventuale identità fittizia dei collaboratori del SIC rimane protetta anche in Svizzera.

4 È proibito l’impiego della violenza nei confronti di persone.

Art. 17 Ricerca attiva di informazioni nell’ambito di compiti LMSI 1 I membri delle autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni nonché del Corpo delle guardie di confine possono fermare persone al fine di accertarne l’identità se indicazioni concrete lasciano presumere che tali persone siano in rap- porto con attività secondo l’articolo 4 capoverso 1. 2 Per gli stessi motivi di cui al capoverso 1 possono indagare sul soggiorno di tali persone. 3 Il SIC può incaricare gli organi di sicurezza cantonali di osservare quanto accade nei luoghi pubblici o liberamente accessibili e di effettuare registrazioni video e sonore.

4 Gli organi cantonali di sicurezza e di polizia possono consegnare al SIC altri

documenti fotografici e sonori utili all’adempimento dei compiti di cui alla sezione 3 della LMSI. 5 Per l’elaborazione di documenti fotografici e sonori ripresi per conto del SIC o che gli sono stati consegnati, sono applicabili le disposizioni della sezione 6. È fatta salva la conservazione dei documenti a fini di documentazione, purché non possano essere utilizzati per identificare persone.

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Art. 18 Esplorazione radio 1 Nell’ambito dei suoi compiti legali e delle sue competenze, il SIC può rilevare e valutare le emissioni elettromagnetiche di installazioni tecniche o di sistemi di telecomunicazione provenienti dall’estero. 2 Le emissioni elettromagnetiche provenienti dalla Svizzera possono essere rilevate e valutate soltanto nella misura in cui non sono soggette al segreto delle telecomuni- cazioni. 3 Per l’esecuzione dell’esplorazione radio, il SIC può collaborare con terzi oppure incaricare terzi. In tale ambito può impiegare mezzi e metodi specifici ai servizi informazioni secondo l’articolo 16 capoverso 1. 4 Le attività e i mandati nel quadro dell’esplorazione radio permanente nonché il loro controllo sono effettuati conformemente all’ordinanza del 15 ottobre 20039 concernente la guerra elettronica.

Sezione 6: Trattamento e comunicazione di informazioni e dati personali

Art. 19 Arrivo delle informazioni e loro archiviazione 1 I dati possono giungere verbalmente o per scritto al SIC per il tramite dei mezzi e delle vie seguenti: a. mediante ricerca mascherata o non mascherata; b. mediante ricezione; c. da fonti pubblicamente accessibili, sempre che tali fonti non siano rilevate in maniera appropriata da altri servizi della Confederazione. 2 I dati sono sottoposti a una verifica intesa a stabilire se il loro trattamento è con- forme agli scopi di cui all’articolo 1 LSIC. In caso di responso negativo, il SIC, d’intesa con il mittente, distrugge le informazioni o le rinvia a quest’ultimo se pro- vengono dalla Svizzera. Se provengono dall’estero, il SIC le archivia senza ulteriore trattamento. 3 I dati sono archiviati in due collezioni di dati separate in funzione della relazione del loro contenuto con la Svizzera: a. nel sistema d’informazione Sicurezza esterna (ISAS); oppure b. nel sistema d’informazione Sicurezza interna (ISIS). 4 Il SIC emana un elenco dei criteri per precisare la nozione di relazione con la Svizzera secondo il capoverso 3.

9 RS 510.292

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5 Per l’immissione e il trattamento delle informazioni nell’ISAS e nell’ISIS sono applicabili le prescrizioni dell’ordinanza del 4 dicembre 200910 sui sistemi d’infor- mazione del Servizio delle attività informative della Confederazione.

Art. 20 Trattamento di dati personali relativi a informazioni concernenti l’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza 1 Il SIS può trattare i dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità, in occasione di avvenimenti all’estero rilevanti per la Svizzera dal punto di vista della politica di sicurezza. 2 Il trattamento può avvenire all’insaputa delle persone interessate finché i compiti del SIC lo esigono.

Art. 21 Trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità per compiti LMSI 1 Il SIC e gli organi di sicurezza cantonali possono trattare i dati personali concer- nenti procedimenti e sanzioni di carattere amministrativo e penale in quanto sia necessario per l’adempimento dei loro compiti. 2 Essi possono allestire e trattare profili della personalità di persone sospettate di compromettere la sicurezza del Paese con il loro comportamento. 3 Essi possono trattare altri dati personali degni di particolare protezione nei limiti dell’articolo 3 LMSI, se informazioni preesistenti inducono a presumere che tali dati siano in relazione alla preparazione o all’esecuzione di: a. attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento; b. commercio illecito di materiali radioattivi e trasferimento illegale di tecno- logia; oppure c. attività che siano da attribuire alla criminalità organizzata.

Art. 22 Comunicazione di dati personali 1 Possono essere comunicati dati personali alle autorità e agli uffici menzionati nell’allegato 3, in quanto sia necessario per gli scopi ivi elencati e alle condizioni ivi menzionate. 2 In occasione di ogni comunicazione il destinatario dev’essere informato sull’affi- dabilità e l’attualità dei dati. 3 La comunicazione, il destinatario, l’oggetto e il motivo devono essere registrati.

4 I membri degli organi di sicurezza dei Cantoni possono comunicare i dati personali che hanno ricevuto dalla Confederazione:

10 RS 121.2

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a. ai loro superiori; b. se il SIC lo dispone nel singolo caso o dà il suo consenso in seguito a una richiesta motivata, nel rispetto della classificazione a:

1. altri servizi in seno al corpo di polizia,

2. organi di sicurezza di altri Cantoni,

3. altre autorità e uffici del proprio Cantone o di un altro Cantone,

4. privati;

c. ad altre autorità cantonali, uffici o privati nel rispetto della classificazione e notificando al SIC il destinatario e il motivo, se la comunicazione diretta s’impone per motivi d’urgenza ed è inoltre necessaria:

1. per la sicurezza dell’autorità o degli uffici in questione,

2. per scongiurare un grave pericolo per i privati.

5 La comunicazione di dati personali è proibita se vi si oppongono interessi prepon- deranti pubblici o privati.

Art. 23 Utilizzazione di informazioni sulla criminalità organizzata 1 Le informazioni sulla criminalità organizzata possono essere messe a disposizione nell’ambito di un procedimento di polizia giudiziaria solo dopo aver ottenuto l’espresso consenso del SIC. 2 Il SIC trasmette senza indugio alle competenti autorità di polizia e di perseguimen- to penale le informazioni sulla criminalità organizzata. La protezione delle fonti deve rimanere garantita.

Art. 24 Operazioni preventive e programmi di ricerca

1 Il SIC può condurre azioni concertate sotto forma di operazioni preventive per

trattare un singolo caso concreto o una determinata serie di casi che, per importanza, portata, dispendio o segretezza, superano i limiti delle normali indagini di spionag- gio. 2 Per accertare fatti di rilievo in materia di sicurezza in un determinato settore, esso può condurre operazioni di ampia portata sotto forma di programmi di ricerca pre- ventivi.

3 Può eseguire operazioni preventive e i programmi di ricerca con l’appoggio di

organi di polizia, di sicurezza e di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni. 4 Nella sua decisione in merito a operazioni preventive e programmi di ricerca, esso fissa per scritto scopo, durata e mezzi da impiegare nonché periodicità e forma del rapporto. 4 Periodicamente, ma almeno una volta l’anno, il SIC valuta la conformità del pro- seguimento delle singole operazioni preventive e dei programmi di ricerca. La valutazione è registrata in un rapporto scritto all’attenzione del capo del DDPS e degli organi di vigilanza del SIC.

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Art. 25 Procedura di controllo 1 Se indizi concreti inducono a presumere che cittadini svizzeri, persone residenti in Svizzera o organizzazioni e gruppi attivi in Svizzera esplichino sistematicamente attività che rientrano negli ambiti dei compiti di cui all’articolo 4, il SIC può avviare, d’ufficio o su mandato di uno o più Cantoni, una procedura di controllo. 2 La procedura serve a raccogliere e a valutare tutte le informazioni sulle persone, le organizzazioni o i gruppi in questione, allo scopo di ottenere informazioni sicure in merito alle attività che pregiudicano la sicurezza della Svizzera. 3 Il SIC definisce la portata e l’impiego dei mezzi per procurare le informazioni nonché la durata della procedura. Informa i Cantoni in merito alla procedura di controllo per quanto la loro collaborazione sia necessaria per la ricerca delle infor- mazioni. 4 I Cantoni e le autorità nonché i servizi menzionati nell’articolo 13 LMSI comuni- cano spontaneamente al SIC le loro informazioni su persone, organizzazioni e gruppi oggetto di una procedura di controllo. 5 Periodicamente, ma almeno una volta ogni sei mesi, il SIC valuta se siano ancora date le condizioni per proseguire la procedura di controllo.

Art. 26 Sospensione delle operazioni preventive, dei programmi di ricerca e della procedura di controllo 1 Il SIC sospende le operazioni preventive, i programmi di ricerca e la procedura di controllo se: a. contro le persone, le organizzazioni o i gruppi in questione è avviata un’altra procedura, che persegue o porta avanti lo stesso obiettivo; b. gli indizi validi finora sono infirmati da nuove informazioni e non sono emersi nuovi indizi a carico; c. entro due anni non sono state raccolte ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza; oppure d. una nuova valutazione della situazione indica che le attività delle persone, delle organizzazioni o dei gruppi in questione non costituiscono più un peri- colo per la sicurezza interna. 2 Il SIC sospende la procedura di controllo se le organizzazioni o i gruppi in que- stione figurano nella lista d’osservazione secondo l’articolo 27 oppure se le persone in questione sono collegabili a una delle organizzazioni o a uno dei gruppi che figurano in detta lista.

Art. 27 Lista d’osservazione 1 Il DDPS allestisce una lista confidenziale di organizzazioni e gruppi di cui all’arti- colo 11 capoverso 2 lettera b LMSI (lista d’osservazione). Inserisce nella lista d’osservazione organizzazioni e gruppi se indizi concreti inducono a sospettare con fondatezza che dette organizzazioni o detti gruppi mettono in pericolo la sicurezza della Svizzera. Il sospetto è fondato in particolare:

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a. nel caso di organizzazioni terroristiche e servizi informazioni attivi a livello internazionale; oppure b. qualora nel corso di una procedura di controllo risulti che sono in corso atti- vità che mettono in pericolo la sicurezza. 2 Il SIC raccoglie e tratta tutte le informazioni su tali organizzazioni e gruppi nonché sui loro esponenti. Se opportuno, possono essere delimitati la portata del trattamento e i mezzi per procurare le informazioni.

3 Il DDPS sottopone ogni quattro anni la lista d’osservazione a una valutazione

complessiva. Può in ogni momento inserire provvisoriamente nella lista organizza- zioni e gruppi.

4 Il DDPS cancella la registrazione dalla lista e leva l’osservazione se:

a. gli indizi validi sinora sono infirmati da nuove informazioni e non sono emersi nuovi indizi a carico; b. l’attività dell’organizzazione o del gruppo in questione è cessata o non costi- tuisce più un pericolo per la sicurezza della Svizzera; c. la valutazione complessiva indica che negli ultimi quattro anni non sono emerse informazioni di sostanziale rilievo circa un pericolo per la sicurezza della Svizzera.

Art. 28 Archiviazione 1 Il SIC offre all’Archivio federale, per l’archiviazione, i dati e i documenti non più necessari o destinati alla distruzione. 2 Non offre per l’archiviazione i dati e i documenti classificati provenienti da rela- zioni dirette con servizi di sicurezza esteri e quelli provenienti dalla ricerca di infor- mazioni operativa ma, d’intesa con l’Archivio federale, li conserva internamente e li distrugge dopo 45 anni. 3 Distrugge i dati considerati senza valore archivistico dall’Archivio federale e i relativi documenti. Sono fatte salve altre disposizioni legali in materia di distruzione di dati.

Sezione 7: Protezione delle fonti e altre misure di protezione

Art. 29 Protezione delle fonti 1 Il SIC protegge le proprie fonti informative. Al riguardo, esso provvede nel singolo caso a una ponderazione tra gli interessi delle fonti da proteggere e quelli dell’organo che richiede le informazioni.

2 Sono fonti informative in particolare:

a. le persone che comunicano al SIC informazioni rilevanti in materia di prote- zione dello Stato o informazioni sensibili di altro genere; b. gli organi di sicurezza svizzeri ed esteri con i quali il SIC collabora; e

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c. l’esplorazione radio. 3 Nel provvedere alla ponderazione degli interessi nel singolo caso secondo il capo- verso 1, devono essere osservati i principi seguenti: a. l’identità delle persone la cui integrità fisica o psichica, oppure quella dei loro familiari, sarebbe esposta a serio pericolo nel caso in cui fosse comuni- cata, deve essere protetta integralmente, salvo che la persona interessata acconsenta a detta comunicazione; b. l’identità degli organi di sicurezza esteri è tenuta segreta, salvo che:

1. l’organo di sicurezza estero acconsenta alla comunicazione, oppure

2. la comunicazione non pregiudichi il proseguimento della collabora-

zione con l’organo di sicurezza estero; c. per quanto concerne l’esplorazione radio, tutte le informazioni sull’infra- struttura, i mezzi tecnici impiegati e i metodi operativi sono tenute segrete, salvo che la loro comunicazione non pregiudichi l’adempimento del compito da parte del SIC. 4 In caso di controversie, il DDPS emana una decisione impugnabile. È fatto salvo il diritto di avocazione del Consiglio federale. 5 I diritti delle autorità di vigilanza sul SIC in materia di consultazione degli atti rimangono garantiti.

Art. 30 Altre misure di protezione 1 Il SIC può raccogliere, trattare e utilizzare informazioni su persone e sulle loro attività, nonché su oggetti: a. per proteggere i suoi collaboratori, nonché i suoi siti, le sue infrastrutture e le sue fonti da attività che minacciano la sicurezza o dalle attività dei servizi segreti; b. per verificare gli accessi alle informazioni necessari per lo svolgimento dei compiti; c. per individuare e valutare i rischi in materia di sicurezza in seno al SIC. 2 Può adottare misure di protezione e di sicurezza per assicurare la protezione di persone, informazioni, fonti e oggetti nei suoi ambiti d’attività.

Sezione 8: Controllo dell’attività del SIC

Art. 31 Principi

1 Il SIC assicura esso stesso un controllo della legalità del proprio operato.

2 Controlla il disbrigo dei mandati da parte degli organi cantonali incaricati

dell’esecuzione dei compiti LMSI.

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3 Il controllo amministrativo secondo l’articolo 8 LSIC incombe alla Vigilanza sulle attività informative.

Art. 32 Vigilanza sulle attività informative 1 La Vigilanza sulle attività informative è un organo di controllo interno del DDPS.

2 Verifica le attività del SIC per quanto riguarda la legalità, l’opportunità e l’effica- cia. In tale contesto, considera le priorità determinate dalle necessità di informazioni delle autorità politiche.

Art. 33 Diritto di informazione e diritto di consultazione degli atti della Vigilanza sulle attività informative 1 I collaboratori del SIC sono tenuti a dare informazioni complete e veritiere alla Vigilanza sulle attività informative e ad accordare la consultazione degli atti e dei sistemi d’informazione. In tale ambito sono svincolati dal segreto d’ufficio. 2 Nel quadro del suo obbligo di controllo, la Vigilanza sulle attività informative può chiedere informazioni e consultare atti presso altri servizi della Confederazione, sempre che tali informazioni presentino un nesso con la collaborazione tra detti servizi e il SIC.

3 Ai collaboratori della Confederazione non può derivare alcun pregiudizio da

quanto abbiano veridicamente dichiarato alla Vigilanza sulle attività informative.

Art. 34 Piano dei controlli e rapporti 1 La Vigilanza sulle attività informative stila ogni anno un piano dei controlli. Esso necessita dell’approvazione del capo del DDPS. 2 La Vigilanza sulle attività informative armonizza il piano dei controlli con la vigilanza parlamentare. 3 Il capo del DDPS può autorizzare eccezionalmente controlli al di fuori del piano dei controlli. 4 La Vigilanza sulle attività informative presenta annualmente al capo del DDPS un rapporto sui controlli eseguiti. 5 Il capo del DDPS informa annualmente il Consiglio federale e la vigilanza parla- mentare.

Art. 35 Controlli nei Cantoni 1 Nei Cantoni la funzione di autorità di vigilanza è assunta da un organo di controllo separato dall’organo esecutivo. 2 L’organo di controllo verifica se lo svolgimento delle pratiche amministrative è conforme alle pertinenti prescrizioni legali, segnatamente se i dati per la salvaguar- dia della sicurezza interna sono trattati separatamente dalle altre informazioni di polizia.

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3 Esso può consultare il SIC e la Vigilanza sulle attività informative per l’adempi- mento del suo compito.

4 Esso può prendere visione dei dati della Confederazione se il SIC lo consente

espressamente. La consultazione può segnatamente essere rifiutata ove lo richiedano la protezione delle fonti o interessi essenziali in materia di sicurezza.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 36 Abrogazione e modifica del diritto vigente L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 4.

Art. 37 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 dicembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 1 (art. 4 cpv. 2 lett. d)

Elenco delle constatazioni che le autorità federali e cantonali sono tenute ad annunciare spontaneamente e senza indugio al SIC

Le autorità menzionate qui appresso sono tenute ad annunciare le constatazioni seguenti:

1. Autorità amministrative civili e militari della Confederazione

1.1 tutti i rapporti, le analisi e le informazioni rilevanti concernenti in particolare la sicurezza interna o esterna della Svizzera o i suoi interessi in materia di politica di sicurezza, 1.2 tutti i rapporti su temi che gli organi della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale hanno designato come importanti per la sicurezza interna o esterna della Svizzera o per i suoi interessi in materia di politica di sicurezza, 1.3 scritti minatori con possibili ripercussioni sulla sicurezza interna ed esterna della Svizzera nonché sui suoi interessi economici.

2. Dipartimento federale degli affari esteri

2.1 tutte le informazioni relative a misure del Dipartimento previste o eseguite

che hanno ripercussioni sulla sicurezza interna o esterna della Svizzera o sui suoi interessi in materia di politica di sicurezza, 2.2 tutte le informazioni in merito a minacce contro cittadini e impianti svizzeri all’estero nonché contro gli interessi in materia di politica di sicurezza della Svizzera all’estero,

2.3 tutte le informazioni in merito ad atti di violenza perpetrati, sempreché

presentino un’attinenza con la sicurezza interna o esterna,

2.4 circostanze e date di elezioni e votazioni estere in Svizzera,

2.5 istanze di accreditamento o di rilascio di diritti di presenza in Svizzera di cittadini di Stati esteri o di membri delle organizzazioni internazionali,

2.6 richieste del visto che devono essere sottoposte per parere al SIC conforme-

mente all’articolo 32 capoverso 1 dell’ordinanza del 22 ottobre 200811 con- cernente l’entrata e il rilascio del visto.

11 RS 142.204

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3. Dipartimento federale dell’interno

3.1 Ufficio federale della sanità pubblica:

3.1.1 infrazioni contro la legge del 22 marzo 199112 sulla radioprotezione con un potenziale di messa in pericolo a livello nazionale, 3.1.2 informazioni e conoscenze in merito ad agenti patogeni e sostanze chimiche messi in circolazione, 3.2 Segreteria di Stato per la formazione e la ricerca: annunci in merito a accordi di cooperazione della Svizzera con Stati terzi nei settori della formazione nonché della ricerca e dello sviluppo.

4. Dipartimento federale di giustizia e polizia

4.1 Ufficio federale di giustizia: segnalazioni internazionali, arresti, estradizioni di presunti autori di crimini in stretto rapporto con la sicurezza,

4.2 Ufficio federale della migrazione:

4.2.1 domande di naturalizzazione per parere conformemente all’articolo 14

lettera d della legge del 29 settembre 195213 sulla cittadinanza,

4.2.2 richieste da sottoporre per parere al SIC conformemente all’articolo 32

capoverso 1 dell’ordinanza del 22 ottobre 200814 concernente l’entrata e il rilascio del visto,

4.2.3 rapporti concernenti la migrazione e il fenomeno dei passatori,

4.2.4 rapporti concernenti Paesi e situazioni nonché valutazioni della situazione,

4.2.5 domande d’asilo per parere secondo gli articoli 53 e 73 della legge del

26 giugno 199815 sull’asilo, limitatamente ai Paesi d’origine indicati dal SIC;

4.3 Ministero pubblico della Confederazione:

4.3.1 comunicazione di decisioni penali e di decreti d’abbandono concernenti

cause penali il cui perseguimento e giudizio soggiacciono alla giurisdizione federale o che devono essergli comunicati in applicazione dell’ordinanza del 1° dicembre 199916 sulla comunicazione in quanto sono inerenti ai compiti previsti dalla LMSI o dalla LSIC, 4.3.2 importazione ed esportazione nonché transito illegali di merci che soggiac- ciono alla legislazione sul materiale bellico, sull’energia nucleare e sul con- trollo dei beni a duplice impiego;

12 RS 814.50 13 RS 141.0 14 RS 142.204 15 RS 142.31 16 RS 312.3

6953

Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

4.4 fedpol:

4.4.1 informazioni (rapporti, rapporti tecnici ecc.) dell’Ufficio centrale Armi e dell’Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica relative ad avvenimenti a sfondo estremista, politico o terroristico, 4.4.2 informazioni della Polizia giudiziaria federale (PGF) concernenti i settori del terrorismo e della protezione dello Stato, in particolare relative a nuove pro- cedure e ad attuali gruppi operativi di maggiore importanza, 4.4.3 constatazioni di SCOCI correlate alla sicurezza interna e alle infrastrutture critiche della Svizzera,

4.4.4 fatti presso SCOCI relativi a casi avviati tramite il SIC,

4.4.5 fatti presso SCOCI concernenti la sicurezza interna della Svizzera,

4.4.6 fatti presso SCOCI concernenti le infrastrutture critiche della Svizzera, 4.4.7 analisi concernenti i settori della criminalità generale e organizzata nonché della criminalità economica, 4.4.8 informazioni e analisi dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) concernenti il finanziamento del terrorismo, 4.4.9 valutazioni della situazione e delle minacce del Servizio federale di sicurez- za (SFS) che possono essere rilevanti per la sicurezza interna, 4.4.10 informazioni e analisi del Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT) che possono essere rilevanti per la sicurezza interna, 4.4.11 rapporti e analisi di carattere generale degli addetti di polizia per il tramite della divisione principale Cooperazione internazionale di polizia di fedpol, nella misura in cui possono essere rilevanti per la sicurezza, interna o per gli interessi in materia di politica di sicurezza della Svizzera,

4.4.12 analisi strategiche provenienti da autorità di polizia estere,

4.4.13 rapporti di situazione di INTERPOL correlati ai settori del terrorismo e della protezione dello Stato, 4.4.14 informazioni e analisi relative alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e a violazioni della legge sul materiale bellico o della legge sul con- trollo dei beni a duplice impiego.

5. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e

dello sport

5.1 Stati maggiori dell’esercito:

5.1.1 Informazioni e rapporti sulle zone d’impiego dell’esercito all’estero,

5.1.2 informazioni e rapporti sulla politica di controllo degli armamenti e di

disarmo,

5.1.3 misure adottate nel settore della sicurezza NBC,

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Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

5.1.4 informazioni su pandemie nonché su agenti patogeni e sostanze chimiche

messi in circolazione,

5.1.5 informazioni acquisite nell’ambito dell’esecuzione dell’ordinanza del

20 gennaio 199917 sui controlli di sicurezza relativi alle persone e che possono essere rilevanti per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, 5.1.6 pregiudizi per la sicurezza di sistemi di EED e banche di dati della Confede- razione causati da influenze per le quali non è possibile escludere una rela- zione con il terrorismo, lo spionaggio o l’estremismo violento;

5.2 Segreteria generale: informazioni e analisi che possono essere rilevanti per

la sicurezza interna e esterna della Svizzera o per i suoi interessi in materia di politica di sicurezza,

5.3 Ufficio federale della protezione della popolazione:

5.3.1 annunci del Laboratorio Spiez in merito ad accordi di cooperazione con

istituzioni estere nei settori della formazione nonché della ricerca e dello svi- luppo,

5.3.2 informazioni e rapporti sulla sicurezza NBC;

5.3.3 informazioni che riguardano l’infrastruttura critica avente una relazione con la Svizzera, 5.4 armasuisse: previo accordo, informazioni e rapporti su sistemi tecnici, armi e munizioni.

6. Dipartimento federale delle finanze

6.1 Amministrazione federale delle finanze:

6.1.1 informazioni e rapporti su questioni finanziarie ed economiche internazio-

nali che possono essere rilevanti per la sicurezza della Svizzera e per i suoi interessi in materia di politica di sicurezza, 6.1.2 informazioni e rapporti relativi a questioni inerenti alla lotta alla criminalità finanziaria, nella misura in cui siano inerenti ai compiti previsti dalla LMSI o dalla LSIC;

6.2 Organi delle guardie di confine e delle dogane:

6.2.1 passaggio illegale della frontiera da parte di persone o gruppi di persone

indicati dal SIC provenienti da determinati Paesi d’origine,

6.2.2 entrate insolitamente numerose di persone provenienti da Paesi d’origine

indicati dal SIC,

6.2.3 informazioni su persone che importano o esportano materiale di propaganda

dal contenuto estremistico violento o di natura razzista, su siffatto materiale nonché sui destinatari dei relativi invii,

17 RS 120.4

6955

Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

6.2.4 messa al sicuro di materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente a utilizzare la violenza contro persone o beni, 6.3 Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione: pregiudizi per la sicurezza di sistemi di EED e banche di dati della Confederazione causati da influenze per le quali non è possibile escludere una relazione con il terro- rismo, lo spionaggio o l’estremismo violento.

7. Dipartimento federale dell’economia

7.1 Segreteria di Stato dell’economia (SECO)

7.1.1 autorizzazioni di principio e d’esportazione nonché certificati d’importa- zione, negati o revocati in applicazione della legge sul materiale bellico o della legge sul controllo dei beni a duplice impiego, 7.1.2 imprese e persone che si trovano nel nostro Paese o all’estero sospettate di violare la legge sul materiale bellico o la legge sul controllo dei beni a duplice impiego,

7.1.3 informazioni economiche e di politica economica relative a Paesi che

possono essere rilevanti per la sicurezza della Svizzera o per i suoi interessi in materia di politica di sicurezza, 7.1.4 informazioni su sanzioni economiche previste o decretate nei confronti di Stati terzi,

7.1.5 aspetti rilevanti per la sicurezza nell’ambito del mercato del lavoro;

7.2 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia: dati

personali dei titolari del permesso d’impiego di sostanze esplosive.

8. Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia

e delle comunicazioni

8.1 Ufficio federale dell’aviazione civile:

8.1.1 informazioni e rapporti sulla situazione di minaccia,

8.1.2 misure adottate nell’ambito della sicurezza aerea,

8.2 Ufficio federale dell’energia:

8.2.1 informazioni e rapporti sulla situazione di minaccia,

8.2.2 violazioni della legge del 22 marzo 199118 sulla radioprotezione nell’ambito degli impianti nucleari,

8.2.3 misure adottate nell’ambito della sicurezza nucleare,

8.3 Ufficio federale dell’ambiente: incidenti secondo l’ordinanza del 27 febbraio

199119 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti con un potenziale di

messa in pericolo a livello nazionale.

18 RS 814.50 19 RS 814.012

6956

Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

9. Autorità cantonali di polizia

9.1 situazioni e avvenimenti che si delineano o si sono verificati e per i quali le singole autorità cantonali di polizia non sono più in grado di garantire la sicurezza senza l’aiuto di altri Cantoni (impieghi IKAPOL),

9.2 passaggio illegale della frontiera da parte di persone o gruppi di persone

provenienti da Paesi d’origine indicati dal SIC,

9.3 compromissione della sicurezza lungo la frontiera,

9.4 informazioni su attività di persone e gruppi a sfondo razzista o di estremi-

smo violento,

9.5 individuazione di materiale di propaganda a sfondo razzista o di estremismo

violento, 9.6 messa al sicuro di materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente a utilizzare la violenza contro persone o beni.

6957

Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

Allegato 220 (art. 16 cpv. 2 e 17 cpv. 5)

Mezzi, metodi e misure di protezione per i collaboratori del SIC

20 Il presente allegato e le sue modifiche non sono pubblicati nella RU.

6958

Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

Allegato 3 (art. 22 cpv. 1)

Elenco delle autorità e degli uffici ai quali possono essere comunicati dati personali

Per gli scopi e alle condizioni menzionati qui appresso, possono essere comunicati dati personali alle autorità e agli uffici seguenti:

1. Autorità di vigilanza (Delegazione delle Commissioni della gestione, Consi-

glio federale, capo del DDPS, Vigilanza sulle attività informative);

2. organi della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio fede-

rale;

3. stati maggiori di crisi e speciali della Confederazione, per gestire situazioni particolari;

4. autorità cantonali che svolgono compiti LMSI;

5. autorità di perseguimento penale svizzere, allo scopo di prevenire e di per-

seguire atti punibili;

6. Dipartimento federale degli affari esteri

6.1 per valutare le istanze di accreditamento o i diritti di presenza in Svizzera di cittadini di Stati esteri o di membri di organizzazioni internazionali, 6.2 per la tutela degli obblighi di protezione risultanti dal diritto internazionale pubblico, 6.3 nel quadro dei suoi diritti di partecipazione nel settore del diritto riguardante l’economia esterna, 6.4 in relazione a indagini di polizia giudiziaria o di procedure d’autorizzazione nonché per l’attuazione di siffatte procedure, 6.5 per l’accertamento e la valutazione di avvenimenti rilevanti per la sicurezza delle rappresentanze svizzere all’estero, 6.6 per la valutazione della situazione di minaccia e degli interessi svizzeri in materia di politica di sicurezza,

6.7 per l’accertamento del contesto di programmi di sviluppo e di promozione

nonché di iniziative in materia di politica estera;

7. Dipartimento federale dell’interno, Ufficio federale della sanità pubblica: in relazione all’esecuzione della legislazione sulla radioprotezione, sui veleni, sulle epidemie e sugli stupefacenti;

6959

Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

8. Dipartimento federale di giustizia e polizia:

8.1 Ufficio federale di giustizia: per la trattazione di domande nell’ambito

dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale;

8.2 Ufficio federale della migrazione:

8.2.1 per trattare domande di naturalizzazione,

8.2.2 per applicare provvedimenti nei confronti degli stranieri, in particolare per il loro respingimento,

8.2.3 per valutare le domande d’asilo,

8.2.4 per valutare la situazione nei luoghi di migrazione;

8.3 fedpol:

8.3.1 per preparare o attuare indagini di polizia giudiziaria,

8.3.2 per il disbrigo di compiti in conformità della legge federale del 7 ottobre

199421 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione,

8.3.3 nel quadro di un affare penale internazionale (INTERPOL),

8.3.4 per trattare richieste di assistenza giudiziaria in materia di polizia,

8.3.5 per iscrizioni nel RIPOL,

8.3.6 per la sicurezza dei magistrati e dei rappresentanti della Confederazione la cui sicurezza potrebbe essere minacciata, 8.3.7 per la tutela degli obblighi di protezione risultanti dal diritto internazionale pubblico,

8.3.8 per la protezione delle rappresentanze svizzere all’estero,

8.3.9 per l’attuazione di misure di protezione di oggetti, informazioni e valori in Svizzera e all’estero, 8.3.10 Ufficio centrale Armi e Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica, per adem- piere i loro compiti legali,

8.3.11 per pronunciare misure di respingimento ed espulsioni,

8.3.12 per sequestrare materiale di propaganda;

9. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

9.1 Stati maggiori dell’esercito:

9.1.1 in relazione con la valutazione della situazione di minaccia e di informazioni concernenti l’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza non- ché in relazione con le zone d’impiego dell’esercito all’estero,

9.1.2 in relazione con servizi d’appoggio in Svizzera e all’estero,

9.1.3 per valutare agenti patogeni e sostanze chimiche messi in circolazione,

21 RS 360

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Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

9.1.4 per valutare la sicurezza di sistemi di EED e banche di dati della Confedera- zione nel caso di influenze per le quali non è possibile escludere una relazione con il terrorismo, lo spionaggio o l’estremismo violento;

9.2 Segreteria generale: per valutare la situazione di minaccia e gli interessi

svizzeri in materia di politica di sicurezza;

9.3 Organi della Sicurezza militare

9.3.1 per valutare la situazione dal profilo della sicurezza militare,

9.3.2 per proteggere informazioni e opere militari,

9.3.3 per adempiere compiti di polizia giudiziaria e di sicurezza nell’ambito

dell’esercito, 9.3.4 quando i militari della Sicurezza militare sono chiamati in servizio attivo, inoltre per garantire la sicurezza preventiva dell’esercito da atti di spionag- gio, sabotaggio e altri atti illeciti, per ottenere informazioni nonché per ga- rantire la protezione dei membri del Consiglio federale, del cancelliere della Confederazione e di altre persone;

9.4 Ufficio federale della protezione della popolazione:

9.4.1 la Centrale nazionale d’allarme in vista di ottenere, analizzare e diffondere le informazioni secondo l’ordinanza del 17 ottobre 200722 sulla Centrale nazionale d’allarme, 9.4.2 il Laboratorio di Spiez in relazione con informazioni riguardanti la sicurezza NBC;

9.5 Divisione della protezione delle informazioni e delle opere: per lo svolgi-

mento di controlli di sicurezza relativi alle persone;

10. Dipartimento federale delle finanze:

10.1 Amministrazione federale delle finanze:

10.1.1 nel quadro della valutazione di questioni finanziarie e economiche nonché

della criminalità finanziaria,

10.1.2 per la preparazione o l’attuazione di un’indagine di polizia giudiziaria;

10.2 Organi delle guardie di confine e delle dogane

10.2.1 per accertare il soggiorno delle persone,

10.2.2 per operare controlli di polizia di frontiera e controlli doganali nonché ese- guire procedure penali amministrative; 10.3 Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione: per valutare la sicurezza di sistemi di EED e banche di dati della Confederazione nel caso di influenze per le quali non è possibile escludere una relazione con il terrorismo, lo spionaggio o l’estremismo violento;

22 RS 520.18

6961

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11. Dipartimento federale dell’economia:

11.1 Segreteria di Stato dell’economia (SECO):

11.1.1 per l’esecuzione della legge del 13 dicembre 199623 sul materiale bellico e della legge del 13 dicembre 199624 sul controllo dei beni a duplice impiego, 11.1.2 per adottare misure nel settore del diritto riguardante l’economia esterna,

11.1.3 per preparare o attuare un’indagine di polizia giudiziaria,

11.1.4 per valutare la situazione economica e in materia di politica economica nelle aree di interesse per la Svizzera;

11.2 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia: per la

concessione dei permessi d’impiego di sostanze esplosive; 11.3 Ufficio federale dell’agricoltura e Ufficio federale di veterinaria: in relazione all’esecuzione della legislazione sulla radioprotezione e sulla protezione dell’ambiente;

12. Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle

comunicazioni: 12.1 Ufficio federale dell’aviazione civile, Ufficio federale delle comunicazioni e le Ferrovie federali svizzere: per l’esecuzione delle misure di polizia di sicu- rezza;

12.2 Ufficio federale dell’energia:

12.2.1 per l’applicazione della legislazione sull’energia nucleare e sulla radioprote- zione, 12.2.2 per l’esercizio dei suoi diritti di partecipazione nel settore del diritto riguar- dante l’economia esterna; 12.3 Ispettorato federale della sicurezza nucleare: per l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 200725 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare; 12.4 Ufficio federale dell’ambiente: in relazione all’esecuzione della legislazione sulla radioprotezione e sulla protezione dell’ambiente;

12.5 Uffici interessati: per garantire la loro sicurezza.

23 RS 514.51 24 RS 946.202 25 RS 732.2

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Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

Allegato 4 (art. 36)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I Le seguenti ordinanze sono abrogate: a. ordinanza del 27 giugno 200126 sulle misure per la salvaguardia della sicu- rezza interna; b. ordinanza del 26 settembre 200327 sui servizi d’informazione del Diparti- mento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

II Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 7 novembre 200128 concernente l’estensione degli

obblighi di informazione e del diritto di comunicazione di autorità, servizi e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna

Art. 1 cpv. 2 2 Le autorità, i servizi e le organizzazioni menzionati al capoverso 1 possono comu- nicare spontaneamente al Servizio delle attività informative della Confederazione le loro constatazioni per esame, quando ravvisano un nesso con presunte mire terrori- stiche.

26 RU 2001 1829, 2003 3971, 2004 4813, 2005 5601, 2006 919 3711, 2008 4943 5441 5747 6305, 2009 5093 27 RU 2003 4001, 2007 4307 28 RS 120.1

6963

Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

2. Ordinanza del 19 dicembre 200129 sui controlli di sicurezza relativi

alle persone

All. 1 n. 2

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Unità organizzative Funzioni

… Ufficio federale di polizia Stato maggiore di direzione Capo e capo supplente nonché collaboratori dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro Capo e collaboratori dell’archivio e della docu- mentazione (POLDOK) Cooperazione internazionale di Capodivisione principale e sost polizia Assistente della segreteria Capidivisione Collaboratori Interventi all’estero, Cooperazione internazionale di polizia, Centrale operativa, Centri di cooperazione CCPD, Addetti di polizia: Paesi, Interpol, Europol Polizia giudiziaria federale Capodivisione principale PGF e sost Capo dello Stato maggiore Assistenti Relatori specializzati Traduttori Interpreti Verbalisti Capidivisione Capi dei commissariati e sost Ufficiali inquirenti Inquirenti indagini preliminari e inquirenti Collaboratori scientifici, tecnici, giuridici e di polizia Coordinatori con funzione di Desk Officer Coordinatori tra i Paesi Capi d’intervento, commissari Responsabili delle applicazioni dei sistemi di polizia Capo del Servizio di controllo e sost Collaboratori SCOCI e Analisi

29 RS 120.4

6964

Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

Unità organizzative Funzioni

Servizio federale di sicurezza Capodivisione principale SFS e sost Capi dei commissariati e sost Capidivisione Capisezione e sost Commissari Capo della Centrale d’allarme della Confedera- zione e sost Capoturno Specialisti Consulenti specializzati Assistenti Collaboratori della segreteria Assistenti alla sicurezza Servizi Capodivisione principale Servizi e sost Assistenti Capidivisione Capisezione e sost Responsabili dei servizi e sost Responsabili dei settori e sost Responsabile e collaboratori della divisione Gestione e servizi TIC Collaboratori scientifici, tecnici, giuridici e di polizia Collaboratori Uffici centrali Risorse Capodivisione Risorse e sost Assistenti di divisione Capi e collaboratori delle sezioni Personale, Finanze, Servizi centrali …

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Unità organizzative Funzioni

… Servizio delle attività informative Collaboratori della Confederazione (SIC) … Abrogati: Servizio di analisi e prevenzione SAP Servizio informazioni strategico

6965

Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

3. Ordinanza del 1° dicembre 199930 sulle prestazioni finanziarie

ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna

Art. 2 cpv. 4 e 5 Abrogati

Art. 2a Controllo dell’adempimento dei compiti dei Cantoni da parte del Servizio delle attività informative della Confederazione 1 Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) controlla l’adem- pimento dei compiti da parte dei Cantoni. Verifica che l’adempimento dei compiti corrisponda ai dati e ai documenti giustificativi che i Cantoni gli sottopongono in merito al numero dei posti, delle persone occupate e dei costi salariali che ne risul- tano. 2 Stabilisce ogni due anni il diritto all’indennità. Il salario medio determinante al riguardo è parimenti stabilito ogni due anni dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). 3 Qualora il SIC e il Cantone non trovassero un accordo sull’importo dell’indennità, il DDPS decide dopo aver sentito la direzione cantonale della polizia.

4. Ordinanza del 24 ottobre 200731 sull’organizzazione della condotta

in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

Art. 3 cpv. 3 lett. b

3 La GSic assume segnatamente i compiti seguenti:

b. coordina mandati specifici e interdipartimentali, a breve e medio termine, rilevanti per la sicurezza della Svizzera, assegnati al Servizio delle attività informative della Confederazione e alla Segreteria politica del DFAE;

Art. 5 cpv. 2 lett. h Abrogata

Art. 6 cpv. 3

3 Sono membri permanenti:

a. il portavoce del Consiglio federale; b. il direttore dell’Ufficio federale di polizia ; c. il segretario di Stato del DFAE;

30 RS 120.6 31 RS 120.71

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Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

d. il capo della Segreteria politica del DFAE; e. il capo del Servizio federale di sicurezza; f. il direttore dell’Ufficio federale della migrazione; g. il capo dello Stato maggiore della GSic; h. l’ambasciatore del settore della politica di sicurezza del DDPS; i. il direttore del servizio informazioni della Confederazione; j. il capo dell’esercito; k. il direttore dell’Ufficio federale della protezione della popolazione; l. il direttore generale delle dogane; m. il segretario di Stato del Dipartimento federale dell’economia; n. un rappresentante dello Stato maggiore del presidente della Confederazione; o. una rappresentanza dei Cantoni; essa è stabilita congiuntamente dalla GSic e dalla Conferenza dei Governi cantonali; in situazione normale comprende una delegazione di due persone; in caso di evento è adeguata alle necessità.

5. Ordinanza del 7 novembre 200132 che vieta il gruppo «Al-Qaïda»

e le organizzazioni associate

Art. 4 Comunicazione delle decisioni Le autorità competenti comunicano senza indugio e gratuitamente al Ministero pubblico della Confederazione, al Servizio delle attività informative della Confede- razione e all’Ufficio federale di polizia le copie integrali di tutte le sentenze, i decreti penali e le decisioni di abbandono.

6. Ordinanza del 22 ottobre 200833 concernente l’entrata e il rilascio

del visto

Art. 32 cpv. 1 lett. e

1 Il DFAE e l’UFM sottopongono per parere la domanda di persone che possono

pregiudicare la sicurezza e l’ordine pubblici e le relazioni internazionali della Sviz- zera alle autorità seguenti, segnatamente: e. al Servizio delle attività informative della Confederazione;

32 RS 122 33 RS 142.204

6967

Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

7. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 200634

Art. 9 lett. n L’UFM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri: n. il Servizio delle attività informative della Confederazione: esclusivamente per l’esame di misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla LMSI.

Art. 10 lett. k L’UFM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo: k. il Servizio delle attività informative della Confederazione: esclusivamente per l’esame di misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla LMSI.

Allegato 1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

8. Ordinanza del 25 novembre 199835 sull’organizzazione del Governo e

dell’Amministrazione

L’allegato 1 è modificato come segue:

Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport

1. Unità dell’Amministrazione federale centrale:

Inserire dopo Segreteria generale Servizio delle attività informative della Confederazione Nachrichtendienst des Bundes Service de renseignements de la Confédération Servetsch d’infurmaziun de la confederaziun

34 RS 142.513 35 RS 172.010.1

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Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

Cancellare Direzione del Servizio di analisi e prevenzione Direktion Dienst für Analyse und Prävention Direction du Service d’analyse et de prévention Direcziun dal servetsch d’analisa e prevenziun Direzione del Servizio informazioni strategico Direktion Strategischer Nachrichtendienst Direction du renseignement stratégique Direcziun dal servetsch d’infurmaziun strategic

9. Ordinanza del 17 novembre 199936 sull’organizzazione

del Dipartimento federale di giustizia e polizia

Art. 11 cpv. 1 e 5 1 Fedpol è competente per pronunciare divieti d’entrata in Svizzera nei riguardi di stranieri che minacciano la sicurezza interna o esterna del Paese; in questi casi esso consulta dapprima il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Previa consultazione del DFAE e del SIC, trasmette i casi politicamente rilevanti e le proposte di espulsione dalla Svizzera secondo l’articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale37 al Dipartimento; quest’ultimo li può sottoporre per decisione al Consiglio federale. 5 È responsabile, previa consultazione del SIC, del sequestro e della confisca del materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza.

10. Ordinanza del 7 marzo 200338 sull’organizzazione del Dipartimento

federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Art. 1 lett. e Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) persegue, negli ambiti centrali di sua competenza, ossia la difesa, la prote- zione della popolazione e lo sport, gli obiettivi seguenti: e. garantisce il servizio informazioni civile della Confederazione.

Art. 8 Servizio delle attività informative della Confederazione 1 Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) adempie i compiti secondo l’articolo 1 della legge federale del 3 ottobre 200839 sul servizio informa-

36 RS 172.213.1 37 RS 101 38 RS 172.214.1 39 RS 121

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Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

zioni civile e secondo l’ordinanza del 4 dicembre 200940 sul Servizio delle attività informative della Confederazione. 2 Il SIC assicura il servizio informazioni interno e concernente l’estero conforme- mente alle disposizioni legali e alle direttive dipartimentali.

3 Persegue gli obiettivi seguenti:

a. contribuisce in misura determinante alla sicurezza e alla libertà della Svizzera; b. è il servizio informazioni civile della Svizzera; c. è il centro di competenza per tutte le questioni in materia di attività informa- tive e di prevenzione relative alla sicurezza interna ed esterna; d. è l’interlocutore nei confronti di tutti gli organi della Confederazione e dei Cantoni ed è responsabile della rete informativa integrata svizzera.

4 Per perseguire tali obiettivi assume le funzioni seguenti:

a. raccoglie informazioni concernenti l’estero rilevanti per la politica di sicu- rezza; b. assume compiti per la salvaguardia della sicurezza interna; c. gestisce il Centro federale di situazione e provvede in tal modo a una valuta- zione globale e alla rappresentazione della situazione di minaccia mediante; d. gestisce gli uffici centrali Materiale nucleare e Materiale bellico nonché il Servizio d’informazione sul controllo dei beni a duplice impiego; e. gestisce il centro di situazione e d’analisi in materia di servizio d’informa- zione della Centrale d’annuncio e d’analisi per la sicurezza dell’informa- zione MELANI; f. provvede alla rappresentazione della situazione in materia di sicurezza e, in occasione di eventi intercantonali, nazionali e internazionali, alla rappresen- tazione del quadro della situazione in materia di servizi informazioni.

5 In quanto ufficio federale, è subordinato al capo del Dipartimento.

Art. 8a Abrogato

11. Ordinanza del 7 giugno 200441 sul sistema di informazione Ordipro

del Dipartimento federale degli affari esteri

Art. 5 cpv. 2 lett. h 2 Sono autorizzati ad accedere ai dati esclusivamente per chiarimenti sull’identità delle persone:

40 RS 121.1 41 RS 235.21

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h. il Servizio delle attività informative della Confederazione.

12. Ordinanza del 10 novembre 200442 sulla comunicazione

Art. 1 n. 9 Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti disposizioni del Codice penale43 (CP): 9. articoli 259, 260, 261, 261bis e 285 (pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, sommossa, perturbamento della libertà di credenza e di culto, discriminazione razziale, violenza o minaccia contro le autorità e i funzio- nari): comunicazione all’Ufficio federale di polizia e al Servizio delle atti- vità informative della Confederazione;

13. Ordinanza VOSTRA del 29 settembre 200644

Art. 21 cpv. 4, frase introduttiva 4 Il Servizio delle attività informative della Confederazione può inoltre accedere mediante procedura di richiamo ai dati concernenti sentenze e procedimenti penali pendenti, se l’adempimento dei compiti seguenti lo richiede (art. 367 cpv. 3 CP):

Allegato 2 L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

14. Ordinanza JANUS del 15 ottobre 200845

Art. 11 cpv. 1 lett. a, c, d, e ed h

1 Hanno accesso a JANUS, mediante una procedura di richiamo (accesso online),

nella misura in cui sia necessario all’adempimento dei loro compiti legali: a. la Polizia giudiziaria federale, la divisione Centrale operativa e la divisione Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Coopera- zione internazionale di polizia nonché la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi; c. i servizi di polizia giudiziaria dei Cantoni che, nell’ambito delle loro compe- tenze, collaborano con la Polizia giudiziaria federale e con la divisione Analisi dell’ufficio federale e la divisione Analisi del Servizio delle attività informati- ve della Confederazione (SIC) (art. 10 cpv. 4 lett. c e 11 cpv. 5 lett. c LSIP);

42 RS 312.3 43 RS 311.0 44 RS 331 45 RS 360.2

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d. la divisione Analisi dell’ufficio federale nonché l’ambito Valutazione del SIC per allestire analisi nel quadro della sua attività secondo la LMSI; e. il SIC per l’esame delle misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente agli articoli 67 capoverso 2 e 68 della legge federale del 16 dicembre 200546 sugli stranieri (LStr); h. i consulenti per la protezione dei dati dell’ufficio federale e del SIC;

Art. 13 cpv. 2 2 Ad eccezione dei dati di cui all’articolo 3 capoverso 5, i dati destinati alla sottoca- tegoria «Persone e precedenti» sono rilevati provvisoriamente sino al loro esame da parte del Servizio di controllo.

15. Ordinanza RIPOL del 15 ottobre 200847

Art. 5 lett. j Per svolgere i loro compiti legali, le autorità seguenti possono consultare direttamen- te (on line) le rispettive banche dati mediante procedura di richiamo: j. il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), per la ricerca del luogo di dimora di persone e per la ricerca di veicoli conforme- mente alla legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;

Art. 6 cpv. 2

2 Fedpol emana un regolamento sulla modalità del trattamento dei dati nonché sul

diritto d’accesso degli utenti alle singole banche dati. Gli allarmi di cui all’articolo 12 capoverso 1 possono essere consultati soltanto da fedpol, dalle autorità di polizia e dai servizi delle guardie di confine, dal SIC nonché dagli organi doganali con accesso ai dati personali.

Allegato L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

46 RS 142.20 47 RS 361.0

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16. Ordinanza IPAS del 15 ottobre 200848

Art. 7 cpv.1, frase introduttiva, lett. g e cpv. 2 1 Fedpol può, nell’ambito dell’assistenza amministrativa, trasmettere su richiesta le informazioni registrate nell’IPAS alle seguenti autorità, a condizione che tali dati siano necessari per l’adempimento dei loro compiti legali: g. il Servizio delle attività informative della Confederazione, nel quadro delle sue attività secondo la LMSI. 2 Sono fatte salve le disposizioni legali che disciplinano il trattamento di dati segna- letici, dati provenienti da Interpol, Europol, N-SIS, nonché dati sulla ricerca di persone scomparse e documenti d’identità.

Allegato 2 L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

17. Ordinanza del 15 ottobre 200849 sul Registro nazionale di polizia

Art. 5 cpv. 1 lett. c

1 Ai dati elencati nell’articolo 4 hanno accesso, per mezzo di una procedura di

richiamo automatizzata, le seguenti unità organizzative della Confederazione: c. il Servizio delle attività informative della Confederazione;

Allegato L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

18. Ordinanza N-SIS del 7 maggio 200850

Art. 7 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. h 1 Per svolgere i compiti di cui all’articolo 16 capoverso 2 LSIP, i servizi seguenti sono autorizzati ad accedere ai dati SIS per mezzo di una procedura di richiamo: h. le unità del Servizio delle attività informative della Confederazione compe- tenti per l’esecuzione delal legge federale del 21 marzo 199751 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI):

48 RS 361.2 49 RS 361.4 50 RS 362.0 51 RS 120

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– per controllare le misure di respingimento finalizzate alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente all’arti- colo 67 capoverso 2 LStr, – per individuare il luogo di dimora delle persone e cercare i veicoli in virtù dei compiti conferitigli dalla LMSI;

Allegato 2 L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

19. Ordinanza del 15 ottobre 200352 concernente la guerra elettronica

Art. 2 cpv. 3 3 I servizi seguenti sono autorizzati, nel quadro dei loro compiti legali, ad assegnare mandati di esplorazione radio: a. il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC); b. il Servizio informazioni dell’esercito.

Art. 3 cpv. 4 4 I contatti in materia di servizi informazioni tra la GE e i servizi specializzati esteri avvengono per il tramite del SIC.

Art. 5 cpv. 3 5 La trasmissione di sottoprodotti conformemente al capoverso 2 è disciplinata nelle convenzioni quadro. La GE trasmette i sottoprodotti secondo l’articolo 5 capoverso

2 della legge federale del 3 ottobre 200853 sul servizio informazioni civile e

l’articolo 99 capoverso 2bis LM per il tramite del SIC alle autorità di perseguimento penale della Confederazione. Essa disciplina tale trasmissione d’intesa con i destina- tari autorizzati.

20. Ordinanza del 25 febbraio 199854 sul materiale bellico

Art. 14 cpv. 1 e 2bis 1 La SECO decide delle domande di autorizzazione di principio, dopo aver sentito il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). 2bis In caso di importanti procedure d’autorizzazione, la SECO consulta il SIC.

52 RS 510.292 53 RS 121 54 RS 514.511

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21. Ordinanza del 10 dicembre 200455 sull’energia nucleare

Art. 19 cpv. 1 1 Sulle domande d’esportazione di portata fondamentale, in particolare di portata politica, decide l’Ufficio federale d’intesa con gli organi competenti del Diparti- mento federale degli affari esteri, del Dipartimento federale dell’economia, del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione.

22. Ordinanza del 25 giugno 199756 sul controllo dei beni a duplice

impiego

Art. 16 cpv. 1

1 Sulle domande di esportazione di importanza fondamentale, in particolare dal

profilo politico, e sulle domande di permessi generali di esportazione straordinari decide la SECO d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popola- zione e dello sport e del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e dopo aver sentito il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).

Art. 26 cpv. 3

3 Il SIC assicura il servizio d’informazione.

23. Ordinanza del 17 ottobre 200757 sul controllo dei composti chimici

Art. 24 cpv. 2 2 Sulle domande di importanza fondamentale, in particolare politica, decide la SECO d’intesa con le autorità competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confede- razione.

55 RS 732.11 56 RS 946.202.1 57 RS 946.202.21

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Allegato relativo alla modifica dell’ordinanza SIMIC (all. n. 7)

Allegato 1 (art. 4 cpv. 3)

Livelli d’accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati Legenda Livelli d’accesso: A: Consultazione B: Trattamento W: Comunicazione via piattaforma TIC Sedex nel singolo caso Vuoto: Nessun accesso * Accesso ai dati EVA Unità organizzative: AFC: Autorità fiscali cantonali ASC: Autorità cantonali e comunali dello stato civile CdA: Autorità cantonali e comunali del controllo degli abitanti CC: Centrale di compensazione CDF: Controllo federale delle finanze Cit: Autorità cantonali preposte alla cittadinanza COM: Commissioni tripartite (compreso il Segretariato federale delle commissioni tripartite) CP: Comandi cantonali e comunali di polizia CS: Collaboratore specialista DFAE: Dipartimento federale degli affari esteri, Segreteria di Stato e Mansioni consolari fedpol: Ufficio federale di polizia – I: Servizio giuridico – II: Polizia giudiziaria federale (PGF) – III: Ufficio centrale nazionale INTERPOL, Centrale d’intervento, divisio- ne Documenti d’identità e compiti speciali, AFIS DNA Services, Sezione MROS – IV: Divisione Sistemi nazionali di polizia SIC: Servizio delle attività informative della Confederazione OCF: Organi federali e cantonali di controllo alla frontiera PS: Autorità cantonali, regionali e comunali di polizia degli stranieri, autorità di polizia degli stranieri del Principato del Liechtenstein RSE: Rappresentanze e missioni svizzere all’estero SCAR: Servizi di coordinamento asilo e rifugiati TAF: – I: Terza corte del Tribunale amministrativo federale – II: Quarta e quinta corte del Tribunale amministrativo federale UCL: Uffici cantonali e comunali del lavoro

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UFG: Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale UFM: Ufficio federale della migrazione – I: Sezione informatica e statistica – II: Collaboratore specialista in materia di stranieri – III: Servizio dei fascicoli – IV: Collaboratore specialista in materia di asilo

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Catalogo dei dati SIMIC Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM

PS UCL OCF CP ASC fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC CdA * * * *

I II III IV I II III IV

I. Dati di base

1. Identità

Appellativi B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W Cognomi* B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W Nomi* B B B B B B B A A A A A A A A A B B A A A A A A A W Data di nascita* B B B B B B B A A A A A A A A A B B A A A A A A A W Cittadinanza* B B B B B B B A A A A A A A A A B B A A A A A A A W Sesso* B B B B B B B A A A A A A A A A B B A A A A A A A W Stato civile* B B B B B B B A A A A A A A A A B B A A A A A A A W

2. Numero personale

ID personale SIMIC B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W (n. eDossier)* N. pers. settore degli B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W stranieri* N. pers. settore B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W dell’asilo Numero d’assicurato B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W AVS

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Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM

PS UCL OCF CP ASC fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UF COM Cit CDF SCA AFC * * * * G R

I II III IV I II III IV

II. eDossier

1. Gestione dei fascicoli

Detentore del A A B A A A A fascicolo Trattato da CS B B B B A Trattato dal/fino B B B B A Stato del fascicolo A A B A A Data apertura A A B A A A A fascicolo Data di annullamento B B B B A A A Classe d’archiviazione B A B A

2. Informazioni in merito al documento

Categorie (LDDS, B B B B A A A LAsi, LCit) Designazione del B B B B A A A documento Data del documento B B B B A A A CS competente B B B B A A A Provenienza A A A A A A A (data/tipo) Data di annullamento B B B B A A A

6979

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Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM

PS UCL OCF CP ASC fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UF COM Cit CDF SCA AFC * * * * G R

I II III IV I II III IV

III. Fascicoli cartacei

1. Ubicazione dei fascicoli

Ubicazione B B B B B A A A A A

2. Informazioni in merito al fascicolo

Categoria fascicolo B A B B A A A Numero fascicolo B A B B A A A

3. Contenuto fascicolo

Designazione del B B B B A A A documento Provenienza (CS, data) A A A A A A A Data d’entrata A B A A A A A Data d’uscita (ad es. A B A A A A A documento di legittimazione del Paese d’origine)

IV. Altri campi di dati SIMIC

1. N. riferimento

N. riferimento B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A N. riferimento B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A cantonale N. riferimento delle B B B A A B autorità competenti per la naturalizzazione Comune B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

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Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM

PS UCL OCF CP ASC fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UF COM Cit CDF SCA AFC * * * * G R

I II III IV I II III IV Fascicolo (ubicazio- B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ne/data/ora dalle-)

Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM

PS UCL OCF CP ASC fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC CdA * * * *

I II III IV I II III IV

2. Settore degli stranieri

a. Identità Data di registra- AAA A A A A A A A A A A A A A A A A A zione Statuto personale A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W (codice) Fotografia AAA B B A A A A A A A A A Firma AAA B B A A A A A A A A A N. assicurazione B A A B B A A sociale straniera Paese d’origine B B B A B B A A A A W Luogo d’origine B B B A B B A A A A W Statuto dal profilo B A A B B A del soggiorno nel Paese di prove- nienza Cittadinanza del B B B A B B B A A B B A A A coniuge*

6981

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Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM

PS UCL OCF CP ASC fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC CdA * * * *

I II III IV I II III IV Cittadinanza del B B B A B B B A A B B A A A partner registrato* Luogo di nascita* B B B B B B B A A A B B A A W Nato/a in Svizzera* B B B A B B A A A A A A A A A A A A A W Deceduto/a il B B A A B A A A A A A A A A A A A A A A Coniuge svizzero* B B B A B B A A A A A A A A A A A A W Il partner registrato B B B A B B A A A A A A A A A A A W è svizzero* Libretto per stra- B B B A B B A A A nieri dei genitori Genitore svizzero* B B B A B B A A A A A A A A A A Cognomi, nomi B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A W dei genitori Cognomi, nomi, B A A B B A A A A W data di nascita dei figli Famiglia o gruppo B B B A B A A A W (codice) N. di famiglia B B B A B A A A o di gruppo N. di controllo del B A A A A A A A A A A A A B A A processo (PCN)* b. Indirizzi Indirizzo all’estero B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A A Indirizzo in B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A A W Svizzera Comune di B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A A W residenza

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Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM

PS UCL OCF CP ASC fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC CdA * * * *

I II III IV I II III IV Indirizzo postale* B B B B B B A A A B A A A A Indirizzo valido dal B B B B B B A A A B A A A A Indirizzo di contat- B A A B B A to in Svizzera o all’estero del lavoratore distaccato

Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM

PS UCL OCF CP ASC fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC * * * *

I II III IV I II III IV

c. Documenti di viaggio Tipo del documento B B A A B B B A A A A A A A B B A di legittimazione* Autorità di rilascio* B B A A B B B A A A A A A A B B A Data del rilascio e B B A A B B B A A A A A A A B B A durata di validità* Numero* B B A A B B B A A A A A A A B B A d. Entrata Paese limitrofo B A A B B A Rappresentanza B B A B B A B A A A A A A A B B A A all’estero respon- sabile* Decisione d’entrata B B A A B A A A A A A A A A A A A A valida dal/al*

6983

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Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM

PS UCL OCF CP ASC fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC * * * *

I II III IV I II III IV Durata probabile B B A B B A B A A B B del soggiorno* N. di familiari parteci- B B A A B A B A A A A A A A B B A panti al viaggio* Professione* B B A A B A B A A A A B B A Condizioni d’entrata* B B A A B A B A A A A A A A B B A Durata del soggiorno B B A A B B A B B richiesta* Tipo di copertura delle B B A A B B B B spese di soggiorno* Partner d’affari B B A A B B A A A B B A (cognomi, indirizzo)* Dichiarazione di B B A A B A A A A garanzia sì/no* Garante (cognomi, B B A A B A B B B indirizzo)* Data di rilascio della B B A A B B B B dichiarazione di garanzia* Identità e professione B B A A B B A A A A B B A dei familiari* Categoria di stranieri B B A B B B B B A del coniuge* Categoria di stranieri B B A B B B B B A del partner registrato* Preavviso* A A A A A Arrivo da (luogo)* B B A A B B B B Paese di destinazione* B B A A B B B B Visto valido fino* B B A A B B A B B

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Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM

PS UCL OCF CP ASC fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC * * * *

I II III IV I II III IV N. del biglietto B B A A B B B B d’aereo* Avviso temporaneo B B A A B B B B di trasmissione* Genere di visto* B B A A B B A A A A A A B B A Tipo di visto* B B A A B B A A A A A B B A Scopo del visto* B B A A B B A A A A A A B B A N. del visto* A A A A A A A A A A A A A A A Dati complementari B B A A B B A A A A A B B A concernenti il visto* N. massimo di giorni B B A A B B A A A A A B B A di soggiorno* Durata di validità B B A A B A B A A A A A A A B B A del visto* N. di entrate B B A A B B A A A A A A B B A autorizzate* Notificazione del B B A A B B A A A B B A visto* Motivo del rifiuto* B B A A B B B B A Decisione di rifiuto* B B A A B A A A A A B A Modo B B A A B B A A A A A B B A d’annullamento* Data dell’annulla- B B A A B B A A A A A B B A mento* Motivo dell’annulla- B B A A B B A A A A A B B A mento*

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Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM

PS UCL OCF CP ASC fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC CdA * * * *

I II III IV I II III IV

e. Soggiorno e partenza Tipo di permesso A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W Data effettiva B B A B B B A A A A A A A A A A A A A W d’entrata* Data determinante B B A A B A A A A A A per il domicilio Data cambiamento B B A A B A A A A A statuto Motivo della data B B A A B A A A A determinante Data di B B A A B B A A notificazione Autorizzazione B B A A B B A A A A A A A A A A A A A A A A valida dal/al* Autorità di AAA A B A A A A rilascio* Tipo dell’ammis- B B A A B B A A A A A A A A W sione (codice)*

Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM

PS UCL OCF CP ASC fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC * * * *

I II III IV I II III IV

f. Decisioni preliminari in funzione del mercato del lavoro (AVOR) Riferimento B B A B B A all’ufficio del lavoro

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Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM

PS UCL OCF CP ASC fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC * * * *

I II III IV I II III IV Durata di validità B B A A B A della decisione Tipo di contingente A A A A A A N. di contingente A A A A A A Periodo del contin- B B A A B A gente Unità del contingente A A A A Data della B B B A A A registrazione Data della domanda B B B A A A Articolo (richie- B B B A A A sto/autorizzato) N. di mesi (massi- B B B A A A mo/minimo) Stato del trattamento B B B A A A Motivazione B B B A A A Referenze della ditta B B B A A A g. Attività lucrativa Attività esercitata B B A B B B B A A A A A A A A B B A A A A A Posizione professio- B B A B B B A A A A A nale Inizio e fine B B A B B B A A A A A dell’impiego Paese di lavoro B B A A B B A A A A A Attività lucrativa B B A B B B A A A A A accessoria N. ore di lavoro B B A A B B A A A A A settimanali

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PS UCL OCF CP ASC fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC * * * *

I II III IV I II III IV Luogo e indirizzo B A B B A A di distacco Stato procedura B A B B A A A A A A A A notificazione Accordo libera circolazione UE/AELS Giorni di servizio B A B B A già prestato Decisione negativa B A B B A A concernente l’attività lucrativa indipendente secondo OLCP (RS 142.203) h. Dati delle aziende N. dell’azienda A A A A A A A A A A A SIMIC Nome della ditta B B A B B B A A A A A A A A A A A A Indirizzi B B A B B B A A A A A A A A A A A A Agglomerazione B B A B B B A A A A Gruppo economico B B A B B B A A A A Comune di lavoro B B A B B B A A A A A Ultima mutazione A A A A A A A A A A (utente/data) Paese (codice) B B A B B B A A A A N. collettivo delle B B A B B B A A A A aziende Effettivo massimo B B B A A ballerine per impresa Impresa B A B B A

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Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM

PS UCL OCF CP ASC fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC * * * *

I II III IV I II III IV

i. Dati sulla cittadinanza N. e categoria del B A B A A A A fascicolo Tipo e n. della pratica B A B A A A A Lingua materna B A B A A A A Data di nascita del B A B A A A A coniuge Data di nascita del B A B A A A A partner registrato Luogo di nascita B A B A A A A Deceduto il B A B A A A A Cognomi e nomi dei B A B A A A A genitori Cittadinanza svizzera B A B A A A A Coniuge svizzero B A B A A A A Il partner registrato B A B A A A A è svizzero Genitore svizzero B A B A A A A Tipo e durata B A B A A A A del permesso di soggiorno Luogo d’origine B A B A A A A Data di entrata B A B A A A A e di uscita Indirizzo in Svizzera B A B A A A A e all’estero Tipo di naturalizza- B A B A A A A zione

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Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM

PS UCL OCF CP ASC fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC * * * *

I II III IV I II III IV Comune di B A B A A A A naturalizzazione Data decisione B A B A A A A CS competente B A B A A A A Data di naturalizza- B A B A A A A zione Data passaggio in B A B A A A A giudicato Ordini/provvedimenti B A B A A A presi Nome e indirizzo B A B A A A A degli interessati Controllo del disbrigo B A B A A A A j. Misure d’allontanamento e di respingimento Data di notificazione B B A A B B A A A Valevole dal/fino B B A A B B A A A A A A A A A Abrogato il B B A A B B A A A Motivazione B B A A B B A A A A Ramo economico B B A A B B A A Data della domanda B B A A B B A Termine di partenza B B A A B A B A A A A A A A Proroga del termine B B A A B A B A A A A A A A di partenza fino Data di partenza B B A A B B A A A A A A A A Sospensione dal/al B B A A B B A A A A A A Osservazioni come B B A A B B A da decisione

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PS UCL OCF CP ASC fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC * * * *

I II III IV I II III IV

k. Rapporto di controllo alla frontiera N. posto di confine* B A A A A B A A A A A A A A A Designazione posto di B A A A A B A A A A A A A A A confine/funzionario* Luogo di passaggio B A A A A B A A A A A A A della frontiera Entrata/partenza/sul B A A A A B A A A A A A A terreno Mezzo di trasporto B A A A A B A A A A A A A Motivo del tratteni- B A A A B mento Passaggio di frontiera B A A A B osservato da/non osservato Fatti B A A A B Osservazioni interne B A A A B Descrizione della B A A A B falsificazione Data/ora del B A A A A B A A A A A A A A A respingimento* Stesura rapporto B A A A A B A A A A A A A di polizia (sì/no) Motivi del B A A A A B A A A A A A A A A respingimento (codice)* Data/ora della conse- B A A A A B A A A A A A A gna dell’interessato alla polizia

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PS UCL OCF CP ASC fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC * * * *

I II III IV I II III IV

l. Osservazioni strutturate Codici d’osservazione B B B A B A A Codici d’osservazione B B B A B A A validi dal/al Collaboratore B B B A B A A specialista Utente B B B A B A A A Data della mutazione B B B A B A A A m. Ricerca del luogo di soggiorno Richiedente (cogno- B A mi/ indirizzo: soltanto per conteggio finale tasse) n. Tasse Tasse delle autorità B B A A B B B B B degli stranieri* Tasse delle autorità B B A B B cantonali del lavoro Tasse delle autorità B B A B preposte alla cittadi- nanza Saldo cassa B B B o. Protocollo delle mutazioni Tipo di mutazione A A A A A A A A A A A A Utente A A A A A A A A A A A A Data della mutazione A A A A A A A A A A A A Data dell’evento A A A A A A A A A A A A

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PS UCL OCF CP ASC fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFC * * * *

I II III IV I II III IV Data del rilascio A A A A A A A A A A A A Autorità decisionale e A A A A A A A A A A A A autorità richiedente Tipo di decisione A A A A A A A A A A A A A A A A A A

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PS UCL OCF CP ASC fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF UFG COM Cit CDF SCAR AFC CdA * * * * II

I II III IV I II III IV

3. Settore dell’asilo

a. Identità Fotografia A A A B B A A A A A A A A A Firma A A A B B A A A A A A A A A Religione B A B B A A A A A A A A A A A A Lingua materna B A B B A A A A A A A A A A Gruppo etnico B A B B A A A A A A A A A A A A Cittadinanza alla B A B A A A A W nascita Luogo di nascita B A B A A A A A A W Codice d’origine B B B A A A A A A A A A A A W Cognomi e nomi B A B B A A A A A A A A A A A A A A A W dei genitori Mezzi finanziari B A B B A A A A propri Dichiarazione B A B B A A A A di garanzia

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PS UCL OCF CP ASC fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF UFG COM Cit CDF SCAR AFC CdA * * * * II

I II III IV I II III IV Indirizzi B A B A B A A A A A A A A A A A W Categorie d’identità B A B A A (codice NINA)

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I II III IV I II III IV

b. Documenti del Paese d’origine Classificazione B A B B A A A A A A A A A A A A (originale, copia, …) c. Procedura In generale Tipo di pratica B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Tipo di trattamento B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Stato della procedura B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Cognomi e indirizzo B A B A A A A A A A A A A A A A degli interessati Cantone di attribu- B A B A A A A A A A A A A A A A zione Data di apertura B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A della pratica Data del disbrigo B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A della pratica Passaggio in giudicato B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Termini B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

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I II III IV I II III IV Codice d’osservazione B A B A A A Data di deposito e di B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A evasione del ricorso CS competente A A B B A A A A A A A A A A A A A A Rilevamento delle impronte digitali N. di controllo del B A B A A A A A A B A A A A A processo (NCP)* Luogo e data del B A B A A A A A A B A A A A A rilevamento Attribuzione / Ripartizione Data di disbrigo B A B A A A A A A A A A A A A della decisione d’attribuzione Motivo della B A B A A A A A A A A A A A A mutazione Cantone interessato B A B A A A A A A A A A A A A dalla ripartizione Data ripartizione B A B A A A A A A A A A A A A Determinante sì/no B A B A A A A A A A A A A A A Riga per commento B A B A A A A A A A A A A A A Collaboratore B A B A A A A A A A A A A A A specialista Documento di legittimazione settore dell’asilo Categoria B A B A B A A A A A A A A A A A Data dell’allestimento B A B A B A A A A A A A A A A A Valevole fino B A B A B A A A A A A A A A A A Attività lucrativa B A A A B A A A A A A

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I II III IV I II III IV Cognome e indirizzo B A A A B A A A A A A A A del datore di lavoro Collaboratore B A B A B A A A A A A A A A A A specialista Obbligo di rimborsare e prestare garanzie Sirück Apertura conto B A B A A A A A Data dell’esenzione B A B A A A A A dall’obbligo di prestare garanzie Data della ripresa B A B A A A A A dell’obbligo di prestare garanzie Collaboratore B A B A A A A A specialista

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Allegato relativo alla modifica dell’ordinanza VOSTRA (all. n. 13)

Allegato 2 (art. 8 cpv. 3 e 10 cpv. 2)

Diritto di trattamento dei dati del casellario giudiziale da parte di autorità federali A = Consultazione E = Iscrizione (prima iscrizione o mutazione), consultazione inclusa M = Comunicazione senza consultazione

Nome del campo con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta di dati Ufficio Autorità Ufficio Giustizia Personale Servizio Servizio Ufficio Ufficio Ufficio Organo Autorità Ufficio Servizio Autorità Autorità federale della federale militare dell’eser- del DDPS delle federale federale federale preposto ammini- federale federale compe- compe- di giustizia di polizia cito (J1 (PIO) attività della della della all’esecu- strative di di sicu- tente in tente in giustizia penale competente informati- migra- migra- migra- zione del federali giustizia rezza materia materia in materia ve della zione zione zione servizio che pronun- (SFS) di grazia di Casella- di controlli Confede- civile ciano Assisten- amnistia rio giu- di sicurezza razione Settore Settore Cittadi- decisioni za giu- diziale relativi alle dell’asilo degli nanza penali diziaria persone stranieri

1. Dati personali

Numero attribui- A A A A A A A A A A A A A A A – to ai dati perso- nali (numero sistematico progressivo) Cognome, E E A E A A A A A A A E A A A – cognome di nascita, nome

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Nome del campo con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta di dati Ufficio Autorità Ufficio Giustizia Personale Servizio Servizio Ufficio Ufficio Ufficio Organo Autorità Ufficio Servizio Autorità Autorità federale della federale militare dell’eser- del DDPS delle federale federale federale preposto ammini- federale federale compe- compe- di giustizia di polizia cito (J1 (PIO) attività della della della all’esecu- strative di di sicu- tente in tente in giustizia penale competente informati- migra- migra- migra- zione del federali giustizia rezza materia materia in materia ve della zione zione zione servizio che pronun- (SFS) di grazia di Casella- di controlli Confede- civile ciano Assisten- amnistia rio giu- di sicurezza razione Settore Settore Cittadi- decisioni za giu- diziale relativi alle dell’asilo degli nanza penali diziaria persone stranieri

Cognomi E A A A A A A A A A A A A A A – precedenti Data, luogo e E E A E A A A A A A A E A A A – Paese di nascita Sesso E E A E A A A A A A A E A A A – Luogo di origi- E E A E A A A A A A A E A A A – ne, cittadinanza Genitori E E A E A A A A A A A E A A A – Stato civile, E E A E A A A A A A A E A A A – coniuge Indirizzo, E E A E A A A A A A A E A A A – domicilio sconosciuto, senza fissa dimora Annotazione E A A A A A A A A A A A A A A – di trattamento (informazioni supplementari per l’identifica- zione di persone)

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Nome del campo con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta di dati Ufficio Autorità Ufficio Giustizia Personale Servizio Servizio Ufficio Ufficio Ufficio Organo Autorità Ufficio Servizio Autorità Autorità federale della federale militare dell’eser- del DDPS delle federale federale federale preposto ammini- federale federale compe- compe- di giustizia di polizia cito (J1 (PIO) attività della della della all’esecu- strative di di sicu- tente in tente in giustizia penale competente informati- migra- migra- migra- zione del federali giustizia rezza materia materia in materia ve della zione zione zione servizio che pronun- (SFS) di grazia di Casella- di controlli Confede- civile ciano Assisten- amnistia rio giu- di sicurezza razione Settore Settore Cittadi- decisioni za giu- diziale relativi alle dell’asilo degli nanza penali diziaria persone stranieri

Statuto di E E A E – A A A A A – A A A A – soggiorno dello straniero Menzione di A A A A A A A A A A A A A A A – un’eventuale sentenza Menzione di A A A A A A A A – A – A A – – – un eventuale procedimento penale pendente Menzione di A A A A – A A A A A – A A A A – un’eventuale domanda pendente al casellario giudiziale straniero Data della A A A A A A A A A A A A A A A – prima iscrizione e dell’ultima mutazione

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Nome del campo con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta di dati Ufficio Autorità Ufficio Giustizia Personale Servizio Servizio Ufficio Ufficio Ufficio Organo Autorità Ufficio Servizio Autorità Autorità federale della federale militare dell’eser- del DDPS delle federale federale federale preposto ammini- federale federale compe- compe- di giustizia di polizia cito (J1 (PIO) attività della della della all’esecu- strative di di sicu- tente in tente in giustizia penale competente informati- migra- migra- migra- zione del federali giustizia rezza materia materia in materia ve della zione zione zione servizio che pronun- (SFS) di grazia di Casella- di controlli Confede- civile ciano Assisten- amnistia rio giu- di sicurezza razione Settore Settore Cittadi- decisioni za giu- diziale relativi alle dell’asilo degli nanza penali diziaria persone stranieri

2. Dati concernenti false identità

Cognome, nome E E A E A A A A A A A E A A A – Data di nascita E E A E A A A A A A A E A A A –

3. Dati su procedimenti penali pendenti

Numero attribui- A A A A A A A A – A – A A – – – to ai dati perso- nali giusta il n. 1.1 Data di notifica E E A E A A A A – A – E A – – – del procedimento Autorità respon- E E A E A A A A – A – E A – – – sabile del procedimento Numero di E E A E A A A A – A – E A – – – riferimento utilizzato dall’autorità responsabile del procedimento Imputazioni E E A E A A A A – A – E A – – –

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Nome del campo con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta di dati Ufficio Autorità Ufficio Giustizia Personale Servizio Servizio Ufficio Ufficio Ufficio Organo Autorità Ufficio Servizio Autorità Autorità federale della federale militare dell’eser- del DDPS delle federale federale federale preposto ammini- federale federale compe- compe- di giustizia di polizia cito (J1 (PIO) attività della della della all’esecu- strative di di sicu- tente in tente in giustizia penale competente informati- migra- migra- migra- zione del federali giustizia rezza materia materia in materia ve della zione zione zione servizio che pronun- (SFS) di grazia di Casella- di controlli Confede- civile ciano Assisten- amnistia rio giu- di sicurezza razione Settore Settore Cittadi- decisioni za giu- diziale relativi alle dell’asilo degli nanza penali diziaria persone stranieri

4. Dati su sentenze

Numero della A A A A A A A A A A A A A A A – sentenza (nu- mero sistematico progressivo) Data della E E A E A A A A A A A E A A A – sentenza, della notifica e del passaggio in giudicato nonché autorità giudicante Data della sen- E E A E A A A A A A A E A A A – tenza di grado inferiore e autorità di grado inferiore Numero di E E A E A A A A A A A E A A A – riferimento utilizzato dall’autorità giudicante

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Nome del campo con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta di dati Ufficio Autorità Ufficio Giustizia Personale Servizio Servizio Ufficio Ufficio Ufficio Organo Autorità Ufficio Servizio Autorità Autorità federale della federale militare dell’eser- del DDPS delle federale federale federale preposto ammini- federale federale compe- compe- di giustizia di polizia cito (J1 (PIO) attività della della della all’esecu- strative di di sicu- tente in tente in giustizia penale competente informati- migra- migra- migra- zione del federali giustizia rezza materia materia in materia ve della zione zione zione servizio che pronun- (SFS) di grazia di Casella- di controlli Confede- civile ciano Assisten- amnistia rio giu- di sicurezza razione Settore Settore Cittadi- decisioni za giu- diziale relativi alle dell’asilo degli nanza penali diziaria persone stranieri

Cantone d’ese- E A A E A A A A A A A A A A A – cuzione (senten- za militare) In contradditto- E E A E A A A A A A A E A A A – rio, in contuma- cia, decreto d’accusa Pena iniziale, E E A E A A A A A A A E A A A – complementare, parzialmente complementare, unica Fattispecie e E E A E A A A A A A A E A A A – forma di perpe- trazione Tasso alcole- E E A E A A A A A A A E A A A – mico Data della E E A E A A A A A A A E A A A – perpetrazione (data o periodo)

7002

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Nome del campo con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta di dati Ufficio Autorità Ufficio Giustizia Personale Servizio Servizio Ufficio Ufficio Ufficio Organo Autorità Ufficio Servizio Autorità Autorità federale della federale militare dell’eser- del DDPS delle federale federale federale preposto ammini- federale federale compe- compe- di giustizia di polizia cito (J1 (PIO) attività della della della all’esecu- strative di di sicu- tente in tente in giustizia penale competente informati- migra- migra- migra- zione del federali giustizia rezza materia materia in materia ve della zione zione zione servizio che pronun- (SFS) di grazia di Casella- di controlli Confede- civile ciano Assisten- amnistia rio giu- di sicurezza razione Settore Settore Cittadi- decisioni za giu- diziale relativi alle dell’asilo degli nanza penali diziaria persone stranieri

Tipo e durata E E A E A A A A A A A E A A A – della pena principale nonché forma dell’esecuzione (senza condizio- nale, con la condizionale parziale, con la condizionale) In caso di pena E E A E A A A A A A A E A A A – pecuniaria, numero di aliquote giorna- liere nonché ammontare (valuta) della singola aliquota giornaliera

7003

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Nome del campo con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta di dati Ufficio Autorità Ufficio Giustizia Personale Servizio Servizio Ufficio Ufficio Ufficio Organo Autorità Ufficio Servizio Autorità Autorità federale della federale militare dell’eser- del DDPS delle federale federale federale preposto ammini- federale federale compe- compe- di giustizia di polizia cito (J1 (PIO) attività della della della all’esecu- strative di di sicu- tente in tente in giustizia penale competente informati- migra- migra- migra- zione del federali giustizia rezza materia materia in materia ve della zione zione zione servizio che pronun- (SFS) di grazia di Casella- di controlli Confede- civile ciano Assisten- amnistia rio giu- di sicurezza razione Settore Settore Cittadi- decisioni za giu- diziale relativi alle dell’asilo degli nanza penali diziaria persone stranieri

In caso di pena E E A E A A A A A A A E A A A – con la sospen- sione condizio- nale parziale, durata comples- siva nonché durata della parte della pena con la sospen- sione condizio- nale Ammontare e E E A E A A A A A A A E A A A – valuta delle multe, pene detentive sosti- tutive Durata del E E A E A A A A A A A E A A A – periodo di prova Tipo di misura E E A E A A A A A A A E A A A –

7004

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In caso di E E A E A A A A A A A E A A A – interdizione dell’esercizio di una professione, durata, tipo di attività vietata nonché portata dell’interdizione (interdizione totale dell’eser- cizio dell’attivi- tà, interdizione di esercitare autonomamente l’attività) Durata in giorni E E A E A A A A A A A E A A A – del carcere preventivo computato Menzione di E E A E A A A A A A A E A A A – un’eventuale norma di con- dotta o assisten- za riabilitativa

7005

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Pene accessorie E E A E A A A A A A A E A A A – Regole relative E E A E A A A A A A A E A A A – alla commisura- zione della pena

5. Dati su decisioni successive e decisioni d’esecuzione

Numero della A A A A A A A A A A A A A A A – decisione (nume- ro sistematico progressivo) Data della E E A E A A A A A A A E A A E M decisione, della notifica e del passaggio in giudicato Autorità E E A E A A A A A A A E A A E M giudicante Tipo di E E A E A A A A A A A E A A E M decisione Data della E E A E A A A A A A A E A A E M liberazione

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Nome del campo con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta di dati Ufficio Autorità Ufficio Giustizia Personale Servizio Servizio Ufficio Ufficio Ufficio Organo Autorità Ufficio Servizio Autorità Autorità federale della federale militare dell’eser- del DDPS delle federale federale federale preposto ammini- federale federale compe- compe- di giustizia di polizia cito (J1 (PIO) attività della della della all’esecu- strative di di sicu- tente in tente in giustizia penale competente informati- migra- migra- migra- zione del federali giustizia rezza materia materia in materia ve della zione zione zione servizio che pronun- (SFS) di grazia di Casella- di controlli Confede- civile ciano Assisten- amnistia rio giu- di sicurezza razione Settore Settore Cittadi- decisioni za giu- diziale relativi alle dell’asilo degli nanza penali diziaria persone stranieri

Pena eseguita, E E A E A A A A A A A E A A E M non eseguita Misura (revoca, E E A E A A A A A A A E A A E M modifica o nuova misura) Durata del E E A E A A A A A A A E A A E M periodo di prova prorogato Menzione di E E A E A A A A A A A E A A E M un’eventuale norma di con- dotta o assisten- za riabilitativa Ammonimento E E A E A A A A A A A E A A E M Menzione se vi è E E A E A A A A A A A E A A E M stata o no revoca Menzione se vi E E A E A A A A A A A E A A E M è stato o no un ripristino della misura Pena residua E E A E A A A A A A A E A A E M

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Nome del campo con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta di dati Ufficio Autorità Ufficio Giustizia Personale Servizio Servizio Ufficio Ufficio Ufficio Organo Autorità Ufficio Servizio Autorità Autorità federale della federale militare dell’eser- del DDPS delle federale federale federale preposto ammini- federale federale compe- compe- di giustizia di polizia cito (J1 (PIO) attività della della della all’esecu- strative di di sicu- tente in tente in giustizia penale competente informati- migra- migra- migra- zione del federali giustizia rezza materia materia in materia ve della zione zione zione servizio che pronun- (SFS) di grazia di Casella- di controlli Confede- civile ciano Assisten- amnistia rio giu- di sicurezza razione Settore Settore Cittadi- decisioni za giu- diziale relativi alle dell’asilo degli nanza penali diziaria persone stranieri

Esecuzione E E A E A A A A A A A E A A E M successiva della pena con la condizionale Grazia e E E A E A A A A A A A E A A E M amnistia

6. Dati concernenti richieste a casellari giudiziali stranieri

Dati personali E E – E – – E E – – – – – – – giusta il n. 1 Motivo della E E – E – – E E – – – – – – – richiesta Menzione di un E E – E – – E E – – – – – – – eventuale arresto Autorità E E – E – – E E – – – – – – – richiedente e data della richiesta Autorità stranie- E E – E – – E E – – – – – – – ra richiesta

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Allegato relativo alla modifica dell’ordinanza RIPOL (all. n. 15)

Allegato (art. 6 cpv. 1)

Autorizzazione per il trattamento o la visualizzazione dei dati registrati nel RIPOL A = Visualizzazione B = Controllo se registrato o non registrato C = Visualizzazione solo di stranieri registrati M = Mutazione Abbreviazioni: UFP fedpol POLC Polizia cantonale MPC Ministero pubblico della Confederazione DStr Autorità che adempiono compiti in materia di diritto degli stranieri UFG Ufficio federale di giustizia UCS Uffici della circolazione stradale UFM Ufficio federale della migrazione UIAML Uffici cantonali dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro SR Servizio dei ricorsi del DFGP PLCi Polizia municipale AFD Amministrazione federale delle dogane PLCo Polizia comunale RP,AS Responsabile di progetto e amministratori di sistema ESPM Autorità di esecuzione delle pene e delle misure SCInc Servizio centrale d’incasso dell’Amministrazione delle finanze RE Rappresentanze svizzere all’estero SECO Segreteria di Stato dell’economia IP Servizi e Segretariato generale Interpol CFCG Commissione federale delle case da gioco GM Autorità della giustizia militare SIC Servizio delle attività informative della Confederazione

UFP MPC UFG UFM SR AFD RP,AS SCInc SECO CFCG GM SIC POLC DStr UCS UIAML PLCi PLCo ESPM RE IP

1. Banca dei dati personali

B = RIPOL Controllo se registrato B B o non registrato

7009

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UFP MPC UFG UFM SR AFD RP,AS SCInc SECO CFCG GM SIC POLC DStr UCS UIAML PLCi PLCo ESPM RE IP

a. Schema dei dati personali Cognome, nome: M M M A A A M A A A A M C M A A A

Luogo, Paese e data di nascita: M M M A A A M A A A A M C M A A A

Sesso: M M M A A A M A A A A M C M A A A

Nazionalità, luogo d’origine: M M M A A A M A A A A M C M A A A

Stato civile: M M M A A A M A A A M C M A A A

Genitori: M M M A A A M A A A A M C M A A A

Coniuge: M M M A A A M A A A M C M A A A

Genere di cognome: M M M A A A M A A A A M C M A A A

Dati di: M M M A A A M A A A M C M A A A

Atti: M M M A A A M A A A M C M A A A

Data di registrazione persona: A A A A A A A A A A A C A A A A

Statuto persona: M A A A A A M A A A M C A A A A

Revoca persona (solo generalità M – – – – – M – – A M – – – – – supplementari):

Detentore dei dati: A A A A A A A A A A A C A A A A

Allarme: M M A M A A A M C M A A

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UFP MPC UFG UFM SR AFD RP,AS SCInc SECO CFCG GM SIC POLC DStr UCS UIAML PLCi PLCo ESPM RE IP

Indizio d’identificazione: M M M A A A M A A A A M C M A A A

b. Schema dei dati di ricerca e di pubblicazione Indizio: M A A A A A M A A A A M C A A A A

Diffusione: M A A A A A M A A A A M C A A A A

Data d’evasione: M A A A A A M A A A M C A A A A

Ordine di ricerca, motivo della M A A A A A M A A A A M C A A A A ricerca e della pubblicazione:

Data di controllo, di scadenza M A A A A A M A A A M C A A A A stampa, di scadenza, di decisione e di registrazione di ricerca:

Pubblicazione: M A A A A A M A A A A M C A A A A

Autorità, numero d’incarto: M A A A A A M A A A A M C A A A A

Targa e categoria: M A A A A A M A A A A M C A A A A

Codice errore: M – – – – – M – – A M – – – – –

Statuto ricerca: M A A A A A M A A A M C A A A A

Data di ricerca, motivo di revoca: M – – – – – M – – A M – – – – –

Pena: M A A A A A M A A A A M C A A A A

Indizio alla ricerca e alla revoca: M A A A A A M A A A A M C A A A A

7011

Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

UFP MPC UFG UFM SR AFD RP,AS SCInc SECO CFCG GM SIC POLC DStr UCS UIAML PLCi PLCo ESPM RE IP

Indirizzo: M A A A A A M A – A A M C A A A A

Professione: M A A A A A M A – A A M C A A A A

Autorità richiedenti, referenza, M A A A A A M A – A A M C A A A A ordine, d’arresto/decisione:

Luogo e data del reato: M A A A A A M A – A A M C A A A A

Tribunale, data di sentenza: M A A A A A M A – A A M C A A A A

Indizio in relazione all’ordine M A A A A A M A – A A M C A A A A della pubblicazione:

c. Diffusione attiva della ricerca secondo persone note per nome: Numero di referenza: M M M A A A M A A A A M C M A A A

Diffusione: M M M A A A M A A A A M C M A A A

Priorità: M M M A A A M A A A A M C M A A A

Ordine di ricerca: M M M A A A M A A A A M C M A A A

Indizio: M M M A A A M A A A A M C M A A A

Numero d’incarto: M M M A A A M A A A A M C M A A A Statuto: M M M – – – M – – – A M – M – – –

Connotati: M M M A A A M A A A A M C M A A A

7012

Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

UFP MPC UFG UFM SR AFD RP,AS SCInc SECO CFCG GM SIC POLC DStr UCS UIAML PLCi PLCo ESPM RE IP

Motivo della ricerca: M M M A A A M A A A A M C M A A A

Indicazioni in relazione con M M M A A A M A A A A M C M A A A la ricerca:

Genere di ricerca: M M M A A A M A – A A M C M A A A

Data d’evasione: M M M A A A M A – A A M C M A A A

Data di revoca: M M M A A A M A A A A M – M A A A

Luoghi di riferimento: M M M A A A M A – A A M C M A A A

Indizi di revoca: M M M A A A M A A A A M C M A A A

d. Diffusione attiva della ricerca di altri messaggi: Numero di referenza: M M M A A A M A A A A M M A A A

Diffusione: M M M A A A M A A A A M M A A A

Priorità: M M M A A A M A A A A M M A A A

Numero d’incarto: M M M A A A M A A A A M M A A A

Statuto: M M M – – – M – – – A M M – – –

Data di revoca: M M M A A A M A A A A M M A A A

Messaggio: M M M A A A M A A A A M M A A A

7013

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UFP MPC UFG UFM SR AFD RP,AS SCInc SECO CFCG GM SIC POLC DStr UCS UIAML PLCi PLCo ESPM RE IP

2. Banca dei dati di veicoli

a. Schema dei dati di veicoli: Genere, gruppo veicolo: M A A M A A A M A M A A A

Marca, tipo: M A A M A A A M A M A A A

Numero di telaio (prefisso, nume- M A A M A A A M A M A A A ro progressivo, cifra terminale):

Numero di matricola: M A A M A A A M A M A A A

Colore: M A A M A A A M A M A A A

Motivo della ricerca: M A A M A A A M A M A A A

Data e luogo del reato: M A A M A A A M A M A A A

Autorità: A A A A A A A A A A A A A

Numero d’incarto: M A A M A A A M A M A A A

Data di scadenza: M A A M A A A M A M A A A

Data di revoca: M A A M A A A M A M A A A

Autori (solo numero): M A A M A A A M A M A A A Data di registrazione: M A A M A A A M A M A A A

Statuto: M A A M A A A M A M A A A

7014

Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

UFP MPC UFG UFM SR AFD RP,AS SCInc SECO CFCG GM SIC POLC DStr UCS UIAML PLCi PLCo ESPM RE IP

Indizi di ricerca: M A A M A A A M A M A A A Proprietario: M A A M A A A M A M A A

Assicurazione: M A A M A A A M A M A A

Luogo, strada, data e autorità M A A M A A A M A M A A di ritrovamento:

Allarme: M A A M A A A M M A A

Indizi cantonali: M A A M A A A M A M A A

b. Schema dei dati della targa Genere, categoria (testo), gruppo: M A A M A A A M A M A A A

Numero e nazionalità: M A A M A A A M A M A A A

Data di scadenza: M A A M A A A M A M A A A

Motivo della ricerca: M A A M A A A M A M A A A

Autorità: A A A A A A A A A A A A A

Numero d’incarto: M A A M A A A M A M A A A

Data di registrazione: M A A M A A A M A M A A A

Statuto: M A A M A A A M A A A A A

Data di revoca: M A A M A A A M A M A A A

7015

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UFP MPC UFG UFM SR AFD RP,AS SCInc SECO CFCG GM SIC POLC DStr UCS UIAML PLCi PLCo ESPM RE IP

Allarme: M A A M A A A M M A A

Indizi di ricerca: M A A M A A A M A M A A A

3. Banca dei dati di reati non

chiariti e ricerca di oggetti a. Entità principale «avvenimento» Numero di avvenimento: A A A A A A A A A A A

Operatore, data e ora di registra- A A A A A A A A A A A zione:

Detentore originale e attivo: M A M A A A M M A A A

Responsabile mutazione, A A A A A A A A A A A data e ora di mutazione:

Data denuncia: M A M A A A M M A A A

Diffusione (nazionale o regionale), M A M A A A M M A A A trattamento, pubblicazione:

Responsabile e data del rapporto: M A M A A A M M A A A

Servizio, documenti federali e M A M A A A M M A A A cantonali, numero cantonale: Autorità richiedente: M A M A A A M M A A A

Luogo e data del delitto, strada, M A M A A A M M A A A posto:

7016

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UFP MPC UFG UFM SR AFD RP,AS SCInc SECO CFCG GM SIC POLC DStr UCS UIAML PLCi PLCo ESPM RE IP

Allarme: M A M A A A M M A A A

Articolo legge, prescrizione, modo M A M A A A M M A A A di operare, mezzo ausiliario utilizzato:

Refurtiva, importo delitto, danni, M A M A A A M M A A A nota:

Data e motivo della revoca: M A M A A A M M A A A

Data e indizio chiarimento, nota: M A M A A A M M A A A

Collegamento e motivo collega- M A M A A A M M A A A mento (collegamenti ad altri avvenimenti):

b. Entità principale «danneggiato, testimoni, rappresentante legale, detentore, trovatore» Numero del danneggiato (numero A A A A A A A A A A A del sistema continuo):

Operatore, data e ora di registra- A A A A A A A A A A A zione:

Detentore originale e attivo: A A A A A A A A A A A

Responsabile mutazione, data e A A A A A A A A A A A ora di mutazione:

Genere d’identità: M A M A A A M M A A A

7017

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UFP MPC UFG UFM SR AFD RP,AS SCInc SECO CFCG GM SIC POLC DStr UCS UIAML PLCi PLCo ESPM RE IP

Cognome, nome, nome della ditta: M A M A A A M M A A A

Data di nascita, nazionalità, M A M A A A M M A A A luogo d’origine:

Sesso: M A M A A A M M A A A

Indirizzo (in Svizzera e all’estero): M A M A A A M M A A A

Telefono, assicurazione: M A M A A A M M A A A

Data e motivo della revoca: M A M A A A M M A A A

c. Entità principale «connotati» Numero di persona e dei connotati A A A A A A A A A A A (numero del sistema continuo):

Operatore, data e ora di registra- A A A A A A A A A A A zione:

Detentore originale e attivo: A A A A A A A A A A A

Responsabile mutazione, data e A A A A A A A A A A A ora di mutazione:

Trattamento: M A M A A A M M A A A

Genere di connotati: M A M A A A M M A A A

Altezza, corporatura, età, sesso, M A M A A A M M A A A tipo, colore pelle:

7018

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UFP MPC UFG UFM SR AFD RP,AS SCInc SECO CFCG GM SIC POLC DStr UCS UIAML PLCi PLCo ESPM RE IP

Foto, faccia, barba: M A M A A A M M A A A

Colore, lunghezza, tono e pettina- M A M A A A M M A A A tura dei capelli:

Colore occhi, occhiali: M A M A A A M M A A A

Lingua, parole parlate: M A M A A A M M A A A

Altri particolari: M A M A A A M M A A A

Segni del corpo, parte del corpo, M A M A A A M M A A A posizione e descrizione:

Data e motivo della revoca: M A M A A A M M A A A

Luogo e data di ritrovamento: M A M A A A M M A A A

d. Entità principale «oggetto» Numero d’oggetto (numero del A A A A A A A A A A A A sistema continuo):

Operatore, data e ora di A A A A A A A A A A A A registrazione:

Detentore originale e attivo: A A A A A A A A A A A A

Responsabile mutazione, data e A A A A A A A A A A A A ora di mutazione:

Trattamento: M A M A A A M M A A A A

7019

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UFP MPC UFG UFM SR AFD RP,AS SCInc SECO CFCG GM SIC POLC DStr UCS UIAML PLCi PLCo ESPM RE IP

Codice oggetti, data di scadenza: M A M A A A M M A A A A Quantità, indicazione d’oggetto: M A M A A A M M A A A A Provenienza (nazione, Cantone): M A M A A A M M A A A A

Marca, tipo, numero d’identifica- M A M A A A M M A A A A zione, genere del numero:

Incisione/iscrizione: M A M A A A M M A A A A

Grandezza, calibro, materiale, M A M A A A M M A A A A colore dell’oggetto:

Contanti (valuta e importo): M A M A A A M M A A A A

Descrizione, opera di, valore, foto: M A M A A A M M A A A A

Numero, genere e colore delle M A M A A A M M A A A A pietre:

Data e motivo della revoca: M A M A A A M M A A A A

Luogo e ora del ritrovamento: M A M A A A M M A A A A

e. Entità principale «tracce» Numero della traccia (numero A A A A A A A A A A A del sistema continuo):

Operatore, data e ora di registra- A A A A A A A A A A A zione:

Detentore originale e attivo: A A A A A A A A A A A

7020

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UFP MPC UFG UFM SR AFD RP,AS SCInc SECO CFCG GM SIC POLC DStr UCS UIAML PLCi PLCo ESPM RE IP

Responsabile mutazione, ora e A A A A A A A A A A A data di mutazione:

Trattamento: M A M A A A M M A A A

Codice traccia: M A M A A A M M A A A

Genere traccia, quantità: M A M A A A M M A A A

Genere luogo di preservazione: M A M A A A M M A A A

Archiviazione, risultato, riferi- M A M A A A M M A A A mento suola, AFIS (esistente nell’AFIS sì o no):

Grandezza, calibro: M A M A A A M M A A A

Colore, disegno, foto: M A M A A A M M A A A

Altra descrizione: M A M A A A M M A A A

Data e motivo della revoca: M A M A A A M M A A A

f. Entità principale «dati di vettura relativa a l’autore/il danneggiato» Numero del veicolo (numero del A A A A A A A A A A A sistema continuo):

Operatore, data e ora di A A A A A A A A A A A registrazione:

Detentore originale e attivo: A A A A A A A A A A A

7021

Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

UFP MPC UFG UFM SR AFD RP,AS SCInc SECO CFCG GM SIC POLC DStr UCS UIAML PLCi PLCo ESPM RE IP

Responsabile mutazione, data e A A A A A A A A A A A ora di mutazione:

Trattamento: M A M A A A M M A A A

Codice vettura: M A M A A A M M A A A

Genere della vettura, marca, tipo, M A M A A A M M A A A colore:

Targa: M A M A A A M M A A A

Nota: M A M A A A M M A A A

Data e motivo della revoca: M A M A A A M M A A A

Luogo e data di ritrovamento: M A M A A A M M A A A

7022

Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

Allegato relativo alla modifica dell’ordinanza IPAS (all. n. 16)

Allegato 2 (art. 6 cpv. 2)

Diritti d’accesso a IPAS

G = Get (visualizzare) A = Add (visualizzare, introdurre dati, modificare e cancellare i dati registrati dall’unità amministrativa)

Servizi

AFIS-DNA INTERPOL EUROPOL NSIS RICERCA DOC. D’IDENTITÀ GPA SCOMPARSI

D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO

Divisione Sistemi nazionali di polizia G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G A Divisione AFIS-DNA A A A A A G G G A G G G A G G G A G G A G G A Sezione Documenti d’identità e ricerca di G A G G A G G A G G A A A A A A A A A persone scomparse Ufficio centrale Armi G G G G G G – Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica Settore Tifoseria violenta G G G G G G –

7023

Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

Polizia giudiziaria federale

AFIS-DNA INTERPOL EUROPOL NSIS RICERCA DOC. D’IDENTITÀ GPA SCOMPARSI

D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO

Centrale operativa – Commissariato con G G G G A A A A A A A A A A A A A G G A G G A compiti segnaletici Commissariato Controllo JANUS & IPAS G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G A Controllo IPAS A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Divisione Coordinazione G G G G A A A A A G G G A G G G A G G A G G A Divisioni Indagini, Osservazione e Comando G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G A

Cooperazione internazionale di polizia

AFIS-DNA INTERPOL EUROPOL NSIS RICERCA DOC. D’IDENTITÀ GPA SCOMPARSI

D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO

Divisione Interventi e ricerche G G G G A A A A A A A A A A A A A G G A G G A Divisione Cooperazione operativa di polizia G G G G A A A A A A A A A A A A A G G A G G A

7024

Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

Stato maggiore

AFIS-DNA INTERPOL EUROPOL NSIS RICERCA DOC. D’IDENTITÀ GPA SCOMPARSI

D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO

Consulente per la protezione dei dati G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Servizio giuridico G G G G G G – Ufficio di comunicazione in materia di G G G G G G A riciclaggio di denaro

Servizio federale di sicurezza

AFIS-DNA INTERPOL EUROPOL NSIS RICERCA DOC. D’IDENTITÀ GPA SCOMPARSI

D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO

Settore Analisi dei rischi G G G G G G – Commissariato Sicurezza dei magistrati e G G G G G G – delle rappresentanze estere Commissariato Sicurezza dei visitatori G G G G G G – stranieri

7025

Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

Fornitore di servizi informatici

AFIS-DNA INTERPOL EUROPOL NSIS RICERCA DOC. D’IDENTITÀ GPA SCOMPARSI

D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO

Responsabile di progetto e amministratori G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G del sistema

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Servizio delle attività informative della Confederazione

AFIS-DNA INTERPOL EUROPOL NSIS RICERCA DOC. D’IDENTITÀ GPA SCOMPARSI

D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO

Lotta contro il terrorismo G G G G G G – Lotta contro l’estremismo G G G G G G – SI/Controspionaggio G G G G G G – Non proliferazione G G G G G G – Centro federale di situazione G G G G G G – Ricerca Svizzera G G G G G G – OPSEC G G G G G G – Sensori trasversali G G G G G G – Rilevamento dei dati/smistamento G G G G G G – OSINT G G G G G G – Servizio degli stranieri G G G G G G –

7026

Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

AFIS-DNA INTERPOL EUROPOL NSIS RICERCA DOC. D’IDENTITÀ GPA SCOMPARSI

D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO D-B FA PR CO

analisi G G G G G G – ComCenter G G G G G G –

Legenda AFIS-DNA Categoria «AFIS-DNA» INTERPOL Categoria «Interpol» EUROPOL Categoria «Europol» NSIS Categoria «NSIS» RICERCA SCOMPARSI Categoria «Ricerca di persone scomparse» DOC. D’IDENTITÀ Categoria «Documenti d’identità» D-B Dati di base FA Fascicoli PR Pratiche CO Contenuto GPA Sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol

7027

Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

Allegato relativo alla modifica dell’ordinanza sul Registro nazionale di polizia (all. n. 17)

Allegato (art. 5 cpv. 3)

Diritti d’accesso al Registro nazionale di polizia

X = Accesso vuoto = nessun accesso

Stato maggiore fedpol

Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione

Consulente per la protezione dei X X X X X dati

Servizio giuridico X X X X X

Ufficio di comunicazione in X X X X X materia di riciclaggio di denaro

Polizia giudiziaria federale

Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione

Centrale operativa Com I X X X X X

Commissariato Controllo JANUS X X X X X & IPAS

Divisione Coordinazione X X X X X

Divisioni Indagini, Osservazione e X X X X X Comando

Ministero pubblico della Confederazione

Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione

Berna, Protezione dello Stato X X X X X

Berna, Terrorismo X X X X X

Berna, Criminalità economica X X X X X

7028

Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione

CC AGCI X X X X X

Sede distaccata Zurigo X X X X X

Sede distaccata Losanna X X X X X

Sede distaccata Lugano X X X X X

Consulente per la protezione dei X X X X X dati

Comitato operativo del Ministero X X X X X pubblico

Cooperazione internazionale di polizia

Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione

Divisione Interventi e ricerche X X X X X

Divisione Cooperazione operativa X X X X X di polizia

Servizio federale di sicurezza

Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione

Settore Analisi dei rischi X X X X X

Divisione Sicurezza delle persone X X X X X

Commissariato Sicurezza dei X X X X X magistrati e delle rappresentanze estere

Commissariato Sicurezza dei X X X X X visitatori stranieri

Divisione Sicurezza degli edifici X X X X X

Sezione Protezione degli immobili X X X X X

7029

Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

Servizi

Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione

Divisione Sistemi nazionali di X X X X X polizia

Ufficio centrale Armi X X X X X Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica

Settore Tifoseria violenta X X X X X

Ufficio federale di giustizia

Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione

Ambito direzionale Assistenza X X X X X giudiziaria internazionale, Settore Estradizioni

Ambito direzionale Assistenza X X X X X giudiziaria internazionale, Settore Assistenza giudiziaria

Corpo delle guardie di confine

Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione

Sezione Operazioni, Cdo Cgcf X X X X X

Centrali di impiego, Cdo reg Cgcf X X X X X

Pianificazione e impiego, Cdo reg X X X X X Cgcf

Uffici di collegamento/CCPD, Cgcf X X X X X

Responsabili dell’applicazione e dei X X X X X processi, Cdo Cgcf

Ufficio centrale antifrode doganale, X X X X X DGD

Sezione antifrode doganale, Dire- X X X X X zione di circondario delle dogane

7030

Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

Autorità della giustizia militare

Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione

Cancellerie dei Tribunali militari X X X X X

Cancellerie dei Tribunali militari X X X X X d’appello

Cancelleria del Tribunale militare X X X X X di cassazione

Ufficio dell’uditore in capo, X X X X X Servizio giuridico

Sicurezza militare

Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione

Coordinatori della centrale di X X X X X analisi della situazione e della centrale d’impiego (Stato maggiore Sic mil)

Impiego sottoufficiali delle centrali X X X X X d’impiego (regioni PM)

Ufficiali e sottoufficiali di polizia X X X X X giudiziaria delle centrali d’impiego (regioni PM)

Polizia militare della circolazione, X X X X X sottoufficiali delle centrali d’impiego (regioni PM)

S spec PM Sic mil: Servizio X X X X X controinformazioni e Stato maggiore

Postazioni della PM ter X X X X X

Stato maggiore del capo dell’esercito

Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione

Protezione delle informazioni X X X X X delle opere, Servizio per i controlli di sicurezza alle persone

7031

Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

Servizio delle attività informative della Confederazione

Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione

Lotta contro il terrorismo X X X X X

Lotta contro l’estremismo X X X X X

SI / Controspionaggio X X X X X

Non proliferazione X X X X X

Centro federale di situazione X X X X X

Ricerca Svizzera X X X X X

OPSEC X X X X X

Sensori trasversali X X X X X

Rilevamento dei dati/smistamento X X X X X

OSINT X X X X X

Servizio degli stranieri X X X X X

analisi X X X X X

ComCenter X X X X X

Fornitori di servizi informatici

Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione

Responsabile di progetto e X X X X X amministratori di sistema

7032

Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

Allegato relativo alla modifica dell’ordinanza N-SIS (all. n. 18)

Allegato 2 (art. 7 cpv. 2 e art. 11)

Diritto di trattare o consultare i dati memorizzati in SIS Livelli d’accesso A = consultare B = trattare vuoto = nessun diritto d’accesso

Abbreviazioni delle autorità fedpol I Ufficio federale di polizia: Servizio giuridico fedpol II Ufficio federale di polizia: RIPOL ricerca di persone / RIPOL ricerca di oggetti e reati non chiariti e Divisione Centrale operativa fedpol III Ufficio federale di polizia: Polizia giudiziaria federale, servizi responsabili della corrispondenza con Interpol, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro fedpol IV Ufficio federale di polizia: sezione Documenti d’identità fedpol V Ufficio federale di polizia: servizio responsabile della gestione del sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) SIC Servizio delle attività informative della Confederazione MPC Ministero pubblico della Confederazione UFG I Ufficio federale di giustizia: divisione Assistenza giudiziaria internazionale UFG II Ufficio federale di giustizia: Autorità centrale in materia di rapimento internazionale dei minori

7033

Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

UFM Ufficio federale della migrazione: divisione Entrata, dimora e ritorno Cgcf Corpo delle guardie di confine AFD I Amministrazione federale delle dogane: sezioni inquirenti delle direzioni di circondario delle dogane e ufficio centrale antifrode doganale AFD II Amministrazione federale delle dogane: uffici doganali AFD III Presso gli uffici doganali: Ispettorato doganale aeroporti svizzeri (BE, BS, ZH) PoCa Autorità cantonali di polizia, perseguimento penale, giustizia ed esecuzione penale PolStr Polizia degli stranieri, uffici della migrazione, uffici regionali e comunali di controllo degli abitanti UCS Uffici per la circolazione stradale RES Rappresentanze svizzere all’estero

7034

Servizio delle attività informative della Confederazione RU 2009

Denominazione per campo di dati Confederazione Cantoni Este- ro

fedpol I fedpol II fedpol III fedpol IV fedpol V SIC MPC UFG I UFG II UFM Cgcf AFD I AFD II AFD III PoCa PolStr UCS RES

Segnalazioni di persone Cognome(i): A B A A A A A A A B A A A A A A Nome(i): A B A A A A A A A B A A A A A A Cognome(i) alla nascita: A B A A A A A A A B A A A A A A Cognome(i) precedente(i): A B A A A A A A A B A A A A A A Pseudonimo(i): A B A A A A A A A B A A A A A A Data di nascita: A B A A A A A A A B A A A A A A Luogo di nascita: A B A A A A A A A B A A A A A A Paese di nascita: A B A A A A A A A B A A A A A A Sesso: A B A A A A A A A B A A A A A A Nazionalità: A B A A A A A A A B A A A A A A Fotografie: A B A A A A A A A B A A A A A A Impronte digitali: A B A A A A A A A B A A A A A A Avvertimento: A B A A A A A A A B A A A A A A Ordine di ricerca: A B A A A A A A A B A A A A A A Motivo della segnalazione: A B A A A A A A A B A A A A A A Autorità autrice della segnalazione: A B A A A A A A A B A A A A A A Data della decisione: A B A A A A A A A B A A A A A A Misura da adottare: A B A A A A A A A B A A A A A A Genere del reato: A B A A A A A A A B A A A A A A Connessione(i) con altre segnalazioni: A B A A A A A A A B A A A A A A Statura: A B A A A A A A A B A A A A A A Barba: A B A A A A A A A B A A A A A A Viso: A B A A A A A A A B A A A A A A Colore dei capelli: A B A A A A A A A B A A A A A A Pettinatura: A B A A A A A A A B A A A A A A

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fedpol I fedpol II fedpol III fedpol IV fedpol V SIC MPC UFG I UFG II UFM Cgcf AFD I AFD II AFD III PoCa PolStr UCS RES Colore degli occhi: A B A A A A A A A B A A A A A A Occhiali: A B A A A A A A A B A A A A A A Caratteristica fisica/parte del corpo/posizione del A B A A A A A A B A A A A A A corpo: A Segnalazioni di oggetti a) Veicolo Entità principale/categoria di dati: A B A A A A A A A B A Articolo di legge: A B A A A A A A A B A Tipo del veicolo/forma della carrozzeria: A B A A A A A A A B A Colore del veicolo: A B A A A A A A A B A Paese di provenienza: A B A A A A A A A B A Avvertimento concernente la fattispecie: A B A A A A A A A B A Marca del veicolo: A B A A A A A A A B A Tipo del veicolo: A B A A A A A A A B A Numero di targa: A B A A A A A A A B A Numero di identificazione (VIN) del veicolo: A B A A A A A A A B A Motivo della segnalazione: A B A A A A A A A B A b) Targhe Entità principale/categoria di dati: A B A A A A A A A B A Fattispecie/articolo di legge: A B A A A A A A A B A Paese di provenienza: A B A A A A A A A B A Targhe senza veicolo: A B A A A A A A A B A c) Natanti Tipo di natante (categoria): A B A A A A A A A B A Fattispecie/articolo di legge: A B A A A A A A A B A Tipo di natante: A B A A A A A A A B A

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fedpol I fedpol II fedpol III fedpol IV fedpol V SIC MPC UFG I UFG II UFM Cgcf AFD I AFD II AFD III PoCa PolStr UCS RES Marca del natante: A B A A A A A A A B A Ulteriori dettagli sul natante: A B A A A A A A A B A VIN del natante: A B A A A A A A A B A d) Motori di natanti: Entità principale/categoria di dati: A B A A A A A A A B A Fattispecie/articolo di legge: A B A A A A A A A B A Categoria di dati dell’oggetto: A B A A A A A A A B A Numero del motore: A B A A A A A A A B A Colore del natante: A B A A A A A A A B A Marca del motore: A B A A A A A A A B A Tipo di motore: A B A A A A A A A B A Ulteriori dettagli sul motore: A B A A A A A A A B A e) Aeromobili Tipo di aeromobile (categoria): A B A A A A A A A B A Fattispecie/articolo di legge: A B A A A A A A A B A Tipo di aeromobile: A B A A A A A A A B A Marca dell’aeromobile: A B A A A A A A A B A Ulteriori dettagli sull’aeromobile: A B A A A A A A A B A VIN dell’aeromobile: A B A A A A A A A B A f) Veicoli industriali Entità principale/categoria di dati: A B A A A A A A A B A Fattispecie/articolo di legge: A B A A A A A A A B A Tipo di veicolo/forma della carrozzeria: A B A A A A A A A B A Avvertimento concernente la fattispecie: A B A A A A A A A B A Colore del veicolo: A B A A A A A A A B A Marca del veicolo: A B A A A A A A A B A

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fedpol I fedpol II fedpol III fedpol IV fedpol V SIC MPC UFG I UFG II UFM Cgcf AFD I AFD II AFD III PoCa PolStr UCS RES Tipo di veicolo: A B A A A A A A A B A Numero del motore del veicolo: A B A A A A A A A B A Paese di provenienza del veicolo: A B A A A A A A A B A Ulteriori dettagli sul veicolo: A B A A A A A A A B A Targa: A B A A A A A A A B A VIN del veicolo: A B A A A A A A A B A Criterio della decisione: A B A A A A A A A B A g) Armi da fuoco Entità principale/categoria di dati: B A A A A A A B Fattispecie/articolo di legge: B A A A A A A B Categoria di dati dell’oggetto: B A A A A A A B Numero dell’arma (preciso): B A A A A A A B Marca dell’arma: B A A A A A A B Tipo di arma: B A A A A A A B Calibro dell’arma: B A A A A A A B Ulteriori dettagli sull’arma: B A A A A A A B h) Documenti vergini Entità principale/categoria di dati: B A A A A A A A B A A Fattispecie/articolo di legge: B A A A A A A A B A A Categoria di dati dell’oggetto: B A A A A A A A B A A Paese di provenienza del documento: B A A A A A A A B A A Numero d’identificazione del documento (preciso): B A A A A A A A B A A i) Documenti d’identità rilasciati: passaporti, carte d’identità, licenze di condurre, etichette per i visti Entità principale/categoria di dati: B A A A A A A A B A A Fattispecie/articolo di legge: B A A A A A A A B A A

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Denominazione per campo di dati Confederazione Cantoni Este- ro

fedpol I fedpol II fedpol III fedpol IV fedpol V SIC MPC UFG I UFG II UFM Cgcf AFD I AFD II AFD III PoCa PolStr UCS RES Categoria di dati dell’oggetto: B A A A A A A A B A A Paese di provenienza del documento: B A A A A A A A B A A Numero d’identificazione del documento (preciso): B A A A A A A A B A A Data del reato: B A A A A A A A B A A j) Documenti dei veicoli Entità principale/categoria di dati: B A A A A A A B Fattispecie/articolo di legge: B A A A A A A B Categoria di dati dell’oggetto: B A A A A A A B Paese di provenienza del documento: B A A A A A A B Marca del veicolo: B A A A A A A B Tipo di veicolo: B A A A A A A B Numero d’identificazione del documento (preciso) B A A A A A A B o della targa: k) Banconote Categoria di dati dell’oggetto: B A A A A A B Fattispecie/articolo di legge: B A A A A A B Valuta B A A A A A B Numero d’identificazione della banconota B A A A A A B (preciso): Numero d’identificazione della banconota (incompleto): B A A A A A B Valore della banconota: B A A A A A B l) Carte bancarie, assegni ecc. Oggetto e categoria di dati: B A A A A A B Fattispecie/articolo di legge: B A A A A A B Categoria di dati dell’oggetto: B A A A A A B

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fedpol I fedpol II fedpol III fedpol IV fedpol V SIC MPC UFG I UFG II UFM Cgcf AFD I AFD II AFD III PoCa PolStr UCS RES Quantità di oggetti: B A A A A A B Valuta dell’oggetto: B A A A A A B Numero d’identificazione dell’oggetto (incompleto): B A A A A A B Valore dell’oggetto: B A A A A A B Quantità di oggetti/ulteriore descrizione dell’oggetto: B A A A A A B Ulteriore descrizione dell’oggetto: B A A A A A B

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