Lexipedia

AS 2009 709

Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità

Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità

dell’11 febbraio 2009

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 130 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD), ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina il controllo, eseguito dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD), dei movimenti transfrontalieri di liquidità allo scopo di lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (art. 95 cpv. 1bis LD2).

Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. persona tenuta a dare informazioni: persona soggetta all’obbligo di dichia- razione ai sensi dell’articolo 26 LD; b. liquidità:

1. denaro contante (banconote e monete svizzere ed estere in circolazione

come mezzo di pagamento),

2. titoli al portatore, azioni, obbligazioni, assegni e carte valori analoghe

trasferibili.

Art. 3 Obbligo di informare 1 Nell’ambito dei movimenti transfrontalieri, la persona tenuta a dare informazioni deve fornire, su esplicita richiesta dell’ufficio doganale, indicazioni su: a. la sua persona; b. l’importazione, l’esportazione e il transito di liquidità per un importo mini- mo di 10 000 franchi o il rispettivo controvalore in valuta estera; c. la provenienza delle liquidità e lo scopo d’impiego previsto; d. l’avente economicamente diritto.

RS 631.052 1 RS 631.0 2 RU 2009 361

2008-2472 709

Controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità RU 2009

2 In caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l’ufficio doganale può esigere informazioni anche se l’importo delle liquidità non supera il limite di 10 000 franchi o il rispettivo controvalore in valuta estera.

Art. 4 Sequestro provvisorio 1 L’ufficio doganale può sequestrare provvisoriamente le liquidità in virtù dell’arti- colo 104 LD.

2 Il sequestro provvisorio è ammesso a prescindere dall’importo delle liquidità.

Art. 5 Disposizione penale Il rifiuto di fornire informazioni o il rilascio di informazioni errate in relazione con l’articolo 3 capoverso 1 lettere a e b è considerato inosservanza di prescrizioni d’ordine ai sensi dell’articolo 127 capoverso 1 LD.

Art. 6 Notifica da parte degli uffici doganali

1 Gli uffici doganali notificano alla Direzione generale delle dogane (DGD):

a. i dati personali e l’indirizzo della persona tenuta a dare informazioni; b. l’importo delle liquidità; c. indicazioni sulla provenienza delle liquidità e sullo scopo d’impiego pre- visto; d. i dati personali e l’indirizzo dell’avente economicamente diritto; e. informazioni sul sequestro provvisorio (art. 4); f. se la persona tenuta a dare informazioni ha rifiutato di fornire l’informazione o ha fornito un’informazione errata; g. indicazioni su veicoli, cose e dati sulla fattispecie.

2 La notifica è ammessa a prescindere dall’importo delle liquidità.

Art. 7 Sistema d’informazione Le notifiche ai sensi dell’articolo 6 sono registrate in un’area specifica del sistema d’informazione del Corpo delle guardie di confine (allegato A 8 dell’O del 4 apr.

20073 sul trattamento dei dati nell’AFD).

Art. 8 Assistenza amministrativa Nel singolo caso la DGD comunica dati estratti dal sistema d’informazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (art. 23 della L del 10 ott. 19974 sul riciclaggio di denaro) come pure alle autorità di polizia competenti.

3 RS 631.061 4 RS 955.0

710

Controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità RU 2009

Art. 9 Analisi La DGD analizza regolarmente i contenuti del sistema d’informazione.

Art. 10 Modifica del diritto vigente L’allegato A 8 dell’ordinanza del 4 aprile 20075 sul trattamento dei dati nell’AFD è sostituito dalla versione qui annessa.

Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2009.

11 febbraio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 RS 631.061

711

Controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità RU 2009

Allegato A 8 dell’ordinanza sul trattamento dei dati AFD (art. 10) Allegato A 8

Sistema d’informazione del Cgcf (art. 94–96, 100 e 103 LD; art. 226 OD6)

1. Scopo

Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 110 capoverso 2 lettere b, d–f e h LD, alla tenuta degli atti, al controlling, all’allestimento di analisi dei rischi, nonché all’informazione di superiori, autorità di polizia e Uffici federali commit- tenti.

2. Contenuto

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: a. dati relativi alle constatazioni e agli eventi al confine (dati personali e indi- rizzo di persone, immagini del viso, descrizione delle persone, indicazioni in merito a veicoli e cose nonché dati sulla fattispecie); b. notifiche relative a confische al confine (dati personali e indirizzo di perso- ne, immagini del viso, descrizione delle persone, indicazioni in merito a vei- coli e cose nonché dati sulla fattispecie); c. i dati qui appresso, notificati secondo l’articolo 6 dell’ordinanza dell’11 feb- braio 20097 concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liqui- dità:

1. i dati personali e l’indirizzo della persona tenuta a dare informazioni,

2. l’importo delle liquidità,

3. indicazioni sulla provenienza delle liquidità e sullo scopo d’impiego

previsto,

4. i dati personali e l’indirizzo dell’avente economicamente diritto,

5. informazioni sul sequestro provvisorio,

6. indicazione del fatto che la persona tenuta a dare informazioni abbia

rifiutato di fornire l’informazione o abbia fornito un’informazione errata,

7. indicazioni su veicoli, cose e dati sulla fattispecie.

3. Competenza e organizzazione

Il Comando Cgcf gestisce il sistema d’informazione.

6 RS 631.01 7 RS 631.052; RU 2009 709

712

Controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità RU 2009

4. Accesso e trattamento

1. L’accesso e il trattamento dei dati di cui al numero 2 lettere a e b sono autorizzati come segue: a. i collaboratori competenti del Cgcf hanno accesso ai dati e possono trattarli; b. i collaboratori competenti della divisione Cause penali e del servizio Analisi dei rischi della DGD come pure delle Sezioni antifrode doganale delle dire- zioni di circondario hanno accesso ai dati; c. gli specialisti nel campo degli stupefacenti degli uffici doganali hanno accesso ai dati relativi agli stupefacenti e possono trattarli; d. i collaboratori competenti della Polizia giudiziaria federale e dell’Ufficio federale della migrazione hanno accesso ai dati mediante procedura di richiamo; e. i collaboratori competenti delle autorità di polizia cantonali hanno accesso ai dati, sulla base e nei limiti degli accordi di cui all’articolo 97 LD, mediante procedura di richiamo. 2. L’accesso e il trattamento dei dati di cui al numero 2 lettera c sono autorizzati come segue: a. i collaboratori competenti del Cgcf e gli specialisti degli uffici doganali competenti per le notifiche hanno accesso ai dati e possono trattarli; b. i collaboratori competenti della divisione Cause penali e del servizio Analisi dei rischi della DGD come pure le persone competenti per lo svolgimento di analisi ai sensi dell’articolo 9 dell’ordinanza dell’11 febbraio 2009 concer- nente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità hanno accesso ai dati e possono trattarli; c. i collaboratori competenti delle Sezioni antifrode doganale delle direzioni di circondario hanno accesso ai dati; d. i collaboratori della Polizia giudiziaria federale competenti in materia di lot- ta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo hanno accesso ai dati mediante procedura di richiamo.

713

Controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità RU 2009

714