AS 2009 733
Regolamento del Consiglio nazionale (RCN)
Regolamento del Consiglio nazionale (RCN) (Diritto parlamentare. Diverse modifiche)
Modifica del 3 ottobre 2008
Il Consiglio nazionale, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 21 febbraio 20081; visto il parere del Consiglio federale del 16 aprile 20082, decreta:
I Il Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 20033 è modificato come segue:
Art. 15 cpv. 1 lett. a, abis e 2 1 I seggi seguenti sono ripartiti fra i gruppi parlamentari in applicazione analogica degli articoli 40 e 41 della legge federale del 17 dicembre 19764 sui diritti politici: a. numero complessivo dei seggi nelle commissioni permanenti di cui all’articolo 10 numeri 1–11; abis. seggi in singole altre commissioni;
2 Abrogato
Art. 17 cpv. 5 5 Un rinnovo integrale straordinario delle commissioni per il resto del mandato ha luogo se: a. per una modifica del numero dei membri di un gruppo parlamentare, questo gruppo è sovrarappresentato o sottorappresentato di oltre un membro in una delle commissioni permanenti di cui all’articolo 10; b. è costituito un nuovo gruppo parlamentare.
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Regolamento del Consiglio nazionale RU 2009
Art. 27 Risposta agli interventi Se, eccezionalmente, il destinatario di un intervento non è in grado di rispettare i termini, ne informa l’Ufficio e l’autore indicandone il motivo.
Art. 28, rubrica e cpv. 1 Trattazione nella Camera; disposizioni generali
1 Almeno otto ore di ogni sessione ordinaria sono dedicate all’esame preliminare
delle iniziative parlamentari e alla trattazione degli interventi parlamentari (senza le interpellanze dichiarate urgenti). Se, eccezionalmente, possono essere dedicate alla trattazione meno di otto ore di una sessione, il tempo è recuperato nella sessione successiva.
Art. 28a Trattazione delle mozioni e dei postulati nella Camera Le mozioni accolte dall’altra Camera e le mozioni e i postulati di commissione sono trattati definitivamente al più tardi nella seconda sessione ordinaria rispettivamente dopo il loro accoglimento e il parere del Consiglio federale.
Art. 28b Esame preliminare delle iniziative parlamentari nella Camera
1 La Commissione alla quale è stata assegnata per esame preliminare l’iniziativa
parlamentare di un deputato o di un gruppo parlamentare decide entro un anno dall’assegnazione se dare seguito all’iniziativa o se proporre alla Camera di non darle seguito. 2 Se la Commissione propone di dare seguito a un’iniziativa parlamentare, la Came- ra la esamina al più tardi nella seconda sessione ordinaria dopo la presentazione della proposta della Commissione. 3 Se il Consiglio degli Stati dà seguito a un’iniziativa parlamentare, la Camera la esamina al più tardi nella seconda sessione ordinaria dopo la decisione del Consiglio degli Stati. 4 Se la Commissione propone di non dare seguito a un’iniziativa parlamentare e se l’iniziativa non è stata trattata definitivamente entro due anni dalla presentazione, la Camera la esamina in procedura scritta. L’articolo 46 capoverso 4 non è applicabile.
Art. 30 cpv. 2
2 La dichiarazione d’urgenza compete:
a. all’Ufficio per le interpellanze, salvo decisione contraria della Camera; b. al presidente della Camera per le interrogazioni; se il presidente nega l’urgenza, l’Ufficio decide definitivamente.
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Art. 31 cpv. 2 2 Le domande devono essere presentate per scritto, in termini succinti e senza moti- vazione, entro il mezzogiorno del mercoledì antecedente, prima della fine della seduta della Camera.
Introdurre nella Sezione 3
Art. 33d Sessioni
1 Di norma, la Camera si riunisce:
a. gli stessi giorni del Consiglio degli Stati, nelle quattro sessioni ordinarie di tre settimane dell’Assemblea federale; b. almeno una volta all’anno in una sessione speciale di al massimo una setti- mana, per quanto vi siano sufficienti oggetti pronti per essere trattati. 2 È fatta salva la convocazione di sessioni straordinarie (art. 2 della L del 13 dic.
20025 sul Parlamento).
Art. 46 cpv. 1 numeri IIIa e IIIb
1 Gli oggetti in deliberazione sono discussi in una delle seguenti forme:
IIIa: dibattito dei gruppi IIIb: dibattito dei gruppi breve
Art. 48, rubrica, cpv. 1 e 2bis Dibattito dei gruppi e dibattito breve 1 Nel dibattito dei gruppi hanno diritto di parola soltanto i portavoce dei gruppi parlamentari e i proponenti. Nel dibattito dei gruppi ridotto il tempo di parola previ- sto per il dibattito di entrata in materia dall’articolo 44 è dimezzato, eccezion fatta per il tempo di parola assegnato agli altri oratori di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera d. 2bis Nel dibattito breve su mozioni e postulati di singoli deputati o di gruppi, ha diritto di parola il primo deputato che ha proposto la reiezione dell’intervento.
Art. 51 cpv. 2 Concerne unicamente il testo francese.
Art. 57 cpv. 3 e 5
3 Il risultato è pubblicato sotto forma di elenco nominativo.
5 Abrogato
5 RS 171.10
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II
Disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2008
1. Disposizione transitoria dell’articolo 15
Un gruppo parlamentare che, secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera a, ha diritto a seggi supplementari nelle commissioni, li ottiene all’entrata in vigore della presente modifica per l’intera durata del mandato.
2. Disposizione transitoria degli articoli 28a e 28b
Gli articoli 28a e 28b si applicano alle iniziative parlamentari, alle mozioni e ai postulati non ancora presentati al momento dell’entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2008.
III
Entrata in vigore
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore contemporan-
eamente alla modifica del 3 ottobre 20086 della legge del 13 dicembre 20027 sul Parlamento. 2 L’articolo 17 capoverso 5 entra in vigore con l’inizio della prima sessione del Consiglio nazionale rinnovato successiva all’entrata in vigore della presente modi- fica.
3 ottobre 2008 Consiglio nazionale: Il presidente, André Bugnon Il segretario, Pierre-Hervé Freléchoz
6 RU 2009 725; entrata in vigore il 2 marzo 2009.
7 RS 171.10
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